costituita nel 1988 dal ministro della Giustiza Vassalli -
presieduta dal prof. Antonio Pagliaro
- Parte Generale
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- Art. 1.
- Delega
- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il........, un nuovo
codice penale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.
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- Art. 2.
- Principi di codificazione
- 1. Il codice penale deve:
1) conformarsi ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica e del
diritto internazionale;
2) armonizzare, a tutela dei beni giuridici, funzioni e limiti della sanzione
penale;
3) porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell'intero
ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione;
4) impiegare, ove necessario, norme definitorie, onde garantire una maggiore
certezza;
5) evitare le tecniche del sistema casistico e del rinvio.
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- Libro Primo
Della legge penale
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- Art. 3.
- Principio di stretta legalità
- 1. Affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, e attuarlo
mediante previsioni di reato rese in forma chiara e determinata, con l'indicazione
espressa di tutti i presupposti della punibilità, nonché delle pene, del loro livello
minimo e massimo, delle altre conseguenze sanzionatorie e degli altri effetti penali.
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- Art. 4.
- Interpretazione ed applicazione della legge penale
- 1. Prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la
punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico.
- 2. Risolvere il concorso di norme prevedendo che la legge o la disposizione di
legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale e comunque nel
rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale.
- 3. Prevedere l'applicazione delle disposizioni di parte generale anche alle
materie regolate da altre leggi penali, salvo deroga espressa.
- 4. Prevedere che le altre disposizioni del codice si applichino anche alle
materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
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- Art. 5.
- Efficacia della legge penale nel tempo.
- 1. Disciplinare l'efficacia della legge penale nel tempo in base ai seguenti
criteri:
1) non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione che
comporti comunque un trattamento più sfavorevole;
2) retroattività delle leggi che rendono penalmente lecito un fatto prima
incriminato, con effetto anche sull'eventuale giudicato;
3) retroattività di ogni altra disposizione che comporti comunque un trattamento
più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Nonostante la suddetta sentenza, stabilire la retroattività della sopraindicata
disposizione, quando essa preveda una pena pecuniaria in luogo della precedente pena
detentiva, ovvero quando l'esecuzione di una pena detentiva sia destinata a protrarsi, in
forza del giudicato, oltre il limite massimo stabilito dalla nuova legge. Definire legge
più favorevole quella che, unitariamente considerata, assicuri complessivamente ed in
concreto tale trattamento;
4) per le leggi eccezionali e temporanee, adottare il criterio tempus regit
actum;
5) in caso di conversione del decreto-legge con emendamenti, applicazione dei
criteri sopra indicati con riferimento alle disposizioni emendate;
6) in caso di mancata conversione di un decreto-legge, applicazione dei criteri
indicati nei punti 1, 2 e 3, fatta salva in ogni caso l'applicazione della legge del tempo
per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge;
7) in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge,
applicazione dei criteri indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 fatta salva l'applicabilità della
legge precedente ai fatti commessi prima;
8) applicazione delle regole sopra indicate alla successione di leggi in materia di
condizioni di procedibilità e di cause di estinzione della procedibilità;
9) identificare il tempus commissi delicti nel momento in cui si è compiuta
la condotta. Nei reati a condotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della
condotta sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore di una legge più sfavorevole,
questa si applica solo dopo decorsi 15 giorni dalla sua entrata in vigore.
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- Art. 6.
- Obbligatorietà della legge penale
- 1. Prevedere che la legge penale italiana obblighi cittadini, stranieri e
apolidi, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto
internazionale e nei limiti fissati dall'articolo seguente.
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- Art. 7.
- Efficacia della legge penale nello spazio. Riconoscimento di sentenze penali
straniere. Estradizione.
- 1. Nella determinazione della efficacia della legge penale italiana nello spazio,
adottare, salve le diverse disposizioni del diritto internazionale, i seguenti criteri:
a) previsione del principio di territorialità;
b) per i reati commessi a bordo di navi o aeromobili, applicabilità della legge
della bandiera;
c) efficacia della legge penale italiana per reati commessi all'estero,
indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione, nei seguenti casi:
aa) reati, tassativamente elencati, che offendono interessi iuris gentium;
bb) reati, tassativamente elencati, che offendono interessi dello Stato italiano o delle
Comunità europee;
cc) altri gravi reati offensivi di interessi primari della persona umana (vita, integrità
fisica, libertà personale) commessi a danno di un cittadino italiano;
d) efficacia della legge penale italiana, condizionata alla presenza del reo nel
territorio dello Stato e, se l'autore non è cittadino italiano, alla astratta previsione
del fatto come reato dalla legge territoriale, per gravi reati, offensivi di altri
interessi, commessi all'estero a danno di un cittadino italiano;
e) determinazione del luogo del commesso reato alla stregua del criterio c.d.
dell'ubiquità;
f) previsione della necessità della richiesta del procedimento da parte del
Ministro di grazia e giustizia nei casi preveduti nelle lettere c), bb), cc) e d), nonché
della querela della persona offesa se vi è procedibilità a querela per la legge
italiana. Per i delitti preveduti nella lettera c), aa), se commessi all'estero a danno di
Stato estero, di stranieri o di apolidi, prevedere la procedibilità a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia;
g) considerare l'opportunità di porre limiti all'esercizio o prosecuzione
dell'azione penale per reati commessi all'estero, se è intervenuta sentenza definitiva da
parte del giudice straniero.
- 2. In relazione all'esigenza di cooperazione internazionale e, in particolare,
nell'ambito delle Comunità Europee, indicare i casi di riconoscimento di sentenze penali
straniere anche ai fini dell'esecuzione della pena.
- 3. Per le ipotesi non regolate da convenzioni internazionali disciplinare
l'estradizione in conformità dei principi della Convenzione europea del 13 dicembre 1957.
- Libro secondo
Del reato
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- Art. 8.
- Delitti e contravvenzioni.
- Prevedere che i delitti e le contravvenzioni si distinguano secondo le diverse specie
delle pene per essi rispettivamente stabilite.
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- Art. 9.
- Soggetto attivo
- 1. Stabilire che, quando la legge penale indica il soggetto attivo mediante una
qualifica soggettiva, che implichi la titolarità di un dovere o potere giuridico, essa ha
come destinatario il formale titolare della stessa o chi, mediante l'esercizio di fatto di
un'attività, è divenuto titolare di tali doveri o poteri giuridici.
- 2. Prevedere che solo il trasferimento lecito ed effettivo delle funzioni che
fondano l'obbligo liberi l'originario titolare di quest'ultimo.
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- Art. 10.
- Rapporto di causalità
- 1. Richiedere il nesso condizionale tra azione od omissione ed evento dannoso o
pericoloso.
- 2. Escludere l'imputazione quando l'evento è conseguenza eccezionale della
condotta. Se necessario, individuare ulteriori criteri oggettivi di imputazione.
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- Art. 11.
- Reati omissivi
- 1. Equiparare il non impedire l'evento al cagionarlo solo sotto il presupposto di
un obbligo giuridico attuale di garanzia dello interesse tutelato dalla legge. Prevedere
che la violazione degli obblighi giuridici di sorveglianza sia punibile solo in quanto
espressamente prevista come reato.
- 2. Titolare dell'obbligo di garanzia è la persona che, munita dei relativi
poteri, è giuridicamente tenuta ad impedire l'evento offensivo di interessi affidati alla
sua tutela.
- 3. Titolare dell'obbligo di sorveglianza è la persona che, priva dei suddetti
poteri impeditivi, è giuridicamente tenuta a sorvegliare per conoscere della commissione
di reati e comunque ad informarne il titolare del bene o il garante.
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- Art. 12.
- Elemento soggettivo del reato
- 1. Escludere qualsiasi forma di responsabilità incolpevole, prevedendo due sole
forme di imputazione: il dolo e la colpa.
Formulare la definizione di dolo in modo che essa sia univocamente comprensiva del dolo
eventuale ed esprima in ogni caso la necessità che il soggetto sia consapevole del
significato del fatto. Formulare la definizione di colpa in modo che in tutte le forme di
essa l'imputazione si fondi su un criterio strettamente personale.
- 2. Punibilità del delitto colposo solo a seguito di previsione espressa.
- 3. Punibilità delle contravvenzioni sia a titolo di dolo che a titolo di colpa,
salvo che la legge disponga altrimenti, stabilendo in forma esplicita una congrua
diminuzione di pena per la forma colposa.
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- Art. 13.
- Condizioni oggettive di punibilità
- 1. Prevedere come condizioni di punibilità operanti oggettivamente solo
accadimenti estranei all'offesa tipica del reato.
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- Art. 14.
- Caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico
- 1. Prevedere la non punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito,
forza maggiore, costringimento fisico assoluto o in uno stato di incoscienza determinato
da tali cause.
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- Art. 15.
- Errore sul precetto ed errore sul fatto
- 1. Prevedere la non punibilità nel caso di errore invincibile sul precetto.
Prevedere la non punibilità in caso di errore sul fatto che costituisce un determinato
reato, sia esso dovuto ad errore di fatto o ad errore su legge diversa dalla legge penale.
In caso di errore determinato da colpa prevedere la punibilità se il fatto è previsto
dalla legge come reato colposo.
- 2. In caso di errore sugli elementi differenziali tra più reati, prevedere la
punibilità per il reato meno grave.
- 3. Applicare gli stessi criteri nella disciplina dell'errore sulle cause di
giustificazione e sulle cause soggettive di esclusione della responsabilità.
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- Art. 16.
- Cause di giustificazione
- 1. Prevedere come cause di giustificazione:
1) l'esercizio di una facoltà legittima e l'adempimento di un obbligo giuridico;
2) il consenso dell'avente diritto, rispetto ai reati aventi ad oggetto interessi
disponibili, disciplinandone la validità con particolare riferimento alla capacità del
titolare in relazione alla natura dell'atto. Riconoscere, nei limiti suddetti, la
rilevanza del consenso presumibile, stabilendone i presupposti e, fra questi, in
particolare la verosimile utilità obiettiva, al momento del fatto, per il titolare
dell'interesse e la mancanza di un suo dissenso;
3) la difesa legittima, specificando che il pericolo non deve essere stato
preordinato e che il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi
significativi dell'aggressione;
4) lo stato di necessità, limitandolo all'ipotesi in cui il soggetto abbia agito
per salvare, da un pericolo inevitabile e non volontariamente causato, un interesse
personale proprio od altrui superiore a quello sacrificato. Inapplicabilità della
scriminante a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse
proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza;
5) l'attività terapeutica, sempre che: a) vi sia il consenso dell'avente diritto
o, in caso di impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e la urgente
necessità del trattamento; b) il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al
rischio; c) siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza;
6) l'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte
dell'Autorità, conformemente ai principi che regolano le cause di giustificazione e, in
particolare, a quelli di necessità e proporzione. Stabilire espressamente che i casi di
liceità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica previsti da norme
speciali siano ricondotti entro gli stessi limiti.
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- Art. 17.
- Cause soggettive di esclusione della responsabilità
- 1. Prevedere come cause soggettive di esclusione della responsabilità penale:
1) l'ordine illegittimo e non sindacabile della Pubblica Autorità, sempre che la
criminosità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore;
2) l'ordine di un privato rivestito di un'autorità specificatamente riconosciuta
dalla legge, quando l'ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza
e l'agente confidi ragionevolmente nella sua liceità;
3) la necessità cogente, nella ipotesi che il soggetto abbia commesso il fatto per
salvare sé od altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo
attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave
all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato
presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. Inapplicabilità della
disposizione a chi, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo, agisca per
salvare sé medesimo;
4) l'affidamento nel consenso altrui, qualora il fatto sia commesso nell'interesse
proprio, ma l'agente ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe
consentito.
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- Art. 18.
- Eccesso colposo nelle cause di giustificazione e nelle cause soggettive di esclusione
della responsabilità
- 1. Stabilire la punibilità dell'eccesso nelle cause di giustificazione e nelle
cause soggettive di esclusione della responsabilità, quando per colpa ne siano superati i
limiti, sempre che il fatto sia preveduto come reato colposo.
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- Art. 19.
- Delitto tentato
- 1. Prevedere una pena congruamente ridotta nell'ipotesi di chi, con l'intenzione
o la certezza di cagionare l'evento, compie atti idonei oggettivamente diretti in modo non
equivoco a realizzare un delitto.
- 2. Mantenere la distinzione tra desistenza e recesso, prevedendo nel primo caso
l'esclusione della punibilità e nel secondo caso una diminuzione di pena.
- 3. Stabilire che i requisiti di punibilità del delitto tentato si riferiscano
anche ai delitti di attentato e ai delitti in cui la condotta tipica sia descritta come
volta alla produzione di un evento lesivo.
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- Art. 20.
- Circostanze del reato
- 1. Prevedere che nel codice costituiscano circostanze del reato soltanto quelle
espressamente denominate come tali. Quando dalla legge non è determinato l'aumento o la
diminuzione della pena, si considera aumentata o diminuita fino a un terzo la pena che
dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. In caso di circostanze attenuanti, alla
pena dell'ergastolo è sostituita la detenzione da venti a ventiquattro anni. In caso di
circostanze aggravanti la pena della detenzione non può superare gli anni trenta.
- 2. Formulare le circostanze, aggravanti e attenuanti, in modo che risultino
determinate nel loro contenuto.
- 3. Disciplinare l'applicazione delle circostanze al delitto tentato.
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- Art. 21
Circostanze aggravanti comuni. Recidiva, abitualità e professionalità nel reato
- 1. Revisione delle circostanze aggravanti comuni prevedendo come tali:
a) i motivi abietti o futili;
b) l'uso di sevizie o crudeltà verso le persone;
c) lo scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa;
d) l'aver profittato di circostanze idonee ad ostacolare la pubblica o la privata
difesa;
e) l'aver cagionato un evento offensivo di particolare gravità;
f) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso;
g) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica mansione;
h) l'aver commesso il fatto contro un pubblico agente a causa dell'adempimento
della sue mansioni;
i) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di
relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera di coabitazione o di ospitalità;
l) l'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento.
- 2. Prevedere quali circostanze aggravanti la recidiva, l'abitualità e la
professionalità nel reato, subordinandole a limiti cronologici e alla medesima indole dei
reati. Stabilirne l'esclusione, qualora i presupposti su cui si fondano non siano
significativi di una più intensa colpevolezza per il fatto.
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- Art. 22
Circostanze attenuanti comuni
- 1. Revisione delle circostanze attenuanti comuni, prevedendo come tali:
1) l'errore evitabile sul precetto;
2) i motivi di particolare valore morale o sociale;
3) la provocazione;
4) l'aver cagionato un evento offensivo di particolare tenuità;
5) l'aver agito perché costretto da condizioni familiari, economiche o sociali
particolarmente difficili;
6) l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente
intenso, che, in quanto proporzionato alla situazione che l'ha determinato, sia indice di
una minore rimproverabilità;
7) l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso o colposo dell'offeso;
8) l'essere stato prima del giudizio riparato integralmente il danno mediante il
risarcimento o le restituzioni;
9) l'aver fatto il colpevole tutto quanto possibile per eliminare o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato.
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- Art. 23
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- 1. Applicabilità delle circostanze attenuanti secondo la regola della rilevanza
obiettiva. Inapplicabilità delle circostanze aggravanti quando il reo, per errore non
dovuto a colpa, non poteva rappresentarsele. Applicabilità delle circostanze attenuanti
supposte per errore non dovuto a colpa.
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- Art. 24
Circostanze oggettive e soggettive
- 1. Distinzione delle circostanze in oggettive e soggettive, considerando: a)
oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il
luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero
le condizioni o le qualità personali dell'offeso; b) soggettive quelle che
concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni e le qualità
personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero che ineriscono
alla persona del colpevole.
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- Art. 25
Concorso di circostanze
- 1. Stabilire che, nel caso che concorrano più circostanze, anche eterogenee, si
applichino gli aumenti e le diminuzioni per ciascuna di esse.
- 2. In nessun caso la pena può essere aumentata o diminuita oltre la metà dei
limiti edittali. Non può essere inferiore a quindici anni se per il delitto la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo.
