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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
- Con atto notificato il 22.1.86, la S. S.p.a. conveniva
davanti al Tribunale di Sassari
- N.A., esponendo che, con atto del 22.11.83, aveva concesso
in leasing al convenuto
- un capannone ad uso industriale sito in T.'; che il
convenuto si era reso moroso nel
- pagamento dei canoni; che, ottenuto decreto
ingiuntivo, divenuto definitivo, per i
- canoni, aveva richiesto, con esito positivo, il
sequestro giudiziario dell'immobile.
- Tanto premesso, chiedeva la convalida
del sequestro e la risoluzione del contratto,
- con conseguente condanna del convenuto
alla restituzione dell'immobile ed al
risarcimento dei danni.
Il convenuto deduceva che, al fine
di ricostituire adeguate riserve liquide, aveva
- concluso con la S. un contratto di sale and lease back, in
forza del quale aveva ceduto
- alla controparte il capannone ad uso
industriale per il prezzo di L. 400.000.000,
conseguendone quindi la disponibilita' titolo di
locazione, per il canone bimestrale di L.
16.619.000, per otto anni, con facolta' di opzione,
alla scadenza, per il prezzo di L.
20.000.000; che la S. non aveva corrisposto l'intero
prezzo, in forza di espressa
clausola, secondo la quale la meta' del relativo importo doveva essere
accantonata presso il Banco di Sardegna di
L. a garanzia del pagamento delle due prime annualita' di
canone;
- che in ragione di tale limitato ricavo l'operazione non
aveva consentito il raggiungimento
dello scopo perseguito.
- Tanto dedotto, chiedeva che il contratto fosse
dichiarato nullo, con
- le conseguenti pronunce.
- Il tribunale revocava il sequestro; dichiarava la
nullita' della vendita
del capannone; rigettava la domanda di restituzione
dell'immobile
proposta dalla S. ; rigettava le
domande restitutorie
dell'A.; condannava quest'ultimo al risarcimento del danno
da
inadempimento della locazione finanziaria.
Pronunciando sull'appello principale della S.
e su quello
incidentale dell'A. , la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza
del 3.3.93, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la
nullita' del contratto di lease back; condannava l'A. alla
restituzione
- della somma di L. 159.714.740 oltre agli
interessi legali;
- condannava la S. alla restituzione della somma di L. 66.472.000
- oltre agli interessi legali; condannava la S.
al risarcimento dei
- danni in favore dell'A. , liquidati in L.
267.579.300; condannava la S.
al pagamento delle spese del doppio grado.
Considerava la corte che l'operazione contrattuale posta in
essere dalle
parti integrava un unitario contratto rientrante nella figura del sale
and lease back; che tale contratto, normativamente non disciplinato, ma
diffuso nella pratica degli affari, presenta, nella sua configurazione
socialmente tipica, una causa apparente volta al
perseguimento di
interessi socialmente ed economicamente non apprezzabili, ed una causa
effettiva che si sostanzia di un mutuo assistito da garanzia atipica, in
violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744
c.c.), ed e'
pertanto affetto da nullita', in linea generale, quale
contratto in
frode alla legge (art. 1344 c.c.), alla stessa stregua di una
vendita
con patto di riscatto (o di retrovendita)
stipulata allo scopo di
costituire una garanzia reale a favore del creditore (Cass. n. 1611-89);
che, peraltro, anche a voler escludere la nullita' del lease back
come
figura generale, nel caso di specie si
configurava un lease back
anomalo, potendosi desumere dalla corresponsione, da
parte della
S. , della sola meta' del prezzo di vendita del
capannone,
restando la residua quota vincolata per due anni
a garanzia del
pagamento dei canoni, uno stravolgimento dei normali
effetti del
contratto, mediante la realizzazione di una situazione caratterizzata da
sproporzione tra controprestazioni, volta a costituire
una garanzia
reale atipica a tutela di un preesistente credito, in pregiudizio
del
debitore, quale contraente piu' debole, con conseguente
nullita' del
contratto ex art. 2744 c.c. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione
la S. sulla base di sette motivi, illustrati con memoria, ai
quali resiste, con controricorso, l'A.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 1322, 1344, 2744 c.c., nonche' difetto di motivazione - la
ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto
che il contratto atipico di sale and back (vendita con
locazione di
ritorno) sarebbe sempre nullo, nella sua
configurazione socialmente
tipica, poiche' integra, in frode alla legge, elusione al
divieto di
patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. Con il secondo
motivo -
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
1322, 1344 e
2744 c.c. in relazione agli artt. 1500 e 1813 c.c., nonche' difetto di
motivazione - la ricorrente addebita alla corte
d'appello di aver
applicato al contratto di lease back
principi enunciati dalla
giurisprudenza di questa S.C. in tema di vendita in garanzia sottoposta
a condizione risolutiva - suscettiva di integrare frode alla
legge, e
quindi sanzionabile con la nullita' (sent. S.U. n. 1611-89 e n. 1907-89)
- senza cogliere la diversita' strutturale
e funzionale delle
fattispecie considerate.
