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Relazione allo schema di decreto legislativo recante:
"DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA
SANZIONATORIO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205"
- Testo approvato in via preliminare il 12 novembre 1999 dal Consiglio dei Ministri
- ed inviato alle Camere per il parere
Indice - Sommario
- 1.
Premessa
- 2.
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
2.1. Considerazioni preliminari
2.2. Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
2.2.1. Tecnica d'intervento
2.2.2. L'esclusione dalla depenalizione dei reati previsti dal codice penale e dalla legge
n. 283 del 1962.
- Riflessi sulla disciplina del
concorso apparente tra reati e illeciti amministrativi
2.2.3. L'elenco delle leggi depenalizzate
2.2.4. Disciplina della sanzione amministrativa pecuniaria.
2.2.5. Le sanzioni amministrative accessorie.
2.2.6. Autorità competente ad applicare le sanzioni.
2.3. Modifiche della disciplina sanzionatoria.
2.3.1. Disposizioni penali.
2.3.2. Le nuove sanzioni amministrative accessorie
2.3.3. La chiusura dello stabilimento nel caso di insussistenza dei requisiti
igienico-sanitari.
- 3.
Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione.
3.1. Depenalizzazione delle contravvenzioni del codice della navigazione.
3.2. Sanzioni accessorie. Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative.
- 4.
Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della circolazione stradale.
4.1. Premessa.
4.2. Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi.
4.3. Esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta.
4.4. Sanzioni amministrative accessorie.
4.5. L'anagrafe nazionale.
- 5.
Modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie.
5.1. La depenalizzazione dei reati doganali.
5.1.1. Considerazioni preliminari.
5.1.2. La tecnica d'intervento.
5.1.3. Il regime sanzionatorio.
5.1.4. I poteri di sequestro e confisca.
5.1.5. Coordinamento della disciplina della dichiarazione di abitualità nel contrabbando.
5.1.6. Estensione della depenalizzazione alle violazioni in materia di i.v.a. sulle
importazioni.
5.2. Depenalizzazione del reato tributario di cui all'art. 2 comma 26 d.l. 19 dicembre
1984, n. 853.
5.3. Previsione di sanzioni accessorie per le violazioni depenalizzate.
5.4. Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.
5.5. Esclusione dalla depenalizzazione delle violazioni in materia di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri.
5.6. La depenalizzazione nel settore dei mercati finanziari e mobiliari.
5.6.1. Generalità. I reati del testo unico dell'intermediazione finanziaria e del testo
unico bancario.
5.6.2. I reati in materia assicurativa.
5.6.3. La normativa antiriciclaggio.
- 6.
Modifica della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali.
6.1. Linee generali dell'intervento.
6.2. Depenalizzazione dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza
provvista.
6.3. Competenza all'applicazione delle sanzioni.
6.4. Sanzioni amministrative accessorie.
6.5. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
6.6. La "revoca di sistema".
6.7. Archivio informatico.
6.8. Modifica degli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
- 7.
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.
7.1. Considerazioni generali.
7.1.1. Premessa.
7.1.2. Previsione di sanzioni accessorie.
7.1.3. Coordinamento con le ipotesi di reato.
7.2. Gli interventi di depenalizzazione.
7.3. Autorità competente ad applicazione le sanzioni.
7.4. Fattispecie già depenalizzazione o non più in vigore.
- 8.
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8.1. Reiterazione delle violazioni.
8.1.1. Premessa.
8.1.2. Il nuovo istituto della reiterazione amministrativa.
8.2. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8.3. Attribuzione al giudice di pace della competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione.
- 9.
Disposizioni transitorie e finali.
-
TESTO della RELAZIONE
- 1.
Premessa
- Il presente decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita
dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
- n. 205, che - nel quadro di un complesso di interventi collegati all'istituzione del
giudice unico di primo grado
- ed intesi a restituire efficienza al "servizio giustizia" - demanda al Governo
di adottare, entro sei mesi dall'entrata
- in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei
reati minori e per la riforma
- della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8
della medesima legge, nonché per
- attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22,
- 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il decreto legislativo è ripartito in otto titoli, i primi sei dei
quali dedicati alla depenalizzazione ed alla riforma del
- sistema sanzionatorio nei singoli settori interessati (alimenti, navigazione,
circolazione stradale, violazioni finanziarie,
- assegni, altri interventi di depenalizzazione), il settimo alle modifiche della legge
fondamentale in materia di sanzioni amministrative (la legge 24 novembre 1981, n. 689) e
l'ultimo alle disposizioni transitorie e finali.
- 2.
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
- 2.1. Considerazioni preliminari.
- Il titolo I del decreto provvede alla riforma della disciplina
sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione
- e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di
origine dei medesimi, sulla base dei principi
- e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge delega. Esso si compone di due
capi, attinenti rispettivamente alla trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
ed alle modifiche del sistema sanzionatorio nel suo complesso.
- Ai fini di una migliore comprensione degli interventi attuati, giova
richiamare preliminarmente l'attenzione sulle
- caratteristiche del sistema sanzionatorio in discorso, il quale - in conseguenza della
accentuata frammentazione delle
- fonti, connessa anche alla "comunitarizzazione" della materia - si presenta
come la risultante di una legislazione
- "alluvionale", frantumandosi in un pletorico apparato di previsioni punitive,
molte delle quali di contenuto omologo o strettamente affine. Tale particolarità rende
particolarmente frequente il fenomeno della "convergenza" di una pluralità
- di norme sanzionatorie su un medesimo fatto: fenomeno inquadrato dalla giurisprudenza
ora nel paradigma del concorso apparente di norme, e dunque risolto tramite l'applicazione
del principio di specialità; ora, invece, in quello del concorso formale di reati.
- Nella complessiva ipertrofia del comparto, si stagliano tuttavia
alcune norme incriminatrici, che fungono da termini
- essenziali di riferimento sul piano sistematico e politico-criminale. Si tratta,
anzitutto, delle disposizioni del codice penale
- che colpiscono manipolazioni o frodi alimentari pericolose per la salute pubblica
(articoli 439, 440, 441, 442, 444 e 452),
- o che proteggono la genuinità degli alimenti e la buona fede dei consumatori (articoli
515, 516 e 517).
- Nella cornice della legislazione speciale, un ruolo-chiave è tuttora
svolto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale
- punisce violazioni concernenti la genuinità, integrità e purezza dei prodotti
indipendentemente dal fatto che ne sia derivato
- un concreto pericolo per una cerchia potenzialmente illimitata di soggetti, fornendo,
così, una protezione complementare
- ed "avanzata" rispetto a quella apprestata dai reati del codice penale, in
quanto collocata sulla linea del mero pericolo
- astratto.
- 2.2. Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.
- 2.2.1. Tecnica d'intervento.
- Nell'ambito del capo I del titolo I dello schema, l'articolo 1 esordisce dando
attuazione alla prima e fondamentale
- direttiva parlamentare in tema di depenalizzazione: direttiva che - in aderenza alle
accennate caratteristiche del sistema - prevede la trasformazione in illeciti
amministrativi di tutti i reati in materia alimentare contemplati dalle leggi speciali,
fatta eccezione soltanto per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e (in parte) 12 della
citata legge 30 aprile 1962, n. 283 [articolo 3, comma 1, lettera a)].
- A tal riguardo - scartata senz'altro l'ipotesi di una modifica puntuale delle singole
norme incriminatrici, praticamente
- inattuabile a fronte dell'elevatissimo numero di fattispecie coinvolte - si è
prospettato il preliminare problema della individuazione della più acconcia soluzione
tecnica per definire l'area dell'intervento.
- Si prospettavano, difatti, due alternative: la prima rappresentata da una elencazione
"chiusa" delle leggi recanti le violazioni depenalizzate; la seconda da un
generico richiamo al loro oggetto, sostanzialmente reiterativo della formula della legge
delega. Entrambe le soluzioni presentavano peraltro controindicazioni, con possibili
implicazioni negative anche di carattere costituzionale.
- L'elenco "chiuso" avrebbe scontato infatti ineluttabilmente, di fronte
all'ampiezza ed all'estrema frammentazione dell'apparato punitivo, il rischio della
"lacuna" e della connessa insorgenza di questioni di legittimità costituzionale
- sotto il profilo del mancato (integrale) rispetto del criterio di delega - riguardo alle
disposizioni sanzionatorie non comprese nell'elencazione e che, ciò nondimeno, potessero
ritenersi appartenenti all'arcipelago avuto di mira dal Parlamento.
- Il generico riferimento alla materia - sebbene corrispondente ad una tecnica già
sperimentata in occasione di precedenti depenalizzazioni (si pensi, ad esempio,
all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo alle violazioni
finanziarie) - scaricherebbe per converso sul giudice il compito di identificare in
concreto le singole violazioni trasformate in illecito amministrativo, con possibili
ripercussioni negative sul piano della certezza del diritto, segnatamente laddove ci si
trovi al cospetto di fattispecie criminose dalla incerta oggettività giuridica o a
carattere "plurioffensivo" (che tutelino, cioè, accanto agli interessi tipici
della materia alimentare, anche interessi di diversa natura: ad esempio, fiscali).
- A fronte di tali difficoltà, si è ritenuto quindi di dover ricorrere ad un criterio
"misto": si è previsto, cioè, che la depenalizzazione investa, in primis,
il complesso delle violazioni contemplate dalle leggi indicate in apposito elenco allegato
al decreto legislativo, accompagnando tuttavia tale previsione con una norma "di
chiusura", che estende la depenalizzazione stessa anche alle violazioni non comprese
nell'elenco ma comunque attinenti alla materia considerata (fatta eccezione - s'intende -
per i reati previsti dal codice penale e dalla legge n. 283 del 1962, così come stabilito
dal legislatore delegante).
- Tale soluzione presenta il duplice e correlato vantaggio di neutralizzare l'accennato
pericolo della lacuna, restringendo, al tempo stesso, i problemi interpretativi connessi
all'individuazione dell'oggetto delle violazioni in un ambito puramente
"residuale" rispetto ad una indicazione comunque largamente comprensiva.
- Il punto viene peraltro segnalato all'attenzione delle Commissioni parlamentari, per
ogni eventuale indicazione o suggerimento.
- 2.2.2. L'esclusione dalla depenalizione dei reati previsti dal
codice penale e dalla legge n. 283 del 1962. Riflessi sulla disciplina del concorso
apparente tra reati e illeciti amministrativi.
- La rimarcata sottrazione alla depenalizzazione, secondo i dettami della legge delega,
dei reati contemplati dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 (parzialmente) della
legge n. 283 del 1962 - esclusione che assume un valore strategico nell'ambito del
complessivo intervento sull'apparato sanzionatorio di settore, valendo a conservare
rilevanza penalistica alle fattispecie poste più direttamente a tutela della salute dei
consumatori - rischierebbe, peraltro, ove non fossero introdotti adeguati correttivi, di
rimanere concretamente vanificata dal segnalato ricorrente fenomeno della sovrapposizione
di norme sanzionatorie.
- Potrebbe avvenire, infatti, anzitutto - ed in concreto frequentemente avverrà - che la
medesima condotta risulti punita, oltre che dalle norme escluse dalla depenalizzazione,
anche da disposizioni sanzionatorie specifiche, viceversa degradate ad illeciti
amministrativi.
- Ora, è noto come il problema del concorso di norme sanzionatorie eterogenee (penali e
amministrative) sia risolto in termini generali dall'articolo 9, primo comma, della legge
n. 689 del 1981 nel senso dell'applicabilità della sola norma speciale, anche se di
natura amministrativa. Tale principio subisce, in verità, una deroga proprio in rapporto
alla materia degli alimenti, giacché il terzo comma del citato articolo 9 sancisce la
prevalenza delle norme di cui agli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge n. 283 del 1962,
quando queste concorrono "apparentemente" con disposizioni sanzionatorie
amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali. Siffatta deroga non vale
tuttavia a scongiurare il pericolo che l'area di rilevanza penalistica che il legislatore
delegante ha imposto di mantenere venga in concreto erosa dall'applicazione del principio
di specialità, giacché, secondo l'interpretazione più diffusa, essa opera
esclusivamente "a ritroso": fa salva, cioè, l'operatività delle norme penali
della legge n. 283 del 1962 solo quando si trovano a concorrere con illeciti già
depenalizzati dalla stessa legge n. 689 del 1981 o da provvedimenti di depenalizzazione
ancora precedenti.
- Occorre per altro verso considerare che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 283 del 1962 possono a loro volta concorrere apparentemente - rimanendo recessive -
con le norme del codice penale poste a tutela della salute pubblica. Tale evenienza si
verifica segnatamente allorché dalle violazioni della legge speciale derivi un concreto
pericolo per la salute: si pensi, ad esempio, all'articolo 5, lettera d), della
citata legge, che fa divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande
sostanze alimentari "insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive"; se da tali condotte deriva pericolo per la salute pubblica, entra
in giuoco il delitto previsto dall'articolo 440 del codice penale, destinato a prevalere
anche per effetto della clausola di sussidiarietà contenuta in apertura del quarto comma
dell'articolo 6 (che reca le sanzioni penali per le violazioni dei divieti posti
dall'articolo 5). Ed è di intuitiva evidenza che se il legislatore delegante ha inteso
salvaguardare l'efficacia delle norme penali della legge n. 283 del 1962, a fortiori questo
obiettivo deve considerarsi irrinunciabile per le più gravi fattispecie codicistiche.
- Al fine di far salva l'opzione della legge delega, evitando in pari tempo irragionevoli
disparità di trattamento, si rende dunque necessario - sul piano degli interventi di
coordinamento richiesti dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge stessa -
intervenire sul tessuto dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, per un
verso includendo tra le norme penali prevalenti su quelle sanzionatorie amministrative, in
caso di concorso apparente, anche quelle degli articoli 439, 440, 441, 442 e 444 (anche in
riferimento all'articolo 452) del codice penale; e per l'altro sancendo tale prevalenza in
rapporto a tutte le norme sanzionatorie amministrative in materia di alimenti, siano esse
"originarie" o frutto di "depenalizzazione".
- Il catalogo delle norme penali destinate a derogare al principio di specialità di cui
all'articolo 9, primo comma, della legge n. 689 del 1981 deve essere poi ulteriormente
implementato con quelle di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale. Lo si
ricava dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge delega, che autorizza il
Governo a prevedere specifiche circostanze aggravanti per le figure criminose in
questione, quando le condotte penalmente represse risultino altresì lesive dell'interesse
protetto dal riconoscimento della denominazione di origine del prodotto alimentare o
dall'individuazione delle relative caratteristiche. Questo passaggio della delega
presuppone evidentemente una situazione in cui su di uno stesso fatto si proiettano le
norme previste dal codice penale poste a tutela della buona fede dei consumatori e taluno
degli illeciti depenalizzati o altre disposizioni sanzionatorie amministrative: e, al
tempo stesso, postula la "prevalenza" delle fattispecie penali su quelle
amministrative concorrenti, giacché altrimenti la prevista introduzione di circostanze
aggravanti delle prime resterebbe puramente declamatoria.
- Al lume di quanto precede, l'articolo 93 del decreto legislativo - nel quadro degli
interventi di modifica della legge n. 689 del 1981 - provvede quindi alla riscrittura del
terzo comma dell'articolo 9 della legge stessa nei sensi innanzi precisati.
- 2.2.3. L'elenco delle leggi depenalizzate.
- Passando con ciò all'esame dell'elenco delle leggi depenalizzate - che include la
stessa legge n. 283 del 1962, relativamente alle violazioni diverse da quelle previste
dagli articoli 5, 6 e 12 - può segnalarsi come l'elencazione, in linea con la strategia
di intervento adottata (retro, § 2.2.1), valga a risolvere normativamente
possibili incertezze circa l'ambito della depenalizzazione.
- A qualche perplessità avrebbe potuto dar luogo, così, il decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, in materia di imballaggi: l'inserimento nell'elenco si
giustifica peraltro agevolmente con la considerazione che si tratta di oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti e che possono condizionarne sfavorevolmente la
salubrità o le caratteristiche organolettiche.
- Dubbi sarebbero potuti sorgere anche in ordine alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, entrambi in materia di mangimi, nonché al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in materia di medicinali veterinari. Si
tratta, invero, di un complesso di norme sostanzialmente omogenee, che riguardano
l'alimentazione o la cura degli animali vivi, finalizzate ad evitare la presenza di
residui indesiderati nei prodotti che ne derivano. Proprio tale finalità legittima
peraltro ampiamente l'inclusione nella sfera della depenalizzazione, tenuto conto anche
del corrente orientamento giurisprudenziale che riconduce l'animale (anche vivo) al
concetto di sostanza alimentare o destinata all'alimentazione.
- Quanto alle leggi in materia di antiparassitari (decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 223) e di fitosanitari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), va
rilevato che esse riguardano prodotti utilizzati in agricoltura e, dunque, incidenti su
cose destinate all'alimentazione. D'altra parte, a conferma della correttezza della scelta
di includerli nell'elenco, sta la circostanza che degli antiparassitari si occupano anche
gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge n. 283 del 1962, in materia di residui.
- In definitiva, con riguardo all'insieme di provvedimenti normativi ora specificati, la
selezione si è ispirata al criterio per cui, se è imposta la depenalizzazione delle
fattispecie che attengono in via immediata ai prodotti destinati all'alimentazione, a
maggior ragione vanno depenalizzate le fattispecie che - nella prospettiva della
salvaguardia della genuinità e della salubrità degli alimenti - ineriscono a sostanze o
materiali destinati a confluire o ad influire su questi ultimi (e che, perciò stesso, si
collocano su una linea più remota rispetto all'offesa del bene protetto).
- Si è ritenuto, per converso, di dover escludere dalla depenalizzazione talune
disposizioni che, pur attenendo a prodotti alimentari, tutelano un interesse di natura
diversa da quello avuto di mira dall'articolo 3 della legge delega.
- In particolare, si sono escluse la legge 16 giugno 1960, n. 623, in tema di disciplina
fiscale della produzione della margarina destinata all'industria alimentare, la legge 28
marzo 1968, n. 415 e l'articolo 2 della legge 7 agosto 1986, n. 462, sul regime fiscale
degli alcoli, nonché l'articolo 16 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente i controlli effettuati
dall'autorità finanziaria sulla bolletta di trasporto del vermouth e degli altri vini
aromatizzati (disposizioni rispetto alle quali assume un ruolo preminente la tutela di
interessi dell'erario); la legge 24 luglio 1985, n. 401, in materia di pegno del creditore
sui prosciutti (che protegge i diritti di credito); il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 73, in tema di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in
realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (in questo caso la tutela
non si appunta su prodotti alimentari, ma su prodotti che, per definizione, non sono tali,
anche se confondibili con essi).
- Per una diversa ragione non è stata invece inserito nell'elenco il decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 336 (recante "attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE
concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze b -agoniste nella produzione di
animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi
e nei loro prodotti"). Sebbene, infatti, tale decreto - il cui articolo 32 prevede
sanzioni penali - incida su materia già disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, emanato esso pure in attuazione di obblighi comunitari ed incluso
nell'elenco, è parsa ostativa all'operazione la circostanza che il provvedimento sia
entrato in vigore in data successiva rispetto alla legge delega.
- Si segnala, tuttavia, la possibilità di un diverso esito interpretativo, legato alla
lettera dell'articolo 20 della legge n. 205 del 1999, a mente della quale "i
riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti
legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione".
- Escluso, invero (perché il sistema delle fonti non lo consente) che il legislatore
delegante abbia inteso vincolare il legislatore futuro a non ricorrere allo strumento
penale nelle materie specificamente individuate, si potrebbe ipotizzare che il riferimento
della norma ora citata ai "decreti legislativi ... previsti" dalla legge delega
vada inteso - onde non privare di significato la locuzione - come diretto ad abilitare il
legislatore delegato ad incidere anche sui provvedimenti normativi entrati in vigore
successivamente alla legge di delegazione e nelle more dell'emanazione dei decreti
delegati: e ciò nell'ottica di assicurare la razionalità e la coerenza del sistema,
comprendendo nell'area di riassetto anche i mutamenti del panorama normativo verificatisi medio
tempore.
- Trattandosi, peraltro, di lettura non incontrovertibile del dato testuale, la questione
relativa alla possibile inclusione nell'elenco del citato decreto legislativo n. 336 del
1999 viene rimessa alla valutazione delle competenti Commissioni parlamentari.
- 2.2.4. Disciplina della sanzione amministrativa pecuniaria.
- Gli articoli 2 e 3 dello schema determinano le sanzioni amministrative -
rispettivamente, pecuniarie ed accessorie - destinate ad applicarsi agli illeciti
depenalizzati in luogo delle originarie pene criminali.
- Riguardo alle sanzioni pecuniarie, la direttiva parlamentare di prevedere una sanzione
"graduata in rapporto alla gravità degli illeciti" [articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge delega] è stata attuata - in conseguenza della necessitata
opzione per una depenalizzazione di tipo "generale", che esclude interventi
parametrati sul disvalore delle singole violazioni - fissando tre soglie rapportate al
tipo di pena in precedenza comminata per la violazione (sola pena pecuniaria; pena
pecuniaria alternativa alla pena detentiva; pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria) e distinguendo ulteriormente, nell'ambito delle ultime due fasce, a seconda
dell'entità della pena detentiva (inferiore o superiore a un anno).