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- Art. 26
Concorso di persone nel reato
- 1. Prevedere che concorra nel reato chi, nella fase ideativa, preparatoria o
esecutiva, dà un contributo necessario, o quanto meno agevolatore, alla realizzazione
dell'evento offensivo. Si concorre per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha
reso più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell'evento offensivo.
- 2. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano anche se taluno dei
concorrenti non è imputabile o non è punibile per cause personali.
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- Art. 27
Concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni
- 1. Regolamentare il concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni.
Considerare l'opportunità di ammettere un concorso colposo in fatto doloso.
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- Art. 28
Responsabilità differenziata nel concorso di persone nel reato
- 1. Prevedere responsabilità differenziate per i compartecipi, non in rapporto
alla forma astratta di partecipazione, ma in dipendenza del contributo effettivo di
ciascuno alla realizzazione criminosa. Prevedere come circostanza attenuante l'aver
apportato un contributo soltanto agevolatore alla realizzazione del reato. Prevedere
circostanze aggravanti a carico degli organizzatori e dirigenti dell'attività criminosa e
a carico di coloro che determinano al reato persone loro soggette o persone di ridotta
capacità. Determinare nella parte speciale le circostanze aggravanti relative al numero
dei concorrenti. Escludere la punibilità tutte le volte che il reato non venga commesso
neppure nella forma del tentativo.
- 2. Ammettere il concorso dell'estraneo nel reato proprio, con la previsione di un
regime penale differenziato e facendo salvo il principio di colpevolezza.
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- Art. 29
Agevolazione colposa del reato diverso da quello voluto
- 1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti,
prevedere che questi risponda di agevolazione colposa di quel reato, qualora con il suo
contributo ne abbia per colpa agevolato la commissione. Comminare la pena stabilita per il
reato commesso, diminuita da un terzo alla metà.
- 2. Se il reato commesso ricomprende in sé il reato voluto dal concorrente,
prevedere la responsabilità di questi per il reato voluto, con congruo aumento di pena
ove la realizzazione del reato più grave sia stata da lui concretamente prevedibile. La
pena non può essere inferiore a quella prevista nel comma precedente.
- 3. Qualora sia commesso, oltre al reato voluto o a quello indicato nel numero
precedente, anche un reato diverso, applicare la regola di cui al primo comma.
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- Art. 30
Comunicabilità delle cause di giustificazione e delle circostanze ai concorrenti
- 1. Prevedere che si comunichino ai concorrenti soltanto le cause di
giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive che siano
servite ad agevolare l'esecuzione del reato.
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- Art. 31
Mancato impedimento di reati a mezzo della stampa o di trasmissioni radiotelevisive
- 1. Prevedere la punibilità del responsabile della pubblicazione o della
trasmissione che, fuori dei casi di concorso, omettendo di controllare il contenuto della
pubblicazione o della trasmissione, non impedisce per colpa che col loro mezzo sia
commesso un fatto di reato. Comminare la pena preveduta per il reato commesso, diminuita
da un terzo a due terzi.
- 2. Stabilire:
a) che la procedibilità per il reato si uniformi a quella preveduta per il reato
commesso col mezzo della pubblicazione o della trasmissione;
b) che la querela, la istanza o la richiesta, presentata contro il responsabile
della pubblicazione o della trasmissione, abbia effetto anche nei confronti dell'autore.
- 3. Stabilire che sia considerato responsabile:
a) della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile della stampa
periodica o la persona, cui sia stata effettivamente trasferita la funzione di controllo;
ovvero, nel caso di stampa non periodica o clandestina, l'editore, se l'autore della
pubblicazione è ignoto o non imputabile, o lo stampatore, se l'editore non è individuato
o non è imputabile;
b) della trasmissione, la persona che l'ha organizzata.
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- Art. 32
Concorso necessario di persone
- 1. Determinare i limiti di applicabilità delle disposizioni sul concorso
eventuale di persone alle ipotesi di concorso necessario.
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- Art. 33
Concorso di reati
- 1. Prevedere che, previa determinazione delle pene per ogni reato, sia applicata
la pena più grave, aumentata fino al quadruplo. La pena complessiva deve essere inferiore
a quella risultante dal cumulo materiale delle singole pene. Ai fini dell'aumento, gli
elementi di disvalore, che in concreto siano comuni a più reati, sono presi in
considerazione una sola volta.
- 2. Quando concorrono pene di specie diversa, la pena più grave e la misura
dell'aumento sono determinate utilizzando, a soli fini di calcolo, i criteri di ragguaglio
preveduti negli articoli 46 e 47, ma poi il cumulo è sciolto e le pene sono applicate
secondo la loro diversa specie.
- 3. Prevedere l'applicazione della pena più grave, aumentata fino al triplo:
a) se i reati concorrenti presentano caratteri fondamentali comuni e sono stati
posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
b) se i reati sono stati commessi al presentarsi di analoga occasione o nel
permanere di uno stesso rapporto interpersonale;
c) se i reati sono stati commessi in concorso formale tra loro oppure
contestualmente in attuazione di un'unica risoluzione criminosa o nell'ambito di una
medesima situazione colposa.
- 4. Prevedere che nella determinazione dell'aumento si tenga conto del disvalore
complessivo dei fatti.
- 5. Assicurare l'applicazione delle pene accessorie, nonché gli altri effetti
penali derivanti dai singoli reati.
- 6. Limitare l'applicazione del regime suddetto alle pene che si riferiscono a
reati tutti commessi prima dell'informazione, fatta al soggetto, circa l'esistenza di
indagini a carico per uno qualsiasi dei reati concorrenti.
- 7. Prevedere l'applicazione della stessa disciplina anche in fase di esecuzione.
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- Libro Terzo
Del reo
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- Art. 34
Imputabilità. Casi di esclusione
- 1. Escludere l'imputabilità nei casi in cui, al momento della condotta il
soggetto:
a) era minore degli anni quattordici ovvero, se maggiore degli anni quattordici e
minore degli anni 18, non aveva la capacità di intendere o di volere;
b) era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool
ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di
intendere o di volere;
c) era, per ubriachezza o per l'azione di sostanze stupefacenti derivata da caso
fortuito o forza maggiore, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o
di volere;
d) era, per altra causa, in tale stato di mente da escludere la capacità di
intendere o di volere.
- 2. Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o di volere era grandemente
scemata, ma non esclusa, diminuire la pena.
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- Art. 35
Ubriachezza e azione di sostanze stupefacenti
- 1. Prevedere che, per il reato commesso in stato di ubriachezza o sotto l'azione
di sostanze stupefacenti, il soggetto risponda per dolo se, quando si è posto nello stato
di incapacità, egli ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di reato, oppure
per colpa, se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente prevedibile come
conseguenza di tale stato.
- 2. In quest'ultimo caso, se il fatto non è previsto dalla legge come reato
colposo prevedere l'applicazione della pena prevista per il corrispondente reato doloso
diminuita da un terzo alla metà.
- Art. 36
Pericolosità sociale
- 1. Prevedere la dichiarazione di pericolosità sociale nei confronti dei soggetti
totalmente non imputabili autori di più reati o di un unico reato di particolare
gravità, sempre che tali reati siano manifestazione della causa di non imputabilità.
- 2. Escludere ogni presunzione di esistenza o di persistenza della pericolosità.
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Libro Quarto
Delle conseguenze del reato
- Art. 37
Pene principali
- 1. Prevedere le seguenti pene principali per i delitti: ergastolo, detenzione (da
sei mesi a ventiquattro anni) e multa (da lire cinquecentomila a lire cinquantamilioni);
per le contravvenzioni: semidetenzione (da un mese a tre anni) e ammenda (da lire
cinquecentomila a lire ventimilioni). Stabilire che, ad ogni effetto giuridico, per pena
detentiva si intendano la detenzione e la semidetenzione.
- 2. Esclusione assoluta della comminatoria congiunta di pene detentive e
pecuniarie.
- 3. Comminatoria della pena pecuniaria secondo la tecnica dei tassi giornalieri in
tutti i casi in cui essa sia prevista in alternativa ad una pena detentiva, assumendo come
parametri gli stessi limiti stabiliti per quest'ultima.
- 4. Per ciascun tasso giornaliero, i limiti di valore saranno fissati dalla legge
in misura tale che il massimo non ecceda il decuplo del minimo.
- 5. Possibilità di prevedere la pena pecuniaria sia nella forma dei tassi
giornalieri, sia entro limiti determinati nei casi in cui essa sia comminata in via
esclusiva. Eliminare ogni forma di pena fissa e di pena proporzionale.
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- Art. 38
Pene accessorie
- 1. Le pene accessorie saranno comminate nella parte speciale soltanto per singoli
reati o per specifiche categorie di reati, anche oltre i casi già preveduti nella
presente legge.
- 2. Prevedere come pene accessorie:
a) l'interdizione dall'ufficio pubblico o privato nell'esercizio del quale il reato
è stato commesso;
b) l'interdizione dall'attività professionale o imprenditoriale, nell'esercizio
della quale il reato è stato commesso;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere la prestazione di pubblici servizi;
d) l'interdizione dall'esercizio della potestà de genitori.
- 3. Prevedere che le pene accessorie abbiano una durata eguale a quella della pena
detentiva o sostitutiva inflitta, o che dovrebbe scontarsi, in caso di conversione della
pena pecuniaria, salvo che non sia dalla legge diversamente stabilito.
- 4. Prevedere che il giudice possa escludere l'applicazione:
a) della pena accessoria quando essa, in aggiunta alla pena principale, risulti in
concreto sproporzionata alla gravità del reato e superflua allo scopo di impedire la
commissione di reati da parte del condannato;
b) della pena principale quando la pena accessoria risulti da sola proporzionata
alla gravità del reato e sufficiente ad impedire la commissione di reati da parte del
condannato.
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- Art. 39
Discrezionalità nell'applicazione delle pene
- 1. Stabilire che il giudice, nei limiti fissati dalla legge, applichi la pena
discrezionalmente commisurandola secondo i fattori di gravità oggettiva (offesa,
modalità della condotta) e soggettiva (intensità del dolo, grado della colpa,
motivazione), tenendo conto del disvalore complessivo del fatto.
- 2. I fattori oggettivi di aggravamento della pena opereranno solo in quanto
riflessi nella colpevolezza. Valutare il grado di capacità di commettere nuovi reati solo
a fini di attenuazione della pena.
- 3. Inammissibilità di una nuova valutazione degli elementi costitutivi o
circostanziali che già qualifichino la gravità del reato sul piano edittale.
- 4. Prevedere che la pena detentiva di durata inferiore a sei mesi sia di regola
sospesa o sostituita a norma degli articoli 41 e 43.
- 5. Determinare il valore di ciascun tasso giornaliero o la somma complessiva
dovuta per pena pecuniaria tenendo conto delle condizioni economiche del reo ai fini
dell'efficacia della pena.
- 6. Stabilire che il giudice, quando condanna a una somma complessiva, determini
distintamente la pena base in ragione della gravità del reato e la variazione applicata
in ragione delle condizioni economiche del reo e determini contestualmente, in vista di
una eventuale conversione in pena restrittiva della libertà personale, il numero di tassi
corrispondenti.
-
- Art. 40
Astensione dalla pena
- 1. Prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti
pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena
risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di
prevenzione speciale.
- 2. Previsione di un'analoga possibilità per il reato doloso, purché gli effetti
pregiudizievoli si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.
-
- Art. 41
Cumulo delle pene
- 1. Stabilire che, ove concorrano più pene della detenzione non inferiore a
ventiquattro anni, si applichi l'ergastolo.
- 2. Nei rimanenti casi, stabilire che la pena principale complessiva non possa
superare i seguenti limiti:
a) trenta anni, per la detenzione;
b) sei anni, per la semidetenzione;
c) lire duecento milioni per la multa e lire cinquantamilioni per l'ammenda;
d) settecento tassi giornalieri per la multa e trenta tassi giornalieri per
l'ammenda, ove si tratti di pena inflitta secondo il criterio dei tassi giornalieri.
- 3. Precisare che, ai fini suddetti, non si tiene conto delle pene, né delle loro
porzioni, già espiate al momento della commissione del reato al quale si riferisce la
nuova pena.
- 4. Stabilire che, nel caso di cumulo tra detenzione e semidetenzione, sia
preliminarmente adottato per quest'ultima il limite preveduto alla lettera b), e che valga
poi il limite massimo di anni trenta di pena detentiva. Analogamente, nel caso di cumulo
di pene pecuniarie determinate attraverso tassi giornalieri con pene pecuniarie fissate
dalla legge, computare prima i limiti fissati per il cumulo dei tassi giornalieri.
- 5. Prevedere che un eventuale indulto sia applicato, anche in sede esecutiva,
sulle pene già cumulate.
- 6. Precisare gli effetti per i quali le pene cumulate conservino la loro
autonomia.
-
- Art. 42
Sospensione condizionale. Affidamento in prova
- 1. Disciplina della sospensione condizionale della pena secondo i seguenti
criteri direttivi:
1) possibilità di sospendere la pena detentiva e la pena conseguente alla
conversione della multa o dell'ammenda, nonché le eventuali pene accessorie, per non più
di tre volte, entro limiti di pena determinati dalla legge anche in rapporto alle condanne
precedentemente subite;
2) possibilità di sospendere la pena pecuniaria, nonché le eventuali pene
accessorie, per una sola volta, su istanza del reo;
3) necessità che sia provveduto, sempre che sia oggettivamente e soggettivamente
possibile, alle restituzioni e al risarcimento del danno o all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato; nel caso di sospensione della pena pecuniaria
solo quando la pena superi un determinato e consistente ammontare;
4) irrilevanza, ai fini della applicazione della sospensione condizionale, delle
condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle quali sia decorso un
congruo periodo di tempo da stabilirsi; irrilevanza, ai fini della applicazione della
sospensione della pena detentiva, delle condanne a pena pecuniaria;
5) applicazione della sospensione, quando sia sufficiente a prevenire la
commissione di ulteriori reati, tenuto anche conto, per la sospensione della pena
detentiva, delle misure integrative che il giudice può disporre;
6) possibilità - e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità - che,
sospesa la pena detentiva, il condannato sia sottoposto a prescrizioni, divieti,
trattamenti terapeutici o interventi di sostegno sociale, i quali non ledano diritti
inviolabili della persona né costituiscano limitazioni eccessive della vita di relazione,
con eventuale affidamento in prova al servizio sociale. Abrogare le disposizioni della
legge penitenziaria in materia di affidamento in prova al servizio sociale;
7) possibilità e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità - che la
sospensione della pena detentiva sia disposta in misura parziale sino ai due terzi della
pena inflitta, applicandosi, in luogo della pena detentiva, una delle seguenti sanzioni
sostitutive scelta in riferimento alle conseguenze sulle relazioni sociali del condannato
ed alla idoneità a evitare la commissione di futuri reati: semidetenzione per la
detenzione; detenzione saltuaria; arresti domiciliari; libertà controllata; lavoro di
utilità sociale ed eventuale revoca della sospensione della pena accessoria;
8) revoca della sospensione della pena detentiva per sopravvenienza di condanne a
pena non sostituita per le quali risulti inammissibile l'originaria concessione o la
persistenza della misura, ovvero per inosservanza degli obblighi imposti o della sanzione
sostitutiva applicata;
9) revoca della sospensione della pena pecuniaria per sopravvenienza di condanne a
pena pecuniaria complessivamente superiore a un determinato ammontare, o di condanne a
pena detentiva non sospesa, né sostituita con pena pecuniaria pari o inferiore al
suddetto ammontare;
10) necessità che in sede esecutiva una pluralità di condanne per le quali sia
stata disposta la sospensione ed il cui ammontare, nel caso di pena detentiva, non superi
i limiti di concessione contestuale della misura, siano considerate, ai fini dell'unicità
della concessione, come una sola condanna, quando si tratti di reati tutti commessi prima
della informazione sulla esistenza di indagini a proprio carico per uno qualsiasi di essi;
11) necessità che in sede esecutiva una pluralità di sospensioni condizionali non
unificabili a norma della lettera precedente, sia riconsiderata ai fini dell'applicazione
delle misure e delle sanzioni prescritte per la seconda o la terza concessione;
12) necessità che la revoca della sospensione della pena principale comporti anche
la revoca della sospensione della pena accessoria.