Osserva la ricorrente che il contratto di lease back costituisce
tipo
negoziale diffuso nella pratica degli affari, e
quindi socialmente
tipico, la cui causa consiste nel perseguimento
dell'interesse del
venditore-utilizzatore di avere la disponibilita' giuridica del bene da
utilizzare, messogli a disposizione dall'impresa di leasing attraverso
un contratto di locazione finanziaria. E l'individuazione di una causa
tipica non consente di ravvisare nell'operazione economica in esame il
mascheramento, dietro un regolamento negoziale di per se' lecito, di un
mutuo assistito da garanzia atipica.
Ne' sembra corretto - prosegue la ricorrente - trasporre meccanicamente
al contratto di lease back l'orientamento
giurisprudenziale che ha
ravvisato nelle alienazioni a scopo di garanzia soggette a
condizione
risolutiva (vendita con patto
di riscatto o con patto di
ritrasferimento) portata elusiva del divieto di patto commissorio,
in
quanto sussiste, tra le fattispecie considerate, diversita' di causa e
di struttura. Nel lease back invero la vendita non e' in
funzione di
garanzia di un preesistente credito, ma
costituisce presupposto
necessario per l'instaurazione della locazione finanziaria del bene, e
non e', inoltre, soggetta a condizione
risolutiva, dovendo il
venditore-utilizzatore, per riacquistare la proprieta', esercitare
il
diritto di opzione.
- 1.2. Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte - incentrate sul
rapporto tra contratto di lease back e
alienazione in garanzia
integrante patto commissorio - impongono una preliminare
ricognizione
dei problemi connessi all'individuazione dell'ambito di applicazione del
divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c..
L'art. 2744 c.c., compreso nel titolo III del libro VI del codice civile
(Della responsabilita' patrimoniale, delle cause di prelazione e della
conservazione della garanzia patrimoniale), dispone quanto segue:
"E'
nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento
del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa
ipotecata o
data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore
alla costituzione dell'ipoteca o del pegno." Analoga
previsione reca
l'art. 1963 c.c. in tema di anticresi.
L'espressa comminatoria di nullita' avendo, ovviamente, espulso
dalla
pratica degli affari la realizzazione della fattispecie legale illecita,
concernente il patto commissorio aggiunto ad ipoteca, pegno o anticresi,
e' sorta questione se la nullita' riguardasse, o meno, anche il
patto
commissorio autonomo, e cioe' l'operazione contrattuale,
di regola
integrata da una alienazione in funzione di garanzia, che di
per se'
preveda che la proprieta' della cosa alienata in
garanzia passi al
creditore in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato. E
la risposta della giurisprudenza di questa S.C. (sent.
n. 282-74) e
della dottrina e' stata concordemente positiva, sul
rilievo, tra
l'altro, che il risultato giuridico-economico
dell'operazione e'
equivalente a quello espressamente sanzionato.
Minor concordia - ed anzi ampia divergenza di opinioni
(significativa
della loro elevata opinabilita') - ha contrassegnato,
come e' noto,
l'individuazione della ragione giustificatrice della sancita
nullita'
del patto commissorio (sia adietto che autonomo).