- Il comma 2 dell'articolo 2 detta, poi, criteri particolari con riferimento alle
violazioni che risultino punite con pena pecuniaria proporzionale, la quale viene
"convertita" in sanzione amministrativa pecuniaria anch'essa proporzionale,
congruamente aumentata (rispettivamente di un terzo o della metà) laddove la predetta
pena fosse prevista in via alternativa o congiunta alla pena detentiva. Si è ritenuto,
infatti, che la sanzione proporzionale - variamente configurata dalla legge speciale, ma
comunque espressiva di un meccanismo di adeguamento automatico della risposta punitiva al
"danno" obiettivo provocato dall'illecito - rappresenti, proprio per questo, un
efficace strumento sanzionatorio, specie sul versante amministrativo.
- Si è ritenuto, per altro verso, che in rapporto alle violazioni punite con sanzioni
proporzionali non debba applicarsi il limite fissato in via generale dalla legge delega
all'importo delle introducende sanzioni amministrative pecuniarie (lire duecento milioni).
Posto, infatti, che la previsione di un tale limite depotenzierebbe in molti casi
l'efficacia delle sanzioni considerate, è sembrato possibile interpretare il silenzio
serbato dal legislatore delegante sulla sorte delle pene proporzionali come indicativo
della volontà di non derogare al principio generale dettato dall'articolo 10 della legge
n. 689 del 1981, in forza del quale, come è noto, le sanzioni amministrative
proporzionali "non hanno limite massimo".
- Va da sé, per contro, che qualora limiti minimi o massimi fossero già previsti con
riferimento all'originaria pena proporzionale, essi continueranno ad operare (con gli
aumenti stabiliti) anche in rapporto alla sanzione amministrativa "sostitutiva".
- 2.2.5. Le sanzioni amministrative accessorie.
- L'articolo 3 dello schema si occupa delle sanzioni amministrative accessorie per le
violazioni depenalizzate, sulla scorta dei principi ricavabili dalle lettere a),
c) e f) dell'articolo 3 dalla legge delega.
- Il comma 1 stabilisce - conformemente alla direttiva di cui alla lettera f) - che
le pene accessorie previste per le violazioni depenalizzate si trasformino in
sanzioni accessorie amministrative e che continuino ad applicarsi nei casi e nei modi
stabiliti dalle disposizioni che le prevedono.
- Nei casi, non infrequenti, nei quali l'originario presupposto di applicazione delle pene
accessorie sia rappresentato dalla recidiva, le sanzioni amministrative accessorie che le
surrogano opereranno nelle ipotesi di reiterazione delle violazioni, nei sensi stabiliti
dal nuovo articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, aggiunto dall'articolo 92 del
decreto (articolo 3, comma 1, secondo periodo), e, dunque, in pratica, allorché l'agente
abbia commesso nei cinque anni precedenti altri illeciti amministrativi della stessa
indole (infra, § 8.1). Il concetto di recidiva in senso penalistico (che
prescinde dal requisito della "medesimezza" dell'indole della violazione,
basandosi sulla mera esistenza di una precedente condanna: articolo 99, primo comma, del
codice penale) non avrebbe potuto essere per vero trasferito sic et simpliciter sul
terreno della tutela amministrativa senza provocare evidenti scompensi: tale operazione
avrebbe reso infatti applicabile una sanzione accessoria nei confronti dell'autore di una
violazione (depenalizzata) in materia alimentare per il semplice fatto di essersi reso in
precedenza responsabile di una qualunque altra violazione amministrativa, ancorché di
natura diversissima (ad esempio, al codice della strada). L'esigenza specialpreventiva
sottesa all'istituto penalistico della recidiva (contenere la capacità a delinquere di un
autore non più "primario") non si riscontra evidentemente, con analoga
intensità, sul versante degli illeciti amministrativi, la cui sfera è così ampia da non
giustificare razionalmente un incremento sanzionatorio per la mera esistenza di precedenti
violazioni dello stesso tipo, anche se attinenti a tutt'altra sfera di tutela.
- Indipendentemente, comunque, dalla pregressa previsione di pene accessorie, i commi 2 e
3 dell'articolo 3 introducono, per le violazioni depenalizzate - in ossequio alle
statuizioni delle lettere a) e c) dell'articolo 3 della legge delega - le
sanzioni amministrative accessorie della chiusura temporanea o definitiva dello
stabilimento e della revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività (viene così
opportunamente ampliato ed esplicitato il generico concetto di "licenza", cui è
cenno nella legge delega, onde tener conto della multiforme denominazione che, in base
alla legislazione in vigore, può assumere il provvedimento avuto di mira).
- Nel silenzio della legge delega circa il carattere obbligatorio o discrezionale delle
sanzioni accessorie in argomento, si è ritenuto di dover optare per la soluzione della
discrezionalità, la quale, se per un verso è conforme all'indicazione di sistema
desumibile dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981, consente per l'altro
all'autorità amministrativa di parametrare la risposta sanzionatoria sulle singole
contingenze concrete, evitando una rigidezza applicativa inopportuna in rapporto alla
gravità delle sanzioni stesse. Si tratta di una soluzione che trova conforto, sul piano
dell'interpretazione della legge delega, anche nella circostanza che il carattere
obbligatorio della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio è viceversa espressamente
stabilito dall'articolo 3, lettera e), in rapporto all'ipotesi di accertamento
dell'insussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti ai fini del rilascio della
relativa autorizzazione (infra, § 2.3.3).
- Riguardo alle sanzioni accessorie in argomento sono prefigurate - sempre in conformità
alle previsioni della legge delega - due condizioni alternative di applicabilità.
- La prima - in presenza della quale è possibile irrogare la sanzione accessoria della
chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio (da un minimo di cinque giorni ad
un massimo di tre mesi), ovvero quella della sospensione (fino ad un massimo di tre mesi)
della relativa licenza o provvedimento similare - è rappresentata dalla reiterazione
"specifica" delle violazioni, che ricorre, a mente del citato articolo 8-bis,
terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (sub articolo 92 del decreto), nel caso di
identità della disposizione più volte violata. La soluzione è in linea con
l'indicazione ricavabile dal raffronto tra il criterio di delega di cui alla lettera a)
dell'articolo 3 - nel frangente attuato - e quello di cui alla lettera c), laddove,
con riguardo alla prevista introduzione di nuove pene accessorie per i reati di cui agli
articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 del 1962, si fa riferimento alla reiterazione
"anche non specifica" delle violazioni.
- Il secondo presupposto - che rende applicabili, anche di fronte ad una violazione
primaria, la sanzione accessoria della chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e quella della revoca della licenza o provvedimento similare - è di natura
composita: si deve trattare, cioè, di fatti di particolare gravità e dai quali sia
altresì derivato pericolo per la salute [articolo 3, comma 3, dello schema, attuativo
della disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 3 della legge delega].
- 2.2.6. Autorità competente ad applicare le sanzioni.
- A chiusura del capo I del titolo I, l'articolo 4 individua, in ossequio alla statuizione
dell'articolo 16, lettera c), della legge delega, l'autorità competente ad
applicare le sanzioni amministrative.
- Occorre al riguardo premettere che l'"affollamento" di norme che contrassegna
la materia degli alimenti ha provocato una polverizzazione delle competenze per
l'irrogazione delle sanzioni, tanto che risulta arduo persino pervenire ad una compiuta
ricostruzione del sistema. La riorganizzazione complessiva di tale aspetto del diritto
alimentare esorbita peraltro dai limiti del presente decreto, oltre che per la
problematica compatibilità con i tempi di attuazione della delega, anche - e prima ancora
- perché la legge n. 205 del 1999 riferisce il potere del legislatore delegato di
individuazione delle competenze esclusivamente agli illeciti depenalizzati.
- Ciò posto, la scelta operata nell'articolo 4 si impernia sulla distinzione tra
violazioni depenalizzate incluse in leggi che già contemplano altri illeciti
amministrativi, e violazioni previste da leggi il cui apparato sanzionatorio si compone di
sole ipotesi di reato.
- Nel primo caso, onde evitare disarmonie funzionali ed il disorientamento degli
operatori, si è previsto che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative spetti
all'autorità che già oggi le irroga per le altre violazioni amministrative.
- Una attribuzione esplicita di competenza - conforme ai criteri generali stabiliti
dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 - è prefigurata, invece, in rapporto alle
leggi del secondo tipo incluse nell'elenco allegato al decreto (articolo 4, comma 2). Per
tali leggi si è prevista, in particolare, la competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano,
nonché delle regioni e delle province autonome, in correlazione alle rispettive
attribuzione (al riguardo, si veda anche la disposizione transitoria di cui all'articolo
102 del decreto).
- All'individuazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato
il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 provvede la disposizione
transitoria di cui all'articolo 101 del decreto (infra, § 9).
- 2.3. Modifiche della disciplina sanzionatoria.
- 2.3.1. Disposizioni penali.
- Il capo II del titolo I reca modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia
alimentare che fuoriescono dai confini della mera depenalizzazione.
- Gli articoli 5 e 6 contemplano, in particolare, interventi sulla residua area di
rilevanza penalistica, in attuazione di quanto disposto dalle lettere b), c)
e d) dell'articolo 3 della legge delega.
- L'articolo 5 introduce una circostanza aggravante per i delitti di frode in
commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita di prodotti industriali
con segni mendaci, nel caso in cui essi abbiano ad oggetto prodotti alimentari la cui
denominazione di origine o le cui caratteristiche (anche a queste ultime fa infatti
riferimento la norma di delega) risultino specificamente protetti dalla normativa vigente
(nuovo articolo 517-bis del codice penale). Si tratta di previsione che appare
finalizzata, in certo qual senso, a "compensare" gli effetti della degradazione
a mera violazione amministrativa degli illeciti, oggi penali, posti a protezione della
denominazione di origine, disposta dalla lettera a).
- Occorre tener conto tuttavia del fatto che la legislazione speciale in subiecta
materia è percorsa, oltre che da pene principali, anche da numerosissime pene
accessorie, prevalentemente riconducibili allo schema della chiusura temporanea dello
stabilimento o dell'esercizio, secondo un modulo ricorrente che prevede, quali presupposti
applicativi, la recidiva specifica o la particolare gravità del fatto concretamente posto
in essere. Ed è proprio sull'incisività di tali ultime sanzioni che attualmente poggia
buona parte dell'efficacia deterrente delle previsioni punitive.
- Ora - premesso che la depenalizzazione delle figure di reato in questione comporta la
trasformazione in sanzioni amministrative anche delle accennate pene accessorie (ex
articolo 3, comma 1, del decreto) - risulta evidente come la deroga al principio di
specialità in favore della norma penale, posta del nuovo terzo comma dell'articolo 9
della legge n. 689 del 1981, come riscritto dall'articolo 93 del decreto (retro, §
2.2.2), precluderebbe sempre e comunque l'operatività dell'illecito amministrativo e
dunque delle relative sanzioni accessorie: con la conseguenza che - laddove non fossero
introdotti opportuni correttivi - la capacità di prevenzione (generale e speciale) del
sistema risulterebbe illanguidita proprio nelle ipotesi più gravi, nelle quali, cioè, il
fatto costituisca reato.
- Al fine di evitare tale illogico assetto, si è quindi introdotto - facendo leva sul
potere di coordinamento riconosciuto dalla lettera b) dell'articolo 16 della legge
n. 205 del 1999 - un secondo comma dell'articolo 517-bis del codice penale inteso
specificamente a "recuperare" il contenuto delle sanzioni accessorie in
esame, tramite il riconoscimento al giudice, nei casi di particolare gravità o di
recidiva specifica, della facoltà di disporre, a titolo di pena accessoria, la chiusura
dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso per un periodo di
tempo variabile da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca
della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento che consente l'esercizio
dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
- L'articolo 6 dello schema, attuativo delle lettere b) e c)
dell'articolo 3 della legge delega, modifica la legge n. 283 del 1962, riscrivendo
anzitutto il terzo comma dell'articolo 6, nel senso di rendere alternative le pene
dell'arresto e dell'ammenda. Nel graduare, poi, la risposta sanzionatoria in rapporto alla
gravità degli illeciti, si è confermata sostanzialmente la scelta compiuta dal
legislatore del 1962, rispetto alla quale l'unico dato di novità è rappresentato
dall'assimilazione, quoad poenam, dell'ipotesi prevista dalla lettera d) a
quella prevista della lettera h) dell'articolo 5 della legge n. 283 (per la quale
ultima il testo vigente già prevede un trattamento punitivo più severo). I precetti in
questione appaiono infatti caratterizzati da tratti comuni che ne evidenziano una maggiore
gravità: essi vietano l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande, nonché la
vendita, la detenzione a scopo di vendita o la somministrazione ecc., rispettivamente, di
sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione "o comunque
nocive" (lettera d), ovvero che contengano residui di prodotti "tossici
per l'uomo" (lettera h).
- La modifica del secondo comma dell'articolo 12 della legge 283 del 1962, operata dallo
stesso articolo 6 del decreto, recepisce in termini quasi testuali le indicazioni del
legislatore delegante, laddove impone di differenziare la rilevanza della condotta di
introduzione nel territorio dello Stato delle sostanze alimentari e non rispondenti ai
requisiti imposti dalla legge, a seconda che esse siano destinate al commercio ovvero
all'uso personale. La potenziale aggressione nei confronti del bene giuridico "salute
pubblica" (conseguente alle condotte "ad ampio raggio di diffusione", come
appunto la commercializzazione) giustifica infatti, nel primo caso, il mantenimento della
risposta nell'alveo penalistico, e cioè una reazione più energica rispetto a quella che,
attraverso la degradazione a violazione amministrativa, è prefigurata per la seconda
ipotesi (condotte finalizzate ad un uso non di massa).
- L'articolo 6 aggiunge, infine, un nuovo articolo 12-bis alla legge n. 283 del
1962, volto a recepire, limitatamente alla parte di rilevanza penale, il criterio di
delega di cui alla lettera c) dell'articolo 3, che impone di prevedere, in rapporto
alle violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della stessa n. 283, la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio, nonché la revoca della relativa licenza. Al riguardo, si
è preferito distinguere le due ipotesi unitariamente considerate dalla legge delega come
presupposti di applicabilità delle indicate sanzioni accessorie - vale a dire il caso in
cui dal fatto derivi pericolo per la salute e quello di recidiva anche non specifica -
modellando il regime della chiusura dello stabilimento e della revoca della licenza in
termini rispettivamente obbligatori e facoltativi. La soluzione sembra imposta da esigenze
di razionalità: è chiaro, infatti, che la recidiva in rapporto a violazioni
eventualmente dotate di una sfumata portata lesiva potrebbe in concreto rivelarsi non
sufficientemente sintomatica di quella pericolosità che, sola, può giustificare una
misura di particolare afflittività quale la chiusura definitiva dello
stabilimento. Anche se sembra doveroso segnalare come, pure in quest'ipotesi, la chiusura
dello stabilimento rappresenti una misura ispirata ad estremo rigore, la scelta in ordine
alla cui "obbligatorietà" si rimette, in ultima analisi, alla valutazione delle
Commissioni parlamentari.
- Sempre in relazione all'articolo 12-bis, va infine osservato come la legge delega
obblighi a prevedere la pena accessoria in relazione alle sole ipotesi di reato
contemplate dalla legge speciale, e non anche a quelle - più gravi - del codice penale,
che, laddove ricorrano, assorbono le prime. Al fine di rispettare la lettera della delega,
evitando peraltro ingiustificate sperequazioni di trattamento, l'ultimo comma
dell'articolo in rassegna dispone quindi che le pene accessorie di cui si va discorrendo
si applichino anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283
del 1962 costituiscano un più grave reato ai sensi di altre disposizioni (in primis
codicistiche).
- 2.3.2. Le nuove sanzioni amministrative accessorie.
- Sulla base dell'indicazione di cui all'ultima parte della lettera f)
dell'articolo 3 della legge delega - che dà mandato all'esecutivo di prevedere nuove
sanzioni accessorie idonee a prevenire "violazioni nella materie indicate nel
presente articolo" - l'articolo 7 del decreto stabilisce che nei casi in cui venga
irrogata, per le violazioni di settore, una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire quindici milioni, possa altresì disporsi la pubblicazione o l'affissione
del provvedimento che accerta la violazione.
- Mentre la pubblicazione è sanzione già ben nota al nostro ordinamento - onde per la
sua disciplina si è ritenuto sufficiente un richiamo alle disposizioni dell'articolo 36
del codice penale, in quanto compatibili - l'affissione rappresenta una misura nuova,
idonea a svolgere, per il suo effetto di stigma (come dimostra l'esperienza maturata in
legislazioni straniere, tra cui quella francese), una significativa funzione preventiva,
tanto generale che speciale, collocandosi così a buon titolo nel solco di quel recupero
di deterrenza attraverso le sanzioni accessorie che, nella linea ispiratrice della legge
delega, è volto a compensare il venir meno del carattere penale degli illeciti. La
durata dell'affissione (comunque non superiore a quattro mesi), al pari delle altre
modalità esecutive, dovrà essere stabilita dalle autorità (amministrative o
giudiziarie) chiamate ad applicare la sanzione principale; il comma 2 si limita a
prevedere in proposito, quale criterio direttivo nell'esercizio del potere discrezionale,
che luoghi, modalità e durata siano tali da assicurare un'agevole conoscibilità del
provvedimento da parte del pubblico.
- La scelta di affiancare, come possibile alternativa alla misura dell'affissione, la
sanzione "tradizionale" della pubblicazione del provvedimento che accerta la
violazione, si fonda su intuitive esigenze di effettività: si intende, infatti, come di
fronte a violazioni commesse nell'ambito di imprese con stabilimenti o esercizi diffusi
sul territorio (si pensi, ad esempio, ad una catena di supermercati), la sanzione della
pubblicazione si lascia preferire perché più idonea a rendere di pubblico dominio la
violazione accertata.
- Va sottolineato, da ultimo, come le nuove sanzioni siano state previste in rapporto a
tutti gli illeciti amministrativi in materia di produzione, commercio e igiene degli
alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, anche
diversi da quelli interessati dal presente intervento legislativo. La soluzione - che mira
ad assicurare omogeneità nella disciplina di quello che sempre più decisamente va
assumendo i connotati di un "sottosistema" autonomo - non trova ostacolo nella
lettera della delega, la quale si riferisce genericamente, nel frangente, alle
"materie" indicate nell'articolo 3 (anziché ai soli illeciti da depenalizzare).
- 2.3.3. La chiusura dello stabilimento nel caso di insussistenza
dei requisiti igienico-sanitari.
- Le disposizioni relative alla chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza
di requisiti igienico-sanitari, di cui all'articolo 8 del decreto, ricalcano pressoché
testualmente il criterio di delega della lettera e) dell'articolo 3 della legge n.
205 del 1999, già sufficientemente puntuale.
- La misura si discosta da quelle disciplinate dai precedenti articoli per il fatto di
essere caratterizzata da una funzione "preventivo-cautelare", invece che
tipicamente sanzionatoria. Essa non consegue, infatti, all'accertamento di specifici
illeciti, bensì alla verifica dell'insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti
per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria; in questa prospettiva, ne è dunque
prevista la revoca immediata non appena la situazione di irregolarità venga eliminata.
Comunque, per evitare ogni possibile dubbio interpretativo, è fatta espressamente salva
l'applicabilità delle disposizioni che prevedono, a qualunque altro titolo, l'adozione
del provvedimento chiusura, rispetto alle quali l'articolo in esame viene pertanto ad
atteggiarsi come norma "di chiusura".
- 3.
Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
- 3.1. Depenalizzazione delle contravvenzioni del codice della
navigazione.
- Il titolo II del decreto è dedicato alla riforma delle sanzioni in materia di
disciplina della navigazione.
- In realtà, in questa materia l'articolo 4 della legge delega prevede un intervento di
depenalizzazione "a struttura semplice", nel senso che i criteri direttivi si
limitano a prescrivere la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi,
senza prefigurare alcun sistema sanzionatorio alternativo, come invece avviene in altri
settori. Nel frangente, la finalità prevalentemente perseguita dal legislatore delegante
è stata quella di sottrarre dall'area penale una serie di condotte inidonee ad arrecare
pregiudizio a beni giuridici primari, per inserirle nell'orbita dell'area dell'illecito
amministrativo, portando così a compimento l'intervento di depenalizzazione sul codice
della navigazione già intrapreso dalla legge n. 689 del 1981 ed in minima parte ripreso
dalla legge 20 dicembre 1993, n. 561.
- A dispetto del generico riferimento, contenuto in apertura del citato articolo 4 (e
riprodotto nella rubrica del titolo II dello schema), alla "disciplina della
navigazione", l'unico testo normativo interessato dall'intervento di depenalizzazione
è, in effetti, il codice della navigazione. Nel suo ambito, inoltre, la trasformazione in
illeciti amministrativi riguarda esclusivamente le contravvenzioni previste nel titolo III
del libro I della parte III, con una serie di eccezioni: in particolare, restano sottratti
alla "degradazione" i reati previsti dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di
spazio demaniale) e 1176 (inosservanza del divieto di mediazione), con le relative ipotesi
aggravate (articolo 1177), nonché l'intero capo VI, dedicato alle contravvenzioni
concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione.
- Per quanto riguarda le contravvenzioni da depenalizzare, si sono individuate cinque
"fasce sanzionatorie": operazione, questa, resasi necessaria a fronte dell'ampia
"forbice edittale" lasciata aperta dalla lettera a) dell'articolo 4, che,
senza porre alcun limite minimo, ha fissato in lire sessanta milioni il tetto massimo
delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere comminate in sostituzione di
quelle penali.
