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Liceità del sale and lease back

Cass. sez. III civ., 16 ottobre 1995 n. 10805.
Pres. Sciolla L.P.A., est. Preden.
Nel contratto di sale and lease back, con il quale una impresa commerciale o industriale vende un  bene immobile
di sua proprieta' ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente
lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facolta' di riacquistare la proprieta' del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto, la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia perche', nella configurazione socialmente tipica del rapporto, costituisce solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nella operazione economica
secondo la funzione specifica di questa, che e' quella di procurare all'imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidita' immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, conservandone a questo l'uso con facolta' di riacquistarne la proprieta' al termine del rapporto.
Tale vendita, ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce, non e', quindi, di per se, in frode alla divieto
di patto commissorio che, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto
alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze
finanziarie, ed a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilita' di fare proprio il bene attraverso un meccanismo
che lo sottrarrebbe alla regola della  "par condicio creditorum", deve, invece, ritenersi violato ogni qualvolta lo scopo di garanzia non costituisca solo motivo, ma assurga a causa del contratto di vendita con patto di riscatto o di retrovendita,
a meno che non risulti in concreto, da dati sintomatici ed obiettivi, quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entita' del prezzo e valore del bene alienato ed, in altri termini,
delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto, che la predetta vendita, nel quadro del rapporto diretto ad assicurare
una liquidita' all'impresa alienante, e' stato piegato al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore , abusando della debolezza del debitore.
 
(c.c., artt. 1344, 1500, 2744).

(nella specie, la Corte ha ritenuto la nullita' di un contratto di sale and lease back nel quale il finanziatore acquirente del bene versava
solo la meta' del prezzo concordato, depositando la rimanente somma presso un notaio a garanzia del corrispettivo del leasing dovuto dall'imprenditore venditore).

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                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  atto notificato il 22.1.86, la S. S.p.a. conveniva davanti al  Tribunale di  Sassari 
N.A., esponendo che, con atto del  22.11.83,  aveva  concesso   in  leasing  al convenuto
un capannone ad uso industriale  sito  in  T.';  che il convenuto si era reso moroso nel
pagamento   dei  canoni;  che,  ottenuto  decreto   ingiuntivo,  divenuto  definitivo,  per  i 
canoni,  aveva  richiesto,  con  esito  positivo, il    sequestro   giudiziario  dell'immobile. 
    Tanto  premesso,  chiedeva  la  convalida   del  sequestro e la risoluzione del contratto,
con conseguente  condanna    del    convenuto    alla  restituzione  dell'immobile  ed  al     
risarcimento dei danni.                                                       
    Il  convenuto  deduceva  che,  al  fine   di ricostituire adeguate riserve  liquide, aveva
concluso con la S. un contratto di sale and lease back,  in   forza  del  quale  aveva  ceduto 
alla  controparte  il   capannone  ad  uso   industriale  per  il  prezzo  di  L.  400.000.000,   conseguendone  quindi  la  disponibilita'  titolo di   locazione,  per il  canone  bimestrale  di  L.   16.619.000,  per  otto  anni, con facolta' di  opzione,   alla  scadenza,  per  il  prezzo  di  L.   20.000.000;  che  la  S.   non aveva corrisposto l'intero prezzo, in forza di espressa    
clausola,  secondo  la  quale la meta' del relativo importo doveva essere   accantonata  presso  il  Banco  di  Sardegna  di   L. a garanzia del  pagamento  delle  due  prime annualita' di canone;
che in ragione di tale limitato  ricavo  l'operazione  non   aveva  consentito  il raggiungimento    
dello  scopo  perseguito.
     Tanto  dedotto, chiedeva che il contratto fosse   dichiarato nullo, con
le conseguenti pronunce.
     Il  tribunale revocava il sequestro; dichiarava la nullita' della vendita    
del  capannone;  rigettava  la  domanda  di  restituzione   dell'immobile    
proposta    dalla    S. ;  rigettava  le   domande  restitutorie    
dell'A.;  condannava  quest'ultimo  al  risarcimento  del danno da 
inadempimento della locazione finanziaria.