Senza pretesa di completezza, sara' qui sufficiente
ricordare che le
tesi tradizionali hanno individuato il
fondamento del divieto
nell'esigenza di tutela dei debitori - esposti, a causa del bisogno, a
subire il rischio di un approfittamento da parte dei creditori -, ovvero
di tutela dei creditori - risultando leso il
principio della par
condicio -, o di entrambe le categorie. Su un piano diverso, e'
stato
sottolineato il contrasto del potere di
autosoddisfacimento del
creditore con l'esclusiva statale della funzione
esecutiva. Secondo
altra tesi, infine, il divieto si giustificherebbe con
l'esigenza di
evitare che il patto, quale clausola di stile, determini l'instaurarsi
di un sistema di garanzia inidoneo ad esprimere un assoggettamento del
patrimonio del debitore esattamente adeguato alla funzione di garanzia.
A sua volta, la giurisprudenza di questa S.C. per lungo tempo ritenne di
impostare la soluzione del problema della liceita' o
illiceita' del
patto commissorio autonomo, integrato da una alienazione in
garanzia,
con riferimento alla decorrenza degli effetti del trasferimento
della
cosa alienata in garanzia. Si affermo', invero,
la liceita' della
vendita fiduciaria a scopo di garanzia, accompagnata
da patto di
riscatto o di ritrasferimento, caratterizzata da un
trasferimento
effettivo ed immediato della proprieta' al creditore, il quale tuttavia
assume l'impegno, in forza di accordo consistente nel patto di riscatto
o in quello di retrovendita, di ritrasferire il bene al
venditore se
questi estinguera', nel termine previsto, il debito
garantito. Per
converso.
si ritenne nulla, ai sensi dell'art. 2744 c.c., la vendita dissimulante
un mutuo con patto commissorio, ricorrente nell'ipotesi in cui le parti,
pur dichiarando formalmente di voler vendere ed acquistare, concordano
in sostanza che il creditore acquirente diventera' proprietario soltanto
se il debitore ed alienante non estinguera' il
debito nel termine
pattuito, attuando cosi' una vendita sottoposta a condizione sospensiva
(per tutte: sent. n. 1004-62 e n. 642-80).
Il problema venne posto quindi, per l'ipotesi illecita, in
chiave di
simulazione, e l'illiceita' del contratto dissimulato
venne fatta
discendere dalla violazione diretta del divieto ex art. 2744 c.c.
(estensivamente interpretato come relativo anche al patto
commissorio
autonomo).
La soluzione adottata fu oggetto di critica e ad essa si contrapposero
difformi pronunce (significativo esempio si riscontra nella sent. n.
3800-83), che abbandonarono il suindicato criterio distintivo, rilevando
come anche nella vendita con patto di riscatto o di
retrovendita, se
conclusa a scopo di garanzia, l'effetto traslativo diviene definitivo ed
irrevocabile soltanto a seguito dell'inadempimento del mutuatario.
Ne
consegue che, ove risulti l'intento primario delle parti di vincolare il
bene a garanzia ed in funzione del rapporto di
mutuo, la complessa
convenzione - in quanto produttiva degli stessi
effetti di una
alienazione sottoposta a condizione sospensiva e caratterizzata da
un
nesso teleologico e strumentale tra i due negozi
di mutuo e di
compravendita - presenta una causa effettiva divergente da quella tipica
della compravendita, ed avente natura di causa illecita, in quanto volta
a frodare il divieto del patto commissorio attraverso il ricorso ad un
procedimento simulatorio.
Il nuovo orientamento venne fatto proprio, con alcune
precisazioni,
dalle Sezioni Unite, con due sentenze dell'anno 1989 (n. 1611 e n.
