Trani Ius / Le riforme penali / La normativa
sul giudice monocratico penale
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- Legge 16 dicembre 1999 n. 479.
- Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al Tribunale in composizione monocratica
- e altre modifiche al Codice di procedura
penale.
- Modifiche al Codice penale e all'ordinamento
giudiziario.
- Disposizioni in materia di contenzioso civile
pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense.
- ( Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999 n. 296).
-
- (Artt. 9 -- 59). (*)
--------------
(*) Per gli artt. 1 - 8 v. la
Sezione dedicata alle Riforme civili.
TITOLO II
Modifica al codice penale
Art. 9.
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
" In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse
possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre
che sia consentita ".
TITOLO III
Modifiche al codice di procedura penale
CAPO I
Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale in
composizione collegiale
o in composizione monocratica
Art. 10.
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai
seguenti:
" Art. 33-bis. - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono
attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre
che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi
quelli indicati dagli articoli 329,331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo
comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma,
452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché
dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,n.
1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223,228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere
militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di
interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di
associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.
646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia
di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di
produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la
disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le
disposizioni dell'articolo 4.
Art. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Sono
attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4,
del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non
previsti dall'articolo 33-bis da altre disposizioni di legge ".
CAPO II
Modifica alle disposizioni sull'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 11.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
" 2-ter. Le disposizioni de! comma 2-bis non si applicano al giudice che nel
medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n.
354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e
al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio
1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 ".
CAPO III
Controllo della competenza nel corso delle indagini
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" Art. 54-quater - (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico
ministero) - 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento
ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia
conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se
ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso
il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a
pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice
ritenuto competente.
2 La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che .
procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta
e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero
presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal
senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore
generale presso la corte d' appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga
ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di
determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale,
assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal
deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli
uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo
54-ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia
basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della
comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi
previsti dalla legge".
CAPO IV
Difensore
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine,
le parole: " dal difensore o da altra persona abilitata ".
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte
civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione della parte civile >>.
3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo,
è inserito il seguente: " Se la procura è rilasciata per scrittura privata a!
difensore, la sottoscrizione. può essere autenticata dal difensore medesimo".
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
Art. 14.
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla
seguente: " Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
" 6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della
libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai
polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica salvo che la persona vi consenta ".
CAPO VI
Riparazione per ingiusta detenzione.
Art. 15.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
" 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta
irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata
effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui
confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 ":
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo
".
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: " Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla
persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi
confronti la misura della custodia cautelare ".
CAPO VII
Indagini preliminari
Art. 16.
1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 415. - (Reato commesso da persone ignote) - 1. Quando è ignoto l'autore del
reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia
di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire
le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che
il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli
organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il
giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ".
Art. 17.
1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura
penale, sono premesse le seguenti parole: " Salvo quanto previsto dall'articolo 4 15
-bis".
2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - 1.
Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al
difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle
norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso
la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di
prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il
termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il
compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove
indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi
atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se
compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la
richiesta di archiviazione ".
3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: "
dall'invito " alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia
chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo
415-bis, comma 3 ".
CAPO VIII
Udienza preliminare
Art. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
"b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli
di legge; ".
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le
parole: " l'enunciazione " sono inserite le seguenti: ", in forma
chiara e precisa,".
Art. 19.
1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: " due
" è sostituita dalla seguente: " cinque ".
2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
" Art. 420. - (Costituzione delle parti) 1. L'udienza si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando
la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni
di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma
dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare e redatto di regola in forma riassuntiva a norma
dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione
fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Art. 420-bis. (Rinnovazione dell'avviso) -1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che
sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando
è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza,
sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante
consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente
valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva
né motivo di impugnazione.
Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando
l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è
dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro
legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova
udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419,
comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare
probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire
per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice
e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza,
fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione
all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la
citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando
risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se
l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero
quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si
proceda in assenza del difensore impedito.
Art. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non
compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2,
420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal
caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è
la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma
dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia
dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è
comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con
ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che
ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il
giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.
Art. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) -1. Le
disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se
impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se
detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso si allontana dall'aula di udienza è considerato
presente ed è rappresentato dal difensore ".
Art. 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: " L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere
di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli
articoli 64 e 65 ".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" Art. 421-bis. - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non
provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari
sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento
e la data della nuova udienza preliminare.Del provvedimento è data comunicazione
al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato
l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si
applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1 ".
Art. 22.
1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 422. - (Attività d' integrazione probatoria del giudice) - 1. Quando non
provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421bis, il
giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare
evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove,
fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi
l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal
giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice,
nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il
quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il
giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e
499 ".
Art. 23.
1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che
estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando
risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto
delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice
penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537 ".
2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura
penale, le parole: " di proscioglimento o di non luogo a procedere " sono
sostituite dalle seguenti: "o di proscioglimento ".
Art. 24.
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare
".
Art. 25.
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" Art. 430-bis. (Divieto di assumere informazioni). - 1. È vietato al pubblico
ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona
ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai
sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e
presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del
divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi
in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo ".
Art. 26.
1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento) -1. Immediatamente dopo l'emissione
del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti
alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il
giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione
civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli
atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero
a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati
nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva ".
CAPO IX
Procedimenti speciali
Art. 27.
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato può chiedere
che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano
formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma
3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio
abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati
nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato
se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto
conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può
chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al
termine previsto dal comma 2 ".
Art. 28.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 29.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 441. - (Svolgimento del giudizio abbreviato) - 1. Nel giudizio abbreviato si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare,
fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il
giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di
cui all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche
d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
l'applicabilità dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo
438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ".
Art. 30.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel
fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza ".
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Alla pena
dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ".
Art. 31.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 32
1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice,
sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché
congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma
3 ".
Art. 33.
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1,
fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma
3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio
direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è
formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal
comma 1, anche se in precedenza era stato negato ".