-
- Art. 43
Sanzioni sostitutive
- 1. Previsione della possibilità che il giudice, qualora pronunci condanna ad una
pena detentiva breve per la quale la sospensione sia preclusa, la sostituisca con una
delle seguenti sanzioni: semidetenzione per la detenzione; detenzione saltuaria; arresti
domiciliari; libertà controllata; lavoro di utilità sociale; pena pecuniaria della
specie corrispondente, secondo i seguenti criteri:
- 1) ammissibilità della sostituzione quando l'entità complessiva delle pene detentive
precedentemente inflitte, ancorché sospese o sostituite, non superi limiti determinati, e
sempreché non si tratti di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o
dalle quali sia decorso un congruo periodo di tempo;
- 2) applicazione della sanzione sostitutiva quando essa costituisca una reazione
proporzionata alla gravità del reato, procedendo alla scelta specifica in riferimento
alle conseguenze sulle relazioni sociali del condannato e alla idoneità a evitare la
commissione di futuri reati;
- 3) previsione di un reato per l'inosservanza almeno colposa delle prescrizioni inerenti
alle sanzioni sostitutive, la cui pena non possa superare quella precedentemente inflitta
e non sia sostituibile;
- 4) esclusione dalla sostituzione con pena pecuniaria dei reati offensivi della vita,
dell'integrità fisica, della salute, dell'incolumità pubblica;
- 5) previsione che la sostituzione mediante pena pecuniaria avvenga secondo la tecnica
dei tassi giornalieri, assumendo come base la durata della pena detentiva sostituita;
- 6) previsione che il lavoro di utilità sociale sia subordinato al consenso del
condannato;
- 7) revoca delle sanzioni sostitutive, prima della loro completa esecuzione e con effetto
ex nunc per quelle limitative della libertà personale, per condanne la cui esecuzione
frustra lo scopo stesso della sostituzione, o per condanne relative a fatti antecedenti le
quali rendano inammissibile la sostituzione.
-
- Art. 44
Liberazione condizionale
- 1. Disciplina della liberazione condizionale secondo i seguenti criteri
direttivi:
1) possibilità di disporre la misura quando il condannato abbia scontato almeno la
metà della pena inflittagli, ovvero l'ergastolo per un determinato numero di anni
rapportato alle fasce d'età;
2) concessione della liberazione condizionale quando la condotta del reo nel corso
dell'esecuzione, il suo stato di salute o i mutamenti intervenuti nella sua situazione
personale rendano altamente probabile ch'egli si asterrà dal commettere ulteriori reati;
3) necessità che la liberazione condizionale sia condizionata, sempre che ciò
risulti obiettivamente e soggettivamente possibile, alle restituzioni e al risarcimento
del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o
all'impegno del condannato a provvedervi secondo le modalità stabilite dal giudice;
4) possibilità che la liberazione condizionale implichi un regime di
semidetenzione, prescrizioni, impegno a sottoporsi a trattamenti terapeutici, divieti
consentanei alla finalità della misura, i quali non ledano diritti inviolabili della
persona, né costituiscano limitazione eccessiva della vita di relazione, con eventuale
affidamento in prova al servizio sociale;
5) previsione dei casi di revoca obbligatoria e facoltativa della liberazione
condizionale, stabilendo che il periodo trascorso prima dell'intervento della causa di
revoca debba essere computato secondo un criterio di ragguaglio fisso ai fini del residuo
di pena da eseguire;
6) attribuzione di efficacia estintiva della pena all'esito positivo della
liberazione condizionale.
-
- Art. 45
Esecuzione delle pene pecuniarie
- 1. Adottare per la riscossione delle pene pecuniarie un sistema analogo a quello
previsto negli artt. 18 e 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. Prevedere in caso di fallimento della procedura attivata, la restituzione
degli atti al giudice dell'esecuzione competente per la conversione.
-
- Art. 46
Ragguaglio tra pene di specie diverse
- 1. Stabilire che, ad ogni effetto giuridico, due giorni di semidetenzione o di
sanzione sostitutiva equivalgano a un giorno di detenzione.
-
- Art. 47
Conversione delle pene pecuniarie
- 1. Stabilire che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per
insolvibilità del condannato, si convertano in libertà controllata, arresti domiciliari
o lavoro di utilità sociale, computando un giorno di pena restrittiva della libertà
personale per ogni tasso giornaliero di pena pecuniaria non eseguita.
- 2. Lo stesso criterio di ragguaglio varrà ad ogni altro effetto giuridico.
-
- Art. 48
Misure di sicurezza
- 1. Prevedere le seguenti misure di sicurezza:
a) per l'infermo di mente, il ricovero in una struttura psichiatrica o il
trattamento psichiatrico in libertà sorvegliata;
b) per l'intossicato da sostanze alcoliche o stupefacenti, non imputabile, il
ricovero in una struttura terapeutica o il trattamento terapeutico in libertà
sorvegliata;
c) per i sordomuti, non imputabili, il ricovero in una struttura terapeutica o il
trattamento terapeutico in libertà sorvegliata;
d) per il minore, non imputabile, l'affidamento a strutture giudiziarie o civili
per la rieducazione.
Le strutture di cui alle lettere precedenti, siano esse giudiziarie o civili, devono
garantire, ove sia necessario, la custodia del soggetto ricoverato.
- 2. Disciplinare l'applicazione delle misure di sicurezza secondo i seguenti
criteri:
a) accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale;
b) revoca delle misure di sicurezza quando la pericolosità sia venuta meno;
c) applicazione delle misure di sicurezza in libertà sorvegliata quando essa possa
ritenersi sufficiente a prevenire la commissione di reati o quando le misure detentive
appaiano non proporzionate alla gravità dei reati commessi e di quelli presumibilmente
realizzabili dal soggetto;
d) applicabilità provvisoria delle misure di sicurezza, quando appaia necessaria
per impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze o che il soggetto commetta
nuovi reati.
-
- Art. 49
Concorso di pene e misure di sicurezza
- 1. Disciplinare, rispetto alla fase di esecuzione, il concorso delle pene
detentive o delle pene accessorie con le misure di sicurezza in custodia, dando priorità
alla misura di sicurezza e stabilendo la fungibilità di questa rispetto ad una pari
durata di pena.
-
- Art. 50
Confisca
- 1. Prevedere, distintamente dalle pene e dalle misure di sicurezza, la confisca,
applicabile sia ai soggetti imputabili che ai soggetti non imputabili.
- 2. Prevedere la disciplina:
a) della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo;
b) della confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisca reato e comunque delle cose la cui
confisca valga ad eliminare la situazione di illiceità.
-
- Art. 51
Obbligazioni civili derivanti dal reato e riparazione del danno
- 1. Disciplinare le conseguenze civili del reato, prevedendo le relative garanzie,
nonché i presupposti dell'azione revocatoria per atti dispositivi compiuti dal colpevole
prima della condanna, uniformandosi ai seguenti criteri:
1) limitare la responsabilità civile da reato alle sole ipotesi in cui il danno
patrimoniale o non patrimoniale costituisca espressione intrinseca del fatto tipico;
2) prevedere che il risarcimento del danno non patrimoniale sia disposto in misura
pienamente satisfattiva del danneggiato;
3) prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna come forma di riparazione
del danno per i reati rispetto ai quali la conoscenza della pronuncia costituisca un mezzo
efficace al fine di reintegrare l'interesse offeso, e nei modi consentanei al
raggiungimento di tale scopo;
4) stabilire che, in caso di condanna, il giudice disponga il risarcimento e le
restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando in ogni caso,
almeno in misura parziale, la somma dovuta. Qualora la persona offesa non sia stata
identificata, prevedere che la somma versata a titolo di risarcimento sia accantonata per
un certo periodo di tempo in un fondo di solidarietà verso le vittime del reato, salva la
definitiva acquisizione da parte del fondo medesimo;
5) prescrivere che il fondo di solidarietà verso le vittime del reato sia
alimentato anche con l'intero provento delle pene pecuniarie e delle somme versate a
titolo di responsabilità civile per la multa o per l'ammenda e che tale fondo provveda a
forme di indennizzo delle vittime da reato che versino in istato di bisogno, quando
l'autore sia rimasto ignoto o non sia in condizione di adempiere l'obbligo del
risarcimento;
6) stabilire che la sentenza di condanna disponga l'eliminazione, ove essa sia
oggettivamente e soggettivamente possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del
reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento;
7) prevedere, in caso di insolvibilità del condannato a pena pecuniaria, una
responsabilità civile sussidiaria:
a) della persona fisica preposta alla sorveglianza dell'autore del reato;
b) della persona fisica o dell'ente collettivo nell'ipotesi in cui il colpevole abbia
agito per conto di tale persona o di tale ente;
8) considerare l'opportunità di prevedere la responsabilità, di natura non
penale, dell'imprenditore, in riferimento ai reati connessi all'esercizio dell'impresa, e
dei quali non debba rispondere personalmente, per una somma contenuta entro i limiti del
profitto da lui effettivamente conseguito, al netto delle spese da lui sostenute per il
risarcimento, le restituzioni o l'eliminazione delle conseguenze del reato e
dell'ammontare delle pene pecuniarie di cui risponda sussidiariamente.
-
- Art. 52
Querela, istanza e richiesta
- 1. Disciplinare la querela, la richiesta e l'istanza della persona offesa.
-
- Art. 53
Cause di estinzione della procedibilità e cause di estinzione degli effetti penali
- 1. Prevedere come cause di estinzione della procedibilità, quando intervengono
prima della sentenza definitiva ed irrevocabile, la morte del reo, l'amnistia, la
remissione della querela, la prescrizione, l'oblazione.
- 2. Considerare l'opportunità di prevedere l'oblazione, sia in forma automatica
sia in forma discrezionale, non solo per le contravvenzioni ma anche per i delitti meno
gravi.
- 3. Prevedere un raccordo tra la disciplina del perdono giudiziale per i minori di
anni diciotto e le norme contenute nel capo III delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni D.P.R. 448 del 1988.
- 4. L'estinzione della procedibilità va intesa sia ai fini dell'applicazione
della pena che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza.
- 5. Disciplinare la prescrizione della procedibilità nei seguenti termini:
a) commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima
edittale, prescindendo dalle circostanze;
b) valutare l'opportunità di prevedere un termine di prescrizione (ad esempio:
trentennale) anche per i delitti puniti con l'ergastolo;
c) adattare la decorrenza del termine di prescrizione alla diversa struttura dei
reati;
d) ridurre le classi di gravità dei reati al fine della quantificazione del
termine di prescrizione;
e) prevedere come causa di sospensione del termine prescrizionale l'impugnativa del
solo imputato.
- 6. Disciplinare l'amnistia con riferimento anche alle ipotesi di delitto tentato
e di reato circostanziato.
- 7. Prevedere come cause di estinzione degli effetti penali, quando sopravvengono
dopo la sentenza definitiva ed irrevocabile, la morte del reo, l'amnistia, il decorso del
tempo, l'indulto, la grazia, la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, il decorso del tempo dopo la liberazione condizionale e la riabilitazione.
Prevedere che le cause che estinguono totalmente le pene principali estinguono anche le
misure di sicurezza.
- 8. Disciplinare gli effetti delle cause di estinzione della procedibilità e
delle cause di estinzione della pena, nonché il loro eventuale concorso.
-
- Parte speciale
Dei principi generali di parte speciale
-
- Art. 54
Descrizione delle fattispecie delittuose
- 1. Descrivere di regola le singole fattispecie delittuose in modo tale che la
loro realizzazione assuma una dimensione di concreta lesività o di concreto pericolo per
il bene giuridico.
-
- Art. 55
Criteri-guida nella previsione di contravvenzioni
- 1. Anche nell'ambito delle leggi penali speciali, riservare la qualifica
contravvenzionale, sempre che il fatto non debba più opportunamente essere qualificato
come violazione amministrativa:
1) ai reati consistenti nella violazione di regole cautelari, salvi i casi in cui
la particolare gravità del pericolo insito nella violazione e l'importanza del bene
giuridico rendano opportuna la qualificazione delittuosa;
2) ai reati consistenti nell'esercizio irregolare di un'attività sottoposta ad un
potere amministrativo di concessione, autorizzazione, controllo o vigilanza, salvi i casi
in cui tale attività risulti intrinsecamente e direttamente pericolosa per la vita,
l'incolumità personale o la salute;
3) e comunque ai reati di ridotta offensività, alla repressione dei quali meglio
si adegui il regime delle contravvenzioni.
- Art. 56
Assimilazione degli interessi delle Comunità Europee
- 1. Agli effetti della tutela penale e compatibilmente con le ragioni di essa,
assimilare gli interessi delle Comunità Europee a quelli propri dello Stato o di altro
ente pubblico italiano.
-
- Art. 57
Circostanze
- 1. Prevedere circostanze speciali, oltre a quelle espressamente stabilite dalla
presente legge, solo se strettamente necessarie.
-
- Art. 58
Comminatoria delle pene edittali, detentive e pecuniarie
- 1. Prevedere i limiti edittali di pena dei singoli reati, in modo da
proporzionarli al disvalore complessivo del fatto, riducendo i livelli spesso eccessivi
del codice attuale e restringendo il divario tra minimo e massimo edittale, così da
rendere più circoscritta e significativa la scelta legislativa come limite della
commisurazione giudiziale della pena.
- 2. Fissare per le pene detentive i limiti edittali secondo classi progressive, da
stabilire secondo seguenti criteri:
a) il massimo edittale non può superare il quadruplo del minimo;
b) il minimo e il massimo edittali della classe superiore non possono superare il
doppio preveduti dalla classe inferiore, con temperamento progressivo dei massimi nel
passaggio alla classe superiore.
- 3. Prevedere classi anche per le pene pecuniarie.
- 4. Indicare, nelle singole norme incriminatrici, la pena attraverso il
riferimento a classi, così denominate: prima detenzione, prima semidetenzione, prima
multa, prima ammenda (per la classe più grave); seconda detenzione, seconda
semidetenzione, seconda multa, seconda ammenda; e così di seguito.
-
- Libro Primo
Dei reati contro la persona
-
- TITOLO I
Dei reati contro la vita e la incolumità individuale
-
- Art. 59
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) omicidio doloso, indicando come circostanze aggravanti che comportano la pena
dell'ergastolo l'avere commesso il fatto:
a) con premeditazione;
b) contro l'ascendente, il discendente, il fratello, la sorella, quando concorre
taluna delle circostanze indicate nel n. 1 lettera a) e b) dell'art. 21. Prevedere che
agli effetti della legge penale si intendano per discendenti anche i figli adottivi e i
loro discendenti e per ascendenti anche il padre e la madre adottivi;
c) nell'atto di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 71 primo comma
lettere a) e b) o al fine di conseguirne l'impunità;
d) su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui
all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718.
Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto durante la partecipazione
ad una rissa.
Prevedere come circostanza attenuante l'aver commesso il fatto con mezzi indolori e per
esclusivo motivo di pietà verso la persona incapace di prestare un consenso valido, la
quale per ragioni di malattia si trovi in irreversibile condizione di sofferenza fisica
insopportabile o particolarmente grave, quando sia stata constatata l'impotenza dei
trattamenti antalgici;
- 2) infanticidio in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale o
morale;
- 3) omicidio del consenziente, indicando:
a) le ipotesi in cui, nonostante l'apparente consenso della vittima, si applicano
le disposizioni sull'omicidio;
b) la circostanza attenuante dell'avere commesso il fatto in presenza della
situazione indicata nel n. 1 secondo capoverso;
- 4) istigazione o aiuto al suicidio, quando si verifica il suicidio o una lesione
personale grave o gravissima, comminando in queste due ultime ipotesi una pena più lieve.
Prevedere come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto nei confronti di persona
che si trovi in una delle condizioni di cui al n. 3 lettera a);
- 5) omicidio colposo, prevedendo le circostanze aggravanti dell'avere commesso il fatto:
a) con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni;
b) durante la partecipazione ad una rissa;
c) mediante una condotta violenta e dolosa contro la persona. In ogni caso la pena
non potrà essere inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso di reati;
d) mediante maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
e) su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui
all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718: prevedere una pena superiore a quella
prevista dalla lettera c).
Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una
pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;
- 6) lesioni personali dolose, configurando come figure criminose autonome le lesioni
lievissime (perseguibili a querela), le lesioni lievi, le lesioni gravi e le lesioni
gravissime ed incentrando le relative fattispecie sulla condotta del cagionare una
malattia nel corpo o nella mente. Rendere applicabili le medesime circostanze aggravanti
prevedute per l'omicidio doloso.
Prevedere come causa giustificante il consenso alla procurata incapacità reversibile alla
procreazione;
- 7) percosse, perseguibili a querela della persona offesa;
- 8) lesioni personali colpose, configurando come figure criminose autonome le lesioni
lievi, le lesioni gravi e le lesioni gravissime e prevedendo la procedibilità d'ufficio
quanto meno per le lesioni gravissime.
Prevedere come circostanze aggravanti l'avere commesso il fatto:
a) con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni;
b) durante la partecipazione ad una rissa;
c) mediante una condotta violenta e dolosa contro la persona. In ogni caso la pena
non potrà essere inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso di reati;
d) mediante maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
e) su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui
all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718: prevedere una pena superiore a quella
prevista dalla lettera c).
Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una
pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;
- 9) omissione di soccorso, consistente nel fatto di chi, trovando taluno che sia o sembri
inanimato o altrimenti in pericolo di un danno grave alla persona ovvero essendone stato
richiesto in modo attendibile, omette di prestare il soccorso necessario o di dare
immediato avviso all'autorità pubblica. Prevedere la stessa pena per chi, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni 10, non presta soccorso o non dà
l'avviso previsto nella precedente disposizione. Escludere l'obbligo del soccorso quando
l'adempimento esporrebbe il soggetto a un danno significativo per l'incolumità fisica;
- 10) abbandono di persone minori o incapaci.
-
- Art. 60
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
- 1) somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive;
- 2) inosservanza dei criteri tanato-diagnostici, consistente, sempre che il fatto non
costituisca reato più grave, nel non osservare i criteri prescritti da disposizioni
giuridiche in materia di accertamento della morte;
- 3) esercizio abusivo di attività biomedica, consistente, sempre che il fatto non
costituisca reato più grave, nello svolgimento di attività biomediche senza le
autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime o non osservando le prescritte
norme di sicurezza ovvero sottraendosi ai prescritti controlli;
- 4) omessa custodia o malgoverno di animali.
-
- TITOLO II
Dei reati contro l'integrità psichica
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- Art. 61
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) plagio, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per
altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche
psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità
psichica;
- 2) soppressione consensuale della coscienza o della volontà;
- 3) stupro in danno del minore, consistente nel fatto di chi si congiunge sessualmente, o
compie atti di identico significato offensivo, con una persona minore degli anni
quattordici, ovvero minore degli anni sedici quando il colpevole ne è l'ascendente o il
tutore, o eserciti su essa un'autorità derivata da un affidamento per ragioni di cura, di
istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 4) stupro di gruppo in danno del minore, consistente nel fatto di più persone che, in
concorso tra loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui al n. 3;
- 5) molestia sessuale in danno del minore, consistente nel fatto di chi compie atti
molesti di significato sessuale su una persona minore degli anni quattordici, ovvero
minore degli anni sedici quando ricorrono le condizioni previste al n. 2
Prevedere come circostanze aggravanti dei delitti di cui ai nn. 3, 4 e 5 la commissione
del fatto:
a) mediante violenza sulla persona o minaccia;
b) abusando delle mansioni di pubblico agente, quando la persona sia arrestata,
detenuta od internata;
c) su persona minore degli anni dieci.
- Stabilire la non punibilità dei delitti di cui ai nn. 3 e 5 quando l'età del colpevole
non superi di oltre due anni della persona offesa, sempre che il consenso di questa non
sia stato estorto con la violenza o la minaccia, o carpito con l'inganno, e non ricorra la
circostanza aggravante di cui alla lettera c) del capoverso.
- 6) oscenità in danno del minore, consistente nel fatto di chi:
a) compie atti osceni in presenza di persona minore degli anni quattordici;
b) produce, commercia, espone o diffonde pubblicamente oggetti osceni di qualsiasi
specie in modo che essi possano essere offerti anche a persone minori degli anni
quattordici o dalle stesse percepiti;
c) dà spettacoli cinematografici o teatrali, o effettua trasmissioni radiofoniche
o televisive aventi caratteri di oscenità, ai quali possano assistere persone minori
degli anni quattordici.
Prevedere l'applicazione della stessa pena qualora il fatto preveduto dalle lettere b) o
c) si riferisca ad oggetti, a spettacoli o a trasmissioni aventi contenuto raccapricciante
di crudeltà, di efferatezza, di patimenti o di mostruosità.
-
- TITOLO III
- Dei reati contro la gestazione
-
- Art. 62
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) aborto di donna non consenziente;
b) aborto di donna consenziente o su se stessa nei casi non consentiti dalla legge
o senza l'osservanza delle modalità da questa previste. Indicare le ipotesi nelle quali,
nonostante l'apparente consenso della donna, si applicano le disposizioni sull'aborto di
donna non consenziente.
Prevedere per la donna consenziente o che pratica l'aborto su se stessa una pena inferiore
a quella preveduta per l'autore dell'aborto su altra persona;
c) aborto colposo;
d) embrionicidio, consistente nel cagionare la morte di uno o più embrioni umani,
fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti.
Prevedere come ipotesi di maggiore gravità la commissione del fatto in una produzione
industriale;
e) produzione di embrioni umani o utilizzazione di quelli viventi per fini diversi
dalla procreazione, quando non sia applicabile la disposizione della lettera d);
f) produzione di embrioni umani per fini di procreazione in numero superiore a
quello necessario, quando non sia applicabile la disposizione della lettera d);
g) inseminazione artificiale non consensuale, consistente nell'effettuare una
inseminazione artificiale o un impianto di embrione in una donna senza il suo consenso.
- 2. Prevedere per i suddetti delitti la pena accessoria dell'interdizione dalla
professione sanitaria, con eccezione per il caso preveduto dal secondo comma della lettera
b).
-
- TITOLO IV
Dei reati contro la dignità dell'essere umano
-
- Capo I
Dei reati di schiavitù
-
- Art. 63
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) riduzione in schiavitù, consistente nel ridurre una persona in stato di
schiavitù;
b) mantenimento in schiavitù, consistente nel mantenere una persona in stato di
schiavitù o nel ridurla ad oggetto di un contratto, punibile fuori del caso preveduto
dalla lettera a).
Prevedere come circostanze aggravanti la commissione del fatto:
aa) a scopo di lenocinio;
bb) per utilizzare la persona in attività delittuose;
cc) su persona minore;
dd) da parte dell'ascendente, del discendente, del tutore o di chi eserciti sulla persona
un'autorità derivata da un affidamento per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o
di custodia. Prevedere come circostanza attenuante, con riduzione di pena superiore al
limite di un terzo, il fatto che il colpevole abbia volontariamente eliminato lo stato di
schiavitù.
- 2. Stabilire che, agli effetti della legge penale, lo stato di schiavitù sia
inteso come la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri
corrispondenti a quelli di un diritto di proprietà o di un qualsiasi diritto reale, o
vincolata alla destinazione di una cosa.
-
- Capo II
Dei reati in materia di prostituzione
-
- Art. 64
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
- a) lenocinio, consistente nel fatto di chi organizza, dirige o controlla l'altrui
prostituzione, o recluta persone per avviarle alla prostituzione. Prevedere come
circostanza aggravante l'aver commesso il fatto di reclutamento con l'inganno;
b) sfruttamento della prostituzione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi
preveduti dalla lettera precedente, sfrutta l'altrui prostituzione, facendosi dare o
promettere, in cambio di una prestazione, vantaggi eccessivi o comunque maggiorati;
c) costrizione o induzione alla prostituzione, consistente nel fatto di chi, con
violenza o minaccia, ovvero abusando di un potere o di un'autorità rivestita su una
persona, la costringe o la induce a prostituirsi.
Le disposizioni prevedute nelle lettere precedenti si applicano anche quando i fatti hanno
per oggetto attività della persona offesa, destinata a rappresentazioni pornografiche.
Prevedere la pena accessoria dell'interdizione dall'attività professionale nell'esercizio
della quale il reato è stato commesso.
- 2. Stabilire come circostanza aggravante dei delitti preveduti al comma 1 l'aver
commesso il fatto in danno di un prossimo congiunto o di persona minore o malata di mente
ovvero in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di abbandono materiale o morale o
affidata al colpevole per ragioni di istruzione di cura, di vigilanza o di custodia.
Prevedere la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori
in caso di condanna pronunciata contro il genitore.
-
- Capo III
Dei reati contro l'identità genetica
-
- Art. 65
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) alterazione genetica, consistente nell'alterare, per fini non terapeutici, la
struttura genetica di una persona umana mediante interventi sui gameti, sull'embrione o
sull'essere umano dopo la nascita;
- 2) selezione genetica, consistente nel predeterminare per fini non terapeutici, mediante
selezione gametica o altri procedimenti artificiali, una caratteristica genetica
dell'embrione umano;
- 3) ibridazione, consistente in atti idonei a determinare la fecondazione fra un gamete
umano e un gamete di altra specie o la unificazione di cellule di embrioni umani ed
embrioni di altra specie;
- 4) sperimentazione ai fini di ibridizzazione, consistente nel compimento di attività
sperimentali ai fini della ibridazione tra un gamete umano e un gamete di altra specie o
la unificazione di cellule di embrioni umani ed embrioni di altra specie;
- 5) clonazione, consistente in atti idonei alla riproduzione, attraverso qualsiasi
procedimento, di un essere umano biologicamente identico ad altro essere umano;
- 6) sperimentazione ai fini di clonazione, consistente nel compimento di attività
sperimentali ai fini della riproduzione di un essere umano biologicamente identico ad
altro essere umano.
-
- Capo IV
Dei reati contro la dignità della maternità
-
- Art. 66
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) gestazione extramaterna, consistente nell'impianto di un embrione umano in un corpo
animale o in un corpo umano maschile oppure nella collocazione dello stesso in una
macchina, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;
- 2) gestazione umana di un embrione animale, consistente nell'impianto di un embrione
animale nel corpo di persona umana, al fine, anche soltanto sperimentale, della
gestazione;
- 3) contrattazione per fini procreativi, consistente nel fatto di impegnarsi a porre a
disposizione il proprio corpo al fine della gestazione di un embrione umano per conto di
altra persona.
Prevedere un aggravamento di pena per la controparte, nonché l'attenuante della
gratuità;
- 4) affidamento illegittimo, consistente nell'affidare a terza persona o nel ricevere in
affidamento un minore al di fuori dei casi previsti dalla legge.
-
- Capo V
Dei reati di commercio di parti del corpo umano vivente
-
- Art. 67
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) commercio dell'altrui corpo umano, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un
compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri una parte, anche già staccata,
dell'altrui corpo umano vivente;
- 2) mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un compenso o la promessa di un
compenso per sé o per terzi una parte, anche già staccata, dell'altrui corpo umano
vivente.
-
- Capo VI
Dei reati contro la dignità della persona defunta
-
- Art. 68
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) profanazione di sepolcro, consistente nel violare, danneggiare o lordare un sepolcro
o un'urna ovvero cose poste a loro ornamento, allo scopo di profanazione;
- 2) profanazione di cadavere consistente nel profanare un cadavere o le sue ceneri.
Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto per fini sessuali o
rituali;
- 3) disposizione illegittima di cadavere, consistente nel disporre del cadavere o di una
sua parte ovvero delle sue ceneri fuori dei casi consentiti dalla legge.
Prevedere come circostanza attenuante l'aver commesso il fatto per scopi scientifici,
didattici, di trapianto o di produzione di estratti per uso terapeutico;
- 4) commercio di cadavere, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un compenso o la
promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua parte, anche già
staccata, o le sue ceneri. 5) mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un
compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua
parte, anche già staccata, o le sue ceneri.
-
- TITOLO V
- Dei reati contro la libertà
-
- Capo I
Dei reati contro la libertà personale
-
- Art. 69
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) sequestro di persona, indicando come circostanze aggravanti l'essere il fatto
commesso:
a) da un pubblico agente in danno di persona minore di età, o malata di mente o
che versi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, o sia stata affidata al
colpevole per ragioni di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia;
b) da un pubblico agente con abuso dei poteri inerenti alle sue mansioni;
c) per scopi sessuali o per costringere al matrimonio la persona offesa;
- 2) sequestro di persona a scopo di estorsione, indicando come circostanze aggravanti le
circostanze prevedute alle lettere a) e b) del numero precedente;
- 3) arresto arbitrario;
- 4) perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie.
-
- Capo II
Dei reati contro la libertà morale
-
- Art. 70
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
- a) violenza privata, consistente nel fatto di chi usa violenza o minaccia per
costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Prevedere come circostante aggravanti l'essere il fatto commesso:
aa) con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in
modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni
criminose, esistenti o supposte;
bb) per costringere a commettere un fatto costituente reato;
- b) minaccia, prevedendo come circostanza aggravante il fatto che essa sia grave o
posta in essere nei modi preveduti dalla lettera aa);
- c) stato di incapacità procurato, prevedendo come circostanza aggravante l'aver
agito allo scopo di far commettere un reato ovvero il fatto che la persona resa incapace
commetta in tale stato un fatto preveduto dalla legge come delitto;
- d) attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel
compimento di un'attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza
il consenso dell'avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più
grave). Escludere la punibilità quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo
pregiudizio alla persona.
- 2. Stabilire la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti
preveduti nelle lettere a), b) e d), quando non ricorra alcuna delle circostanze
aggravanti ivi prevedute.
-
- Capo III
Dei reati contro la libertà sessuale
-
- Art. 71
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
- a) stupro, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una persona, si
congiunge sessualmente con essa, o compie atti di identico significato offensivo;
b) stupro di gruppo, consistente nel fatto di più persone che, in concorso tra
loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui alla lettera a);
c) molestia sessuale, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una
persona, compie atti molesti di significato sessuale su di essa o diretti ad essa in sua
presenza.
- 2. Stabilire l'irrilevanza del consenso prestato:
a) dal malato di mente, quando l'infermità impedisca di percepire il significato
dell'atto sessuale;
b) dalla persona tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona;
Prevedere come circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma la commissione del
fatto:
aa) mediante violenza sulla persona o minaccia;
bb) abusando delle mansioni di pubblico agente, quando la persona sia arrestata, detenuta
od internata.
- 3. Stabilire che i delitti di cui al primo comma lettere a) e c) siano
perseguibili a querela, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma 2,
la circostanza prevista dalla lettera bb), o che il fatto sia connesso con altro delitto
perseguibile d'ufficio. Prevedere che la querela proposta sia irrevocabile.
-
- Art. 72
- 1. Prevedere il delitto di incesto, consistente nel fatto di chi, abusando delle
relazioni familiari, induce a compiere incesto un discendente o un ascendente ovvero un
fratello o una sorella.
- 2. Prevedere il delitto di relazione incestuosa.
- 3. Prevedere la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della potestà
dei genitori in caso di condanna pronunciata contro il genitore.
-
- Capo IV
Dei reati contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale
-
- Art. 73
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) atti osceni, da punire anche a titolo di colpa;
- 2) produzione, detenzione o diffusione di oggetti pornografici, consistente nel fatto di
chi, allo scopo di farne commercio o di diffonderli pubblicamente, produce, importa nel
territorio dello Stato o detiene oggetti pornografici di qualsiasi specie, ovvero ne fa
commercio o li diffonde pubblicamente.