- Le fasce sono riferite alle pene attualmente previste per i reati da trasformare in
illeciti amministrativi, in modo da tener conto, ai fini della graduazione della gravità
degli illeciti, della valutazione già effettuata dal legislatore penale. Esse sono, in
particolare, le seguenti:
- 1) fascia "bassa": da cinquecentomila a tre milioni di lire;
- 2) fascia "medio-bassa": da due milioni a dodici milioni di lire;
- 3) fascia "media": da tre milioni a diciotto milioni di lire;
- 4) fascia "medio-alta": da cinque milioni a trenta milioni di lire;
- 5) fascia "alta": da trenta milioni a sessanta milioni di lire.
- In rapporto alle violazioni che presentano connotati di significativa gravità, a fronte
della tipologia delle condotte illecite, si è altresì esclusa la facoltà di pagamento
in misura ridotta, avvalendosi del disposto dell'articolo 16, lettera a), della
legge delega. L'esclusione è stata disposta, in particolare, per le violazioni previste
dagli articoli 1199 (imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi), 1201-bis (inosservanza
dell'ordine di approdo) e 1204 del codice della navigazione (sorvolo di aeromobili
stranieri e rotta irregolare), nonché per quella prevista dall'articolo 1179 del codice
della navigazione, che punisce l'assunzione irregolare di minori. Tale ultima disposizione
riguarda, invero, un settore non raggiunto dalla normativa generale in materia di tutela
del lavoro minorile [v. l'articolo 2, lettera c) della legge 17 ottobre 1967, n.
977 e il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298], con la conseguenza che la norma del
codice è destinata, da sola, ad assicurare una tutela in confronto a forme di
sfruttamento del lavoro dei minori in grado di incidere sulla salute psicofisica
del lavoratore, soprattutto in quei casi, presi espressamente in considerazione dallo
stesso articolo 1179, in cui il minore venga adibito ai servizi di macchina, che possono
rivelarsi usuranti.
- L'esclusione è stata prevista, ancora, per l'articolo 1184 del codice della
navigazione, che punisce l'inosservanza delle procedure di alienazione della nave o
dell'aeromobile di cui agli articoli 156, 157, 758 e 759 del codice della navigazione, in
considerazione del fatto che il legislatore, recentemente, ha aggravato il trattamento
sanzionatorio della fattispecie, in particolare innalzando la pena pecuniaria (articolo 7,
comma 1-octies, della legge 27 febbraio 1997, n. 30), stante l'incidenza della
condotta su interessi di notevole rilevanza economica.
- Al fine di evitare che, nei casi in cui uno stesso fatto risulti punito da disposizioni
penali ed amministrative, prevalga la disposizione amministrativa, in quanto speciale (ex
articolo 9 della legge n. 689 del 1981), si è provveduto, in talune ipotesi, ad inserire
la clausola di "salvaguardia penale". Ciò è avvenuto, segnatamente, per la
violazione di cui all'articolo 1162 del codice della navigazione, in materia di abusiva
estrazione di arena o altri materiali dal demanio marittimo o dal mare territoriale, che
potrebbe "concorrere" con la contravvenzione di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, nonché con i reati di furto e di danneggiamento. La "clausola
di salvezza" è stata inserita anche negli articoli 1178 (irregolare assunzione di
personale), 1179 (assunzione irregolare di minori) e 1180 del codice della navigazione
(assunzione abusiva di stranieri), non potendosi escludere il concorso con fattispecie
penali dirette ad assicurare la regolare assunzione dei lavoratori e, in genere, a
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi (si pensi anche ai
recenti interventi operati in materia dai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 17
agosto 1999, n. 298). La clausola è stata collocata, infine, nell'ambito dell'articolo
1193 del codice della navigazione (inosservanza delle disposizioni sui documenti di
bordo), tenuto conto del possibile concorso con l'articolo 1127, primo comma, dello stesso
codice, in materia di falsità ideologica commessa dal comandante della nave sui documenti
di bordo.
- Ovviamente, la clausola di salvaguardia è stata pure riprodotta tutte le volte in cui,
per le contravvenzioni depenalizzate, il codice già prevedeva una clausola di salvezza
per le ipotesi di reato più gravi (articolo 1164, 1174, 1196, 1199 e 1213 del codice
della navigazione).
- Si tratta di interventi di coordinamento necessari e realizzati in attuazione della
disposizione di cui all'articolo 16, lettera b), della legge delega.
- Ed è sempre sul piano degli interventi di coordinamento che si è ritenuto di
depenalizzare l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32. Sebbene, infatti, non sia
contenuto nel codice della navigazione, l'articolo 5 citato detta una disposizione del
tutto omologa a quella dell'articolo 1201-bis del codice della navigazione,
introdotto dalla stessa legge n. 32 del 1986 ed avente ad oggetto il medesimo bene
giuridico: in questo caso, la trasformazione in illecito amministrativo di una sola delle
due violazioni si tradurrebbe in una scelta legislativa irragionevole, legittimando, come
già avvenuto in analoghe circostanze, l'intervento della Corte costituzionale al fine di
estendere l'effetto della depenalizzazione (cfr. Corte cost., 27 febbraio 1996, n. 52).
- L'intervento di depenalizzazione non ha ovviamente riguardato, per converso, le
disposizioni abrogate o già depenalizzate in virtù di precedenti provvedimenti.
- Non si è operata, così, la trasformazione in illecito amministrativo della violazione
prevista dall'articolo 1188 del codice della navigazione, in materia di abusivo esercizio
di trasporto o di lavoro aereo, in quanto la disposizione deve considerarsi implicitamente
abrogata in forza della nuova formulazione dell'articolo 791, secondo comma, del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 dicembre 1980, n. 862,
che sanziona in via amministrativa tutte le inosservanze delle disposizioni contenute nel
titolo VI, dedicato ai servizi aerei, comprese quelle prese in considerazione
dall'articolo in argomento. Per le stesse ragioni deve ritenersi
abrogato anche l'articolo 1190, limitatamente alla previsione contenuta nella lettera a)
del comma 1: onde si è proceduto alla depenalizzazione della sola violazione prevista
dalla lettera b) del medesimo comma, attraverso la riscrittura dell'intero
articolo.
- Non si è intervenuti, altresì, sugli articoli 1172 e 1212 del codice della
navigazione, perché abrogati, rispettivamente, dall'articolo 27 comma 8 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (come modificato dall'articolo 3 comma 23 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 430) e dall'articolo 55 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
- Si segnala, ancora, che all'interno dell'articolo 1201 del codice della navigazione è
da ritenere abrogata la disposizione del n. 1 del primo comma, in quanto sostituita dalla
corrispondente previsione di cui al primo comma dell'articolo 1201-bis dello stesso
codice, introdotto, come già accennato, dalla legge 29 gennaio 1986, n. 32 (articoli 3 e
4).
- In ragione della già avvenuta depenalizzazione, l'intervento non ha poi riguardato le
violazioni di cui agli articoli 1165, 1166, 1167, 1168, 1173, 1181,1182, 1183, 1185, 1186,
1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1202, 1203, 1205, 1206, 1210, 1233 e 1234. Si è
invece proceduto a trasformare in illecito amministrativo l'abusiva assunzione di
stranieri (articolo 1180 del codice della navigazione), da considerare non depenalizzata
dall'articolo 34, lettera m), della legge n. 689 del 1981, perché rientrante tra i
reati in materia di rapporto di lavoro, quantunque il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nell'indicare gli uffici periferici
dell'amministrazione ai quali presentare il rapporto per l'instaurazione della procedura
sanzionatoria, facesse impropriamente riferimento ad essa.
- 3.2. Sanzioni accessorie. Autorità competenti ad applicare le
sanzioni amministrative.
- Anche per ciò che concerne la disciplina delle sanzioni accessorie, i criteri
dell'articolo 4 della legge delega si rivelano particolarmente piani. La lettera b)
del citato articolo prevede, infatti, la semplice trasformazione in sanzioni
amministrative accessorie delle pene accessorie già contemplate per le contravvenzioni da
depenalizzare.
- Esclusa, dunque, la possibilità di introdurre nuove misure, gli articoli 1083-bis
e 1083-ter del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 9 del decreto, si
limitano a prevedere come sanzioni accessorie la sospensione dai titoli professionali
marittimi e la sospensione dalla professione marittima, aeronautica o della navigazione
interna, con l'unica differenza, rispetto alle analoghe pene accessorie conseguenti agli
illeciti penali, della durata della sospensione stessa, che è stata ridotta da due anni
ad un anno nell'ottica di graduare l'incidenza della sanzione in rapporto alla diversa
natura e gravità delle violazioni.
- Da ultimo, l'articolo 16 riconosce al Ministero dei trasporti e della navigazione,
all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alle regioni ed alle province autonome, secondo
le rispettive attribuzioni (navigazione marittima, navigazione aerea, navigazione in acque
interne), la competenza ad applicare le sanzioni amministrative (per la individuazione
degli uffici competenti a ricevere il rapporto, v. l'articolo 101 del decreto e infra,
§ 9).
-
- 4.1. Premessa.
- Il titolo III del decreto è dedicato alla riforma del sistema sanzionatorio in materia
di disciplina della circolazione stradale. L'intervento investe tre complessi normativi:
il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), la disciplina
dell'autotrasporto (articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298) e la normativa sul
c.d. blocco stradale (articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66).
- Nel recepire le istanze dirette a limitare la rilevanza penale alle sole violazioni
connotate da reale gravità, trasformando in illeciti amministrativi quelle inidonee a
ledere beni costituzionalmente significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione
prefigurata dalla legge delega nel settore della circolazione stradale appare destinata a
determinare significativi effetti deflattivi soprattutto in relazione agli illeciti in
materia di guida dei veicoli. Proprio queste ultime fattispecie hanno formato in verità
oggetto di ampie discussioni nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della
legge delega, essendosi da più parti in particolare sottolineata la delicatezza delle
implicazioni della trasformazione in illecito amministrativo del reato di guida senza
patente.
- Nel rinunciare alla minaccia della pena, il legislatore delegante ha inteso comunque
costruire un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a
tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie: sanzioni che, affiancando le
tradizionali e meno efficaci sanzioni pecuniarie, scattano fin dalla prima violazione e
che si configurano come limitate e contenute nel tempo, se connesse ad illeciti
"occasionali", per trasformarsi viceversa in definitive - segnatamente
attraverso la confisca del mezzo - in presenza di condotte recidivanti.
- 4.2. Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi.
- Per quel che riguarda il codice della strada, l'opera di depenalizzazione affidata al
Governo investe praticamente l'intero impianto sanzionatorio, fatta eccezione per alcune
violazioni, di significativa gravità, destinate a conservare rilevanza penale. Le
esclusioni riguardano, in particolare, i reati di guida in stato di ebbrezza, legata tanto
all'assunzione di sostanze alcooliche (articolo 186) che di sostanze stupefacenti
(articolo 187), l'omissione di soccorso (articolo 189) e la falsificazione delle targhe
(articolo 100, comma 14). Rientrano, per converso, tra le contravvenzioni trasformate in
violazioni amministrative tutte le condotte in materia di guida dei veicoli (articoli 116,
comma 13, 124, comma 4, 126, comma 7, 136, comma 6, 213, comma 4, 216, comma 6, 217, comma
6, 218, comma 6); la maggior parte delle violazioni concernenti i comportamenti durante la
circolazione (articoli 168, comma 8, 176, comma 19 e 192, comma 7) e alcune fattispecie in
materia di falsificazione (articoli 74, comma 6, 97 comma 9, 100, comma 12, 113, comma 5,
e 114, comma 7), nonché alcune contravvenzioni in materia di autotrasporto (articoli 83,
comma 6, e 88, comma 3).
- Quanto al trattamento sanzionatorio delle violazioni depenalizzate, la lettera a)
dell'articolo 5 della legge delega prevede l'introduzione di sanzioni pecuniarie di
ammontare compreso tra un milione e cinquecentomila e diciotto milioni di lire. In
rapporto a quest'ultima istruzione, sono state quindi individuate tre fasce sanzionatorie
rapportate all'entità delle attuali sanzioni penali: una fascia "bassa"
(comprendente le violazioni colpite con sanzione pecuniaria da lire due milioni a otto
milioni), una fascia "media" (da tre milioni a dodici milioni) ed una fascia
"alta" (da quattro milioni a sedici milioni). Nella determinazione della forbice
sanzionatoria, è stato mantenuto il rapporto da uno a quattro, previsto in via generale
per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada, rapporto
funzionale ai meccanismi di calcolo automatici previsti dagli articoli 203, comma 3, e
204, comma 1.
- Con riferimento al settore dell'autotrasporto, essendo differente la cornice edittale
delineata per le sanzioni pecuniarie (da tre a trenta milioni di lire), risultano
necessariamente diverse anche le fasce sanzionatorie (fascia "bassa", da tre
milioni a diciotto milioni; fascia "media", da quattro milioni a ventiquattro
milioni; fascia "alta", da cinque milioni a trenta milioni). Inoltre, la
graduazione delle sanzioni pecuniarie è stata parametrata - secondo le direttive della
legge delega [articolo 5, lettera c)] - non solo sulla gravità, ma anche sulla
reiterazione dell'illecito. In particolare, è stata introdotta negli articoli 26 o 46
della legge 6 giugno 1974, n. 298 una "aggravante" collegata alla reiterazione,
che scatta se il soggetto nei cinque anni precedenti l'accertamento della violazione ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni previste nella legge citata (per il resto,
la disciplina generale della reiterazione è quella prevista dall'articolo 92 del
decreto).
- A problemi particolari dà luogo la disciplina del "blocco stradale", riguardo
alla quale la lettera b) dell'articolo 5 della legge delega prevede la
depenalizzazione del delitto di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo
n. 66 del 1948, "ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri
oggetti in strada ferrata".
- Giova ricordare, per vero, come il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del
1948, nella sua attuale lettura, contempli una fattispecie ampiamente comprensiva, che
colpisce con severa pena detentiva (reclusione da uno a sei anni nell'ipotesi semplice)
sostanzialmente ogni condotta volta a conculcare il diritto alla libera circolazione sulle
vie di collegamento a ciò specificamente deputate. In tale prospettiva la norma, per un
verso considera equivalenti gli impedimenti alla circolazione su strade ordinarie o
ferrate (primo comma), ovvero alla libera navigazione in zone portuali o nelle acque dei
fiumi, canali o laghi (secondo comma); per l'altro prende in considerazione, oltre alla
condotta specifica consistente nell'abbandono o deposito di "congegni o altri
oggetti" sulla sede viaria, ogni ulteriore e diverso comportamento di impedimento od
ostacolo della circolazione o navigazione stessa.
- La legge delega, di contro - stando alla sua formulazione letterale - rompe
l'unitarietà di trattamento sotto entrambi i profili, imponendo di conservare rilievo
penale unicamente ai fatti di blocco che concernano la circolazione su strade ferrate o la
navigazione (il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 non
è infatti indicato come norma da depenalizzare, neppure pro parte) e, nell'ambito
delle condotte concernenti strade ferrate, solamente al comportamento specifico di
abbandono di oggetti o congegni.
- La situazione che ne risulta è tale, peraltro, da legittimare perplessità sul piano
del rispetto del principio di ragionevolezza, specie se si pone mente all'eclatante scarto
di trattamento sanzionatorio fra i diversi comportamenti di "blocco", i quali,
in base alle indicazioni del legislatore delegante, dovrebbero costituire - quantunque
sostanzialmente omologhi, o comunque non profondamente differenziati sul piano della
lesività dell'interesse protetto - ora un delitto severamente punito, ora, invece, un
semplice illecito amministrativo.
- La differente considerazione, sul piano sanzionatorio, degli impedimenti della
circolazione, a seconda che essi riguardino strade ordinarie o strade ferrate, potrebbe
trovare, per vero, una sia pur parziale giustificazione nel rilievo che l'ostacolo
frapposto al transito sulle seconde non consente, di regola, all'utente di trovare
(agevoli) alternative, essendo i binari ferroviari (entro certi limiti) un "percorso
obbligato" (laddove, invece, l'utente della strada ordinaria ha la possibilità di
cambiare più o meno prontamente percorso); considerazione, questa, che potrebbe essere in
qualche modo estesa anche alla navigazione in zone portuali, fiumi, canali o laghi
(costituenti anch'essi "vie obbligate").
- Assai meno agevole appare, per converso, giustificare il diverso trattamento delle
condotte di impedimento o di ostacolo della circolazione su strada ferrata, a seconda che
esse consistano o meno in quelle specificamente prese in considerazione dalla norma.
Ribadito e sottolineato, infatti, che la disposizione incriminatrice in discorso protegge
unicamente la libertà, e non anche la sicurezza della circolazione
(quest'ultima trova distinta tutela nelle norme del codice penale collocate nell'ambito
dei delitti contro la pubblica incolumità - articoli 430 e seguenti, 450 - le quali
divengono applicabili quante volte le condotte di blocco provochino disastri o ne creino
il pericolo), sembrerebbe evidente come il bene protetto venga offeso allo stesso modo,
sia che i binari vengano ostruiti mediante abbandono di oggetti o congegni, sia che
l'ostruzione avvenga in altra maniera (col porsi l'agente stesso sui binari, facendovi
sostare animali, e così via dicendo). D'altro canto, con riferimento alla navigazione in
zone portuali ed assimilate, tanto la condotta specifica che quella "generica"
sono destinate a restare nell'area di rilevanza penale.
- La discrasia potrebbe essere per vero evitata ove fosse consentito ritenere che il
legislatore delegante, facendo riferimento all'ipotesi dell'abbandono o del deposito di
congegni o oggetti in strada ferrata, si sia avvalso di una formula sintetica (minus
dixit quam voluit) che intendeva comunque abbracciare l'intera fattispecie (e, dunque,
anche le condotte di impedimento "innominate", onde, in pratica, il blocco di
strade ferrate manterrebbe in ogni caso carattere delittuoso).
- Trattandosi peraltro di interpretazione che, in difetto di puntuali elementi di conforto
sul piano letterale, presenta ragguardevoli margini di opinabilità - l'intento della
legge delega potrebbe essere stato, in effetti, proprio quello di escludere la rilevanza
penale delle condotte diverse da quelle espressamente indicate, avuto riguardo a
fenomeniche particolarmente frequenti e dai risvolti "sociali", quali quelle
dell'occupazione di binari ferroviari da parte di dimostranti - si è ritenuto doveroso
proporre, nell'articolato, l'ipotesi di intervento sul decreto legislativo n. 66 del 1948
maggiormente aderente alla lettera della delega (articolo 17 del decreto), segnalando
tuttavia alle Commissioni parlamentari - al fine dell'indicazione della eventuale
praticabilità di soluzioni alternative - le possibili censure cui, per quanto innanzi
indicato, essa si espone sul piano della conformità all'articolo 3 della Costituzione.
- 4.3. Esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta.
- Anche in materia di circolazione si è proceduto, in talune ipotesi, ad escludere la
facoltà di pagamento in misura ridotta sulla base del criterio di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 205 del 1999.
- Le esclusioni riguardano, oltre alle ipotesi depenalizzate di blocco stradale (nuovo
articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948), tutti i casi in cui alla
violazione amministrativa conseguono le sanzioni accessorie del fermo amministrativo o
della confisca del veicolo.
- I casi di esclusione relativi al codice della strada sono stati inseriti nel nuovo comma
3-bis dell'articolo 202, che detta una disciplina speciale dell'istituto del
pagamento in misura ridotta in relazione alla circolazione stradale, prevedendo che esso
avvenga corrispondendo il minimo della sanzione pecuniaria, anziché il doppio del minimo,
se previsto, o il terzo del massimo, come stabilito dalla norma generale dell'articolo 16
della legge n. 689 del 1981. Le nuove esclusioni operano sempre e comunque, senza essere
collegate ad alcun presupposto, diversamente da quanto prevede il comma 3 dello stesso
articolo 202, che non consente il pagamento ridotto in presenza di determinate condotte di
guida, o l'articolo 210, comma 3, che analoga esclusione contempla quando vi sia stata, in
concreto, l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della confisca del
veicolo.
- Ne deriva, pertanto, una disciplina composita dell'esclusione, che, riguardo alle
violazioni depenalizzate ad opera del presente decreto - corrispondenti alle violazioni di
maggiore gravità - scatta sin dal primo accertamento della violazione (nuovo comma 3-bis
dell'articolo 202, aggiunto dall'articolo 23 del decreto), mentre in tutti gli altri
casi opera solo in presenza della misura ablatoria della confisca. In entrambi i casi, si
prevede che il verbale di accertamento della violazione debba essere trasmesso al prefetto
competente entro dieci giorni, derogando alla procedura ordinaria.
- 4.4. Sanzioni amministrative accessorie.
- Come si è anticipato, nelle intenzioni del legislatore delegante il sistema
sanzionatorio, una volta abbandonato il ricorso a pene di tipo criminale, è destinato
trovare il suo punto di forza nelle sanzioni amministrative accessorie.
- L'articolo 5 della legge delega prevede, in particolare, alla lettera d), che, in
materia di autotrasporto e di circolazione stradale, alle violazioni depenalizzate
consegua sempre il sequestro del mezzo e, in caso di reiterazione delle condotte, la
confisca. Il criterio di delega viene in concreto attuato operando sulla disciplina
esistente in materia di sanzioni accessorie, che prevede, agli articoli 213 e 214 del
codice della strada, le misure della confisca e del fermo del veicolo. Si è ritenuto,
difatti, che il riferimento al sequestro del mezzo, contenuto nella legge delega, debba
essere correttamente inteso come diretto ad evocare il fermo amministrativo, dal momento
che la citata lettera d), anche quando parla del sequestro, allude inequivocamente
ad una misura avente natura di sanzione accessoria.