1907). Premesso, in adesione alla tesi tradizionale, che il divieto di
patto commissorio e' diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una
coazione morale sul debitore, spesso spinto alla ricerca di un mutuo (o
alla richiesta di una dilazione, nel caso di
patto commissorio ex
intervallo) da ristrettezze finanziarie, con facolta' di far proprio il
bene, attraverso un meccanismo che gli consenta di sottrarsi alla regola
della par condicio creditorum, hanno affermato le
Sezioni Unite che
nella vendita con patto di riscatto o di
retrovendita a scopo di
garanzia questa non costituisce soltanto motivo, ma assurge a causa del
contratto, in quanto il trasferimento della proprieta' trova obiettiva
giustificazione nel fine di garanzia. E tale causa e' inconciliabile con
quella della vendita, posto che il versamento del denaro non costituisce
pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo, mentre il trasferimento
del bene non integra l'attribuzione al compratore,
bensi' l'atto
costitutivo di una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, in
quanto suscettibile di evolversi a seconda che il debitore
adempia o
meno. Ed e' proprio la provvisorieta' che
costituisce l'elemento
rivelatore della causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa
tipica del negozio prescelto e determinazione
causale concreta,
indirizzata alla elusione di una norma imperativa, qual e' l'art. 2744
c.c.: le parti invero, adottando uno schema negoziale
astrattamente
lecito per conseguire un risultato vietato dalla
legge, realizzano
un'ipotesi di contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c). In
senso
conforme si e' espressa la sent. n. 2126-91.
In tale quadro, va quindi ribadito che e' sanzionabile con la nullita',
nei sensi suindicati, la vendita con patto
di riscatto (o di
retrovendita) che, risultando inserita in una piu' complessa operazione
contrattuale, caratterizzata dalla
sussistenza di un rapporto
credito-debitorio tra venditore ed
acquirente, sia piegata al
perseguimento non gia' di un trasferimento di proprieta', bensi' di un
rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorieta' rispetto
al mutuo, della posizione del creditore, suscettivo di determinare
la
(definitiva) acquisizione della proprieta' del bene in
mancanza di
pagamento del debito garantito, cosi' realizzando il risultato giuridico
ed economico vietato dall'art. 2744 c.c. (che,
sotto tale profilo,
integra quindi una norma materiale).
Merita per contro un ulteriore approfondimento l'analisi degli elementi
sintomatici idonei a denunciare la sussistenza di
una operazione
fraudolenta del tipo delineato. Al riguardo, piu'
che l'indagine
sull'atteggiamento soggettivo delle parti (valorizzata dalla sent.
n.3800-83, non seguita, sul punto, dalle Sezioni Unite),
sara' utile
l'accertamento di dati obiettivi, quali la presenza di una
situazione
credito-debitoria (preesistente o contestuale
alla vendita), e,
soprattutto, la sproporzione tra entita' del debito e valore del
bene
alienato in garanzia, di regola presente nelle fattispecie in
esame e
costituente significativo segnale di una situazione di approfittamento
della debolezza del debitore da parte del
creditore, che tende ad
acquisire l'eccedenza di valore, cosi' realizzando un
abuso che il
legislatore ha voluto espressamente sanzionare.
A conferma di cio', deve considerarsi che l'illiceita'
e' invece
esclusa, pur in presenza di costituzioni di garanzie che postulano
un
trasferimento di proprieta', qualora queste siano integrate da
schemi
negoziali che il menzionato abuso escludono in radice, come avviene nel
caso del pegno irregolare (art. 1851 c.c.), del riporto
finanziario e
del c.d. patto marciano, in virtu' del quale al termine del rapporto si
procede alla stima, ed il creditore, per acquisire il bene, e' tenuto al
pagamento dell'importo eccedente l'entita' del credito. La
ratio del
divieto posto dall'art. 2744 c.c. risulta quindi desumibile argomentando
a contrario dalla liceita' delle figure ora menzionate.
Non vale opporre che sproporzione tra entita' del credito e valore del
bene, e conseguente abusiva appropriazione dell'eccedenza
non sono
espressamente richieste dall'art. 2744 c.c., potendosi replicare che il
legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei
riguardi del
patto commissorio, ha fondatamente presunto, alla stregua dell'id
quod
plerumque accidit, che in siffatta convenzione il creditore pretende
di
regola una garanzia eccedente l'entita del credito.
Appare quindi corretto ritenere che la sussistenza di una sproporzione
tra valore del bene ed entita' del credito possa offrire, in
sede di
indagine, uno degli indizi di maggior peso
(sent. n. 736-77, in
motivazione; sent. n. 776-60, in motivazione; sembrano invece svalutare
tale elemento indiziario le sentenze n. 1611 e
1907 del 1989 delle
Sezioni Unite, che peraltro richiamano proprio la sent. n. 736-77).