Prevedere come circostanza aggravante il fatto che l'oggetto pornografico riguardi
immagini di persona minore, o sia offerto o procurato a persona minore;
- 3) spettacoli pornografici, consistenti nel fatto di chi dà spettacoli teatrali o
cinematografici ovvero effettua trasmissioni radiofoniche o televisive, aventi carattere
pornografico. Prevedere circostanze aggravanti corrispondenti a quelle indicate al numero
precedente. Stabilire la non punibilità dei delitti dei numeri 2 e 3 quando, non
ricorrendo alcune delle circostanze aggravanti speciali, il fatto sia commesso in locali
chiusi, con modalità tali da consentire la previa e univoca informazione sulla natura
degli oggetti o degli spettacoli e da escludere in ogni caso l'accesso ad essi di persone
minori.
-
- Art. 74
- 1. Definire la nozione di "oscenità" agli effetti della legge penale
riferendosi ad ogni atto od oggetto che, nella situazione concreta, contrasti con il
sentimento di riservatezza inerente alle manifestazioni dell'istinto sessuale.
- 2. Definire la nozione di "pornografia" agli effetti della legge
penale, riferendosi ad ogni oggetto od ad ogni spettacolo o parte di esso consistente
essenzialmente in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale espresso con la
riproduzione, con la rappresentazione o con l'esibizione di organi genitali.
-
- TITOLO VI
Dei reati contro la riservatezza
-
- Capo I
Dei reati contro la riservatezza della vita privata
-
- Art. 75
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) violazione di domicilio, indicando come circostanza aggravante l'essere il
colpevole palesemente armato. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa,
con eccezione per la suddetta ipotesi aggravata;
b) violazione di domicilio commessa da pubblico agente;
c) immistione nell'altrui vita privata, consistente nel procurarsi, mediante l'uso
di strumenti di captazione o di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla
vita privata svolgentesi nella abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o
nelle appartenenze di essi;
d) rivelazione di notizie della altrui vita privata, consistente nel rivelare o
diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini
ottenute, da sé o da altri nei modi indicati nella lettera c).
- 2. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti
preveduti nelle lettere c) e d). Prevedere per i medesimi la circostanza aggravante, con
procedibilità di ufficio, del fatto commesso dal pubblico agente con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti alle sue mansioni, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato.
-
- Capo II
Dei reati contro la riservatezza delle comunicazioni
-
- Art. 76
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) violazione di corrispondenza, consistente nel fatto di chi prende cognizione del
contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al
fine di prenderne o di farne ad altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o
aperta, a lui non diretta;
- 2) cognizione fraudolenta di comunicazione, consistente nel fatto di chi prende,
fraudolentemente, cognizione di una comunicazione telefonica, telegrafica, telematica, o
comunque di suoni, immagini od altre informazioni, trasmessi mediante collegamento su filo
o ad onde guidate, tra altre persone o comunque a lui non dirette. Prevedere come
circostanza aggravante l'avere commesso il fatto mediante l'installazione di
apparecchiature atte ad intercettare la comunicazione;
- 3) rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel
rivelare o diffondere, senza giusta causa, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza o della comunicazione,
indicate nei numeri 1 e 2;
- 4) soppressione di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel fatto di chi
distrugge o sopprime, in tutto o in parte, una corrispondenza a lui non diretta o il
contenuto di una comunicazione, indicata nel numero 2;
- 5) impedimento o interruzione di comunicazione consistente nell'impedire o
nell'interrompere una comunicazione, indicata nel numero 2.
- Prevedere per i delitti, indicati nei numeri precedenti, la procedibilità a querela
della persona offesa, fatta eccezione per i fatti commessi in danno di un pubblico agente
nell'esercizio o a causa delle sue mansioni;
- 6) accesso abusivo ai sistemi informatici, consistente nel prendere cognizione di dati
di un sistema informatico di elaborazione, contro la volontà espressa o tacita di chi ha
il diritto di escluderla, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (livello
sanzionatorio f).
-
- Art. 77
- Prevedere la seguente contravvenzione:
1) pubblicazione arbitraria delle generalità o dell'immagine dei minorenni comunque
coinvolti in un procedimento penale o di notizie o di dati idonei a consentirne
l'identificazione.
-
- TITOLO VII
Dei reati contro l'inviolabilità dei segreti
-
- Art. 78
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) rivelazione del contenuto di notizie segrete, consistente nel fatto di chi
rivela senza giusta causa ovvero impiega a proprio o altrui profitto con altrui nocumento
notizie che debbono restare segrete. Prevedere come circostanza aggravante il fatto che si
tratti di rivelazione del segreto professionale;
b) procacciamento o rivelazione di segreti scientifici, tecnici o imprenditoriali,
consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
o di cagionare un altrui danno, si procura abusivamente notizie segrete di natura
scientifica, tecnica o imprenditoriale, ovvero, senza giusta causa, le rivela o le impiega
a proprio o altrui profitto.
- 2. Prevedere per i delitti, indicati nel comma precedente, la procedibilità a
querela della persona offesa.
-
- TITOLO VIII
Dei reati contro la paternità dell'opera dell'ingegno
-
- Art. 79
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) usurpazione della paternità di opera, consistente nel fare pubblicamente
apparire, in tutto o in parte, come non appartenente all'autore l'altrui opera
dell'ingegno;
b) alterazione di opera altrui, consistente nel modificare o mutilare l'altrui
opera dell'ingegno, in modo pregiudizievole alla reputazione dell'autore ovvero senza
darne atto;
c) pubblicazione abusiva di opera altrui, consistente nel rendere pubblica l'altrui
opera dell'ingegno senza averne il diritto.
- 2. Prevedere per i delitti, indicati nelle lettere precedenti, la procedibilità
a querela della persona offesa o, in caso di morte, dei prossimi congiunti, dell'adottante
o dell'adottato.
- TITOLO IX
Dei reati contro l'onore
-
- Art. 80
- 1. Prevedere i seguenti delitti, perseguibili a querela della persona offesa:
a) ingiuria, consistente nell'offendere l'onore o il decoro di persona presente, o
mediante una comunicazione alla persona offesa;
b) diffamazione, consistente nell'offendere l'altrui onore o decoro in presenza di
più persone o comunicando con più persone, ancorché una di esse sia la persona offesa;
c) uso diffamatorio di un mezzo di pubblicità, consistente nell'usare un mezzo di
pubblicità per comunicazioni con contenuto diffamatorio.
- 2. Prevedere come circostanze aggravanti:
a) l'offesa arrecata ad un pubblico agente, a causa o nell'esercizio delle sue
mansioni, stabilendo la procedibilità d'ufficio e un aumento di pena anche in deroga ai
limiti dell'art. 20 primo comma;
b) per i delitti puniti nelle lettere a) e b) del primo comma, l'attribuzione di un
fatto determinato.
- 3. Prevedere come giustificata l'offesa dell'altrui onore o decoro, quando
corrisponda ad un interesse sociale prevalente sull'interesse offeso, sia espressa con
modalità di per sé non offensive e, ove si riferisca ad un fatto, questo corrisponda a
verità.
- 4. Prevedere la non punibilità delle offese in scritti o discorsi pronunciati
dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie o
amministrative, disciplinando più adeguatamente il procedimento di applicazione delle
sanzioni non penali.
- 5. Prevedere in ogni caso, su accordo del titolare del diritto di querela e
dell'offensore, il deferimento del giudizio sulla verità del fatto ad un giurì d'onore.
- 6. Prevedere, nelle ipotesi perseguibili a querela, la facoltà del giudice, nei
casi di offese reciproche, di dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori,
nonché la non punibilità delle offese commesse in seguito a provocazione.
- 7. Prevedere, nelle ipotesi perseguibili a querela, di non particolare rilevanza
e fuori dei casi di recidiva, la facoltà del giudice di applicare, in luogo della pena,
una sanzione civile, da commisurare all'entità dell'offesa e del danno patrimoniale e non
patrimoniale.
- 8. Determinare i soggetti legittimati a proporre querela e ad esercitare la
facoltà di cui al sesto comma, in caso di morte della persona offesa o di offesa alla
memoria di un defunto.
-
- TITOLO X
Dei reati contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza
-
- Art. 81
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
- 1) disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, consistente nel fatto di chi,
mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba l'occupazione o
il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi, le cerimonie o i trattenimenti
pubblici;
- 2) molestia o disturbo alle persone, ricomprendendovi pure il fatto di chi esercitando
la prostituzione anche in luogo privato rechi a taluno molestia o disturbo;
- 3) atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio.
-
- TITOLO XI
Dei reati contro il patrimonio
-
- Capo I
Dei reati di aggressione unilaterale
-
- Art. 82
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) furto, consistente nel sottrarre e nell'impossessarsi della cosa mobile altrui al
fine di trarne profitto per sé o per altri.
Prevedere come circostanze aggravanti:
a) la violazione di domicilio;
b) la modalità fraudolenta;
c) lo strappo della cosa di mano o di dosso alla persona.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, con eccezione per le ipotesi
aggravate di cui alle lettere a) e c);
- 2) furto d'uso, perseguibile a querela della persona offesa;
- 3) furto di servizi automatici, consistente nell'uso non consentito dell'altrui mezzo
telefonico, telematico o informatico, senza il consenso dell'avente diritto e facendone
gravare su di lui il costo.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
- 4) rapina propria o impropria, indicando come circostanze aggravanti l'aver posto taluno
in stato di incapacità di volere o di agire, nonché l'essere stata la violenza o
minaccia posta in essere con armi, o da persona travisata, o da persona che faccia parte
di associazione di tipo mafioso o da più persone riunite;
- 5) appropriazione indebita consistente nell'appropriarsi, per procurare a sé o ad altri
un profitto ingiusto, il danaro o la cosa mobile altrui. Prevedere la punibilità a
querela della persona offesa;
- 6) danneggiamento, perseguibile a querela della persona offesa, indicando le circostanze
aggravanti della violenza alla persona o minaccia e del fatto commesso su cose destinate
ad uso pubblico, e prevedendo in entrambi i casi la procedibilità d'ufficio. Prevedere la
non punibilità del fatto commesso per necessità su animali;
- 7) deturpamento o imbrattamento di cose altrui fuori dei casi previsti dal numero
precedente, perseguibile a querela della persona offesa;
- 8) turbativa immobiliare, consistente nell'introdursi o nel trattenersi nel terreno o
nell'edificio altrui, ovvero nell'invaderlo o nell'occuparlo ovvero nell'introdurvi o
abbandonarvi animali, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
esclusione. Stabilire la non punibilità dell'introdursi o dell'intrattenersi per un
giustificato motivo. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
- 9) spoglio immobiliare, consistente nel rimuovere o alterare i termini confinari ovvero
nell'immutare nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi o nel deviare acque altrui, al
fine di appropriarsi l'altrui cosa immobile per sé o per altri. Prevedere la
procedibilità a querela della persona offesa;
- 10) riproduzione abusiva di opera altrui, consistente nel fatto di chi, senza averne il
diritto, in tutto o in parte riproduce, esegue, rappresenta o diffonde un'altrui opera
dell'ingegno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Prevedere la punibilità del delitto, indicato nel numero precedente, a querela della
persona offesa.
-
- Capo II
Dei reati con la cooperazione del soggetto passivo
-
- Art. 83
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) estorsione, indicando le medesime circostanze aggravanti della rapina;
- 2) truffa, indicando come circostanze aggravanti l'essere stato il fatto commesso:
a) a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
b) a danno di un assicuratore;
c) millantando credito presso un pubblico agente;
d) ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
e) col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
suddette circostanze;
- 3) sfruttamento dell'errore altrui, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'errore di
una persona, ottiene da essa un atto di disposizione patrimoniale che importi per sé o
per altri un ingiusto profitto con altrui danno. Prevedere la procedibilità a querela
della persona offesa;
- 4) abuso di mezzi informatici o automatici, consistente nel fatto di chi, avvalendosi in
modo fraudolento o abusivo di tali mezzi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno. Prevedere la stessa pena per il fatto commesso con carte di credito o di
pagamento ovvero con altri documenti analoghi che abilitino all'acquisizione di beni o di
servizi. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
- 5) scrocco, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'altrui necessario affidamento,
fruisce della prestazione di beni o servizi ed elude la prestazione del corrispettivo.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
- 6) circonvenzione di persona incapace;
- 7) usura, consistente nel fatto di chi, approfittando dello stato di bisogno di una
persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri in
corrispettivo di una somma di danaro o di altra cosa, interessi o altri vantaggi usurari;
- 8) mediazione usuraria.
-
- Capo III
Dei reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale
-
- Art. 84
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) ricettazione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente acquista, riceve od occulta
danaro o cose provenienti da un reato, anche se commesso all'estero, o comunque si
intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- 2) riciclaggio.
-
- Art. 85
- 1. Prevedere la contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza,
consistente nel fatto di chi, senza averne prima accertato la legittima provenienza,
acquista o riceve, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione
di chi le offre o per la entità del corrispettivo, siano idonee a generare il sospetto
che provengano da reato.
- 2. Prevedere la stessa pena per chi si adopera per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo le cose sopraindicate, senza averne prima accertata la legittima
provenienza.
-
- Capo IV
Disposizioni comuni
-
- Art. 86
- 1. Perseguibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nel
presente capo, se commessi in danno:
a) del coniuge anche se legalmente separato;
b) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero
dell'adottante o dell'adottato;
c) di un fratello o di una sorella, anche se non conviventi con l'autore del fatto;
d) di uno zio o di un nipote o dell'affine di secondo grado, conviventi con
l'autore del fatto.
- 2. Prevedere la non applicabilità della disposizione ai delitti preveduti dagli
articoli 82 n. 4 e 83 nn. 1 e 6 e ad ogni delitto contro il patrimonio che sia commesso
con violenza alla persona.
-
- Libro II
- DEI REATI CONTRO I RAPPORTI CIVILI, SOCIALI ED ECONOMICI
-
- TITOLO I
Dei reati contro il rapporto di lavoro
-
- Art. 87
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) caporalato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto
in danno del lavoratore, ne cede in appalto la prestazione o interviene quale mediatore
nella stipulazione del contratto di lavoro. Prevedere l'applicazione della stessa pena a
carico del datore di lavoro che al fine suddetto riceva in appalto la prestazione o
stipuli il contratto di lavoro. Stabilire come circostanza aggravante l'aver commesso il
fatto in danno di una persona minore o malata di mente ovvero in condizioni di
inferiorità fisica o psichica o di abbandono materiale o morale;
- 2) sfruttamento del lavoro altrui, consistente nel fatto di chi, avendo assunto
abusivamente un lavoratore, e approfittando del suo stato di bisogno, ne sfrutta
l'attività, corrispondendogli una retribuzione netta largamente inferiore al profitto
ricavatone;
- 3) impiego non consentito di minore in attività lavorative, consistente nel fatto di
chi impiega una persona minore in attività lavorative alle quali non possono essere
adibite persone minori;
- 4) omissione di misure igieniche o antinfortunistiche contro gli infortuni sul lavoro o
le malattie professionali, consistente nel fatto di chi omette di collocare, rimuove o
rende inservibili impianti, apparecchi, dispositivi o segnali prescritti dalla legge per
prevenire infortuni sul lavoro o malattie professionali, ovvero per assicurare il
salvataggio o il soccorso contro infortuni sul lavoro. Stabilire che alla stessa pena
soggiaccia chi affida lavoro a domicilio con l'impiego di sostanze o materiali nocivi o
pericolosi per la salute o l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violenza o minaccia contro il libero esercizio del diritto di sciopero, consistente
nel fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno ad astenersi dall'esercitare
il diritto di sciopero o gli impedisce di prestare la propria attività lavorativa in
occasione di uno sciopero. Stabilire come circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto
con armi o l'aver esercitato la minaccia in forma anonima;
- 6) violenza o minaccia contro il libero esercizio dell'impresa, consistente nel fatto di
chi, con violenza o minaccia durante lo svolgimento di uno sciopero ed a causa di esso,
costringe taluno ad astenersi dall'esercitare, in tutto o in parte, la propria attività
di impresa. Stabilire le stesse circostanze aggravanti del numero precedente.
- Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, ove non ricorra alcuna delle
circostanze aggravanti speciali.