    Pronunciando  sull'appello  principale  della  S.    e  su quello    
incidentale  dell'A. , la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza     
del  3.3.93,  in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la     
nullita' del contratto di lease back;  condannava  l'A. alla   restituzione
della somma di L. 159.714.740  oltre    agli     interessi   legali; 
condannava  la  S.  alla restituzione della somma di L. 66.472.000
oltre agli interessi legali;  condannava    la  S.    al  risarcimento  dei 
danni  in  favore  dell'A. ,  liquidati  in L. 267.579.300; condannava la S.     
al pagamento delle spese del doppio grado.                                    
    Considerava  la corte che l'operazione contrattuale posta in essere dalle    
parti  integrava  un  unitario contratto rientrante nella figura del sale     
and  lease  back
; che tale contratto, normativamente non disciplinato, ma     
diffuso  nella  pratica  degli affari, presenta, nella sua configurazione     
socialmente  tipica,  una  causa  apparente  volta  al   perseguimento  di    
interessi  socialmente  ed  economicamente non apprezzabili, ed una causa     
effettiva  che si sostanzia di un mutuo assistito da garanzia atipica, in     
violazione  del  divieto  di  patto  commissorio  (art. 2744 c.c.), ed e'    
pertanto  affetto  da  nullita',  in  linea  generale, quale contratto in    
frode  alla  legge  (art.  1344 c.c.), alla stessa stregua di una vendita    
con  patto  di  riscatto  (o  di  retrovendita)   stipulata  allo scopo di    
costituire una garanzia reale a favore del creditore (Cass. n. 1611-89);      
che,  peraltro,  anche  a voler escludere la nullita' del lease back come    
figura  generale,  nel  caso  di  specie  si   configurava  un  lease back    
anomalo,   potendosi  desumere  dalla  corresponsione,  da   parte  della    
S. ,  della  sola  meta'  del  prezzo  di vendita del capannone,    
restando  la  residua  quota  vincolata  per  due  anni   a  garanzia  del    
pagamento  dei  canoni,  uno  stravolgimento  dei  normali   effetti  del    
contratto,  mediante la realizzazione di una situazione caratterizzata da     
sproporzione  tra  controprestazioni,  volta  a  costituire   una garanzia    
reale  atipica  a  tutela  di un preesistente credito, in pregiudizio del    
debitore,  quale  contraente  piu'  debole,  con conseguente nullita' del    
contratto  ex art. 2744 c.c. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione     
la  S.   sulla  base di sette motivi, illustrati con memoria, ai     
quali resiste, con controricorso, l'A.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.  Con  il  primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione     
degli  artt.  1322,  1344, 2744 c.c., nonche' difetto di motivazione - la     
ricorrente  censura  l'impugnata  sentenza nella parte in cui ha ritenuto     
che  il  contratto  atipico  di  sale  and back (vendita con locazione di    
ritorno)  sarebbe  sempre  nullo,  nella  sua   configurazione socialmente    
tipica,  poiche'  integra,  in  frode  alla legge, elusione al divieto di    
patto  commissorio  sancito  dall'art.  2744 c.c. Con il secondo motivo -    
denunciando  violazione  e  falsa  applicazione  degli artt. 1322, 1344 e    
2744  c.c.  in  relazione agli artt. 1500 e 1813 c.c., nonche' difetto di     
motivazione  -  la  ricorrente  addebita  alla  corte   d'appello  di aver    
applicato    al   contratto  di  lease  back   principi  enunciati  dalla    
giurisprudenza  di  questa S.C. in tema di vendita in garanzia sottoposta     
a condizione  risolutiva  -  suscettiva  di integrare frode alla legge, e    
quindi  sanzionabile con la nullita' (sent. S.U. n. 1611-89 e n. 1907-89)     
-  senza    cogliere   la  diversita'  strutturale   e  funzionale  delle    
fattispecie considerate.                                                      