- In sostanza, per tutti i reati trasformati in illeciti amministrativi per effetto del
presente schema di decreto, si è prevista come conseguenza obbligatoria il fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, nel caso di reiterazione
delle condotte, la confisca amministrativa del veicolo. Le uniche eccezioni sono
rappresentate dalle violazioni previste negli articoli 74 (dati di identificazione), 192
(obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) e 213 del codice della strada (confisca
amministrativa): per le prime due, infatti, l'applicazione della sanzione accessoria
appare del tutto scollegata dalla tipologia della condotta punita, mentre per la
violazione contemplata dall'articolo 213, comma 4, appare sufficiente la previsione della
sospensione della patente di guida, dal momento che l'abusiva circolazione riguarda un
veicolo già sottoposto a sequestro, peraltro strumentale alla confisca.
- Diversamente, per le violazioni di cui agli articoli 168, comma 8 (trasporto su strada
di materiali pericolosi) e 217, comma 6 (sospensione della carta di circolazione), non è
stata prevista espressamente l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, ma la
sola confisca. L'articolo 168, infatti, già prevede la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione, la quale comporta, in forza del disposto
dell'articolo 213, comma 7, l'applicazione del fermo del veicolo per un periodo di tempo
pari a quello della sospensione del documento di circolazione; lo stesso discorso vale per
l'articolo 217, comma 6, che punisce chi circola abusivamente con il veicolo la cui carta
di circolazione è stata sospesa, veicolo che, sempre in base alla previsione
dell'articolo 213, comma 7, viene già sottoposto al fermo amministrativo.
- Per quanto riguarda la durata del fermo amministrativo si è preferito far riferimento
ad un periodo di tempo prestabilito di tre mesi, anche in considerazione delle
peculiarità del procedimento che porta al fermo del veicolo. L'articolo 214 del codice
della strada, infatti, attribuisce agli stessi organi di polizia che accertano la
violazione il potere di procedere al fermo, che viene disposto immediatamente, osservando
le norme sul sequestro di veicoli (articolo 396 del regolamento al codice della strada) e
facendone espressa menzione nel verbale di contestazione della violazione: ergo, la
previsione di una durata variabile della misura tra un minimo ed un massimo avrebbe posto
problemi applicativi concreti non agevolmente superabili.
- Un diverso meccanismo di determinazione della durata della sanzione è stabilito nelle
ipotesi generali previste dagli articoli 214 comma 7 e 216 comma 1: in questi casi il
periodo di fermo del veicolo viene determinato sulla base della durata di un'altra
sanzione accessoria (sospensione della carta di circolazione o ritiro della targa),
stabilita da un'autorità amministrativa diversa da quella che ha eseguito l'accertamento
e dopo la trasmissione del verbale di accertamento della violazione. Per le
contravvenzioni depenalizzate con il presente decreto non è stato possibile seguire, in
via generale, tale meccanismo di determinazione indiretta della durata, in quanto la legge
delega impone che la durata del fermo, in tali casi, non sia superiore a tre mesi, periodo
di tempo che potrebbe essere superato se collegato, ad esempio, alla durata della
sospensione della carta di circolazione che non ha lo stesso limite massimo.
- Peraltro, nei soli casi in cui alle violazioni depenalizzate già consegua, per effetto
delle norme in vigore, la sanzione accessoria del fermo per un periodo di tempo pari alla
durata della sospensione della carta di circolazione o del ritiro della targa, si è
ritenuto di non modificare la disciplina vigente che, opportunamente, collega il fermo
amministrativo alla temporanea "mancanza" di documenti funzionali alla
circolazione dei veicoli (si tratta delle violazioni dei citati articoli 168, comma 8 e
217, comma 6, cui devono aggiungersi gli articoli 216, comma 6 e 100, comma 15).
- Il concetto di reiterazione - quale presupposto applicativo della più grave misura
ablatoria - trova specificazione nella già ricordata disposizione generale del nuovo
articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'articolo 92 dello
schema, in forza della quale si ha "condotta reiterata" quando, nei cinque anni
successivi alla commissione della violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Anche in materia di circolazione stradale, le
violazioni da prendere in considerazione ai fini della reiterazione sono quelle accertate
con provvedimento esecutivo, essendosi scartata, onde conferire maggiore effettività al
sistema di controllo, l'ipotesi di far riferimento al provvedimento definitivo. D'altra
parte, i possibili effetti pregiudizievoli per la persona nei cui confronti viene
applicata la sanzione accessoria della confisca vengono limitati dalla previsione
contenuta nello stesso articolo 8-bis, laddove consente all'autorità
amministrativa di sospendere gli effetti della reiterazione (e, dunque, nella specie,
l'esecuzione concreta della sanzione accessoria) in attesa della definitività del
provvedimento che ha accertato la violazione precedentemente commessa.
- Sotto diverso profilo, è peraltro indubbio che l'ampliamento del ricorso al fermo
amministrativo per tutte le violazioni depenalizzate rappresenti un sensibile inasprimento
del modello sanzionatorio: in pratica, sin dalla prima violazione amministrativa scatta
l'obbligo di disporre il fermo del veicolo, il quale, secondo quanto prevede l'articolo
214 del codice della strada, viene eseguito dall'organo di polizia che accerta la
violazione, osservando le norme sul sequestro di veicoli. Si tratta, pertanto, di una
sanzione accessoria atipica, rispetto alla quale non opera la disciplina generale prevista
dall'articolo 20, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che esclude l'applicabilità
di tale tipologia di sanzioni fino a che è pendente il giudizio di opposizione: al
contrario, la misura trova immediata applicazione al momento dell'accertamento
dell'illecito, con la conseguente cessazione della circolazione del veicolo, che viene
sottratto alla piena disponibilità dell'utilizzatore.
- In alcuni casi, le nuove sanzioni accessorie sono state aggiunte ad altre già
contemplate dal decreto legislativo n. 285 del 1982, quali la sospensione o il ritiro
della patente di guida, ovvero la sospensione della carta di circolazione, non sussistendo
tra le medesime alcuna incompatibilità. Invero, il legislatore delegante - più che
introdurre una disciplina delle sanzioni accessorie alternativa a quella esistente -
sembra aver voluto completare il sistema, prevedendo un trattamento sanzionatorio
"aggravato", ma innestato sul modello già prescelto nel codice della strada.
- Infine, con una norma di coordinamento - intesa a meglio tutelare il cittadino nel
momento in cui viene attuato un significato aumento delle ipotesi di fermo amministrativo
- si è adeguato il meccanismo procedimentale di restituzione del veicolo
"fermato" ove l'autore della violazione sia persona diversa dal proprietario del
mezzo e la circolazione sia avvenuta contro la volontà di quest'ultimo: quando tali
circostanze risultino evidenti ai verbalizzanti, il fermo non dovrebbe, anzi, neppure
operare, essendosi prevista l'immediata restituzione - anche sul posto - del veicolo
all'avente titolo (articolo 23, comma 3, della schema). Si tratta, evidentemente, di una
procedura che non sostituisce quella ordinaria prevista dall'articolo 203 del codice della
strada, ma che è funzionale a risolvere celermente le questioni relative ai veicoli
fermati, evitando inutili, quanto lunghe e dispendiose procedure contenziose.
- 4.5. L'anagrafe nazionale.
- In correlazione all'accresciuto rilievo che le sanzioni accessorie assumono nel nuovo
sistema, il legislatore delegante ha previsto un'integrazione dell'anagrafe nazionale
disciplinata dall'articolo 226 del codice della strada.
- Sulla base dell'indicazione parlamentare, l'articolo 22 dello schema dispone quindi
l'inserimento nell'anagrafe di tutte le violazioni che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie, rendendo così il sistema informativo strumentale ad una completa e
corretta valutazione, funzionale al riconoscimento dei presupposti che giustificano le
conseguenze ricollegate alla reiterazione.
- 5.
Modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
- 5.1. La depenalizzazione dei reati doganali.
- 5.1.1. Considerazioni preliminari.
- L'articolo 6 della legge delega demanda all'esecutivo interventi di depenalizzazione (lato
sensu) nei due distinti settori dei reati finanziari (commi 1 e 2) e del diritto
penale dei mercati finanziari (comma 3).
- Sul primo versante, la lettera a) del comma 1 esordisce imponendo la
depenalizzazione dei reati di contrabbando previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 (d'ora in avanti "t.u.l.d."), limitatamente ai casi in cui
l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi sette milioni di lire. Si tratta di
previsione che presuppone evidentemente la bonitas dell'indirizzo interpretativo -
definitivamente prevalso, dopo iniziali oscillazioni, nella giurisprudenza di legittimità
- in virtù del quale le fattispecie di contrabbando doganale non possono considerarsi
già depenalizzate (in toto) dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 561
[fatto "rivivere" dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 205 del 1999, dopo
il lapsus abrogativo di cui all'articolo 214, comma 1, lettera gg), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58], trattandosi di reati finanziari che, nelle
ipotesi aggravate, sono puniti con pena (anche) detentiva (cfr. Cass., S.U., 21 aprile
1995, Zouine, e, da ultimo, Cass., 8 aprile 1997, Petralia).
- Al di là di ciò, giova segnalare come la previsione di un limite
"quantitativo" alla depenalizzazione, ragguagliato all'ammontare dei diritti di
confine evasi o che si tentava di evadere (lire sette milioni) - limite che non figurava
nell'originaria versione della norma di delega approvata in prima lettura dalla Camera dei
deputati - miri specificamente ad evitare che l'ordinamento nazionale si ponga in frizione
con la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee (c.d.
"P.I.F."), fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 (in G.U.C.E. n. C/316 del
27 novembre 1995) ed in corso di ratifica da parte dell'Italia. Lo strumento impegna,
infatti, gli Stati membri dell'Unione europea a reprimere con sanzioni di natura penale le
frodi, tanto in materia di entrate che di spese, lesive degli interessi finanziari delle
Comunità (frodi tra le quali rientra - a fronte della lata definizione offerta
dall'articolo 1 - anche il contrabbando doganale, essendo i dazi doganali sugli scambi con
i paesi terzi una delle "risorse proprie" delle Comunità), con la sola
eccezione dei fatti "di lieve entità", riguardanti "un importo totale
inferiore a 4.000 ECU" e "che non presentino aspetti di particolare gravità
secondo la propria legislazione": fatti in rapporto ai quali è lasciata aperta la
possibilità di ricorso a sanzioni di diversa natura (articolo 2, § 2, della
Convenzione).
- Va rilevato, per altro verso, come nella lista delle disposizioni che, secondo
l'indicazione parlamentare, sono destinate alla (parziale) depenalizzazione figurino anche
gli articoli 295 e 296 t.u.l.d., che contemplano, non già ipotesi di reato, ma -
rispettivamente - circostanze aggravanti speciali dei delitti di contrabbando e una
disciplina particolare della recidiva in tali delitti.
- Dal fatto che il richiamo all'articolo 295 sia limitato soltanto al primo comma (che
prevede l'aggravante dell'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al
reato) si inferisce, a contrario sensu, che il legislatore delegante ha inteso
mantenere la rilevanza penale dei fatti di contrabbando che, sebbene relativi ad importi
inferiori all'indicata "soglia quantitativa", risultino però aggravati ai sensi
del secondo comma dello stesso articolo (sorpresa del colpevole a mano armata; sorpresa di
tre o più persone riunite colpevoli di contrabbando ed in condizioni tali da frapporre
ostacolo agli organi di polizia; connessione con delitto contro la fede pubblica o la
pubblica amministrazione; fatto commesso da associato per delinquere in contrabbando).
- Anche tale scelta si connette, per vero, all'esigenza di prestare ossequio al ricordato
disposto dell'articolo 2, § 2, della Convenzione "P.I.F.", per la parte in cui
richiede, come condizione per l'utilizzabilità in subiecta materia di sanzioni non
penali, non soltanto che l'importo della frode resti al di sotto di una certa soglia, ma
anche che l'episodio concreto non presenti "aspetti di particolare gravità"
secondo la legislazione nazionale: particolare gravità che è apparsa per contro
ravvisabile, quanto ai fatti di contrabbando doganale, nei casi in cui ricorrano le
circostanze in questione, stante l'eclatante inasprimento del trattamento sanzionatorio
per esse prefigurato (aggiunta alla pena della multa, comminata per le ipotesi-base, della
reclusione da tre a cinque anni; per la circostanza di cui al primo comma dell'articolo
295 è previsto, invece, il semplice aumento della pena pecuniaria).
- Tirando le fila, il passaggio della fattispecie dal campo degli illeciti penali a quello
degli illeciti amministrativi resta subordinato, in base all'articolo 6, comma 1, lettera a),
della legge delega, a due condizioni: una positiva, relativa all'ammontare dei diritti di
confine evasi o che si tentava di evadere; l'altra negativa, consistente nell'assenza
delle accennate aggravanti ex art. 295, secondo comma, t.u.l.d.
- Un terza condizione, essa pure negativa, è poi contemplata dal comma 2 dello stesso
articolo 6: il contrabbando non deve avere cioè ad oggetto tabacchi lavorati esteri (infra,
§ 5.5).
- 5.1.2. La tecnica d'intervento.
- Ciò puntualizzato, si è ritenuto, sul piano della tecnica d'intervento, che, per
evidenti ragioni di "economia legislativa", debba senz'altro scartarsi l'idea di
manipolare singulatim le numerose norme incriminatrici interessate (ben dodici), e
che debba privilegiarsi piuttosto l'alternativa dell'aggiunta al t.u.l.d. di una norma
unitaria che sancisca la "degradazione" delle ipotesi criminose de quibus a
semplici violazioni amministrative allorché ricorrano le condizioni innanzi evidenziate.
- A ciò provvede l'articolo 25 dello schema, che inserisce nel testo unico il nuovo
articolo 295-bis.
- Non si è trascurato, per vero, il rischio che l'ipotesi d'intervento ora prospettata
possa far sorgere dubbi interpretativi in ordine alla sorte della previsione punitiva di
cui all'articolo 294 t.u.l.d., che, nella vigente lettura, commina una pena pecuniaria
fissa (multa di un milione di lire), in luogo di quella proporzionale stabilita per le
altre violazioni (da due a dieci volte i diritti di confine evasi o che si tentava di
evadere), relativamente ai casi di contrabbando nei quali, per fatto del colpevole, non
sia stato possibile accertare, in tutto o in parte, "la qualità, la quantità e il
valore della merce" (primo comma), con la specificazione che la pena non può essere
in ogni caso inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato
possibile accertare (secondo comma). Le perplessità ermeneutiche paventate si connettono
a ciò, che nei casi di impossibilità totale di accertamento dei parametri sulla
base dei quali si determina l'ammontare dei diritti di confine (per l'appunto, qualità,
quantità e valore della merce) la soglia quantitativa di depenalizzazione resterebbe, ex
se, inapplicabile.
- Si è rilevato, tuttavia, come il generalissimo principio in dubio pro reo debba
portare senz'altro l'interprete a ritenere che, ove manchi la prova del superamento del
limite dimensionale di criminalizzazione della condotta, il fatto ricada nell'area delle
violazioni depenalizzate: conclusione, questa, che risulta d'altro canto corroborata dalla
previsione - inserita nella nuova norma - di una sanzione amministrativa minima fissa
specificamente riferita all'ipotesi di cui all'articolo 294, ed intesa giust'appunto a
rendere operante la fattispecie sanzionatoria allorquando risulti impossibile
l'accertamento del valore della merce.
- Si è posto, altresì, il problema se la formulazione della norma di depenalizzazione
secondo l'approccio innanzi ipotizzato possa ingenerare nell'interprete il diverso (e più
preoccupante) convincimento che, nei casi in cui il contrabbando relativo ad importi
inferiori a lire sette milioni conservi rilevanza penale per la presenza delle aggravanti
di cui all'articolo 295, secondo comma, tali circostanze si "trasformino" in
elementi costitutivi del reato (ciò in quanto, in difetto di esse, il fatto andrebbe
qualificato come mero illecito amministrativo). Una simile soluzione sarebbe invero
foriera di conseguenze aberranti sul piano sanzionatorio, in quanto sottrarrebbe gli
elementi circostanziali in questione al giudizio di bilanciamento ex articolo 69
del codice penale con eventuali attenuanti: sì che per i fatti meno rilevanti sotto il
profilo quantitativo si applicherebbe sempre la pena della reclusione, mentre per gli
altri il riconoscimento di attenuanti prevalenti od equivalenti implicherebbe il ritorno
alla pena-base meramente pecuniaria.
- Il pericolo potrebbe ritenersi, in verità, già adeguatamente arginato dalla
strutturazione della norma di depenalizzazione, nel corpo della quale viene tra l'altro
ribadita la natura circostanziale degli elementi in parola. Pur tuttavia, ad eliminare
ogni possibile margine di "rischio", è parso opportuno enunciare expressis
verbis il corollario insito in siffatta qualificazione, confermando che nell'ipotesi
avuta di mira le ripetute circostanze ex articolo 295, secondo comma, t.u.l.d.
restano soggette al giudizio di valenza.
- Sotto diverso profilo, si è ritenuto che non sussista, nel frangente, la necessità di
individuare - come richiesto, in via generale, dall'articolo 16, comma 1, lettera c),
della legge delega - l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni
amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, estendendosi automaticamente ad esse
la competenza stabilita in rapporto alle numerose altre violazioni amministrative già
contemplate dal t.u.l.d. (v. articoli 325, terzo comma, e 326 t.u.l.d.).
- 5.1.3. Il regime sanzionatorio.
- Quanto al trattamento sanzionatorio delle violazioni depenalizzate, la legge delega
prevede la comminatoria di "sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei
tributi evasi, alla reiterazione delle violazioni ed alla gravità delle violazioni".
- La proporzionalità delle sanzioni amministrative all'entità dei tributi evasi resta
assicurata dalla pura e semplice sostituzione della pena della multa proporzionale,
attualmente comminata per le ipotesi semplici di contrabbando (da due a dieci volte i
diritti di confine dovuti), con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente
levatura (salva l'accennata previsione di una sanzione minima fissa di lire un milione per
l'ipotesi di cui all'articolo 294 t.u.l.d.: retro, § 5.1.2).
- Si è ritenuto, per converso, di non dover dettare previsioni ad hoc in tema di
reiterazione delle violazioni, ricadendo le violazioni depenalizzate nell'ambito
applicativo dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
che consente, in termini generali, l'aumento fino alla metà delle sanzioni amministrative
in materia tributaria nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra
violazione "della stessa indole" (una disciplina speciale per le sole violazioni
in argomento sarebbe risultata all'evidenza priva di adeguata ratio).
- Per quel che concerne, infine, il parametro della gravità della violazione, si è
previsto un parallelo aumento della sanzione fino alla metà laddove ricorra la
circostanza indicata dal primo comma dell'articolo 295 t.u.l.d. (secondo comma del nuovo
articolo 295-bis t.u.l.d.).
- 5.1.4. I poteri di sequestro e confisca.
- La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge delega prevede che, in
rapporto alle violazioni depenalizzate, i "poteri di sequestro e confisca delle cose
indicate nell'articolo 301 del ... testo unico" debbano essere attribuiti
"all'autorità amministrativa".
- Al riguardo, va osservato come il trasferimento all'autorità amministrativa (autorità
da identificarsi segnatamente nel capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione
è stata accertata) dei poteri di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 t.u.l.d.
(che detta una disciplina derogatoria di quella dell'articolo 240 del codice penale)
comporti l'automatico riconoscimento, in capo agli organi accertatori, del potere di
procedere al sequestro cautelare delle cose stesse in base alla disposizione generale di
cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza necessità di specifico
richiamo.
- È parso opportuno, di contro, estendere espressamente alle violazioni depenalizzate le
speciali disposizioni del t.u.l.d. (articoli 301-bis e 333) in tema di
destinazione, custodia e vendita dei beni sequestrati o confiscati in sede penale (terzo
comma del nuovo articolo 295-bis t.u.l.d.).
- 5.1.5. Coordinamento della disciplina
della dichiarazione di abitualità nel contrabbando.
- Sul piano degli interventi di coordinamento, richiesti dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), della legge delega, si è ritenuto di dover procedere alla modifica
dell'articolo 297 t.u.l.d., nella parte in cui fissa in lire cinquantamila l'importo
totale dei diritti di confine sottratti o che si tentava di sottrarre, al di sopra del
quale chi sia stato condannato per tre delitti di contrabbando può essere dichiarato, in
caso di nuova condanna, delinquente abituale.
- A fronte dell'esclusione della rilevanza penale dei fatti di contrabbando per importi
inferiori a lire sette milioni (là dove non concorrano le circostanze di cui al più
volte citato articolo 295, secondo comma, t.u.l.d., né si tratti di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri), appare difatti logico, onde assicurare la coerenza del sistema,
elevare il ricordato limite di lire cinquantamila a lire ventuno milioni (art. 26 dello
schema).
- 5.1.6. Estensione della depenalizzazione
alle violazioni in materia di i.v.a. sulle importazioni.