-
- TITOLO II
Dei reati contro la libertà religiosa
-
- Art. 88
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) interruzione o turbativa di pratiche religiose, consistente nel fatto di chi, in
luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, arbitrariamente
impedisce o turba l'esercizio di funzioni o pratiche religiose;
- 2) offesa al sentimento religioso, consistente nell'offendere, in luogo destinato al
culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, entità spirituali, persone o cose
ritenute sacre o costituenti oggetto di culto nell'ambito di una fede religiosa ovvero
ministri di essa o cose destinate all'esercizio del culto.
-
- TITOLO III
Dei reati contro la famiglia
-
- Capo I
Dei reati contro il matrimonio
-
- Art. 89
- Prevedere i seguenti delitti:
1) bigamia;
2) induzione al matrimonio mediante inganno.
-
- Capo II
Dei reati contro la solidarietà familiare
-
- Art. 90
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) violazione degli obblighi di assistenza economica, consistente nel far mancare gli
alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli
ascendenti o al coniuge anche se separato o al divorziato, che versino in stato di bisogno
e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Prevedere l'applicazione della suddetta pena a chi malversa o dilapida i beni del figlio
minore o del pupillo o del coniuge. Prevedere per i suddetti delitti la procedibilità a
querela della persona offesa, salvo nei casi in cui il fatto è commesso nei confronti del
minore.
Escludere l'applicabilità delle disposizioni incriminatrici suddette se il fatto è
preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge;
- 2) violazione del dovere di assistenza fisica, consistente nel non prestare, senza
giustificato motivo, l'elementare assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti o al
coniuge non separato, che versino in uno stato di particolare bisogno per malattia di
corpo o di mente, per minore età o vecchiaia o per infermità fisica;
- 3) violazione dell'obbligo di istruzione, consistente nel fatto di chi, rivestito di
autorità o incaricato di vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di
fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Prevedere la punibilità anche della
violazione colposa;
- 4) maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
- 5) sottrazione consensuale di minorenni;
- 6) sottrazione di persona incapace.
-
- Art. 91
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
- 1) omesso avviso della fuga di minore o di incapace, consistente nel fatto di chi,
rivestito dell'autorità o della vigilanza su un minore o su una persona incapace di
provvedere a se stessa, omette di dare immediato avviso della sua fuga all'autorità;
- 2) omesso avviamento di minori al lavoro, consistente nel fatto di chi, rivestito di
autorità sopra un minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione
obbligatoria e non prosegua gli studi, omette senza giusto motivo di avviarlo ad una
attività di lavoro;
- 3) impiego di minori nell'accattonaggio estesa all'impiego di persona minore di anni 18.
-
- Capo III
Dei reati contro lo stato di filiazione
-
- Art. 92
- 1. Prevedere il delitto di alterazione di stato di filiazione consistente nel
fatto di chi, in qualsiasi modo, altera lo stato di filiazione di una persona minore degli
anni quattordici.
- 2. Prevedere la non punibilità di chi riconosce falsamente come figlio naturale
una persona che sia figlio naturale del coniuge.
-
- TITOLO IV
Dei reati contro la fede pubblica
-
- Capo I
Dei reati contro l'efficacia probatoria dei documenti
-
- Art. 93
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) falsità in documento pubblico, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di una
pubblica mansione di documentazione, forma falsamente un documento, o ne omette la
formazione, o comunque determina l'alterazione della sua efficacia probatoria.
Prevedere come circostanza aggravante l'essere il fatto relativo ad un documento che, per
disposizione di legge, è destinato a far fede fino a querela di falso.
Prevedere che, agli effetti della legge penale, il documento pubblico sia definito come
atto rappresentativo dell'esercizio di una pubblica mansione, anche in forma di
verificazione, certificazione, autorizzazione o attestazione, e destinato, per
disposizione di diritto pubblico, a provare la verità di un fatto.
Se i fatti previsti in questo numero e nel numero 2 sono commessi al di fuori della
pubblica mansione, prevedere l'applicazione delle pene rispettive, ridotte da un terzo
alla metà;
- 2) falsità in atto strumentale, consistente nel fatto del pubblico agente, che, avendo
falsificato un atto strumentale all'esercizio della pubblica mansione di documentazione,
ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso;
- 3) falsità in documento privato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a
sé o ad altri un vantaggio ingiusto o di arrecare ad altri un danno, avendo formato in
tutto o in parte un documento privato falso o alterato un documento privato vero, ne fa
uso o lascia che altri ne faccia uso.
- Agli atti e documenti preveduti nei numeri 1, 2 e 3 sono equiparati i dati informatici.
- Prevedere come circostanza aggravante, con pena aumentata in deroga ai limiti preveduti
dall'art. 20 l'essere il fatto relativo ad un testamento olografo o ad un titolo di
credito trasmissibile per girata o al portatore;
- 4) falsità in foglio firmato in bianco, stabilendo la misura della pena in conformità
agli articoli precedenti, secondo la rispettiva natura dell'atto;
- 5) uso di atto falso, punibile, fuori dei casi di concorso nel reato di falso, negli
stessi termini preveduti nei numeri precedenti;
- 6) falsità in registri e comunicazioni, consistente, se il fatto non costituisce più
grave reato, nel fatto di chi, nell'esercizio di attività imprenditoriale o
professionale, essendo obbligato a fare registrazioni soggette al controllo dell'Autorità
o comunicazioni alla stessa, registra o comunica false informazioni;
- 7) falsità in attestazione, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un servizio
di pubblica necessità, attesta falsamente in un documento fatti, dei quali il medesimo è
destinato a provare la verità.
Escludere il reato quando il fatto non offende l'interesse salvaguardato in concreto dalla
funzione probatoria dello specifico documento.
Prevedere che agli effetti della legge penale, l'alterazione dell'efficacia probatoria del
documento include ogni forma di falsificazione, compresi l'occultamento, la soppressione e
la distruzione.
-
- Capo II
Dei reati di falsità personale
-
- Art. 94
- Prevedere i seguenti delitti:
1) sostituzione di persona;
2) supposizione di stato, consistente nel fatto di chi fa figurare nei registri dello
stato civile una nascita o una morte inesistente;
3) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico agente sull'identità o su qualità
personali proprie o di altri;
4) altre false dichiarazioni sulle identità o qualità personali proprie o di altri.
Nei reati preveduti nei numeri 3 e 4, richiedere la rilevanza della falsità ai fini dello
specifico atto del pubblico agente;
5) frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziario o uso indebito di
tali certificati;
6) usurpazione di titoli o di onori.
-
- Capo III
Dei reati contro l'altrui affidamento
-
- Art. 95
- 1. Prevedere le seguenti contravvenzioni:
a) abuso della credulità, consistente nel fatto di chi, in luogo pubblico o aperto
al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità, attribuisca ad un oggetto o ad una
prestazione qualità o effetti non rispondenti al vero;
b) falsificazione di cose d'arte, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre
profitto per sé o per altri, contraffà, riproduce od altera una cosa mobile di interesse
artistico, storico o archeologico, non facendone constare sulla stessa la non autenticità
(sempre che il fatto non costituisca più grave reato);
c) commercio di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi, fuori dei
casi di concorso nel reato preveduto nel numero precedente, pone in commercio o in
circolazione ovvero importa o detiene per il commercio cose di interesse artistico,
storico o archeologico, contraffatte, riprodotte o alterate, senza farne constare sulle
stesse la non autenticità;
d) autenticazione di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi,
conoscendone la falsità, autentica o con qualsiasi mezzo contribuisce ad accreditare come
autentiche le cose indicate nel numero precedente (sempre che il fatto non costituisca
più grave reato).
- 2. Prevedere la interdizione dall'attività professionale nell'esercizio della
quale i reati preveduti nelle lettere b), c) e d) sono stati commessi.
-
- Libro III
DEI REATI CONTRO LA COMUNITA'
-
- TITOLO I
Dei reati contro le genti
-
- Art. 96
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) genocidio, consistente nel fatto di chi, al fine di distruggere o indebolire un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccide, lede, deporta o tiene in
condizioni disumane di vita persone che appartengono al gruppo oppure ne trasferisce i
minori in altri gruppi o impone limitazioni alle nascite;
- 2) deportazione collettiva, consistente nel trasferire forzosamente in altro territorio
gruppi di persone per ragioni demografiche, economiche o politiche;
- 3) discriminazione, consistente nello imporre misure dirette a impedire a un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso, la partecipazione paritaria alla vita politica,
culturale, sociale ed economica;
- 4) cattura di ostaggi, consistente nel fatto di chi cattura o trattiene uno o più
ostaggi per indurre l'organo di un Ente internazionale, di uno Stato o di un Ente
pubblico, a fare o ad omettere qualche cosa;
- 5) dirottamento, consistente nel dirottare, con sequestro di persone, un mezzo di
trasporto oltre i confini di uno Stato.
-
- TITOLO II
Dei reati contro la sicurezza collettiva
-
- Art. 97
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) associazione per delinquere, prevedendo come circostanze aggravanti, con aumento di
pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1° comma, l'essere l'associazione:
a) armata;
b) diretta alla produzione, traffico, spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope;
- 2) assistenza agli associati;
- 3) devastazione o saccheggio;
- 4) danneggiamento a impianti di pubblica utilità;
- 5) istigazione a commettere delitti, consistente nell'istigare pubblicamente a
commettere delitti;
- 6) rissa.
- Art. 98
- Prevedere la contravvenzione di formazione di corpi armati non diretti a commettere
reati.
-
- TITOLO III
Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva
-
- Art. 99
- Prevedere i singoli delitti:
- 1) strage, consistente nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti idonei a porre
in pericolo la incolumità collettiva. Prevedere come circostanza aggravante, punita con
la pena dell'ergastolo, l'aver cagionato la morte di una o più persone;
- 2) disastro, consistente nel fatto di chi pone in pericolo l'incolumità collettiva,
cagionando:
a) l'incendio di una cosa propria o altrui;
b) una inondazione, una frana o una valanga;
c) il deragliamento, lo scontro, l'uscita di strada, la caduta, il naufragio o
l'affondamento di un mezzo di trasporto;
d) il crollo di una costruzione o di parte di essa;
e) una esplosione ovvero la diffusione o la dispersione di sostanze tossiche o
radioattive, di radiazioni o di energie;
- 3) epidemia.
- 4) avvelenamento di acque o sostanze alimentari;
- 5) somministrazione o commercio di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi
somministra o pone in commercio, in modo pericoloso per la salute collettiva, sostanze o
strumenti nocivi.
Prevedere la stessa pena per chi produce o detiene sostanze o strumenti nocivi al fine di
somministrazione o di commercio, pericolosi per la salute collettiva.
Prevedere come circostanza aggravante l'avere i fatti sovraindicati come oggetto
medicinali o sostanze alimentari;
- 6) pericolo nucleare, consistente nel fatto di chi, esercitando attività relative ad
impianti o sostanze nucleari senza le prescritte autorizzazioni, con autorizzazioni
indebitamente ottenute ovvero violando norme di sicurezza, crea il pericolo di diffusione
di sostanze radioattive o di radiazioni;
- 7) offesa alla sicurezza dei trasporti o degli impianti, consistente nell'arrecare
offesa alla sicurezza dei trasporti, delle comunicazioni o degli impianti di energie o di
raccolta di dati, danneggiando sistemi di produzione, di direzione o di distribuzione o le
apparecchiature di segnalazione e di controllo;
- 8) sottrazione, danneggiamento od omissione di misure contro disastri, consistente nel
fatto di sottrarre, danneggiare od omettere di collocare mezzi destinati a prevenire i
disastri, preveduti nel numero 2;
- 9) boicottaggio dell'opera di difesa, consistente nel fatto di chi, in occasione di un
disastro, impedisce od ostacola l'opera di difesa o di soccorso ovvero commette i fatti
preveduti nel numero precedente.
-
- Art. 100
- Configurare anche come delitti colposi i fatti preveduti dai numeri 2 a 9 dell'articolo
precedente.
-
- Art. 101
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
1) omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari;
2) getto pericoloso di cose;
3) collocamento pericoloso di cose;
4) rovina di edifici o di altre costruzioni;
5) rifiuto di prestare la propria opera in pubblico infortunio;
6) omissione di lavori in edifici o in costruzioni pericolanti;
7) somministrazione, commercio o produzione abusivi di sostanze alimentari o medicinali,
consistente nel fatto di chi somministra, pone in commercio, detiene o produce per il
commercio sostanze alimentari o medicinali o loro componenti, senza le prescritte
autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute;
8) utilizzazione o commercio di materiali nocivi, consistenti nel fatto di chi utilizza,
pone in commercio, detiene o produce per il commercio materiali nocivi, strumentali alla
produzione, alla distribuzione, all'uso o al consumo di sostanze alimentari o medicinali,
senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero
senza aver osservato le cautele stabilite dalla legge o dall'Autorità;
9) pubblicità di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi fa propaganda di sostanze
alimentari o medicinali nocive;
10) diffusione di notizie false e pericolose, consistente nel fatto di chi in luogo
pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità diffonde notizie false
e pericolose per l'incolumità collettiva;
11) impiego di personale inidoneo, consistente nel fatto di chi affida la manipolazione di
sostanze alimentari o medicinali a persona non munita delle prescritte certificazioni
sanitarie.
Prevedere come circostanza aggravante l'affidamento della manipolazione a persona affetta
da malattia infettiva diffusiva.
Prevedere la punibilità della persona consapevole della propria malattia infettiva
diffusiva.
-
- TITOLO IV
Dei reati contro l'ambiente
-
- Art. 102
- 1. Prevedere il delitto di alterazione dell'ecosistema, consistente nel fatto di
chi, effettuando scarichi o immissioni di sostanze o energie ovvero emissione di suoni e
rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, contribuisce a
determinare una alterazione della composizione o dello stato fisico dell'ambiente.
- 2. Prevedere come circostanza aggravante l'essere l'alterazione atta ad offendere
la salute collettiva.
- 3. Configurare il fatto anche come delitto colposo.
-
- Art. 103
- Prevedere le contravvenzioni:
a) dell'inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua scarichi o
immissioni di sostanze od energie ovvero emissioni di suoni o rumori in violazione dei
limiti di accettabilità fissati secondo la legge;
b) dell'esercizio abusivo di attività di ricerca, consistente, se il fatto non
costituisce più grave reato, nello svolgimento di attività di ricerca o sperimentali
senza le autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime, ovvero non osservando
le norme di sicurezza, ovvero sottraendosi ai prescritti controlli.
-
- TITOLO V
Dei reati contro il patrimonio culturale
-
- Art. 104
- 1. Prevedere i seguenti delitti:
a) danneggiamento di cose di interesse culturale, consistente nel distruggere,
demolire, deteriorare, disperdere o rendere in tutto o in parte inservibili cose, altrui o
proprie, di interesse culturale;
b) sottrazione di cose di interesse culturale, consistente nel sottrarre le cose
altrui di interesse culturale.
Prevedere come circostanza aggravante, l'essere il fatto commesso con violenza o minaccia
alle persone;
c) appropriazione di cose di interesse culturale, consistente nel fatto di chi,
avendo rinvenuto, fortuitamente ovvero in seguito a ricerca o ad opere in genere, cose di
interesse culturale, se ne appropria;
d) acquisto abusivo di cose di interesse culturale, consistente nell'acquistare
cose provenienti dai delitti preveduti nelle lettere b) e c);
e) esportazione abusiva di cose di interesse culturale, consistente nell'esportare
abusivamente all'estero cose di interesse culturale.
Configurare i fatti, preveduti nelle lettere precedenti, anche come delitti colposi.
- 2. Prevedere:
a) la interdizione per la durata massima di .... e, in caso di recidiva, per la
durata massima di ....., dalla attività professionale o imprenditoriale, nell'esercizio
della quale i reati preveduti nelle lettere precedenti sono stati commessi;
b) la confisca facoltativa delle cose proprie nei casi preveduti nelle lettere a),
d) e e).
- Art. 105.
- Definire, agli effetti delle disposizioni del presente titolo, le cose di interesse
culturale, come cose aventi un interesse artistico, storico, archeologico etnografico o
paleontologico, sottoposte o sottoponibili a vincolo amministrativo.