E non giova argomentare dalla disciplina generale dettata dall'art. 1448
c.c., per desumerne la sanzionabilita'
della sproporzione tra
prestazioni soltanto mediante l'azione di rescissione, poiche' resta da
dimostrare la assoluta coerenza del sistema sanzionatorio previsto dal
codice civile, nel quale si rinvengono ipotesi di tutela del contraente
debole mediante l'irrogazione della nullita' (artt. 1341, 1815,
comma
2), e puo' opporsi che l'art. 2744 c.c.
esprime una specifica
valutazione legale di riprovevolezza del patto commissorio, in
virtu'
della sua intrinseca elevata potenzialita' - per frequenza di impiego e
facilita' di realizzazione - a determinare il rischio
(presunto) di
produrre effetti che l'ordinamento non consente, e che si risolvono, in
definitiva, in un eccesso di garanzia
per il creditore e di
responsabilita' patrimoniale per il debitore.
- 1.3. Ora, l'impugnata sentenza ha operato una pedissequa
trasposizione
dei principi affermati dalle menzionate sentenze delle Sezioni Unite n.
1611 e n. 1907 del 1989, in relazione alla vendita a scopo di garanzia
risolutivamente condizionata, al contratto di lease
back nella sua
configurazione socialmente tipica, postulando la piena coincidenza tra
le due figure, ed ha quindi formulato, in linea principale, un giudizio
di nullita', ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c., del
contratto di
lease back in quanto tale. In sostanza, tale
figura contrattuale
socialmente tipizzata integrerebbe uno schema negoziale coincidente, per
- struttura e funzione, con la
fattispecie negoziale fraudolenta
individuata dalle suindicate sentenze delle Sezioni Unite.
L'assunto non merita adesione. Secondo un'opinione largamente diffusa in
dottrina, il contratto di lease back costituisce uno schema
negoziale
socialmente tipico - in quanto frequentemente applicato, sia in Italia
che all'estero, nella pratica degli affari
- contrassegnato da
specificita' di struttura e di funzione - e quindi.
da originalita' ed autonomia rispetto ai tipi
negoziali legalmente
tipici -, e rientrante tra i c.d. contratti di impresa.
Con il contratto di sale and lease back
(vendita con leasing di
ritorno), nella sua configurazione socialmente tipica, un'impresa (o un
lavoratore autonomo) vende un proprio bene (immobile
o mobile), di
natura strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'attivita', ad una
impresa di leasing, la quale lo concede
contestualmente in leasing
all'alienante, che corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed
ha la facolta', alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprieta'
esercitando un diritto di opzione, per un predeterminato prezzo.
Come tutti i contratti atipici, anche quello in esame presenta punti di
contatto con figure negoziali tipiche, sicche', volendolo sezionare, ben
si potrebbe ridurlo ad un mero assemblaggio di tipi legali (vendita;
mutuo; locazione; opzione). Ma si tratterebbe, appunto, di un'operazione
riduttiva, non rispettosa della funzione integratrice dell'ordinamento
svolta dall'autonomia contrattuale nel settore dei traffici commerciali.
Unitariamente considerato, per converso, il lease back si configura come
operazione economica complessa, rispondente ad una specifica esigenza,
- caratteristica dell'attivita' imprenditoriale (o di lavoro autonomo), e
cioe' all'esigenza del venditore-utilizzatore, nel
quadro di un
determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi di
- natura finanziaria, di ottenere con immediatezza
liquidita', mediante
l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi di norma funzionale
ad un determinato assetto produttivo (si pensi
ad un capannone
industriale o ad altro bene inserito in
uno specifico contesto
produttivo) e pertanto non agevolmente collocabile sul
mercato -,
conservando di questo l'uso, e con facolta' di
riacquistarne la
proprieta' al termine del rapporto.
E' innegabile che, nella vita di un'impresa, siffatta
esigenza puo'
fisiologicamente manifestarsi, ove
ricorra l'opportunita' di
smobilizzare precedenti investimenti sfruttando il valore di
scambio
degli strumenti di impresa, e di avvalersi della
liquidita' cosi'
ottenuta per finanziare riconversioni o acquisizioni di nuovi impianti
tecnologici, continuando ad utilizzare, in leasing, il bene strumentale
alienato con i relativi benefici fiscali, e riservando alla cessazione
del rapporto la scelta tra il riacquisto del bene o la sua restituzione.