- L'art. 70, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 estende, come è noto, alle violazioni in materia di IVA sulle
importazioni le disposizioni sanzionatorie delle leggi doganali relative ai diritti di
confine. A fronte di tale rinvio recettizio, la (parziale) depenalizzazione del
contrabbando doganale si estende automaticamente alle violazioni in discorso.
- Si è ritenuto che non sussista alcun indice - né di ordine letterale né di tipo
teleologico - dal quale possa inferirsi la volontà del legislatore delegante di escludere
siffatto effetto estensivo, che contribuisce ovviamente al conseguimento delle finalità
generali di deflazione che alitano alla radice della delega.
- Piuttosto, si è posto il problema di che cosa avvenga nel caso, tutt'altro che
infrequente, in cui con la stessa condotta si sottragga, o si tenti di sottrarre, la merce
al pagamento tanto dei diritti di confine che dell'IVA sulle importazioni (fattispecie
nella quale, per consolidata giurisprudenza, si ha concorso tra il reato doganale e quello
in materia di IVA: cfr., ex pluribus, tra le ultime, Cass. 2 giugno 1998, Staiti;
Cass. 26 ottobre 1988, Autiero). Il quesito era, in particolare, se dovesse prevedersi, ai
fini della verifica del superamento della "soglia di depenalizzazione" di sette
milioni di lire, un meccanismo di cumulo tra diritti di confine ed IVA: ciò in quanto, a
mente del citato articolo 2, § 2, della Convenzione P.I.F. (retro, § 5.1.1), il
limite dei 4.000 ECU va riferito all'"importo totale" della frode agli interessi
finanziari delle Comunità, tra le cui risorse figura anche un'aliquota uniforme
sull'imponibile IVA degli Stati membri.
- Al quesito si è ritenuto di dover dare peraltro risposta negativa, sul rilievo che la
relazione esplicativa della Convenzione P.I.F., approvata dal Consiglio il 26 maggio 1997
(in G.U.C.E. n. C 191/1 del 23 giugno 1997), chiarisce espressamente, al punto 1.1
del § III, che le entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota sull'imponibile IVA
non rientrano tra quelle tutelate dallo strumento.
- 5.2. Depenalizzazione del reato tributario di cui all'art. 2
comma 26 d.l. 19 dicembre 1984, n. 853.
- L'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge delega impone la depenalizzazione
del reato di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (c.d. Visentini-ter).
- La citata disposizione prevede che nei casi di violazione dell'obbligo c.d. di
"autofatturazione", (già) stabilito dall'articolo 41, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (v. ora l'articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) per l'ipotesi di acquisto di beni o servizi senza
emissione di fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto tenuto ad
emetterla, si applicasse, ai contribuenti i quali avessero optato per lo speciale regime
di determinazione forfettaria dell'IVA previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2 del
decreto-legge n. 853 del 1984, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria
ordinariamente comminata per la violazione stessa, una sanzione penale diversamente
graduata a seconda dell'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno senza
applicazione dell'imposta (l'incriminazione trovava la sua ratio nel minore
interesse dei contribuenti in regime forfettario a richiedere l'emissione di fattura, a
fronte del metodo automatico di determinazione dell'IVA sui propri acquisti).
- Tale previsione punitiva deve considerarsi, peraltro, attualmente non più operante, in
quanto contenuta in una legge temporanea, introduttiva di uno speciale regime di
determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi che, valevole all'origine per il
triennio 1985-87 e poi prorogato sino al 31 dicembre 1988 (v. articolo 6 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154),
è stato abbandonato a partire dalla legge 27 aprile 1989, n. 157 (la quale, pur
conservando la figura del contribuente in regime forfettario, non ha confermato la
speciale disciplina sanzionatoria).
- Non potendo tuttavia escludersi in assoluto, pur di fronte alla preconizzata abolizione
del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie [art. 6, comma 1, lettera d),
della legge delega: infra, § 5.4], che la disposizione incriminatrice conservi un
residuo rilievo per i fatti pregressi (sia pure estremamente marginale, dovendosi tener
conto dei termini prescrizionali) sulla base della regola generale di ultrattività delle
leggi penali temporanee (articolo 2, quarto comma, del codice penale), si è ritenuto che
debba comunque darsi attuazione all'istruzione parlamentare, sostituendo le sanzioni
penali già comminate per la violazione de qua con "sanzioni amministrative
proporzionate all'entità dei tributi evasi".
- Quanto alla concreta determinazione dell'entità delle sanzioni, è parso che possa
senz'altro mantenersi l'attuale diversificazione della risposta punitiva a seconda che
l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in evasione d'imposta superi o
meno lire dieci milioni (articolo 27 dello schema).
- 5.3. Previsione di sanzioni accessorie per le violazioni
depenalizzate.
- L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge delega, con criterio riferibile
alle violazioni depenalizzate in base alle precedenti lettere, stabilisce che il
legislatore delegato possa "prevedere", in rapporto ad esse, "eventuali
sanzioni accessorie alle ... sanzioni amministrative".
- Il circoscritto ambito della depenalizzazione - relativo, quanto alla lettera a),
a fatti di contrabbando di lieve entità, e, quanto alla lettera b), ad una ipotesi
ormai pressoché priva di concreta rilevanza - induce ad escludere l'opportunità che il
legislatore delegato si avvalga della indicata facoltà: e ciò anche al fine di evitare
che il trattamento sanzionatorio delle violazioni doganali bagatellari possa risultare
concretamente più afflittivo di quello (basato sulla semplice pena pecuniaria) riservato
alle violazioni che conservano carattere delittuoso (per le quali non sono previste pene
accessorie).
- 5.4. Abolizione del principio di ultrattività delle norme
penali tributarie.
- L'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge delega dà mandato all'esecutivo
di procedere all'"abolizione del principio di ultrattività delle norme penali
tributarie".
- Posto che il principio di ultrattività - enunciato all'origine dall'articolo 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 in rapporto a tutte le violazioni delle leggi finanziarie,
tanto se configurate come reati, quanto se costituenti illecito amministrativo - è già
caduto, rispetto alle violazioni amministrative, in virtù dell'art. 29, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si è ritenuto che l'indicazione della
legge delega debba attuarsi tramite l'abrogazione pura e semplice (di ciò che rimane) del
citato articolo 20 (v. articolo 24, comma 1, dello schema): abrogazione il cui effetto è,
ovviamente, quello di rendere applicabili anche in materia penale tributaria le regole
generali in tema di retroattività della norma più favorevole al reo dettate
dall'articolo 2 del codice penale.
- Non si è mancato di prendere in considerazione, in verità, i margini di
"rischio" insiti in tale operazione, connessi alla natura ontologicamente
"sanzionatoria" (o quantomeno "appendicolare") della norma penale
tributaria rispetto a precetti caratterizzati da un elevato coefficiente di variabilità
nel tempo a fronte della naturale mutevolezza del sistema impositivo (è questo, del
resto, il rilievo che si colloca storicamente alla base dell'abroganda norma del '29). La
soppressione o la modifica delle disposizioni tributarie che, di volta in volta, vengono
in rilievo ai fini dell'operatività della previsione punitiva, potrebbe essere difatti
configurata - riconoscendo alle disposizioni stesse il ruolo di norme integratici del
precetto penalistico - come un fenomeno di successione di leggi penali, a fronte del quale
la sanzione resterebbe inapplicabile, ex articolo 2, secondo comma, del codice
penale, ai fatti anteriormente commessi: e ciò quantunque il mutamento della disciplina
tributaria non implichi, di necessità, il riconoscimento della carenza di
"disvalore" della pregressa violazione, potendo corrispondere soltanto ad una
diversa regolamentazione dei meccanismi di prelievo. Inoltre, specie in occasione di
riforme che comportino la sostituzione di un determinato tipo di tributo con un altro, non
è infrequente che si riscontri una continuità "sostanziale" tra illeciti
penali tributari la cui consecutio pure dà luogo, sotto il profilo formale, ad una
vicenda di abolitio criminis e di contemporanea nuova incriminazione.
- Si è ritenuto, peraltro, che la volontà parlamentare sia stata comunque quella
dell'abrogazione "secca" del principio di ultrattività, in guisa da ricondurre
senza sfrangiature il comparto tributario ai canoni fondamentali della retroattività
"benigna" valevoli per il resto dell'ordinamento penale.
- Oltre al dato letterale - l'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge delega
contiene, difatti, un imperativo indistinto di abolizione del principio di ultrattività,
che non sembra lasciar spazio ad ipotesi di abolizione parziale o comunque
"attenuata" - milita in tale direzione anche il rilievo, di ordine sistematico,
che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, recante le disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
disciplina attualmente il fenomeno della successione di norme sanzionatorie amministrative
nel segno di un sostanziale allineamento alle previsioni dell'articolo 2 del codice penale
(e, dunque, in maniera più "benevola" rispetto alla legge n. 689 del 1981, il
cui articolo 1 si ispira, in subiecta materia, al principio tempus regit actum).
A fronte di tale recente ed inequivoca presa di posizione legislativa, è lecito
argomentare - non solo che il Parlamento, se avesse voluto un qualcosa di diverso in
materia di sanzioni penali, lo avrebbe detto espressamente - ma anche che il criterio di
delega in rassegna sia ispirato al preciso obiettivo di omogeneizzare il sistema
sanzionatorio tributario in punto di retroattività "favorevole", evitando il
protrarsi di un assetto che - con illogico ribaltamento della tradizionale scala di
sensibilità al principio del favor rei - vede, allo stato, il settore
amministrativo attestato su una linea maggiormente "garantista" rispetto a
quello penale.
- Al di là di tutto ciò, non è superfluo soggiungere che, in concreto, le ipotesi
astrattamente proponibili di abolizione "attenuata" del principio di
ultrattività, intese a prevenire i rischi innanzi evidenziati - quale, ad esempio, la
limitazione della retroattività "benigna" alle sole disposizioni che comminano
sanzioni, mantenendo invece l'ultrattività dei precetti tributari sanzionati - appaiono
di assai dubbia praticabilità. L'ipotetica scissione tra precetto e sanzione risulterebbe
difatti artificiosa e non di rado malagevole: inoltre, che la soppressione dell'obbligo
tributario penalmente sanzionato non implichi il disconoscimento della "meritevolezza
di pena" della condotta che lo viola è una eventualità, magari non infrequente, ma
non certo una regola assoluta.
- D'altro canto, ad evitare eventuali "effetti indesiderati" del mutamento delle
norme tributarie penalmente sanzionate resta comunque - al pari di quanto già avviene per
le norme sanzionate in via amministrativa - la possibilità che il legislatore tributario
introduca, in occasione delle singole riforme, opportune disposizioni transitorie.
- Sotto diverso profilo, si è ritenuto che debbano formare oggetto di abrogazione
espressa anche le disposizioni che contemplavano speciali deroghe "a pagamento"
al principio di ultrattività ex articolo 20 della legge n. 4 del 1929: in
particolare, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489. Operazione, questa, che viene peraltro accompagnata da una opportuna
"clausola di salvaguardia", intesa ad escludere la ripetibilità delle somme
versate in applicazione delle norme abrogate (articolo 24, commi 2 e 3, dello schema).
- 5.5. Esclusione dalla depenalizzazione delle violazioni in
materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
- L'articolo 6, comma 2, della legge di delegazione prevede che le disposizioni del comma
1 del medesimo articolo non si applichino "alle violazioni in materia di contrabbando
di tabacchi lavorati esteri".
- La circostanza che l'esclusione sia riferita genericamente alle disposizioni del comma
1, anziché soltanto a quella di cui alla lettera a), dovrebbe far ritenere - sulla
base di una interpretazione meramente letterale - che non solo le violazioni in parola non
debbano essere depenalizzate, ma che in rapporto ad esse sia altresì destinato a rimanere
operante il principio di ultrattività, la cui soppressione è prevista, in termini
generali, dalla lettera d) dello stesso comma 1.
- Tale conclusione - la quale porterebbe a configurare un assetto normativo assai poco
ragionevole, in quanto caratterizzato dalla sopravvivenza di una stravagante "isola
di ultrattività", circoscritta alle sole violazioni in materia di tabacchi lavorati
esteri - non appare, tuttavia, irrefragabilmente imposta dal dettato normativo, potendosi
sostenere con fondamento che, nel frangente, il legislatore delegante plus dixit quam
voluit. Convincimento, questo, confortato anche dalla puntuale considerazione che,
nell'ambito delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 6, quella della lettera b)
è, per sua natura, sicuramente non riferibile alle violazioni discorso.
- In tale ordine d'idee, al criterio di delega si è prestato ossequio semplicemente
eccettuando gli illeciti di che trattasi dall'ambito di applicazione della introducenda
norma di depenalizzazione in materia di contrabbando doganale (ultimo comma del nuovo art.
295-bis t.u.l.d., sub articolo 25 dello schema).
- 5.6. La depenalizzazione nel settore dei mercati finanziari e
mobiliari.
- 5.6.1. Generalità. I reati del testo
unico dell'intermediazione finanziaria e del testo unico bancario.
- Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 205 del 1999 detta articolati criteri di
delega per la "riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli
intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti
finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi".
- La prima e fondamentale direttiva parlamentare, che condiziona tutte le altre, è
comunque quella della trasformazione in illeciti amministrativi dei delitti puniti con la
sola multa e delle contravvenzioni comunque punite, "fatta eccezione per le condotte
volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella
produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il
bene tutelato".
- A dispetto dell'apparente ampiezza del preconizzato intervento di depenalizzazione, la
ricognizione della materia, nel suo odierno assetto, non è sembrata evidenziare
l'esistenza di alcuno spazio operativo concreto, idoneo a consentire l'esercizio della
delega.
- Il recente testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58) - che, surrogando la congerie di provvedimenti legislativi che in precedenza
regolavano la materia stessa, rappresenta oggi (unitamente al testo unico bancario) il
principale corpus normativo di riferimento - ha già attuato, infatti, un'ampia
depenalizzazione nel settore: né risulta possibile effettuare ulteriori interventi di tal
segno nell'ambito delle residue fattispecie criminose da esso previste.
- Le ipotesi di reato che, quoad poenam, rientrerebbero nel campo di applicazione
dell'articolo 6, comma 3, della legge delega, appaiono, infatti, comunque sottratte alla
depenalizzazione, o perché consistono in condotte di ostacolo dell'attività di vigilanza
(articoli 171, comma 2 e 174, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998), o perché
si tratta di ipotesi di falso (articoli 169 e 174, comma 1), ovvero, infine, perché
offendono in maniera rilevante il bene tutelato. Quest'ultimo rilievo vale, in
particolare, per i reati di gestione infedele o di confusione di patrimoni, di cui agli
articoli 167 e 168 del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si connotano come
fattispecie di danno patrimoniale a dolo specifico e la cui configurazione come
contravvenzioni, anziché come delitti, è da ascriversi unicamente ai limiti della delega
legislativa sulla base della quale è stato emanato il testo unico.
- Discorso analogo è a tenere anche per quanto attiene ai reati previsti dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385), che rappresenta l'altro fondamentale referente normativo della previsione della
legge delega in discorso.
- Anche i reati bancari, infatti, sono stati oggetto di incisiva depenalizzazione per
opera del c.d. decreto Eurosim (decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415), mentre per le
ipotesi residue, astrattamente riconducibili per il trattamento sanzionatorio all'area
applicativa dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 205 del 1999, valgono considerazioni
analoghe a quelle formulate per i reati del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
E così, in particolare, la violazione di cui all'articolo 134, comma 2, si sottrae alla
depenalizzazione in quanto si tratta di ostacolo all'attività di vigilanza; quelle di cui
agli articoli 139, comma 2, 140 e 141, in quanto si tratta di ipotesi di falso; quelle di
cui agli articoli 130, 132, comma 2, e 137, comma 2, in ragione della rilevante offesa
all'interesse protetto (la configurazione dei reati di abusiva attività di raccolta del
risparmio, abusiva attività finanziaria e falso interno bancario come semplici
contravvenzioni è anch'essa dovuta ai limiti della delega legislativa nell'occasione
attuata).
- Residuerebbe l'abuso di denominazione bancaria (articolo 133), punito con la pena della
multa (l'omologa fattispecie di abuso di denominazione prevista dal decreto legislativo n.
58 del 1998 è invece sanzionata in via amministrativa): ma la depenalizzazione di tale
fattispecie è già stata disposta, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
205 del 1999, dall'articolo 30 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.
- 5.6.2. I reati in materia assicurativa.
- Esclusa, dunque, ogni possibilità di intervento sui "testi base", si è
sottoposta a vaglio l'ipotesi di operare sui reati in materia assicurativa: opzione,
questa, che potrebbe risultare primo visu giustificata dalla usuale classificazione
di tale materia come species dell'attività finanziaria lato sensu intesa.
- In tale prospettiva, risulterebbero in particolare suscettibili di depenalizzazione i
reati previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (che punisce
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da due a quaranta milioni di lire gli
amministratori, sindaci, revisori e direttori generali delle imprese assicurative che non
ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP) e
dall'articolo 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 (che punisce con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda a dieci a cinquanta milioni di lire l'omissione o il
ritardo superiore a novanta giorni delle prescritte comunicazioni all'ISVAP, quando le
stesse riguardino atti "da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste
nell'interesse degli assicurati").
- Un evidente ostacolo all'ipotizzata operazione deriva tuttavia da ciò, che l'articolo
6, comma 3, lettera d), della legge delega demanda specificamente l'applicazione
delle sanzioni amministrative per gli illeciti depenalizzati nel settore dei mercati
finanziari al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dunque
ad una autorità diversa da quella che, allo stato della legislazione, è investita della
competenza generale - anche in punto di irrogazione delle sanzioni (cfr. l'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571) - per quanto attiene al
comparto assicurativo (id est, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato).
- Si deve ritenere, in effetti, che proprio l'indicazione della legge delega circa
l'autorità competente ad irrogare le sanzioni valga ad illuminare e a delimitare il
concetto di "materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari,
le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli
aspetti comunque connessi": nel senso, cioè, che si deve trattare di campi comunque
rientranti nell'area di operatività del Ministero designato (il Ministero del tesoro).
Particolare, questo, che esclude, dunque, le ipotesi criminose in questione.
- 5.6.3. La normativa antiriciclaggio.
- Si è presa quindi in esame, come ultimo possibile scenario di applicazione della norma
di delega in rassegna, la disciplina di contrasto al riciclaggio in campo finanziario,
introdotta dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
l. 5 luglio 1991, n. 197, in particolare per quanto attiene ai reati di omessa
identificazione e registrazione di chi effettua movimentazioni di mezzi di pagamento per
importi superiori a lire venti milioni (articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991), omessa istituzione, da
parte degli intermediari, dell'archivio unico informatico delle operazioni (articolo 5,
comma 4, del decreto-legge n. 143 del 1991) e indebita comunicazione delle segnalazioni di
operazioni sospette da parte di chiunque ne abbia conoscenza (articolo 5, comma 6, del
decreto-legge n. 143 del 1991).
- Sennonché, il principale argomento che avrebbe potuto addursi a sostegno della
collocazione della materia nel campo di intervento delineato dal legislatore delegante - id
est, la circostanza che i precetti del citato decreto-legge n. 143 del 1991 avessero
come destinatari pressoché esclusivi gli intermediari finanziari disciplinati dai testi
unici bancario e finanziario (vi si affiancano le imprese di assicurazione, comunque
rientranti nel settore finanziario in senso lato, e gli uffici postali, per i quali è
peraltro in atto un processo di progressiva assimilazione alle banche) - è venuto meno
per effetto dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso gli obblighi
di identificazione, registrazione e segnalazione ad una lunga teoria di ulteriori
soggetti, certamente non rientranti nella categoria considerata (esercenti il recupero
crediti per conto terzi, la custodia ed il trasporto di denaro contante o di valori a
mezzo di guardie giurate, il commercio di cose antiche, la gestione di case da gioco,
ecc.: articolo 1), assoggettandoli altresì specificamente alle sanzioni penali che al
presente interessano (articolo 6).
- D'altro canto, ed ancor più a monte - a prescindere da ogni considerazione di ordine
sostanziale circa l'opportunità o meno dell'abbandono della sanzione penale su tale
versante - in senso contrario alla catalogazione delle norme anticiriclaggio fra quelle
avute di mira dall'articolo 6, comma 3, della delega, sta la considerazione che la lotta
al riciclaggio, in ragione della natura dei beni giuridici coinvolti e dello sviluppo
della legislazione di settore, appare ormai assurta alla dignità di comparto autonomo
dell'ordinamento giuridico: prospettiva nella quale l'eventuale volontà parlamentare di
estendere la depenalizzazione anche a tale comparto avrebbe dovuto necessariamente
tradursi in una indicazione esplicita.
- Si è quindi ritenuto, in conclusione, come già anticipato, che la delega di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge n. 205 del 1999 non possa essere esercitato per
difetto di concrete chances di intervento.
- 6.
Modifica della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali
- 6.1. Linee generali dell'intervento.
- Il titolo V dello schema di decreto attua la delega contenuta nell'articolo 8, in
materia di disciplina degli assegni.
- Si tratta di un settore in cui la depenalizzazione non è soltanto funzionale
all'abbattimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari - da uno studio condotto,
qualche anno fa, dal Consiglio superiore della magistratura è risultato che gli assegni a
vuoto rappresentavano circa un ottavo delle sopravvenienze delle procure circondariali -
ma costituisce altresì l'occasione per operare una incisiva razionalizzazione del sistema
sanzionatorio, avendo le precedenti (infruttuose) riforme dimostrato la sostanziale
inadeguatezza della minaccia della sanzione penale - inefficace ed incerta - a scoraggiare
le condotte trasgressive.