-
- TITOLO VI
Dei reati contro il paesaggio e la flora
-
- Art. 106
- Prevedere il delitto di alterazione di paesaggio, consistente nel modificare
arbitrariamente l'assetto di luoghi sottoposti a vincolo amministrativo in ragione del
loro interesse paesaggistico.
-
- Art. 107
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
1) danneggiamento di piante protette, consistente nel distruggere, disperdere,
deteriorare, asportare, tagliare ovvero nel cogliere esemplari di flora protetta;
2) commercio o detenzione di piante protette, consistente nel fatto di chi importa,
esporta, trasporta, pone in commercio o detiene, fuori dei casi consentiti dalla legge,
esemplari o parti di esemplari di flora protetta.
-
- TITOLO VII
- Dei reati contro l'economia
-
- Capo I
Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato
-
- Art. 108
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) danneggiamento delle risorse economiche ambientali, consistente nell'arrecare alle
risorse economiche ambientali una offesa tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della
collettività, di enti pubblici o di imprese.
Definire le risorse economiche ambientali come quelle che ineriscono al suolo, alle acque,
all'aria o alla vegetazione;
- 2) danneggiamento della produzione o grave riduzione della disponibilità di beni sul
mercato, consistente nell'arrecare grave nocumento all'economia generale, distruggendo
materie prime o prodotti agricoli o industriali;
- 3) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi turba con mezzi fraudolenti il valore dei
beni di mercato;
- 4) sfruttamento di informazioni, consistente nel fatto di chi, abusando del proprio
ufficio inerente all'impresa, sfrutta, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, informazioni riservate per alterare la posizione di parità dei partecipanti al
mercato.
-
- Art. 109
- Prevedere la contravvenzione della diffusione di notizie false, consistente nel fatto di
chi, con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde notizie false o pericolose per il
normale svolgimento dei rapporti economici.
-
- Capo II
Dei reati contro le finanze dello Stato
-
- Art. 110
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) frode fiscale, consistente nel fatto di chi, al fine di evasione fiscale, avvalendosi
di documenti contraffatti, alterati o attestanti fatti non corrispondenti al vero, indica
in una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul
valore aggiunto, componenti positivi o negativi del reddito in misura diversa da quella
effettiva, per un importo superiore nel complesso a ....... milioni di lire;
- 2) omissione di dichiarazioni fiscali, consistente nell'omettere la presentazione di una
delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore
aggiunto, se l'ammontare dei componenti positivi è superiore a ....... milioni di lire.
Stabilire come circostanza aggravante il fatto che tale ammontare sia superiore a ......
milioni di lire;
- 3) dichiarazione fiscale infedele, consistente, salvo che il fatto costituisca il
delitto preveduto nel numero 1, nel presentare una delle dichiarazioni prescritte ai fini
delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto indicando componenti positivi
o negativi del reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo superiore nel
complesso a ...... milioni di lire. Stabilire come circostanza aggravante il fatto che
tale ammontare sia superiore a ....... milioni di lire.
-
- Capo III
Dei reati contro la circolazione monetaria
- Art. 111
- Prevedere il seguente delitto:
1) falsità in monete, consistente nel fatto di chi fa circolare monete false o alterate
ovvero, allo scopo di
- metterle in circolazione, le fabbrica o le detiene.
-
- Capo IV
Dei reati contro l'economia imprenditoriale
-
- Art. 112
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) illegale diminuzione del patrimonio, consistente nel fatto di chi, mediante illegale
ripartizione di utili societari o in altro modo non consentito dalla legge, cagiona una
diminuzione del patrimonio della società.
Prevedere la stessa pena per la sottoscrizione o l'acquisto non consentito di azioni o
quote proprie;
- 2) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto di chi, con abuso di poteri o
violazione dei doveri inerenti alle funzioni esercitate nell'impresa, al fine di procurare
a sé o ad altri un profitto ingiusto, cagioni all'impresa un danno patrimoniale.
Precisare che non è ingiusto il profitto dell'impresa collegata, ove questo sia
compensato dai riflessi favorevoli per l'impresa per il cui conto l'atto è compiuto;
- 3) illecita concorrenza, consistente nel fatto di chi, usando mezzi di concorrenza
sleale, impedisce od ostacola l'esercizio della attività di un'impresa. Prevedere la
procedibilità a querela della persona offesa;
- 4) concorrenza violenta, consistente nel compiere atti di concorrenza con violenza o
minaccia;
- 5) vendita di prodotti industriali con segni mendaci, consistente nel fatto di chi,
immettendo nel mercato prodotti industriali con segni mendaci, cagiona un nocumento ad
industrie nazionali o dei paesi membri delle Comunità Europee;
- 6) frode nell'esercizio del commercio;
- 7) frode nella richiesta di credito, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di
un'attività d'impresa, al fine di ottenere la concessione di un credito, ovvero di
evitarne la revoca o la sospensione o di migliorarne le condizioni, cagiona un pericolo
per gli interessi patrimoniali di un'azienda di credito, fornendo ad essa notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dell'impresa interessata al credito.
Prevedere la non punibilità per chi ha volontariamente impedito l'ottenimento del
vantaggio richiesto o ha fatto quanto a lui possibile per impedirne l'ottenimento e il
vantaggio non è stato comunque ottenuto;
- 8) captazione o storno di sovvenzioni, consistente nel fatto di chi, al fine di ottenere
una qualsiasi forma di sovvenzione pubblica, fornisce notizie o documenti falsi, ovvero,
senza giusta causa, distrae le sovvenzioni ottenute dalle finalità per cui sono state
concesse.
-
- Capo V
Dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa
-
- Art. 113
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) esercizio non autorizzato di impresa, consistente nel fatto di chi intraprende
un'attività imprenditoriale senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione
illegalmente ottenuta.
Prevedere come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga all'art. 20 comma 1,
il fatto che l'attività imprenditoriale riguardi la raccolta del risparmio o
l'intermediazione finanziaria, esercitata sotto qualsiasi forma;
- 2) illecita trasformazione della impresa consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di
un'attività imprenditoriale, mediante fusione, incorporazione o altri processi di
trasformazione, muta l'assetto dell'impresa senza osservare le procedure di legge poste a
garanzia del patrimonio sociale ed a tutela dei creditori o dei terzi;
- 3) impedita partecipazione alla attività imprenditoriale, consistente nel fatto
dell'imprenditore o del titolare di uffici direttivi nell'impresa che impedisce o turba la
partecipazione all'attività di impresa dei soggetti legittimati, omettendo la dovuta
convocazione, indebitamente influendo sulla maggioranza assembleare ovvero in altro modo
non consentito dalla legge;
- 4) menomazione dei diritti della minoranza, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio
di un'attività imprenditoriale di enti gestiti collettivamente, in situazioni di
collisione o divergenza degli interessi della maggioranza rispetto a quelli della
minoranza, compie atti di gestione che manifestino un'indebita discriminazione a danno
degli interessi della minoranza;
- 5) impedito o turbato controllo, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio
dell'attività di impresa, impedisce o turba in modo rilevante le funzioni degli organi di
controllo, interni o esterni all'impresa;
- 6) omessa osservanza di legittime prescrizioni degli organi di controllo, consistente
nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, non osserva le legittime
prescrizioni dell'Autorità, preposta al controllo dell'impresa, strettamente inerenti
alla gestione dell'impresa stessa, con particolare riferimento ai limiti del rischio
economico consentito nelle operazioni imprenditoriali.
Se le prescrizioni non ineriscono al rischio tipicamente economico, prevedere
eventualmente una contravvenzione ovvero un illecito amministrativo.
-
- Art. 114
- Prevedere la contravvenzione di omessa sorveglianza, consistente nel fatto di chi, non
adempiendo al proprio obbligo giuridico di sorveglianza, ostacola l'impedimento, da parte
del garante, di reati commessi nell'attività di impresa.
-
- Capo VI
Dei reati contro la trasparenza economica dell'impresa
-
- Art. 115
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) falsità in bilancio o in relazioni o comunicazioni sociali, consistente nel fatto di
chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, rappresenti falsamente le condizioni
economiche della stessa mediante esposizione o omissione fraudolenta di dati in bilancio,
in relazioni o comunicazioni sociali;
- 2) fraudolenta esagerazione del patrimonio, consistente nel fare figurare, nel caso di
conferimento o di acquisto di beni o di crediti o di trasformazione della società, una
consistenza patrimoniale dell'impresa superiore a quella reale;
- 3) omessa o falsa comunicazione di quote di partecipazione, consistente nel falsificare
od omettere le comunicazioni, prescritte dalla legge, di quote di partecipazione
all'impresa.
-
- Art. 116
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
- 1) fraudolenta pubblicizzazione di esagerata consistenza patrimoniale della impresa,
consistente nel fatto di chi, mediante la diffusione di false notizie relative alla
consistenza patrimoniale dell'impresa, presso la quale eserciti uffici direttivi, esagera
fraudolentemente la consistenza medesima in modo da determinare un pericolo di nocumento;
- 2) uso non consentito di denominazioni, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di
un'attività imprenditoriale, usa denominazioni riservate per legge ad attività
imprenditoriali diverse.
-
- Capo VII
Dei reati fallimentari
-
- Art. 117
- 1. Prevedere i seguenti delitti dell'imprenditore:
a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nel causare o aggravare con
frode il dissesto. Stabilire che, agli effetti di questo delitto, la frode consista nella
volontà di sottrarre attività alla garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;
b) bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per dissimulazione
od occultamento;
c) bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente nel favorire, senza giusta
causa, taluno dei creditori a danno di altri;
d) ricorso abusivo al credito.
- 2. Prevedere le seguenti contravvenzioni dell'imprenditore:
a) bancarotta semplice patrimoniale, consistente nel cagionare o aggravare
volontariamente o per colpa grave il dissesto dell'impresa;
b) bancarotta semplice documentale;
c) denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze nel corso delle procedure
concorsuali.
- 3. Prevedere i reati corrispondenti di eredi dell'imprenditore, di soci
illimitatamente responsabili, amministratori, direttori generali, institori, sindaci,
liquidatori.
- 4. Specificare che il controllo di fatto sull'attività di impresa è sufficiente
a qualificare il soggetto attivo.
- 5. Ai fini della punibilità, prevedere in tutti i casi suddetti la necessità
dell'apertura di una procedura concorsuale. Stabilire la non punibilità delle
contravvenzioni prevedute nel numero 2, lettere a) e b) nei casi di procedure minori
(concordato preventivo e amministrazione controllata) non sfociate in una procedura
maggiore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
- 6. Prevedere come circostanza aggravante (con aumento di pena fino alla metà)
l'avere il colpevole cagionato ai creditori un danno complessivo di particolare gravità,
o l'avere egli esercitato, contro il divieto della legge, l'impresa o le funzioni ad essa
inerenti.
- 7. Prevedere come circostanza attenuante (con diminuzione di pena fino alla
metà) l'aver cagionato un danno complessivo di particolare tenuità.
-
- Art. 118
- Prevedere inoltre i seguenti delitti:
a) distrazioni senza concorso col fallito;
b) simulazione nella domande di ammissione ai crediti;
c) mercato di voto;
d) frode nelle procedure conservative.
-
- Art. 119
- Rendere applicabili a curatori, commissari giudiziali o governativi e loro coadiutori le
norme sui pubblici agenti.
-
- Capo VIII
Disposizioni generali
-
- Art. 120
- 1. Tra i soggetti esercenti l'attività d'impresa vanno compresi gli
imprenditori, i titolari degli uffici direttivi, nonché gli amministratori giudiziari, i
commissari governativi, gli amministratori e gli altri funzionari delle società di
revisione nei limiti in cui le incriminazioni definite nel presente capo sono compatibili
con le funzioni esercitate dai soggetti medesimi.
- 2. Per i reati preveduti nei capi IV, V, VI e VII del presente Titolo, prevedere
le pene accessorie dell'interdizione dall'attività imprenditoriale e dagli uffici
direttivi presso qualsiasi impresa.
-
- TITOLO VIII
- Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico
-
- Art. 121
- 1. Prevedere le seguenti contravvenzioni:
a) maltrattamento di animali, consistente nel fatto di chi, maltratta animali senza
necessità.
Prevedere come circostanza aggravante l'essere il fatto commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, ovvero quale modalità dell'allevamento, del trasporto, della mattazione o dello
spettacolo di animali.
Prevedere, nel caso di recidiva, nelle suindicate ipotesi aggravate, la pena accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, di trasporto, di
mattazione o di spettacolo di animali;
b) abbandono di animali domestici, consistente nell'abbandonare animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività;
c) bracconaggio e pesca di frodo, consistente nel fatto di catturare, uccidere,
ferire o raccogliere animali, dei quali è vietata, anche soltanto per il tempo, per il
luogo o per il mezzo, la cattura, la caccia o la pesca.
Prevedere la stessa pena per chi prende o detiene uova di animali nei casi non consentiti
dalla legge.
Prevedere come circostanze aggravanti l'essere il fatto commesso:
aa) su animali o su uova di animali particolarmente protetti;
bb) a mezzo dell'uccellagione;
cc) a mezzo di sostanze esplodenti velenose o atte ad intorpidire, stordire gli animali, o
di corrente elettrica. Prevedere la stessa pena, indicata nel precedente comma, nei
confronti di chi danneggia nidi o le tane di animali particolarmente protetti.
Prevedere la pena accessoria della sospensione della licenza di caccia o di pesca nelle
suindicate ipotesi aggravate e, in caso di recidiva, la revoca della licenza;
d) commercio o detenzione di animali protetti, consistente nel fatto di chi
importa, esporta, trasporta, pone in commercio o detiene per il commercio, fuori dei casi
consentiti dalla legge, animali, vivi o morti, ovvero parti o prodotti derivanti da
animali, particolarmente protetti.
Prevedere come circostanza aggravante l'appartenere l'animale a specie minacciata
d'estinzione.
- 2. Sancire rispetto ai reati, preveduti nelle lettere c) e d), la confisca
obbligatoria degli animali e delle parti o prodotti, provenienti da animali.
-
- Libro IV
DEI REATI CONTRO LA REPUBBLICA
-
- TITOLO I
Dei reati contro l'ordine costituzionale
-
- Capo I
Dei reati contro l'ordinamento democratico della Repubblica
-
- Art. 122
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) attentato alla Costituzione, consistente nel compiere, con mezzi illeciti o comunque
non consentiti dall'ordinamento costituzionale, un fatto diretto a mutare la Costituzione,
o a menomare l'integrità, o
- l'indipendenza della Repubblica, o ad impedire od ostacolare l'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento, della Corte costituzionale o
di altro organo costituzionale;
- 2) usurpazione di funzioni costituzionali o di un alto comando militare, consistente
nell'usurpare una funzione costituzionale o un alto comando militare, ovvero nel
persistere indebitamente nell'esercitarli;
- 3) corruzione politica, consistente nel fatto di chi, essendo investito di funzioni
costituzionali, riceva, per il
- loro esercizio o per il compimento di un qualsiasi atto ad esse inerente, una
retribuzione non dovuta, o la
- promessa di essa. Prevedere la stessa pena per chi dà o promette la retribuzione;
- 4) broglio elettorale, consistente nell'alterare il risultato delle votazioni nelle
elezioni del Parlamento, di un'assemblea regionale o di un consiglio provinciale o
comunale. Stabilire come circostanze aggravanti
- il fatto che:
- a) il colpevole appartenga all'ufficio elettorale;
- b) l'alterazione abbia determinato una diversa assegnazione dei seggi;
- 5) corruzione elettorale, consistente nel dare o promettere ad un elettore danaro od
altra utilità, in
- occasione delle elezioni indicate alla lettera precedente, allo scopo di indurlo a
votare o non votare
- per una lista o per un candidato;
- 6) violenza elettorale, consistente nell'usare, in occasione delle elezioni indicate al
numero 4, violenza
- o minaccia per costringere un elettore a votare o non votare per una lista o per un
candidato.
- Stabilire come circostanza aggravante dei delitti preveduti dai numeri 5 e 6 il fatto
che l'elettore sia
- stato indotto o costretto ad esprimere il proprio voto violandone la segretezza o in
modo da consentirne l'identificazione, anche solo parziale.
- Dichiarare abrogate le corrispondenti norme delle leggi elettorali.