Nell'ambito di tale schema, caratterizzantesi come momento di
normale
svolgimento dell'attivita' di impresa, la vendita all'impresa di leasing
non risulta quindi piegata a scopo di garanzia, quale accessorio di un
preesistente o concomitante mutuo, ma costituisce necessario presupposto
- per la concessione del bene in leasing:
non e' quindi, come si e'
rilevato, una vendita a scopo di garanzia, bensi' una vendita a scopo di
leasing. Le assonanze tra lease back e alienazione in garanzia collegata
ad un mutuo sono indubbiamente consistenti, e
potrebbero fondare un
giudizio di piena assimilazione, qualora l'interprete si
limitasse a
porre a raffronto i due schemi negoziali astrattamente considerati.
La diversificazione appare tuttavia apprezzabile, qualora si proceda al
valutare il lease back come operazione economica
tipizzata dal suo
essere inserita in un contesto socio-economico ben definito,
e cioe'
nella realta' dell'economia delle imprese (e vale
precisare: delle
imprese sane).
Non trascurabile rilievo, ai fini della tipizzazione
dello schema,
assumono quindi vari elementi, costituiti dalla qualita'
delle parti
contraenti, di regola rappresentate da una impresa
(o lavoratore
autonomo) e da una impresa di leasing; dalla natura del bene, che deve
essere strumentale per l'esercizio dell'impresa;
dai criteri di
determinazione del prezzo di vendita, dei canoni
e del prezzo di
opzione, di regola omogenei in una corretta
contrattazione; dalla
considerevole durata del rapporto; dalla conformita' delle
condizioni
del contratto di utilizzazione del bene a quelle generalmente praticate
per un leasing. In conclusione, quindi, lo schema negoziale socialmente
tipico del lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale
contratto d'impresa, e caratteri peculiari, di natura
soggettiva ed
oggettiva, che non consentono di ritenere che esso
integri, per sua
natura, e nel suo fisiologico operare, una
fattispecie negoziale
fraudolenta sanzionabile ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c. (ovvero,
quale negozio atipico, affetto da illiceita' della causa concreta,
ex
art. 1343 c.c., per violazione di norma imperativa, e cioe' dell'art.
2744 c.c.).
La fondatezza delle osservazioni svolte sul punto dalla ricorrente non
consente tuttavia l'accoglimento del ricorso, atteso che
l'impugnata
sentenza ha svolto ulteriori
considerazioni a sostegno della
declaratoria di nullita', che, come sara' precisato
piu' avanti, si
sottraggono a censura.
- 2.1. Con il terzo motivo viene
denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1344 e 2744 c.c., in relazione all'art.
1362 e seguenti c.c., nonche' motivazione
insufficiente, erronea e
contraddittoria.
Deduce la ricorrente che erroneamente la corte
d'appello avrebbe
ulteriormente giustificato la declaratoria di nullita' con riferimento
ad una pretesa anomalia che il contratto di
lease back in esame
presentava in concreto - consistente
in una sproporzione tra
controprestazioni, causata dal versamento della sola meta' del prezzo di
vendita del capannone, restando la residua parte vincolata per due anni
a garanzia del pagamento dei canoni, idonea a determinare, per la
sua
gravita', lo stravolgimento dei normali effetti del
lease back -,
sicche' poteva desumersi una originaria posizione di
debolezza del
venditore, costretto a concludere una alienazione in
garanzia in
dispregio del divieto del patto commissorio.
Sostiene, infatti, che della quota di prezzo vincolata
il venditore
aveva la disponibilita', tanto e' vero che vennero consentiti prelievi,
e che indimostrate erano rimaste la situazione di debolezza del predetto
e la preesistenza di crediti.
- 2.2. Il motivo non e' fondato.