- Le disposizioni del titolo V sono dunque finalizzate, conformemente alle direttive della
delega, a costruire un sistema sanzionatorio alternativo a quello penale, nel quale il
recupero di efficacia si fonda essenzialmente su un articolato apparato di misure
inibitorie e interdittive, rese più incisive dalla creazione di un sistema informativo
gestito dall'autorità di vigilanza sul settore del credito.
- In estrema sintesi, le linee portanti dell'intervento sono le seguenti.
- I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista vengono
trasformati in illeciti amministrativi e puniti - oltre che con una sanzione pecuniaria,
inevitabilmente destinata a risultare di scarsa incisività - anche con la sanzione
accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni.
- Il fulcro del nuovo modello è rappresentato, peraltro, dalla "revoca di
sistema": da un meccanismo automatico per effetto del quale, cioè, l'emissione di
assegni senza autorizzazione o senza provvista (non seguita dal tardivo pagamento del
titolo nel termine prefissato) comporta, per un periodo di sei mesi, la revoca di tutte le
autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno
con qualunque banca od ufficio postale (a differenza di quanto accade in base alla
normativa in vigore, che prevede la sola revoca aziendale).
- Strumentale al funzionamento della "revoca di sistema" è l'istituzione di un
archivio informatico destinato a raccogliere tutti i dati connessi alle irregolarità
nell'emissione e nella circolazione degli assegni (oltre che delle carte di pagamento),
fungendo, così, da volano informativo dell'intera organizzazione bancaria.
- Il quadro è completato dalla previsione della responsabilità civile della banca
trattaria e della responsabilità penale dell'operatore di banca nel caso in cui venga
autorizzato il rilascio di moduli di assegni a soggetto interdetto dall'emissione di
assegni o colpito dalla "revoca di sistema". La sanzione penale viene altresì
conservata per le violazioni dei divieti connessi delle sanzioni amministrative accessorie
e per le false dichiarazioni rese al trattario, in occasione della richiesta di rilascio
di moduli di assegni, circa la propria qualità di persona non interdetta dall'emissione
di essi.
- In sostanza, il nuovo modello prevede un doppio livello di intervento: il primo, di tipo
"classico", affida la reazione all'illecito ad una progressione sanzionatoria,
che muove dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consentendo, poi,
in determinate ipotesi, il ricorso alle misure interdittive amministrative, per affidarsi
infine alla tutela penale nei casi in cui tali misure siano violate; l'altro, innovativo,
anticipa l'intervento sanzionatorio amministrativo, consentendo alle banche, nei casi di
emissione dell'assegno in mancanza di autorizzazione o privo di provvista, di provocare
direttamente, tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni, l'allontanamento (temporaneo)
dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile.
- 6.2. Depenalizzazione dei reati di emissione di assegno senza
autorizzazione e senza provvista.
- Passando all'esame delle singole disposizioni, gli articoli 28 e 29 attuano, sostituendo
gli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, la depenalizzazione delle
fattispecie di emissione di assegno in assenza di autorizzazione e di provvista.
- In ossequio al criterio di delega, secondo cui la sanzione amministrativa comminata in
sostituzione di quella penale deve essere graduata in relazione alla gravità
dell'illecito e all'importo dell'assegno, si è prevista una sanzione meno elevata per
l'ipotesi (oggettivamente meno grave) dell'emissione di assegno senza provvista rispetto a
quella stabilita per l'emissione senza autorizzazione; all'interno delle due fattispecie,
poi, si è punito più severamente l'autore dell'illecito nel caso in cui l'importo
dell'assegno sia superiore a venti milioni (soglia già presa in considerazione dalla
normativa antiriciclaggio), ovvero nel caso di reiterazione delle violazioni (nei sensi
precisati dalla già più volte citata disposizione generale di cui al nuovo articolo 8-bis
della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'articolo 92 dello schema).
- Come disposto dalla legge delega, si è escluso, infine, per gli illeciti in questione
il pagamento in misura ridotta.
- 6.3. Competenza all'applicazione delle sanzioni.
- L'articolo 30 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 386 del 1990, prevedendo che
competente all'applicazione delle sanzioni amministrative, principali ed accessorie, per i
fatti di emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista sia il prefetto del
luogo del pagamento.
- L'attribuzione al prefetto della potestà sanzionatoria per tali illeciti si giustifica
sia tenendo conto della natura delle violazioni, che presentano aspetti attinenti
all'ordine pubblico, seppur inteso in senso lato; sia a fronte della generale competenza
prefettizia in materia di illeciti amministrativi, stabilita dall'articolo 17, primo
comma, della legge n. 689 del 1981.
- 6.4. Sanzioni amministrative accessorie.
- L'articolo 31 disciplina le sanzioni amministrative accessorie applicabili nei casi di
emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.
- In aggiunta al divieto di emettere assegni bancari o postali, già previsto
dall'articolo 5 della legge n. 386 del 1990, sono state introdotte - sulla base del
disposto dell'articolo 8, lettera b), della legge delega - ulteriori sanzioni di
carattere inibitorio, comprendenti l'interdizione dall'esercizio di un'attività
professionale o imprenditoriale, l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione. Quest'ultima sanzione accessoria - non espressamente prevista
dalla legge delega (la cui elencazione non ha peraltro carattere esaustivo, come si desume
dalla formula verbale "tra cui") - è stata introdotta anche in considerazione
dell'opportunità di tutelare la pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che
hanno commessi illeciti (sia pur amministrativi) di significativo disvalore e che, sotto
il profilo civilistico, non si sono dimostrati buoni pagatori.
- Il sistema delle sanzioni accessorie risulta calibrato sulla gravità dell'illecito.
Così, mentre all'emissione di assegni senza autorizzazione consegue sempre il divieto di
emettere assegni bancari e postali; in caso di emissione senza provvista, la stessa
sanzione accessoria si applicherà soltanto se l'importo dell'assegno, o di più assegni
emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria (previsione,
questa, resasi necessaria per evitare l'elusione della sanzione accessoria tramite
emissioni frazionate), sia superiore a cinque milioni di lire.
- Qualora, poi, la violazione riguardi uno o più assegni (emessi anche qui in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria) di rilevante importo (cento
milioni di lire), ovvero sia commessa da soggetto già sanzionato in precedenza almeno due
volte per fatti analoghi e relativi ad assegni di importo complessivo superiore a lire
venti milioni, al divieto di emettere assegni si aggiungerà anche una o più delle
sanzioni interdittive di nuova introduzione.
- L'articolo 5-bis della legge n. 386 del 1990, anch'esso aggiunto dall'articolo
31, disciplina poi gli effetti e la durata delle sanzioni accessorie.
- Conformemente al criterio di delega, per il divieto di emettere assegni è prevista una
durata da due a cinque anni.
- Per le ulteriori sanzioni interdittive - il cui contenuto è stato modellato sulla base
delle corrispondenti pene accessorie ed in relazione alle quali la legge delega non poneva
espressi limiti temporali - è parso opportuno, considerata l'elevata afflittività,
stabilire una durata inferiore, concretamente determinata in un periodo da due mesi a due
anni.
- Nella scelta in ordine al numero e alla durata delle sanzioni accessorie da applicare,
il prefetto si orienterà tenendo conto della gravità dell'illecito e nell'ammontare
dell'assegno emesso.
- L'articolo 32 dello schema, in conformità alle specifiche indicazioni della legge
delega, sostituisce l'articolo 7 della legge n. 386 del 1990, configurando come delitto,
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, la violazione dei divieti oggetto delle
sanzioni amministrative accessorie, di cui all'articolo 5. Si è precisato che resta ferma
l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste per l'emissione di assegni senza
autorizzazione e senza provvista, stante l'autonomo disvalore di tale emissione rispetto a
quello correlato alla violazione delle pene accessorie (anche secondo la disposizione oggi
in vigore, la violazione del divieto di emettere assegni imposto con la sentenza di
condanna è invero sanzionato in modo più blando della violazione che integri anche
l'illecito di cui agli articoli 1 o 2 della legge n. 386 del 1990). Alla condanna per il
delitto in parola conseguono altresì le pene accessorie della pubblicazione della
sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari e postali.
- Per quel che riguarda la durata di quest'ultimo, a fronte della solo parziale
indicazione della legge delega (che fa riferimento al solo termine minimo di due anni), si
è previsto, al fine di evitare sanzioni penali indeterminate nel massimo e per
omogeneità con la disciplina delle sanzioni accessorie amministrative, che il divieto in
oggetto si estenda sino ad un periodo massimo di cinque anni.
- Deve qui segnalarsi, peraltro, una rilevante discrasia nel trattamento sanzionatorio
della violazione del divieto di emettere assegni, a seconda che esso sia disposto in sede
penale, ovvero con provvedimento sanzionatorio amministrativo. Mentre, infatti, in
quest'ultimo caso l'inosservanza è punita con pena che, come detto, va da sei mesi a tre
anni di reclusione, la violazione del divieto imposto con la sentenza di condanna è
colpita dalla assai più mite pena (a due a sei mesi di reclusione) prevista dall'articolo
389 del codice penale (che sanziona in via generale l'inosservanza di pene accessorie).
- Ancorché tale diversità di regime sanzionatorio risulti priva di razionale
giustificazione, è apparsa dubbia - in mancanza di puntuali indicazioni della legge
delega - la possibilità di allineare, introducendo una previsione punitiva specifica, le
violazioni all'inibitoria all'emissione di assegni irrogata dal giudice a quelle
dell'omologa inibitoria amministrativa. Un intervento di tal fatta - che varrebbe a
prevenire sospetti di violazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione -
potrebbe peraltro giustificarsi sulla base della delega al coordinamento: profilo per il
quale opportuni chiarimenti potranno venire dal parere delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- 6.5. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative.
- Gli articoli 33 e 34 delineano, rispettivamente, la nuova disciplina del procedimento
per l'applicazione della sanzione amministrativa e della "revoca di sistema"
dell'autorizzazione ad emettere assegni.
- È stata al riguardo mantenuta (articolo 8 della legge n. 386 del 1990, come sostituito
dall'articolo 33 dello schema) la possibilità per l'emittente di evitare l'applicazione
delle sanzioni amministrative (e lo stesso avvio del procedimento sanzionatorio)
effettuando il pagamento tardivo dell'assegno emesso in difetto della provvista. Tale
previsione conserva, infatti, anche di fronte alla mutata natura dell'illecito, la
positiva funzione di incentivare il pagamento del titolo, evitando nel contempo che per
fatti di modesta gravità si determini la revoca generale delle autorizzazioni ad emettere
assegni bancari e postali.
- Si prevede, quindi, che nei casi di emissione di assegno in difetto di provvista, il
traente possa, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettuare il pagamento dell'assegno, nonché degli interessi,
della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente,
nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito
vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il
protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. Al pari che nell'attuale
disciplina, la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente allo
stabilimento trattario, ovvero, in caso di levata del protesto o di rilascio della
constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto
mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione dell'azienda di
credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.
- Con l'articolo 8-bis della legge n. 386 del 1990, introdotto dall'art. 33 dello
schema di decreto, si disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative, distinguendo - in correlazione all'accennata facoltà di pagamento tardivo
- le ipotesi di emissione senza autorizzazione da quelle di emissione in difetto della
necessaria provvista.
- Mentre, infatti, nei casi previsti dall'articolo 1 della legge n. 386 del 1990 il
trattario o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione
equivalente, deve informare, senza indugio, il prefetto territorialmente competente; nei
casi previsti dall'articolo 2, invece, l'informativa è data solo dopo il decorso di
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, e sempre
che entro il medesimo termine non sia effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno
a' termini dall'articolo 8.
- Nel disciplinare la fase successiva, relativa all'attività del prefetto, si è inteso
strutturare un procedimento più agile di quello delineato in via generale dalla legge n.
689 del 1981.
- I profili differenziali sono di duplice ordine. In primo luogo, potendo mancare un
preliminare contatto tra organo accertatore ed autore dell'illecito (non potendosi
ritenere organo accertatore la banca trattaria), la contestazione avviene direttamente ad
opera del prefetto, una volta ricevuto il rapporto.
- Si è inoltre previsto che l'interessato, ricevuta la notifica della contestazione possa
presentare scritti difensivi e documenti, rimanendo invece esclusa la facoltà di chiedere
di essere sentito dal prefetto. La deroga appare giustificata per due distinte ragioni. In
primo luogo, infatti, si tratta di illeciti il cui accertamento si basa, essenzialmente,
sulla prova documentale, non sembrando quindi essenziale, al fine di poter validamente
esercitare il proprio diritto di difesa, l'audizione personale. Anche nel sistema attuale,
invero, in cui gli illeciti rivestono natura penale, i relativi procedimenti vengono, per
la massima parte, definiti con decreto di condanna: la procedura si connota, quindi, per
la mancanza del previo invito all'indagato per rendere interrogatorio (non essendo tale
incombente previsto come necessario per i procedimenti per decreto, esclusione, questa,
ritenuta costituzionalmente legittima), rimanendo il contraddittorio rinviato alla fase
dell'eventuale opposizione. In secondo luogo, poi, il presumibile elevatissimo numero dei
procedimenti sanzionatori relativi agli assegni illecitamente emessi rende indispensabile
apprestare un sistema più snello nel momento amministrativo, ferma restando la pienezza
delle garanzie nella fase giurisdizionale.
- Ciò premesso, la procedura è stata così strutturata. Entro novanta giorni dalla
ricezione del rapporto o dell'informativa, il prefetto notifica all'interessato gli
estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (se
l'interessato risiede all'estero, il termine per la notifica è di trecentosessanta
giorni). L'interessato, entro trenta giorni dalla avvenuta notifica, può presentare
scritti difensivi e documenti. Il prefetto, valutate le deduzioni presentate, determina la
somma dovuta per la violazione ovvero emette ordinanza di archiviazione degli atti. Al
procedimento si applicano, salvo le particolarità evidenziate, le disposizioni contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981.
- 6.6. La "revoca di sistema".
- L'articolo 34 disciplina il nuovo regime della revoca delle autorizzazioni ad emettere
assegni, delineando un sistema sensibilmente diverso dall'attuale.
- La legge di delegazione impone al riguardo di prevedere l'obbligo di revoca e il divieto
di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, sulla base degli accertamenti
effettuati per mezzo dell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia.
All'attuale revoca aziendale - effettuata cioè dal solo istituto trattario per il quale
si è verificata l'emissione in difetto di provvista - deve subentrare pertanto una revoca
"di sistema", operante nei confronti di tutte le banche ed uffici postali con i
quali l'autore dell'illecito abbia convenzioni di cheque.
- Nell'attuare tale direttiva, si è previsto che la revoca sia subordinata all'iscrizione
del nominativo del soggetto nell'archivio centrale, condizione che rende conoscibile la
revoca stessa da parte del sistema bancario.
- Si è stabilito, quindi, che in caso di mancato pagamento per difetto di provvista,
l'istituto trattario, decorsi sessanta giorni senza che sia stato effettuato il pagamento
tardivo, provveda ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio; mentre in caso di
emissione di assegno senza autorizzazione, non essendovi spazio per il pagamento tardivo,
l'iscrizione avviene entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo, termine che
potrà essere utilizzato dal trattario per procedere alle opportune comunicazioni al
traente.
- Quanto agli ulteriori effetti della revoca, viene chiarito che la stessa comporta per il
periodo di sei mesi il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove
convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo la
revoca, anche se emessi nei limiti della provvista..
- Con l'articolo 9-bis della legge n. 386, introdotto dall'articolo 34, si
disciplina l'attività propedeutica all'iscrizione nell'archivio, incombente sul trattario
in caso di mancato pagamento di assegni per difetto di provvista. Attese le incisive
conseguenze derivanti da tale iscrizione, appare essenziale che l'emittente venga edotto
delle conseguenze stesse e della possibilità di evitarle con il tardivo pagamento del
titolo. Si è quindi previsto che il trattario debba comunicare al traente che alla
scadenza dei sessanta giorni, in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento
dell'assegno, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio e che dalla stessa data gli
sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione, il traente
viene anche invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine, tutti i moduli di
assegno in suo possesso alle banche e uffici postali che li hanno rilasciati.
- La comunicazione deve essere effettuata, entro il decimo giorno dalla presentazione al
pagamento del titolo, con lettera raccomandata o con telegramma con avviso di ricevimento
presso il domicilio eletto dal traente, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di
cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
- Anche in deroga ai termini ordinariamente previsti, l'iscrizione nell'archivio non può
comunque aver luogo se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del
preavviso di revoca, sì da consentire concretamente l'esercizio della facoltà di
pagamento tardivo.
- Ad evitare, peraltro, che il meccanismo della revoca di sistema possa essere eluso o
intralciato dal traente con il semplice espediente di rendersi irreperibile, il nuovo
articolo 9-ter della legge n. 386 del 1990 prevede che il cliente debba, all'atto
della conclusione di convenzioni di assegno, eleggere domicilio ai fini della
comunicazione degli eventuali preavvisi di revoca e che debba altresì comunicare, in
opportune forme, al trattario le variazioni successive di tale domicilio (per quanto
attiene alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore della riforma,
v. l'articolo 103 dello schema). La comunicazione si ha d'altro canto per effettuata ove
consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto (articolo 9-bis,
comma 4, della legge n. 386 del 1990).
- L'articolo 35 del decreto sostituisce l'articolo 10 della legge n. 386 del 1990,
adeguando la disciplina responsabilità solidale della banca trattaria.
- Si stabilisce, in particolare, che il trattario che ometta o ritardi l'iscrizione
nell'archivio, ovvero che autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di persona
il cui nominativo risulti iscritto nell'archivio, sia obbligato, in solido con il traente,
a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare
la revoca, anche nel caso in cui manchi o sia insufficiente la provvista. La disposizione
contempla anche l'ipotesi in cui in cui sia stata data una nuova autorizzazione prima del
termine di sei mesi dall'iscrizione nell'archivio.
- La responsabilità del trattario viene limitata a lire venti milioni per ogni assegno,
così adeguandosi il limite di dieci milioni attualmente previsto dall'articolo 9, comma
6, della legge n. 386 del 1990 per le omologhe fattispecie.
- In proposito, si è ritenuto, infatti, che l'indicazione della legge delega, che
contiene un generico riferimento alla "responsabilità solidale della banca
trattaria", non possa considerarsi espressiva della volontà di introdurre una
responsabilità illimitata, responsabilità che risulterebbe eccessivamente onerosa e
sinanche suscettiva di tradursi, in casi limite, in un fattore di destabilizzazione della
solidità patrimoniale dell'istituto. Alla stregua, infatti, di un criterio ermeneutico in
più occasioni recepito anche dalla Corte costituzionale, allorquando una legge delega
demanda all'esecutivo la revisione di un intero istituto o comparto normativo, la valenza
dei criteri di delega va apprezzata anche alla luce del panorama normativo esistente,
laddove non consti una sicura intenzione parlamentare di innovare al medesimo. In
quest'ottica, è lecito presumere che - di fronte ad un assetto vigente che, nel sancire
il principio di responsabilità solidale del trattario, pur tuttavia lo accompagna con la
previsione di un tetto massimo - l'ipotetica intenzione delle Camere di precludere la
fissazione di un analogo limite alla corrispondente introducenda ipotesi di
responsabilità avrebbe dovuto trovare esplicita manifestazione.
- 6.7. Archivio informatico.
- L'articolo 36 introduce nella legge n. 386 del 1990 l'articolo 10-bis, che
disciplina l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento istituito presso la Banca d'Italia. Nell'archivio sono contenuti, come richiesto
dalla delega, i dati relativi ai nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza
provvista o senza autorizzazione, ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo delle carte di pagamento, nonché le indicazioni relative ad assegni o carte
di pagamento denunciati rubati o smarriti.
- Inoltre, al fine di assicurare l'esaustività delle informazioni contenute nell'archivio
ed inerenti ai divieti di emissione comunque gravanti sul soggetto, si è previsto che
vengano inseriti anche i dati relativi agli assegni non restituiti dopo la revoca dal
titolare del conto, alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per
l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché
alle sanzioni penali e connessi divieti comminati per l'inosservanza delle sanzioni
amministrative accessorie.
- Si chiarisce, per altro verso, che la Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei
dati, può avvalersi per la gestione dell'archivio di un ente esterno, secondo quanto
prevede l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Per quel che concerne la natura dell'archivio, si è anzitutto ribadito che il soggetto
interessato ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che può
esercitare tutti i diritti che l'articolo 13 della citata legge n. 675 del 1996 gli
riconosce, tra cui, in particolare, quelli di ottenere la cancellazione, integrazione o
rettifica dei dati in casi di mancanza dei presupposti per la segnalazione all'archivio o
di erronea o incompleta indicazione dei dati.
- I dati immessi nell'archivio sono consultabili da parte dei prefetti, delle banche,
degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali per le finalità previste
dalla legge e, in genere, per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione
degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha invece accesso
diretto, e senza previsione di costi, alle informazioni contenute nell'archivio per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
- Preso atto dell'impossibilità di dettare direttamente in sede di decreto legislativo -
in cui, comunque, sono stati enunciati i principi fondamentali - tutta la disciplina
necessaria per il funzionamento dell'archivio, si è demandato a fonte regolamentare il
compito di stabilire le opportune norme in tema di trasmissione, iscrizione, raccolta,
conservazione e consultazione dei dati, definendo altresì analiticamente gli obblighi di
comunicazione gravanti su banche, intermediari finanziari e uffici postali.
- Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro della giustizia - sentita la Banca
d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio, ed il Garante
per la protezione dei dati personali, sulla base di quanto prevede l'articolo 31, comma 2,
della legge n. 675 del 1996 - entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
- Le concrete modalità ed i tempi tecnici relativi alle attività indicate saranno poi
stabiliti con distinto regolamento adottato dalla Banca d'Italia.
- 6.8. Modifica degli articoli 124 e 125 del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736.
- L'articolo 37 dà attuazione al criterio di cui alla lettera g) dell'articolo 8
della legge delega, che impone di riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche,
mantenendo la sanzione penale, in misura comunque non superiore a due anni di reclusione,
per l'ipotesi di indebito rilascio di moduli di assegno bancario e postale.
- Per quanto attiene alle disposizioni del citato articolo 124, mentre appariva palese la
necessità di una sua revisione - non risultando più attuale, in virtù della
depenalizzazione, l'obbligo, da esso previsto in capo al richiedente moduli di assegno, di
dichiarare i provvedimenti di condanna per reati connessi alla circolazione illecita degli
assegni - si è valutato se fosse opportuno far cadere anche l'ulteriore obbligo del
richiedente medesimo (con le connesse sanzioni penali in caso di falsità) di dichiarare
la propria qualità di persona non interdetta dall'emissione di assegni. Ciò in ragione
di una ipotizzabile inutilità di siffatta dichiarazione, essendo il trattario in grado di
verificare da sé, mediante una semplice consultazione del terminale collegato
all'archivio informatico, effettuata in tempo reale, la sussistenza di impedimenti di
sorta alla consegna dei moduli.
- La soluzione è stata tuttavia scartata, sia in rapporto alla lettera della legge delega
- che fa riferimento ad un intervento di riformulazione, e non di abrogazione degli
articoli interessati - sia per la ragione, di ordine sostanziale, che l'archivio
informatico non potrà contenere comunque notizia delle interdizioni all'emissione di
assegni applicate nel periodo antecedente la sua istituzione.
- Ciò posto, si è colta l'occasione dell'intervento, pur sempre nel rispetto dei limiti
della delega, per correggere alcune anomalie che gli articoli 124 e 125 finora vigenti
presentavano. Fermo restando che l'interesse protetto dalle norme richiamate era e resta
quello di salvaguardare la circolazione degli assegni, legittimando a prenderne parte solo
chi non abbia impedimenti di sorta, va ricordato che l'articolo 124 prevedeva un delitto
doloso di pericolo, la consumazione del quale prescindeva dal fatto che la banca fosse
caduta o meno nel tranello ordito con la falsa dichiarazione. L'articolo 125, invece, nel
primo comma, prevedeva l'ipotesi del dipendente che rilasciasse i moduli senza aver
ricevuto la dichiarazione da parte del privato, punendola come contravvenzione a titolo di
dolo o di colpa, mentre nel secondo comma prevedeva il caso del dipendente che, pur avendo
saputo a seguito della dichiarazione del privato dell'esistenza di ostacoli al rilascio,
ciò nonostante dolosamente consegnasse al richiedente i moduli. Tale previsione
legislativa, in effetti, si presentava ridondante, in quanto il primo comma rendeva di
fatto superfluo il successivo comma, essendo evidente che nessun impiegato avrebbe avuto
interesse a farsi rilasciare la dichiarazione e concedere il carnet piuttosto che
scegliere di favorire il prenditore semplicemente omettendo di farsi dichiarare alcunché
e così rispondendo della sola contravvenzione.
- Superando tale incongrua impostazione, il nuovo articolo 124 punisce ora la falsa
dichiarazione del privato solo ove questa produca l'evento cui era diretta, cioè il
rilascio dei moduli; mentre il nuovo articolo 125 punisce unitariamente, a titolo di
delitto (esclusivamente doloso), il dipendente che effettua la consegna dei moduli
medesimi a persona in capo alla quale sussistono degli impedimenti soggettivi.
- In coerenza con le indicazioni della legge delega - che accenna al coordinamento delle
disposizioni considerate "con la nuova disciplina (non solo) dei divieti (ma anche)
delle revoche" - il dipendente che consegna moduli di assegno è punito tanto nei
casi in cui il richiedente risulti interdetto dall'emissione, quanto in quelli in cui
risulti colpito della "revoca di sistema" (e ciò). Una corrispondente
previsione non è stata per contro introdotta nell'articolo 124, sia in rapporto a quanto
innanzi accennato circa le ragioni del mantenimento dell'ipotesi criminosa da esso
prevista, sia per il motivo che, stante il modo in cui il sistema è strutturato, il
richiedente potrebbe non avere contezza precisa del momento in cui il suo nominativo è
stato iscritto nell'archivio informatico e, dunque, dell'esatto periodo in cui opera, a
suo carico, la revoca di sistema.
- 7.
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
- 7.1. Considerazioni generali.
- 7.1.1. Premessa.
- Il titolo VI del decreto dà attuazione all'articolo 7 della legge n. 205 del 1999, che
affida all'esecutivo il compito di trasformare in illeciti amministrativi una serie di
reati eterogenei quanto ad oggettività giuridica e modalità di condotta, il cui unico
comun denominatore è rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio.
- Occorre, peraltro, precisare che non si è data integrale esecuzione al disposto della
lettera c) del citato articolo 7, essendosi ritenuto di non esercitare la delega
alla depenalizzazione delle contravvenzioni di cui agli articoli 676 e 677 del codice
penale (in tema, rispettivamente, di rovina di edifici o di altre costruzioni e di
omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina): e ciò per ragioni di
opportunità, connesse alla contiguità di tali contravvenzioni ai delitti di pericolo
previsti dal titolo VI - e segnatamente a quelli di cui agli articoli 434 e 449 e seguenti
- del codice penale.
- Ciò posto, vale osservare come la norma di delega distingua i reati da depenalizzare
"per fasce", a seconda della rispettiva gravità [lettere a), b), c),
d), e) ed f) del comma 1], prevedendo per ciascun gruppo limiti
edittali minimi e massimi entro i quali graduare la nuova risposta sanzionatoria.
- Nell'operare la depenalizzazione, si è cercato di contenere la forbice sanzionatoria in
un rapporto da uno a sei; ciò al fine di agevolare il calcolo per il pagamento in misura
ridotta, meccanismo estintivo dell'illecito amministrativo cui si è consentito ampiamente
il ricorso, avvalendosi in maniera alquanto cauta del potere [riconosciuto dall'articolo
16, comma 1, lettera a), della legge delega] di introdurre limitazioni alla
relativa facoltà, sì da disincentivare l'instaurazione di contenziosi giurisdizionali
che, spostando il carico di lavoro sul giudice civile, rischierebbero di ridurre i
benefici della riforma in termini di deflazione.
- 7.1.2. Previsione di sanzioni accessorie.
- Si è fatto, del pari, limitato ricorso al criterio di delega di cui alla lettera g)
del medesimo articolo 7 della legge n. 205 del 1999, che legittima il legislatore delegato
a prevedere, per le violazioni depenalizzate, "eventuali sanzioni amministrative
accessorie".
- Stante la particolare afflittività di tale tipo di risposta punitiva, si è preferito
in genere evitare la creazione di nuove sanzioni e trasformare in amministrative le
sanzioni accessorie penali già esistenti, mantenendone (mutatis mutandis) i
presupposti applicativi.
- Nei casi in cui è stata comminata una sanzione amministrativa accessoria, si è scelto
comunque di escludere, almeno in via tendenziale, la facoltà del pagamento in forma
ridotta, sia in considerazione della maggiore gravità delle condotte illecite avute di
mira, sia per evitare che la previsione della sanzione accessoria resti concretamente
priva di valenza deterrente a fronte della possibilità di eluderla attraverso meccanismi
di "monetizzazione" della responsabilità.
- 7.1.3. Coordinamento con le ipotesi di
reato.
- Un'ultima indicazione di carattere generale attiene alla previsione, nelle formule
descrittive degli illeciti depenalizzati, di "clausole di salvezza" dei casi in
cui il fatto costituisca reato.
- Tali clausole sono state invero inserite in tutte le fattispecie riguardo alle quali
l'originario dettato normativo contemplava la clausola di salvezza del reato più grave.
Fuori di tale ipotesi, della locuzione è stato fatto un uso estremamente circoscritto,
mirato ad escludere l'operatività del principio di specialità nel caso di concorso
apparente tra la disposizione che prevede l'illecito amministrativo e norme incriminatrici
(articolo 9 della legge n. 689 del 1981), quando ciò determini un'irrazionale
discontinuità di tutela.
- Così, anzitutto, nell'articolo 58. Posto, infatti, che la condotta - abusiva
introduzione del bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui chiusi o aperti - descritta
dall'articolo 21, comma 1, del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, recante
"repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna", risulta
riconducibile, nella maggior parte dei casi, alla fattispecie delittuosa di cui
all'articolo 636 del codice penale, la mancata previsione della clausola in parola
condurrebbe ad un'irragionevole discriminazione nel trattamento sanzionatorio delle stesse
condotte, a seconda dell'area geografica del Paese ove vengono tenute.
- In analoga ottica, la clausola di salvezza è stata inserita nell'articolo 4 della legge
19 aprile 1925, n. 475 (articolo 63 del decreto), in tema di falsa attribuzione di lavori
altrui; nell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito
dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 (articolo 64 del decreto), avente ad oggetto
l'infrazione ai divieti di importazione ed esportazione (materia contigua a quella del
contrabbando); nel secondo comma degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (articolo 84 del decreto), in materia di formazione delle
liste elettorali.
- 7.2. Gli interventi di depenalizzazione.
- Per quanto attiene poi più specificamente agli interventi di depenalizzazione, va
osservato che i criteri di delega, volti ad individuare specificamente le fattispecie
interessate, non consentono, neppure per quanto attiene agli illeciti previsti dal codice
penale, il ricorso ad una tecnica di depenalizzazione di tipo "generale",
analoga a quella utilizzata dalla legge n. 689 del 1981, ed impongono dunque un intervento
sull'apparato sanzionatorio delle singole disposizioni normative.
- Nel depenalizzare i reati disseminati nella legislazione speciale, si è modulata la
risposta sanzionatoria amministrativa sulla gravità dei fatti, così da evitare di
"rivitalizzare" talune fattispecie che, a causa del loro evidente anacronismo,
trovano oggi un'applicazione assai limitata.
- Si è posto, per altro verso, il problema della determinazione della sanzione
amministrativa - da contenere, per le violazioni di cui alla lettera d)
dell'articolo 7 della legge delega, tra un minimo di duecentomila lire ed un massimo di
cinque milioni - nel caso in cui fosse originariamente prevista una pena proporzionale. La
delega è stata al riguardo interpretata ritenendo che minimo e massimo nuovi valgano
all'interno della forbice entro la quale il legislatore consentiva al giudice di fissare
la pena per ogni unità considerata (ad esempio, per ogni lavoratore irregolarmente
occupato). Questa soluzione - che pur presenta l'inconveniente di condurre
all'applicazione di sanzioni considerevolmente più elevate rispetto a quelle attualmente
irrogabili - è parsa invero preferibile a quella alternativa di fissare, comunque, limiti
minimi e massimi entro i quali contenere l'effetto moltiplicatore della pena
proporzionale: soluzione, quest'ultima, che provocherebbe una destrutturazione della
fattispecie, ponendosi altresì in frizione con il principio espresso dal secondo periodo
del primo comma dell'articolo 10 della legge n. 689 del 1981 che, per questo tipo di
sanzioni, esclude l'operatività di un limite massimo. Tale rilievo acquista ancora
maggiore pregnanza ove si consideri che, a differenza di altre tipologie di illecito
rispetto alle quali pure si registra una frequente utilizzazione di sanzioni di tipo
proporzionale (ad esempio, le violazioni in materia di contrabbando), le fattispecie in
esame non puniscono in realtà un unico fatto (fissando un peculiare criterio di
determinazione della pena), ma si riferiscono piuttosto ad una pluralità di illeciti,
rispetto ai quali escludono l'operatività del normale (e, in linea di massima, più mite)
regime del concorso di illeciti.
- Tale discorso ovviamente non vale per l'articolo 67, il quale incide su una fattispecie
(quella di cui all'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653) in rapporto alla quale
erano già previsti limiti minimo e massimo entro cui la pena, da fissare
proporzionalmente, poteva oscillare. Giova per diverso rispetto segnalare come
l'originaria formulazione del citato articolo 24 parametrasse la sanzione proporzionale su
"ogni persona occupata nel lavoro": senonché, avendo l'articolo 27 della legge
n. 977 del 1967 espressamente abrogato le norme della legge n. 653 del 1934 per la parte
relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, nella riscrittura della
norma si è preferito far riferimento esclusivamente alle lavoratrici.
- 7.3. Autorità competente ad applicazione le sanzioni.
- In ossequio alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16, gli articoli 57 e 91
del decreto provvedono ad individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni
amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati.
- Per quanto attiene agli illeciti previsti dal codice penale, l'individuazione ha luogo
mediante aggiunta di apposita previsione nell'ambito delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice medesimo. Si è colta altresì l'occasione per operare una
ricognizione delle autorità amministrative competenti (che nulla innova: trattasi di mera
operazione di coordinamento) anche in relazione alle altre fattispecie codicistiche
precedentemente depenalizzate.
- 7.4. Fattispecie già depenalizzazione o non più in vigore.
- Un ultimo aspetto problematico concernente l'attuazione dell'articolo 7 della legge
delega è quello relativo alle fattispecie inserite nell'elenco di quelle da trasformare
in illecito amministrativo, e tuttavia da considerare già depenalizzate per effetto di
precedenti interventi legislativi, o addirittura non più in vigore.
- Nell'uno come nell'altro caso, al fine di evitare contrasti interpretativi, si è
ritenuto opportuno comunque disciplinare la materia.
- Così, si è provveduto a sostituire con sanzioni amministrative le pene oggi previste
dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, in materia di lotto
pubblico, ancorché l'illecito dovesse intendersi depenalizzato per effetto dell'articolo
32 o comunque dell'articolo 39 della legge n. 689 del 1981.
- Egualmente, si è ribadita, nell'articolo 70, comma 2, dello schema, l'abrogazione
dell'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, soppresso dall'articolo 34
della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (il quale demandava alle regioni la disciplina della
materia, prevedendo contestualmente all'entrata in vigore delle leggi regionali
l'abrogazione di quella in oggetto) e comunque dall'articolo 37 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 che, in materia di caccia, dispone l'abrogazione di ogni "disposizione
in contrasto con la presente legge".
- Per quanto attiene, invece, all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, occorre considerare che sebbene la disposizione sia stata
espressamente abrogata dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
la previsione sanzionatoria di cui al capoverso, indicata dalla legge delega, può
ritenersi tuttora operativa ad esaurimento, e cioè con riferimento all'inosservanza di
ordini di chiusura ancora efficaci alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 473 del 1997. Per tale ragione, si è dunque ritenuto di dover provvedere
comunque alla trasformazione della violazione in illecito amministrativo.
- 8.
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
- 8.1. Reiterazione delle violazioni.
- 8.1.1. Premessa.
- Il titolo VII del decreto accorpa in un contesto unitario le modifiche alla legge
fondamentale in materia di sanzioni amministrative (la legge 24 novembre 1981, n. 689)
specificamente imposte dalla legge delega, o da questa rese comunque necessarie sul piano
degli interventi di coordinamento.
- Posto che la ratio della modifica concernente il principio di specialità
(articolo 93 del decreto), connessa al nuovo regime sanzionatorio delle violazioni in
materia di alimenti, è già stata in precedenza lumeggiata (retro, § 2.2.2), va
rilevato come l'articolo 92 introduca nella citata legge n. 689 del 1981 un nuovo articolo
8-bis, inteso a regolare in via generale l'istituto della reiterazione delle
violazioni amministrative.
- Tale istituto percorre invero "trasversalmente" i singoli capitoli della
riforma del sistema sanzionatorio: la legge delega fa infatti riferimento più volte ed in
diverse sedi al concetto di "reiterazione", correlandolo, a seconda dei casi,
alle nozioni di "violazione", "illecito" e "condotta", ed
elevandolo a presupposto, ora dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie
(anche di particolare afflittività: si pensi alla chiusura dello stabilimento o
dell'esercizio, prevista per la reiterazione delle violazioni in materia alimentare), ora
dell'aggravamento della sanzione amministrativa principale [cfr. articolo 3 lettere a)
e c); articolo 5, lettere c) e d); articolo 6, lettera a);
articolo 7, lettera b)].
- La rimarcata valenza "trasversale" e la rilevanza degli effetti che la legge
delega - e, conformemente ad essa, il presente decreto - ricollegano alla reiterazione,
hanno fatto ritenere necessaria una regolamentazione espressa, unitaria e generale della
figura.
- L'esigenza d'una disciplina espressa è di palmare evidenza. In difetto di essa,
difatti, rimarrebbero totalmente nel vago - e dunque rimessi alla libera valutazione delle
singole autorità amministrative procedenti - i limiti di operatività dell'istituto: e
così, il periodo temporale da prendere in considerazione ai fini di verificare la
commissione di precedenti illeciti; il rapporto che, sul piano della natura delle
violazioni, deve sussistere tra quella attuale e quelle pregresse; la necessità o meno
che le violazioni anteriori siano state accertate con provvedimento definitivo. Si tratta
di un risultato assolutamente inauspicabile sul piano della certezza del diritto,
costituente un valore cardine specialmente in ambito sanzionatorio.
- È d'altro canto opportuno che la regolamentazione risulti unitaria - salve le
specifiche deroghe eventualmente richieste dalle peculiarità di singole violazioni - sia
al fine di assicurare la coerenza dell'impianto, sia per ragioni di economia legislativa e
di agevole fruibilità del prodotto normativo da parte dell'interprete e dell'operatore
pratico (l'una e l'altra sarebbero invero pregiudicate dalla introduzione di una minuta
serie di previsioni normative - talune delle quali necessariamente
"extravaganti" - dirette a regolare in termini omologhi il medesimo istituto con
riferimento ai diversi settori interessati dalla riforma).
- Da ultimo, l'esigenza di garantire l'armonia complessiva del sistema sanzionatorio ha
indotto - facendo leva sulla previsione della legge delega relativa al coordinamento - a
configurare una disciplina di ordine generale: valevole, cioè, non soltanto in relazione
agli illeciti depenalizzati dal presente decreto legislativo, ma in rapporto all'intero
parco delle violazioni amministrative, fatte salve - s'intende - le particolari discipline
della reiterazione già presenti nell'ordinamento (il discorso vale, in modo particolare,
per le violazioni amministrative tributarie, la cui reiterazione trova specifica
regolamentazione nell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), e
fermo restando, altresì, che la reiterazione in tanto viene in rilievo in quanto la legge
ne faccia oggetto di specifica considerazione in rapporto alle singole violazioni.
- A tale riguardo, occorre invero rilevare che gli illeciti depenalizzati attengono a
settori che già contemplano altre violazioni amministrative, relativamente alle quali non
sarebbe dunque ragionevole che la reiterazione - ove già configurata dalle norme vigenti
come motivo di incremento sanzionatorio, e pur tuttavia non specificamente regolata sul
piano contenutistico - assumesse una diversa fisionomia; discorso, questo, peraltro
estensibile anche ai rapporti tra settori interessati e non interessati dalla riforma
(anche laddove la disciplina della reiterazione non fosse costruita come generale,
ricorrerebbero di vero i presupposti per una sua estensione in via analogica alle materie
estranee).
- 8.1.2. Il nuovo istituto della reiterazione amministrativa.
- Scendendo quindi all'esame del nuovo articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981,
esso definisce anzitutto il concetto di reiterazione delle violazioni amministrative,
stabilendo che la reiterazione ricorre quando, nei cinque anni successivi alla commissione
di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso
soggetto commette una ulteriore violazione della stessa indole.
- L'intervallo temporale massimo, riferito alla data di commissione delle due (o più)
violazioni, mira evidentemente ad evitare che gli effetti della reiterazione scattino
anche in rapporto a comportamenti illeciti così risalenti nel tempo da aver perduto la
loro valenza sintomatica di una particolare pervicacia dell'autore nell'inosservanza del
comando o del divieto normativo.
- Onde evitare, altresì, che gli anzidetti effetti si producano di fronte a violazioni
che, sebbene plurime dal punto di vista giuridico-formale, appaiono però espressive di un
unico sostanziale episodio di trasgressione, si stabilisce che gli illeciti successivi al
primo non debbano essere valutati, ai fini che qui interessano, quando risultino commessi
in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
- La nuova violazione deve essere, poi, della stessa indole di quella anteriormente
commessa, non potendosi giustificare, nell'ambito del sistema sanzionatorio
amministrativo, a differenza che in quello penale - come già ad altro fine accennato (retro,
§ 2.2.5) - la previsione di un inasprimento del trattamento punitivo nei confronti di chi
abbia in precedenza commesso un qualunque altro illecito, anche se attinente ad una sfera
di tutela diversissima.