Osserva  la  ricorrente  che  il contratto di lease back costituisce tipo    
negoziale  diffuso  nella  pratica  degli  affari,  e   quindi socialmente    
tipico,  la  cui  causa  consiste  nel  perseguimento   dell'interesse del    
venditore-utilizzatore  di  avere la disponibilita' giuridica del bene da     
utilizzare,  messogli  a  disposizione dall'impresa di leasing attraverso     
un  contratto  di  locazione finanziaria. E l'individuazione di una causa     
tipica  non  consente  di ravvisare nell'operazione economica in esame il     
mascheramento,  dietro  un regolamento negoziale di per se' lecito, di un     
mutuo assistito da garanzia atipica.                                          
Ne'  sembra  corretto - prosegue la ricorrente - trasporre meccanicamente     
al  contratto  di  lease  back  l'orientamento   giurisprudenziale  che ha    
ravvisato  nelle  alienazioni  a  scopo di garanzia soggette a condizione    
risolutiva    (vendita    con    patto    di  riscatto  o  con  patto  di     
ritrasferimento)  portata  elusiva  del  divieto di patto commissorio, in    
quanto  sussiste,  tra  le fattispecie considerate, diversita' di causa e     
di  struttura.  Nel  lease  back  invero la vendita non e' in funzione di    
garanzia    di  un  preesistente  credito,  ma   costituisce  presupposto    
necessario  per  l'instaurazione  della locazione finanziaria del bene, e     
non    e',   inoltre,  soggetta  a  condizione   risolutiva,  dovendo  il    
venditore-utilizzatore,  per  riacquistare  la  proprieta', esercitare il    
diritto di opzione.                                                           
1.2.  Le  questioni sottoposte all'esame di questa Corte - incentrate sul     
rapporto   tra  contratto  di  lease  back  e   alienazione  in  garanzia    
integrante  patto  commissorio  -  impongono una preliminare ricognizione    
dei  problemi connessi all'individuazione dell'ambito di applicazione del     
divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c..                    
L'art.  2744 c.c., compreso nel titolo III del libro VI del codice civile     
(Della  responsabilita'  patrimoniale,  delle cause di prelazione e della     
conservazione  della  garanzia  patrimoniale),  dispone quanto segue: "E'    
nullo  il  patto  con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento     
del  credito  nel  termine  fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o    
data  in  pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore     
alla  costituzione  dell'ipoteca  o  del  pegno." Analoga previsione reca    
l'art. 1963 c.c. in tema di anticresi.                                        
L'espressa  comminatoria  di  nullita'  avendo, ovviamente, espulso dalla    
pratica  degli affari la realizzazione della fattispecie legale illecita,     
concernente  il patto commissorio aggiunto ad ipoteca, pegno o anticresi,     
e'  sorta  questione  se  la nullita' riguardasse, o meno, anche il patto    
commissorio  autonomo,  e  cioe'  l'operazione  contrattuale,   di  regola    
integrata  da  una  alienazione  in  funzione di garanzia, che di per se'    
preveda  che  la  proprieta'  della  cosa  alienata  in garanzia passi al    
creditore  in  mancanza  del pagamento del credito nel termine fissato. E     
la  risposta  della  giurisprudenza  di  questa  S.C. (sent. n. 282-74) e    
della  dottrina  e'  stata  concordemente  positiva,  sul   rilievo,  tra    
l'altro,    che  il  risultato  giuridico-economico   dell'operazione  e'    
equivalente a quello espressamente sanzionato.                                
Minor  concordia  -  ed  anzi ampia divergenza di opinioni (significativa    
della  loro  elevata  opinabilita')  -  ha  contrassegnato, come e' noto,    
l'individuazione  della  ragione  giustificatrice  della sancita nullita'    
del patto commissorio (sia adietto che autonomo).                             