Giova premettere che anche il lease back,
come qualsiasi altro
contratto, puo' essere impiegato per scopi illeciti o fraudolenti, ed in
particolare, in ragione della gia' ricordata indubbia
assonanza tra
schemi negoziali, a fini di violazione o di elusione
del divieto di
patto commissorio ex art. 2744 c.c. (ma
di sola violazione sembra
corretto parlare, poiche' l'atipicita' legale del contratto lo rende in
concreto idoneo a perseguire scopi direttamente
vietati da norme
imperative, caratterizzandosi quindi come operazione economica a
- causa illecita ex art. 1343 c.c.).
Spettera' pertanto al giudice, con valutazione da eseguirsi
caso per
caso (come, d'altra parte, deve avvenire anche in relazione alle vendite
soggette a condizione risolutiva, delle quali sia denunciato lo scopo di
garanzia), stabilire se la concreta operazione economica si atteggi in
modo tale da perseguire un risultato confliggente con il divieto posto
dall'art. 2744 c.c. A tal fine dovra'
procedersi a riscontrare
l'eventuale sussistenza di alterazioni
dello schema negoziale
socialmente tipico, idonee a denunciare che l'operazione non tende
al
perseguimento dell'assetto di interessi proprio del
lease back come
contratto di impresa, bensi' al perseguimento di uno scopo d
garanzia
con caratteristiche integranti la realizzazione del risultato materiale
vietato dall'art. 2744 c.c., avuto riguardo alla ratio del divieto, come
sopra precisata sub n. 1.2.
Oltre all'assenza di uno o piu' degli elementi caratterizzanti di tipo
soggettivo ed oggettivo sopra menzionati, il perseguimento di uno scopo
- di garanzia in violazione dell'art. 2744 c.c. potra',
quindi, essere
denunciato dalle difficolta' economiche
dell'impresa venditrice,
legittimante il sospetto di un approfittamento della sua condizione di
debolezza, nonche' dalla concreta valutazione economica dell'affare, in
termini di adeguata proporzionalita' delle prestazioni corrispettive.
- Valutazione, questa, da condursi avuto riguardo ai criteri adottati per
la stima del prezzo di vendita del bene strumentale (onde accertarne la
corrispondenza a correnti valori di mercato, correlati, peraltro, alle
- peculiarita' del bene strumentale ed alla
sua eventuale ridotta
commerciabilita'), per la determinazione dei canoni del leasing (se in
conformita' alle tecniche proprie di siffatta figura
contrattuale), e
per la quantificazione del prezzo di opzione (se
coerenti con il
complessivo disegno economico perseguito).
Orbene, la corte territoriale, ad ulteriore supporto del suo giudizio di
nullita' del contratto in esame, ha affermato che esso
integrava un
lease back anomalo, in quanto, per il
suo concreto atteggiarsi,
perseguiva uno scopo primario di garanzia, in violazione dell'art. 2744
c.c. In particolare, ha rilevato la corte che l'operazione economica di
cui trattasi non realizzava gli effetti normali del contratto di lease
back, come socialmente tipizzato, e consistenti nell'assicurare ad una
impresa liquidita', mediante alienazione di un
bene strumentale,
conservandone, in virtu' di contestuale
concessione in leasing,
l'utilizzazione. E cio' in quanto, a fronte di un corrispettivo di L.
400.000.000 convenuto per la vendita del capannone, l'impresa di leasing
- aveva in effetti versato meno della meta' della detta
somma, essendo
stato previsto, con apposita clausola, il deposito vincolato della somma
di L. 215.814.566 presso un istituto di credito (azionista di controllo
dell'impresa di leasing), a garanzia del pagamento dei
canoni per le
prime due annualita'.
Nella specie, quindi, ha concluso la corte territoriale, il contratto di
lease back risultava stravolto, poiche' il
ridotto conseguimento di
liquidita' ne aveva vanificato lo scopo, mentre la palese sproporzione
tra le prestazioni denunciava una operazione economica
da ritenersi
conclusa, in pregiudizio di un contraente in difficolta' economiche, in
violazione del divieto di patto commissorio.