- La nozione di "violazioni della stessa indole", esplicitata dal secondo comma
dell'articolo 8-bis, ricalca in buona misura quella offerta dall'articolo 7 del
decreto legislativo n. 472 del 1997 in riferimento all'ordinamento sanzionatorio
tributario: si considerano cioè, della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che tuttavia, per la natura dei fatti che le
costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o
caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è "specifica" quando è violata
la medesima disposizione (terzo comma dell'articolo 8-bis)
- Occorre, ancora, che la precedente violazione risulti accertata con provvedimento
esecutivo (che sarà costituito, di norma, l'ordinanza-ingiunzione ex articolo 18
della legge n. 689 del 1981). Al riguardo, si sono infatti scartate sia la soluzione di
far riferimento alla mera commissione "naturalistica" dell'illecito (che avrebbe
generato problemi sul piano della garanzia), sia quella diametralmente opposta di
richiedere che l'accertamento della violazione pregressa sia avvenuto con provvedimento
definitivo (che avrebbe, per un verso incentivato opposizioni anche pretestuose agli
accertamenti, e per l'altro rischiato di vanificare l'operatività dell'istituto, tenuto
conto dei tempi necessari per l'esaurimento del contenzioso giurisdizionale in rapporto al
limite cronologico di operatività dell'istituto stesso).
- La previsione è accompagnata, peraltro, da due correttivi. Da un lato, cioè, ad
evitare conseguenze manifestamente illogiche nel caso in cui due o più violazioni
successive nel tempo formassero oggetto di accertamento unitario, si stabilisce che la
reiterazione operi anche quando i plurimi illeciti commessi nel quinquennio vengano
accertati con unico provvedimento esecutivo.
- Dall'altro lato, ed in direzione inversa, si riconosce all'autorità amministrativa -
ovvero al giudice, in caso di opposizione - la facoltà di sospendere gli effetti
conseguenti alla reiterazione fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedente sia divenuto definitivo, allorché possa derivarne grave danno (si pensi, di
nuovo, alla chiusura dello stabilimento prevista nei casi di reiterazione delle violazioni
in materia di alimenti); fermo restando, in ogni caso, che gli effetti della reiterazione
cessano di diritto, ove detto provvedimento venga annullato.
- Come già rimarcato, gli effetti della reiterazione sono esclusivamente quelli che la
legge, in rapporto ai singoli illeciti, vi ricollega. È necessario sottolineare in modo
particolare questo aspetto: la costruzione di una disciplina generale dell'istituto della
reiterazione non comporta affatto che esso si applichi a tutte le violazioni
amministrative previste dall'ordinamento giuridico. L'articolo 8-bis si limita
difatti a chiarire la portata del concetto in rapporto ai casi in cui il riferimento alla
reiterazione viene introdotto dal presente decreto, nonché - quanto agli illeciti
estranei dal decreto stesso - limitatamente alle ipotesi in cui la legislazione vigente
già elevi la reiterazione a causa di inasprimento del regime sanzionatorio.
- Da ultimo, si è stabilito che la reiterazione non operi nel caso di pagamento in misura
ridotta. Si tratta di una previsione che non soltanto è conforme a quanto già previsto
dall'ordinamento amministrativo tributario, nell'ottica di incentivare il ricorso a detta
forma di pagamento, foriera di giovevoli effetti deflattivi; ma che appare, altresì,
praticamente necessitata a fronte del regime del pagamento in misura ridotta, che
interviene subito dopo la contestazione dell'illecito, prevenendo l'adozione del
provvedimento accertativo (articolo 16 della legge n. 689 del 1981): onde, in caso di
ricorso ad esso, mancherebbe comunque uno dei presupposti per l'applicabilità
dell'istituto della reiterazione.
- Non si è ritenuto, per converso, di poter affrontare, in questa sede, il tema della
conoscibilità della commissione delle precedenti infrazioni da parte delle singole
autorità amministrative. È evidente, infatti, che la creazione di un ipotetico
"casellario generale delle violazioni amministrative" avrebbe posto problemi sul
piano della copertura di spesa, e sarebbe risultata altresì "sproporzionata"
rispetto al concreto ambito di operatività della reiterazione, che, allo stato della
legislazione, resta comunque decisamente circoscritto. D'altro canto, nei settori nei
quali tale istituto è destinato a trovare più frequente applicazione - segnatamente,
quelli degli alimenti, della circolazione stradale e degli assegni - archivi delle
violazioni già esistono (è il caso, ad esempio, della circolazione stradale), ovvero
vengono istituiti dal presente decreto in ossequio alle indicazioni della legge delega (è
il caso degli assegni).
- 8.2. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
- L'articolo 94 dà attuazione all'istruzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
della legge delega, laddove prevede l'adeguamento del limite minimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie fissato in termini generali dall'articolo 10 della legge n. 689
del 1981.
- Tenendo conto precipuamente del parametro rappresentato dalla svalutazione monetaria,
detto limite - attualmente stabilito in lire quattromila - è stato elevato a lire
dodicimila.
- 8.3. Attribuzione al giudice di pace della competenza in materia
di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
- Gli articoli 95, 96 e 97 del decreto attuano l'istruzione di cui all'articolo 1 della
legge delega, nella parte in cui dà mandato all'esecutivo di devolvere al giudice di pace
la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito
dell'accertamento di violazioni amministrative, fatta eccezione per le violazioni che
rispondano ai parametri indicati dal successivo articolo 2, in rapporto alle quali è
destinata pertanto a rimanere ferma la competenza del giudice professionale
(originariamente il pretore, ed oggi il tribunale, a seguito dell'intervenuta efficacia
del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51).
- Il nuovo assetto delle competenze è delineato, in particolare, dall'articolo 22-bis
della legge n. 689 del 1981, aggiunto dall'articolo 96 del decreto, che, dopo aver
affidato in termini generali al giudice onorario la cognizione delle opposizioni in parola
(primo comma), elenca, in via di eccezione, una serie di ipotesi (secondo e terzo comma)
nelle quali l'opposizione è decisa dal tribunale (che, in base alle vigenti regole
sull'operatività dell'organo, pronuncerà in composizione monocratica).
- Riguardo alle violazioni da sottrarre alla cognizione del giudice di pace, giova
osservare come la legge delega enunci criteri di duplice ordine: da un lato, cioè, di
tipo "qualitativo", richiedendo al legislatore delegato di escludere la
competenza del giudice onorario "nelle materie, da elencare tassativamente ..., che
comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgano rilevanti interessi
collettivi"; dall'altro, di tipo "quantitativo", dovendosi analoga
esclusione sancire in rapporto alle violazioni "per le quali sono previste sanzioni
di notevole entità".
- In linea di massima, si è ritenuto che le indicazioni parlamentari vadano interpretate
in senso ragionevolmente restrittivo, evitando di costruire una griglia di eccezioni
talmente fitta da tradire l'obiettivo di deflazione del carico di lavoro della giustizia
professionale che alita alla radice della riforma.
- In concreto, un termine di riferimento per la definizione delle esclusioni di tipo
"qualitativo" è stato individuato (anche nell'ottica di assicurare la
complessiva coerenza del sistema) nell'articolo 34 della legge n. 689 del 1981, ove si
contiene un elenco di materie sottratte alla depenalizzazione a suo tempo disposta dalla
stessa legge n. 689: elenco che risulta richiamato dal disegno di legge n. 1873/C,
recentemente approvato dal Parlamento, recante delega al Governo per l'attribuzione di
competenze penali al giudice di pace, quale limite alla possibilità di devoluzione al
giudice onorario della cognizione di fatti di reato [v. l'articolo 15, comma 3, lettera c)].
- In tale ottica, si sono quindi segnatamente escluse, in base al criterio del
coinvolgimento di rilevanti interessi collettivi, le materie concernenti la tutela del
lavoro, la previdenza e assistenza obbligatoria, l'urbanistica e l'edilizia, la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, nonché
l'igiene degli alimenti e delle bevande; e, sotto il profilo della rilevante difficoltà
di accertamento, le materie societaria, dell'intermediazione finanziaria, tributaria e
valutaria.
- Va peraltro sottolineato che - secondo quanto si desume dalla espressa clausola di
salvezza delle diverse disposizioni di legge, che compare nel nuovo articolo 22-bis
della legge n. 689 del 1981 - l'attribuzione di competenza operata da tale articolo, tanto
a favore del giudice di pace che del tribunale, lascia ferme le competenze particolari
previste dalla legislazione speciale (il discorso vale in modo particolare per le
violazioni concernenti gli intermediari finanziari, in rapporto alla quale è prevista in
via generale una speciale competenza della corte di appello, e per le violazioni
tributarie, la cui cognizione è di norma affidata alle commissioni tributarie).
- Per quanto attiene al secondo criterio, relativo all'entità della sanzione, la
competenza del giudice di pace è stata in via generale esclusa - conformemente
all'indicazione della legge delega, che impone di far riferimento alle sanzioni
"previste" (ossia alla comminatoria astratta), e non a quelle concretamente
applicate - in rapporto alle violazioni per le quali sia comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo superiore nel massimo a trenta milioni di lire (tale
importo corrisponde al limite della competenza civile del giudice di pace, nei casi
previsti dal secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile).
- La soluzione del riferimento alla sanzione edittale non poteva essere peraltro seguita -
per ragioni logiche o pratiche - in due ipotesi. Anzitutto, rispetto alle violazioni per
le quali sia prevista una sanzione pecuniaria proporzionale, senza previsione di un limite
massimo: in tal caso, l'esclusione della competenza del giudice di pace è stata di
necessità sancita rapportando il limite dei trenta milioni alla sanzione concretamente
inflitta.
- Parimenti, si è sottratta al giudice di pace la cognizione delle violazioni per le
quali sia stata concretamente inflitta una sanzione amministrativa diversa da quella
pecuniaria. Se da un lato, infatti, è parso necessario (in base ad un ragionamento a
fortiori) devolvere al giudice professionale le opposizioni in cui si discuta di
sanzioni normalmente più afflittive di quella pecuniaria; dall'altro, però, si è
rilevato come il riferimento alla mera comminatoria edittale di tali sanzioni avrebbe
allargato eccessivamente il campo dell'esclusione senza adeguata giustificazione, tenuto
conto della circostanza che in buona parte dei casi l'applicazione della sanzione
accessoria non pecuniaria è prevista come meramente facoltativa.
- Nella medesima prospettiva, si è inoltre reputato opportuno introdurre una
"eccezione all'eccezione", lasciando comunque alla competenza del giudice di
pace le materie concernenti gli assegni e la circolazione stradale, anche laddove
venissero inflitte sanzioni non pecuniarie. In tali materie, infatti - anche in
conseguenza delle modifiche operate dal presente decreto legislativo - il ricorso alle
sanzioni amministrative accessorie risulta largamente diffuso, sì che la devoluzione
della competenza al tribunale non sarebbe risultata conforme ai ricordati obiettivi di
deflazione.
- L'articolo 97, nel modificare l'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, esclude che il
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace possa essere deciso secondo equità,
come altrimenti sarebbe stato consentito dalla disposizione generale dell'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si è colta altresì l'occasione per
sostituire l'ormai inattuale richiamo all'articolo 313 del codice di procedura civile,
contenuto nel terzo comma del citato articolo 23 della legge n. 689 del 1981, con il
riferimento ai termini di comparizione previsti dall'articolo 163-bis del predetto
codice.
- 9.
Disposizioni transitorie e finali.
- Il titolo VIII del decreto reca le disposizioni transitorie e finali, conformemente al
mandato conferito dall'articolo 16 della legge delega.
- La disciplina transitoria - che assume particolare rilievo, a fronte dell'elevato numero
di procedimenti pendenti per reati coinvolti nella depenalizzazione - si allinea, quanto
all'asse portante, a quella dettata dalla legge n. 689 del 1981 (articoli 40 e 41),
modificandola ed integrandola tuttavia in alcuni passaggi, sia per tener conto del mutato
panorama ordinamentale, sia soprattutto per agevolare la delicata fase di passaggio dal
vecchio al nuovo regime.
- Si stabilisce dunque, anzitutto, che le disposizioni che sostituiscono le sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse prima
dell'entrata in vigore del decreto, purché, ovviamente, il relativo procedimento penale
non sia stato ancora definito con sentenza o decreto irrevocabile (articolo 98, comma 1).
- La previsione normativa - analoga a quella di cui all'articolo 40 della legge n. 689 del
1981 - scongiura il rischio che gli illeciti depenalizzati, posti in essere anteriormente
al provvedimento di depenalizzazione, possano considerarsi non sanzionabili (oltre che,
ovviamente, con le originarie pene criminali, ex articolo 2, secondo comma, del
codice penale) neanche in via amministrativa, a fronte del principio di legalità
enunciato dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, secondo la lettura datane dalle
Sezioni unite penali della Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. un., 16 marzo 1994,
Mazza).
- Ad evitare, peraltro, che la depenalizzazione possa risultare foriera, nei fatti, di un
sensibile inasprimento ex post del regime sanzionatorio, si è previsto che
sanzioni amministrative accessorie - sanzioni ampiamente utilizzate in sede di riforma e
spesso particolarmente incisive - si applichino alle violazioni anteriormente commesse
solo quando sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
- Per quanto concerne i procedimenti già definiti, si è configurato un sistema più
snello, rispetto a quello ordinariamente operante in rapporto alla generale previsione
dell'articolo 673 del codice di procedura penale, ai fini della revoca della condanna per
intervenuta abolitio criminis, prevedendo che il giudice adotti il provvedimento
con la procedura de plano contemplata dall'articolo 667, comma 4, dello stesso
codice (articolo 99, comma 1, dello schema).
- Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 41, secondo e terzo comma, della legge n.
689 del 1981, si dispone, peraltro, che la multa e l'ammenda inflitte con provvedimento
definitivo debbano essere comunque riscosse, insieme alle spese del procedimento, e che
restino altresì salve la confisca e le pene accessorie (queste ultime, limitatamente ai
casi in cui risultino ancora applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative). Si tratta di disposizioni la cui intuitiva ratio è quella di
evitare che al condannato con sentenza irrevocabile, non ancora eseguita, sia assicurato
(per effetto della revoca del provvedimento) un trattamento illogicamente più favorevole
rispetto a quello riservato a chi abbia parimenti commesso i reati depenalizzati
anteriormente all'entrata in vigore del decreto, ma senza essere stato raggiunto da
accertamento giudiziale definitivo.
- Riguardo ai procedimenti pendenti, l'articolo 100 dello schema stabilisce che
l'autorità giudiziaria debba trasmettere
- i relativi atti all'autorità amministrativa nel termine (ordinatorio) di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto,
- salvo che il reato risulti già prescritto od altrimenti estinto prima di tale data.
- Le modalità di trasmissione sono diverse a seconda della fase in cui si trova il
procedimento penale. In particolare,
- prima dell'esercizio dell'azione penale la trasmissione degli atti viene disposta
direttamente dal pubblico ministero (la
- previsione generalizzata di un intervento del giudice, oltre a risultare scarsamente
giustificata in un momento nel quale
- non è stata ancora formulata alcuna imputazione, sarebbe risultata foriera di un
rilevante aggravio per gli uffici giudiziari),
- con la precisazione - intesa ad evitare incertezze interpretative - che il pubblico
ministero, nel caso in cui la notizia di
- reato sia stata già iscritta a norma dell'articolo 335 del codice di procedura penale,
dovrà annotare nel registro l'avvenuta trasmissione (la previsione lascia inferire, a
contrario, che non dovrà invece procedersi ad alcuna formalità nell'ipotesi
- in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta). L'intervento del giudice è previsto -
nella forma dell'adozione di un provvedimento
- di archiviazione - unicamente quando non debba farsi luogo alla trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa per avvenuta estinzione del reato. Per maggiore snellezza
delle operazioni, si è comunque stabilito - anticipando una modifica normativa
- già in stato di avanzato esame avanti al Parlamento - che tanto la richiesta di
archiviazione che il decreto del giudice che la accoglie possano avere ad oggetto
"blocchi" di procedimenti, indicati in appositi elenchi.
- Nel caso in cui, invece, sia già stata esercitata l'azione penale e quindi ci si trovi
nella fase processuale, il controllo del giudice
- in ordine all'intervenuta degradazione della fattispecie penale ad illecito
amministrativo è risultato, per intuitive ragioni, ineludibile. Anche in questo caso,
peraltro, la procedura delineata si ispira ad un criterio di accentuata semplificazione.
- Si prevede, cioè, che il giudice, se l'imputato o il pubblico ministero non si
oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza di
- assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione
- degli atti all'autorità competente. Posto che la sentenza camerale presuppone la non
opposizione delle parti interessate,
- se ne è prevista l'inappellabilità, con disposizione (ovviamente riferita alla
sentenza resa nel primo grado di giudizio)
- che ricalca quella dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 51 del 1998, in materia
di declaratoria dell'intervenuta
- prescrizione nei procedimenti pendenti alla data di efficacia della riforma sul
"giudice unico".
- Per quanto riguarda, poi, il procedimento sanzionatorio innanzi all'autorità
amministrativa, si è replicata anzitutto,
- nella sostanza, la disposizione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 41
della legge n. 689 del 1981,
- stabilendo che i termini per la notificazione agli interessati degli estremi della
violazione (novanta o trecentosessanta
- giorni, a seconda che l'interessato risieda o meno nel territorio nazionale) decorrano
dalla data di ricezione degli atti
- da parte dell'autorità amministrativa (articolo 100, comma 4, dello schema).
- Apparendo implicita nella delega relativa alle norme transitorie quella ad introdurre
meccanismi idonei ad alleggerire
- gli uffici amministrativi (in primis quelli di prefettura, più degli altri
coinvolti) dai carichi di lavoro connessi alle violazioni pregresse - condizione, questa,
indispensabile al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia dei nuovi sistemi
sanzionatori,
- che assumono una rilevanza nevralgica in settori quali quelli degli alimenti, della
circolazione stradale e degli assegni -
- il comma 5 dell'articolo 100 accorda agli interessati la facoltà di richiedere, nei
sessanta giorni successivi alla notificazione
- degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16
della legge n. 689 del 1981, o delle
- speciali discipline di settore, con effetti estintivi del procedimento: e ciò anche
quando tale facoltà risultasse esclusa
- o limitata dalla normativa "a regime". In tal modo, viene prefigurato un
meccanismo deflattivo che - anche in rapporto
- al pericolo di applicazione di sanzioni amministrative accessorie - può contribuire in
modo significativo al pronto decollo
- della riforma.
- In ogni caso, però, l'imponente massa di procedimenti destinata ad essere trasferita
all'autorità amministrativa e le conseguenti gravi difficoltà che gli uffici deputati
all'applicazione delle sanzioni inevitabilmente incontreranno nel gestire il flusso di
documentazione e nell'addivenire ad una tempestiva conclusione del procedimento
sanzionatorio, hanno consigliato di sancire espressamente, nella fase transitoria,
l'esclusione di ogni forma di responsabilità contabile per i casi di prescrizione della
sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa (articolo 100, comma 8).
- Viene per il resto confermata l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del
1981, in quanto non derogate da quelle del presente decreto e con esse compatibili.
- Per quanto attiene alla riscossione delle sanzioni amministrative relative ai reati
depenalizzati, essa resterà regolata - anche a fronte dello specifico rinvio "alle
norme previste per l'esazione delle imposte dirette", contenuto nel primo comma
dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 - dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (disposizioni che, peraltro, in base agli articoli 17
e 18 del medesimo decreto n. 46, disciplinano attualmente in via generale la riscossione
coattiva delle entrate pubbliche).
- L'articolo 101 del decreto si occupa della identificazione degli uffici ai quali deve
essere inviato il rapporto della violazione previsto dall'articolo 17 della legge n. 689
del 1981.
- Tale identificazione viene demandata ai singoli ministeri od enti cui il presente
decreto legislativo [in ossequio all'articolo 16, comma 1, lettera c), della
delega] riconosce la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli
illeciti depenalizzati, con la precisazione che, riguardo ai ministeri, dovrà provvedersi
mediante decreto dei singoli Ministri
- da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e da
pubblicare (ai fini di garantire una
- opportuna conoscibilità agli operatori pratici) nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
- Discostandosi dai precedenti interventi di depenalizzazione - nel cui ambito non
venivano peraltro individuati
- direttamente i diversi ministeri competenti per gli illeciti depenalizzati - si è
preferito infatti non utilizzare, ai fini
- indicati, lo strumento del regolamento, la cui adozione comporta necessariamente tempi
più lunghi, incompatibili
- con la necessità di un pronto ed efficiente avvio del sistema sanzionatorio, oltre che,
comunque, una certa non
- auspicabile rigidezza del sistema.
- L'articolo 102 detta una norma transitoria correlata al conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed agli enti
- locali previsto dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59. Conformemente al meccanismo
prefigurato dall'articolo
- 7 di tale legge, si stabilisce che, in rapporto alle funzioni ed ai compiti conferiti
dai decreti legislativi emanati in
- attuazione della legge stessa, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per
le violazioni depenalizzate
- dal presente decreto legislativo spetti alle regioni ed agli enti locali a decorrere
dalla data di effettivo trasferimento
- delle risorse a norma del citato articolo 7. Si precisa, altresì, che le regioni a
statuto speciale e le province autonome
- di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le
sanzioni amministrative relative
- alle funzioni loro attribuite.
- Da ultimo, l'articolo 103 differisce l'entrata in vigore di alcune disposizioni recanti
modifiche alla disciplina sanzionatoria concernenti gli assegni al decorso di novanta
dalla pubblicazione del regolamento in materia di istituzione dell'archivio informatico
previsto dall'articolo 36, istituzione alla quale le disposizioni stesse sono strettamente
collegate.