-
- Capo II
Dei reati contro gli organi costituzionali
-
- Art. 123
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) attentato contro il Presidente della Repubblica;
- 2) offesa alla libertà del Presidente della Repubblica;
- 3) offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
- Ai fini dei delitti previsti dai numeri 1, 2, 3 stabilire l'equiparazione al Presidente
della Repubblica di
- chi ne fa le veci;
- 4) attentato contro organi costituzionali, consistente nel commettere uno dei fatti
preveduti dai numeri
- 1 e 2 in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un ministro della
Repubblica, di un membro
- del Parlamento, della Corte costituzionale o di un'assemblea regionale, o di altra
persona investita di
- funzioni costituzionali, di un comando militare, ovvero di funzioni giudiziarie, per uno
scopo politico o
- di terrorismo;
- 5) offesa al prestigio delle istituzioni, consistente nell'offendere pubblicamente, per
uno scopo politico,
- il prestigio della Repubblica, della sua Costituzione, del Governo, del Parlamento,
della Corte costituzionale,
- o di altro Organo costituzionale ovvero dell'Ordine giudiziario o delle forze armate.
-
- Art. 124
- Prevedere la contravvenzione di pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete di una
- delle Camere.
-
- Capo III
Dei reati contro la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali
-
- Art. 125
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) guerra alla Repubblica, consistente nel tenere, da parte del cittadino anche
all'estero, o dello
- straniero che si trovi nel territorio dello Stato, intelligenze con uno Stato estero,
affinché sia mossa
- guerra alla Repubblica o siano compiuti contro di essa atti di guerra, ovvero nel
compiere atti di ostilità
- contro uno Stato estero o contro i suoi cittadini, esponendo la Repubblica al pericolo
di guerra o di
- rappresaglie belliche;
- 2) conflitto armato, consistente, nel fatto di chi, fuori dei casi preveduti dal numero
precedente, compie arruolamenti, organizza truppe o predispone armi o mezzi militari di
qualsiasi tipo, allo scopo di suscitare
- un conflitto armato o di parteciparvi in qualsiasi modo. Prevedere la punibilità di chi
si arruola. Stabilire
- che il fatto sia punibile anche se commesso all'estero, quando l'arruolamento si
riferisca a cittadini italiani. Prevedere come circostanza aggravante, con un aumento di
pena in deroga al limite fissato dall'art. 20,
- 1° comma, il fatto che il conflitto armato sia rappresentato da una guerra civile o da
un'insurrezione nel
- territorio della Repubblica;
- 3) violazione del segreto di Stato, consistente nel procurarsi abusivamente un segreto
di Stato, nel
- rivelarlo senza giusta causa o nell'utilizzarlo indebitamente a proprio od altrui
profitto. Prevedere
- la punibilità dell'agevolazione colposa. Prevedere come circostanza aggravante la
commissione del fatto
- a scopo di spionaggio o per una delle finalità indicate all'art. 122, n. 1 o nel numero
1 di questo articolo;
- 4) falsità in segreto di Stato, consistente nel formare falsamente, alterare o
sopprimere notizie, che
- costituiscono oggetto del segreto di Stato o, senza essere concorso nella falsità,
nell'utilizzarle. Prevedere
- come circostanza aggravante la commissione del fatto per una delle finalità indicate
all'art. 122, n. 1 o nel
- numero 1 di questo articolo.
- Definire la nozione di "segreto di Stato" con riferimento alle notizie la cui
conoscenza da parte di soggetti
- non legittimati sia idonea a recare danno alla integrità, o alla indipendenza della
Repubblica, alla difesa
- delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento o alla preparazione e alla
difesa militari della Repubblica. Stabilire: a) che non costituiscono oggetto del segreto
di Stato le notizie concernenti fatti
- eversivi dell'ordine costituzionale; b) che siano applicate le norme dei numeri 4 e 5
nei casi in cui le
- suddette notizie siano state acquisite, rivelate o falsificate per una delle finalità
ivi indicate;
- 5) attività spionistica, consistente nel fatto di prestare, a favore di uno Stato
estero e contro la Repubblica,
- attività di collaborazione, anche per interposta persona con Organi di Stati Esteri per
fornire notizie segrete diverse da quelle indicate nel precedente n. 4;
- 6) infedeltà in affari di Stato, consistente nel fatto di chi, incaricato di trattare
affari di Stato, rendendosi
- infedele al mandato, pone in pericolo l'interesse cui l'affare di Stato si riferisce.
- 7) offese a Capi di Stato esteri, a organi costituzionali e a rappresentanti diplomatici
di Stati esteri, ad
- istituzioni od organi costituzionali di Stati esteri, corrispondenti alle previsioni
dell'art. 123, punibili in
- quanto commessi nel territorio dello Stato, a condizione di reciprocità.
-
- Art. 126
- Prevedere la contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi interdetti nell'interesse
militare.
-
- Capo IV
Dei reati di associazione
-
- Art. 127
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) associazione eversiva, consistente nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere
un'associazione volta a perseguire una delle finalità indicate nell'art. 122, n. 1 o
nell'art. 125, n. 1, o una qualsiasi altra finalità politica, anche di carattere
internazionale, mediante l'uso della violenza o della minaccia, o mediante
un'organizzazione di carattere militare. Prevedere la punibilità di chi partecipa
all'associazione. Stabilire come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga al
limite fissato dall'art. 20, 1^ comma, il fatto che la violenza consista nel compimento di
atti terroristici.
Definire il carattere militare dell'associazione con riferimento al fatto che essa sia
costituita mediante inquadramento gerarchico corrispondente a quello militare e con
organizzazione idonea all'impiego collettivo di nuclei o reparti.
Stabilire come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga al limite fissato
dall'art. 20, 1^ comma, il fatto che l'associazione sia armata, intendendo per tale anche
l'associazione che tenga a disposizione armi;
- 2) cospirazione politica, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nel
numero precedente, per una finalità politica promuove, costituisce, organizza o dirige
un'associazione diretta a commettere uno o più delitti preveduti dai Capi I - II e III di
questo titolo. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione;
- 3) associazione segreta, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nei
numeri precedenti promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione segreta
diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di
rappresentanze diplomatiche, di organi giudiziari, di amministrazioni od enti pubblici, o
sull'attività di pubblici servizi. Prevedere la punibilità di chi partecipa
all'associazione.
Definire il carattere "segreto" dell'associazione in riferimento al fatto che la
sua esistenza sia occultata, nel senso che gli associati, o taluni di essi, siano
vincolati a tenere segreta l'esistenza dell'associazione o la loro partecipazione ad essa,
ovvero che gli associati o taluni di essi debbano rimanere reciprocamente sconosciuti,
ovvero che le finalità e le attività dell'associazione siano occultate o dissimulate.
-
- Capo V
Disposizioni comuni
-
- Art. 128
- Prevedere come circostanza aggravante dei delitti di questo Titolo, con aumento di pena
in deroga al limite fissato dall'art. 28, 1° comma, la commissione del fatto da parte di
persona investita di funzioni costituzionali o di un alto comando militare.
-
- Art. 129
- Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo, quando il fatto è commesso ai danni
della Repubblica, equiparare agli Stati esteri gli aggregati politici stranieri.
-
- TITOLO II
Dei reati contro la giurisdizione
-
- Capo I
Dei reati contro le indagini preliminari
-
- Art. 130
- Prevedere i seguenti delitti:
1) omissione di denuncia da parte del pubblico agente;
2) omissione di referto;
3) omissione di denuncia da parte del cittadino;
4) simulazione di reato;
5) calunnia;
6) autocalunnia;
7) false informazioni al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, consistente nel
fatto di chi, sentito dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria come persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini preliminari, fornisce
informazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa, sempre che non sia
applicabile la norma preveduta dall'articolo 132 al n. 1.
Stabilire la non punibilità di chi, prima che siano chiuse le indagini preliminari o sia
disposta l'archiviazione o il non luogo a procedere ovvero, in caso di rinvio a giudizio,
prima della chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.
8) favoreggiamento personale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel
reato;
a) aiuta taluno a frustrare l'emanazione di una misura coercitiva di natura
personale, della quale già esistano i presupposti, o ad eluderne l'esecuzione;
b) ovvero, allo scopo di procurare a taluno l'impunità o di limitarne la
responsabilità, rende vano anche in parte il ricorso ad un mezzo per la ricerca della
prova, o ad un accertamento, sequestro o perquisizione disposti dal p.m. o dalla p.g.;
- 9) favoreggiamento reale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel
reato e di quelli previsti dal precedente numero 8) e dall'art. 84, aiuta taluno a
frustrare l'emanazione di un provvedimento di sequestro con finalità probatoria o
preventiva o di confisca, dei quali già esistano i presupposti, o ad eluderne
l'esecuzione.
-
- Art. 131
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
1) pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale;
2) omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
-
- Capo II
Dei reati contro l'integrità e la veridicità delle prove
-
- Art. 132
- Prevedere i seguenti delitti:
1) falsa testimonianza;
2) falsa perizia, interpretazione o consulenza, includendo tra i soggetti attivi il
consulente nominato dal p.m. nel corso delle indagini preliminari.
Nelle ipotesi previste dai due numeri precedenti, stabilire la non punibilità: a) di chi
ritratta il falso e manifesta il vero prima che il dibattimento sia chiuso e, se la
falsità è intervenuta in una causa civile, prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile; b) di chi per legge non
avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete ovvero avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o
interpretazione;
3) subornazione;
4) falso giuramento della parte;
5) frode processuale, punibile salvo che il fatto costituisca più grave reato. Stabilire
che, per ciò che riguarda il processo penale, essa si riferisca alle ricognizioni, agli
esperimenti giudiziali, alle perizie, alle ispezioni, alle intercettazioni ed alle
consulenze disposte dal p.m. nel corso delle indagini preliminari. Prevedere come
circostanza aggravante l'ipotesi che il fatto sia commesso da un patrocinatore.
-
- Capo III
Dei reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali
-
- Art. 133.
- Prevedere i seguenti delitti:
1) rifiuto di uffici legalmente dovuti, esteso al consulente del p.m.;
2) offesa al giudice in udienza, consistente nel fatto di chi offende l'onore o il decoro
di un giudice in udienza a causa dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero rifiuta
arbitrariamente di eseguire un ordine impartito dal giudice o dal p.m. per la disciplina
dell'udienza;
3) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perseguibile a querela della persona
offesa.
-
- Art. 134
- Stabilire che per i fatti preveduti dai numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 130, dai
numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 132 e dal numero 1 dell'articolo 133 non sia punibile chi ha
agito costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un
grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
-
- Art. 135
- Prevedere la contravvenzione di indebita pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale.
-
- Capo IV
Dei reati contro la difesa delle parti
-
- Art. 136
- Prevedere i seguenti delitti:
1) patrocinio o consulenza infedele;
2) patrocinio o consulenza in favore di parti contrarie.
-
- Capo V
Dei reati contro le decisioni giudiziali
-
- Art. 137
- Prevedere i seguenti delitti:
1) evasione;
2) procurata evasione e procurata evasione colposa;
3) mancato rientro del detenuto.
Determinare il fatto in conformità della disciplina degli istituti implicanti un obbligo
di rientro in carcere;
4) inosservanza di pena accessoria;
5) procurata inosservanza di pena accessoria;
6) procurata inosservanza di misure di sicurezza.
Estendere l'applicabilità della disposizione a tutte le misure di sicurezza;
7) mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie;
8) elusione di obblighi civili giudizialmente accertati, consistente: a) nel fatto di chi,
per sottrarsi all'adempimento di un obbligo di risarcimento, di restituzione, di consegna
o di rilascio nascente da una sentenza di condanna o del quale è in corso l'accertamento
dinanzi al giudice, compie atti simulati o fraudolenti, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire la sentenza; b) nel fatto di chi rifiuta od elude
arbitrariamente l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare nascente da una sentenza,
non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, o concernente l'affidamento di
minori o altre persone incapaci;
9) elusione di un provvedimento cautelare, consistente nel fatto di chi elude l'esecuzione
di un provvedimento cautelare del giudice concernente l'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, o la tutela di un diritto della personalità, della proprietà, del
possesso o del credito;
10) sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro giudiziario o
conservativo, o a pignoramento, commesso da chi sia proprietario o custode della cosa.
-
- TITOLO III
Dei reati contro la pubblica amministrazione
-
- Capo I
Dei reati dei pubblici agenti
-
- Art. 138
- Prevedere i seguenti delitti:
- 1) peculato su cosa mobile della pubblica amministrazione o di privati, nelle forme
della appropriazione e della distrazione, purché quest'ultima sia effettuata a profitto
esclusivamente privato proprio od altrui;
- 2) peculato d'uso;
- 3) peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- 4) concussione da parte del pubblico agente;
- 5) concussione ambientale, consistente nel fatto del pubblico agente che riceve o
ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale,
sfruttando l'altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, reali o supposte,
di non poter altrimenti contare su di un trattamento imparziale;
- 6) corruzione, prevedendo circostanze aggravanti, anche in deroga ai limiti di aumento
della pena stabiliti dall'art. 20 primo comma, ove conseguano determinate condanne penali;
- 7) indebita accettazione di utilità, consistente nel fatto del pubblico agente che, per
compiere un atto riceve, per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione
che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Incriminare anche il fatto del pubblico
agente che riceve la retribuzione per un atto, già compiuto, di ufficio o contrario ai
doveri di ufficio. Punire con le stesse pene chi dà o promette il denaro od altra
utilità per un atto contrario ai doveri di ufficio già compiuto;
- 8) abuso di autorità, consistente - ove non ricorra un reato più grave - nel fatto del
pubblico agente che, abusando del suo ufficio, procuri a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio o procuri ad altri un danno ingiusto.
Prevedere la non punibilità dei fatti commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica
amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro od altra cosa mobile ad
essa non appartenente;
- 9) omissione, rifiuto o ritardo di atti di ufficio, consistente nel fatto del pubblico
agente, che, omettendo, rifiutando o ritardando un atto di ufficio, cagioni turbamento
alla regolare attività della pubblica amministrazione;
- 10) rivelazione o agevolazione della conoscenza di segreto di ufficio da parte del
pubblico agente, nonché utilizzazione di esso al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto. Incriminare anche la rivelazione e la agevolazione colpose.
-
- Art. 139
- Prevedere i delitti di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e la
violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di tali cose.
-
- Art. 140
- 1. Prevedere, sempre che non ricorra un più grave reato, la contravvenzione di
assenteismo, consistente nel fatto del pubblico dipendente che, con artifici e raggiri, si
assenta ripetutamente dal lavoro.
- 2. Prevedere pure una responsabilità del preposto.
-
- Capo II
Dei reati dei privati
-
- Art. 141
- Prevedere i seguenti delitti:
1) violenza o minaccia a pubblico agente al fine di costrizione o di resistenza indicando
come circostanze aggravanti quelle previste dalle lettere aa) e bb) dell'articolo 70 punto
1. Stabilire che il fatto non è punibile se costituisce reazione agli atti arbitrari;
2) usurpazione di funzioni pubbliche;
3) esercizio abusivo di professione;
4) frode negli incanti, nelle licitazioni e nelle pubbliche forniture;
5) inadempimento di contratti di pubbliche forniture o utilizzo distorto di finanziamenti
pubblici o di crediti agevolati;
6) violazione di sigilli;
7) interruzione di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.
-
- Art. 142
- Prevedere le seguenti contravvenzioni:
1) inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;
2) rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
-
- Capo III
Disposizione comune
-
- Art. 143
- Qualificare agli effetti della legge penale:
- 1) come pubblico agente la persona che, nello specifico rapporto rilevante per la legge
penale, esercita un potere o adempie un dovere pubblicistico per conto dello Stato o di
altro ente pubblico italiano.
L'esercizio del suddetto potere o l'adempimento del suddetto dovere costituisce pubblica
mansione;
- 2) come esercente un servizio di pubblica necessità il privato che esercita una
professione per legge vietata senza una speciale abilitazione dello Stato, quando della
loro opera il pubblico sia per legge obbligato a valersi, ovvero che presta un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.
-