Tali conclusioni resistono alle censure loro mosse. Lo
stravolgimento
del lease back correttamente risulta desunto dall'avvenuto versamento di
una sola parte del prezzo, di poco inferiore
alla meta', restando
vincolata la residua quota a garanzia del
pagamento dei canoni, in
quanto idonea ad impedire il conseguimento di liquidita' perseguito dal
venditore e ad esaltare lo scopo di garanzia dell'operazione. Ne' vale
opporre che, successivamente, vennero consentiti prelievi parziali (per
circa L. 70.000.000) dal fondo vincolato a garanzia del pagamento
dei
canoni, dovendosi avere riguardo, ai fini
della valutazione di
conformita' del contratto al tipo sociale, al momento della conclusione
del vincolo, come in effetti la corte territoriale ha fatto.
Del pari corretta e' la deduzione, in via presuntiva, dello
stato di
debolezza economica dell'impresa venditrice
dall'accettazione di
condizioni contrattuali sproporzionate.
- 3.1. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione
degli artt. 1344 e 2744 c.c. in relazione agli artt. 1448 e 1467 c.c.,
nonche' difetto di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la
corte d'appello avrebbe dichiarato la nullita' del contratto in ragione
della sproporzione fra prestazioni, potendo l'eventuale squilibrio tra
controprestazioni determinare solo la rescissione o la risoluzione del
contratto.
- 3.2. Il motivo non e' fondato.
La ravvisata sproporzione e' stata invero considerata
dalla corte
territoriale quale significativo indizio di violazione dell'art.
2744 c.c.,
- sicche' la nullita' e' stata correttamente pronunciata sotto tale profilo.
Quanto alla rilevanza, ai fini della configurazione
di un patto
commissorio, di una sproporzione tra valore del
bene e credito, e'
sufficiente richiamare le osservazioni precedentemente svolte sub n. 1.2.
- 4.1. Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione
degli artt. 1223, 1227 e 2056 c.c., nonche' insufficiente,
erronea e
- contraddittoria motivazione, la ricorrente si duole della
condanna al
risarcimento dei danni a favore dell'A. , sia perche' viziata da
- ultrapetizione, sia perche' inficiata,
nel merito, da erronea
liquidazione equitativa.
- 4.2. Il motivo e' infondato.
Va preliminarmente rilevato che, a fronte
di generica domanda
risarcitoria da parte dell'A. , la corte
territoriale ha interpretato
- detta domanda come diretta a conseguire il risarcimento dei
danni conseguenti alla dedotta nullita' del contratto, sicche' infondata
e' la doglianza di ultrapetizione.
Circa i criteri di quantificazione del risarcimento, va osservato che la
corte d'appello ha proceduto a liquidazione equitativa dei danni tenuto
conto della presumibile incidenza negativa della mancata disponibilita'
dell'intera somma di L. 400.000.000 sulle
iniziative economiche
dell'impresa, e considerando altresi' il concorrente
comportamento
colposo dell'A. , e tale valutazione, correttamente e logicamente
argomentata, si sottrae a censura in questa sede.
- 5.1. Con il sesto motivo, denunciando insufficiente e
contraddittoria
motivazione su punto decisivo, la ricorrente si duole della
condanna
alla restituzione della somma di L. 66.472.000, versata dall'A. a
titolo di canoni anticipati.
Sostiene, infatti, che tale somma era stata direttamente trattenuta al
momento della corresponsione del prezzo di acquisto
del capannone,
- sicche' nessun esborso vi era stato da parte dell'A. .
- 5.2. Il motivo e' inammissibile.
La corte d'appello ha invero fondato la sua pronuncia
sull'affermata
esistenza di un versamento della detta somma da parte dell'A. (in
tal senso si esprime la sentenza, sia nella
parte motiva che nel
dispositivo).
Ne consegue che, ove tale versamento fosse incontestabilmente
escluso
dagli atti e documenti di causa - come sembra postulare la ricorrente -,
unico rimedio sarebbe la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
-
- 6.1. Con il settimo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo, la ricorrente addebita
alla corte
- d'appello di non aver tenuto conto, nel
computo delle somme che
l'A. era tenuto a restituire, della somma di L. 59.000.000
dal predetto
- prelevata dal deposito, in aggiunta a quella di L. 70.000.000
considerata dalla corte.
-
- 6.2. Il motivo e' infondato.
- La ricorrente introduce infatti, in sede di legittimita', una questione
- nuova, necessitante di accertamenti di fatto.
- 7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
-