Art. 34.
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel
giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per
accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente
sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della
richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e
il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è
ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede
dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta
".
Art. 35.
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia
dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con
il rito abbreviato. Si
applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ".
Art. 36.
1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2 le parole " e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso
" sono soppresse e dopo le parole: " previste dagli articoli " sono
inserite le seguenti " 438, commi 3 e 5, ".
Art. 37.
L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 459. - (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati
perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente
presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico
ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se
inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è
attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la
misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla
metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare
una misura di sicurezza personale ".
2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta
dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al
di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato
penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del
codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo
non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se
nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e
la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena ".
3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è
sostituito dai seguenti:
" Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a
norma dell'articolo 456, commi l, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato,
il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si
applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente
ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso,
disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura
dell'opponente ".
4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di
oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ".
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al
numero 5), dopo le parole: " su richiesta dell'imputato " sono aggiunte le
seguenti: " nonché dei decreti penali ".
CAPO X
Modifiche alle disposizioni sul giudizio
Art. 38.
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: "
consulenti tecnici " sono inserite le seguenti: " nonché delle persone indicate
nell'articolo 210".
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta
richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate
dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la
citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate
nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre
successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 ".
Art. 39.
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
"2-bis.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater e 420-quinquies ".
2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 40.
1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono
l'ammissione delle prove.
2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo
468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare
tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti ne! fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o
esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ".
Art. 41.
Il comma 2 dell' articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
" 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può
rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate
nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame Resta
salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli
articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".
Art. 42.
1 Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
" 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi
di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli
articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ".
Art. 43.
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" Art. 512-bis. - (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).
- 1 Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di
prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona
residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata
citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame
dibattimentale ".
CAPO XI
Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
Art. 44.
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"LIBRO OTTAVO -
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica) -1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per
tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le
norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita
l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni
ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro
anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le
disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti
reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice
penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo
comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice
penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia
riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un
reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta
entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblica ministero.
Art. 551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la
citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero
presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.
Art. 552. - (Decreto di citazione a giudizio) - 1. Il decreto di citazione a giudizio
contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei
difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e
di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli
di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà
giudicato in conturnacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste
previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella
segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di
prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o
è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed
f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia
richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte
offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a
quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria
unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'articolo 416, comma 2.
Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in
dibattimento) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo
trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Art. 554 - (Atti urgenti) - 1. Il giudice per le indagini preliminari é competente ad
assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino
a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al
giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) - 1. Almeno
sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a
pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o
consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono
chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico
ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato,
inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è
disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;
inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni
contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
TITOLO III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) - 1. Per il
giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano,
rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli
articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
Art. 557. - (Procedimento per decreto) - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede
al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di
oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione.
In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Art. 558. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1. Gli ufficiali o gli
agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto
in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per
la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione
formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a
norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro
quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386,
comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di
polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida
dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in
stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico
ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al
giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il
pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente
al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a
cinque giorni. Quando l'imputato sì avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso
fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio
abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si
svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi
previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 559. - (Dibattimento) - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per
il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto
soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene
necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici,
delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico
ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto
direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico
ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale previa menzione della causa della sostituzione ".
CAPO XII
Disposizioni in materia di opposizione al decreto penale di condanna e di
impugnazioni.
Art. 45.
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "
nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: " o del giudice di
pace ".
2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "
nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: " o del giudice di
pace ".
Art. 46.
1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole
da: " Tuttavia " sino alla fine.
CAPO XIII
Disposizioni abrogative, di attuazione e di coordinamento.
Art. 47.
1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:
" Art. 33-sexies. - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se
nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione
diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di
trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a
giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e
554".
2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:
" Art. 33 -septies - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) - 1.
Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice,
se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa,
trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma l se il giudice monocratico ritiene che il reato
appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4 ".
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: " nel
decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 " sono sostituite
dalle seguenti : "nel decreto di citazione diretta a giudizio".
4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:
" 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis
".
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal
seguente:
" 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e
1-ter ".
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito
dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza
preliminare e questa non si sia tenuta ".
7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal
seguente:
" 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato
risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza
preliminare e questa non si é tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione
degli atti al pubblico ministero ".
Art. 48.
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
" Art. 4-bis. - (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso
ufficio del pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui
all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria
del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere,
il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione,
verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia
degli atti del procedimento ".
Art. 49.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
le parole: " a norma dell'articolo 420 comma 4 " sono sostituite dalle seguenti:
" a norma degli articoli 420-bis e 420-ter ".
2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: " dall'articolo 420, comma 4
" sono sostituite dalle seguenti: " dagli articoli 420-bis e 420-ter ".
Art. 50.
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
" Art. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - l. Le denunce a carico di
ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia,
unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del
reato, con elenchi mensili ".
Art. 51.
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: " 566 " è sostituita dalla
seguente: " 558 ".
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: " 566 " è
sostituita dalla seguente: " 558 ".
Art. 52.
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
" Art. 135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti
esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono
immediatamente restituiti al pubblico ministero".
Art. 53.
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dei codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " ovvero a norma dell'articolo 557 del codice " sono
soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: " Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice ";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
" 4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia
ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il
giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il
pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con
sentenza l'estinzione del reato ".
Art. 54.
1 Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.
Art. 55.
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
" 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare
il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi
previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice ".
Art. 56.
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio l998, n. 5 1, le
parole: ", acquisito il consenso del pubblico ministero, " sono soppresse.
TITOLO IV
Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art. 57.
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di
giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano
in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attività medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che
abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate
per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1
del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici
incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici
dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano
già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei
mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni.
Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 58.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " reati per i
quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite
dalle seguenti: " reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a
giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale ".
TITOLO V
Disposizioni finanziarie.
Art. 59.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive
lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.