Senza  pretesa  di  completezza,  sara'  qui sufficiente ricordare che le    
tesi    tradizionali    hanno  individuato  il   fondamento  del  divieto    
nell'esigenza  di  tutela  dei debitori - esposti, a causa del bisogno, a     
subire  il rischio di un approfittamento da parte dei creditori -, ovvero     
di  tutela  dei  creditori  -  risultando  leso  il   principio  della par    
condicio  -,  o  di  entrambe le categorie. Su un piano diverso, e' stato    
sottolineato    il  contrasto  del  potere  di   autosoddisfacimento  del    
creditore  con  l'esclusiva  statale  della  funzione   esecutiva. Secondo    
altra  tesi,  infine,  il  divieto  si giustificherebbe con l'esigenza di    
evitare  che  il  patto, quale clausola di stile, determini l'instaurarsi     
di  un  sistema  di garanzia inidoneo ad esprimere un assoggettamento del     
patrimonio del debitore esattamente adeguato alla funzione di garanzia.       
A sua  volta, la giurisprudenza di questa S.C. per lungo tempo ritenne di     
impostare  la  soluzione  del  problema  della  liceita' o illiceita' del    
patto  commissorio  autonomo,  integrato  da una alienazione in garanzia,    
con  riferimento  alla  decorrenza  degli effetti del trasferimento della    
cosa  alienata  in  garanzia.  Si  affermo',  invero,   la  liceita' della    
vendita  fiduciaria  a  scopo  di  garanzia,  accompagnata   da  patto  di    
riscatto  o  di  ritrasferimento,  caratterizzata  da  un   trasferimento    
effettivo  ed  immediato della proprieta' al creditore, il quale tuttavia     
assume  l'impegno,  in forza di accordo consistente nel patto di riscatto     
o in  quello  di  retrovendita,  di  ritrasferire il bene al venditore se    
questi  estinguera',  nel  termine  previsto,  il  debito   garantito. Per    
converso.                                                                     
si  ritenne  nulla, ai sensi dell'art. 2744 c.c., la vendita dissimulante     
un  mutuo con patto commissorio, ricorrente nell'ipotesi in cui le parti,     
pur  dichiarando  formalmente  di voler vendere ed acquistare, concordano     
in  sostanza che il creditore acquirente diventera' proprietario soltanto     
se  il  debitore  ed  alienante  non  estinguera'  il   debito nel termine    
pattuito,  attuando  cosi' una vendita sottoposta a condizione sospensiva     
(per tutte: sent. n. 1004-62 e n. 642-80).                                    
Il  problema  venne  posto  quindi,  per l'ipotesi illecita, in chiave di    
simulazione,  e  l'illiceita'  del  contratto  dissimulato   venne  fatta    
discendere dalla violazione diretta del divieto ex art. 2744 c.c.             
(estensivamente  interpretato  come  relativo  anche al patto commissorio    
autonomo).                                                                    
La  soluzione  adottata  fu oggetto di critica e ad essa si contrapposero     
difformi pronunce (significativo esempio si riscontra nella sent. n.          
3800-83),  che abbandonarono il suindicato criterio distintivo, rilevando     
come  anche  nella  vendita  con  patto di riscatto o di retrovendita, se    
conclusa  a scopo di garanzia, l'effetto traslativo diviene definitivo ed     
irrevocabile  soltanto  a  seguito  dell'inadempimento del mutuatario. Ne    
consegue  che, ove risulti l'intento primario delle parti di vincolare il     
bene  a  garanzia  ed  in  funzione  del  rapporto di mutuo, la complessa    
convenzione   -  in  quanto  produttiva  degli  stessi   effetti  di  una    
alienazione  sottoposta  a  condizione  sospensiva e caratterizzata da un    
nesso  teleologico  e  strumentale  tra  i  due  negozi   di  mutuo  e  di    
compravendita  - presenta una causa effettiva divergente da quella tipica     
della  compravendita, ed avente natura di causa illecita, in quanto volta     
a frodare  il  divieto  del patto commissorio attraverso il ricorso ad un     
procedimento simulatorio.                                                     
Il  nuovo  orientamento  venne  fatto  proprio,  con alcune precisazioni,    
dalle Sezioni Unite, con due sentenze dell'anno 1989 (n. 1611 e n.            
1907).  Premesso,  in  adesione alla tesi tradizionale, che il divieto di     
patto  commissorio e' diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una     
coazione  morale  sul debitore, spesso spinto alla ricerca di un mutuo (o     
alla  richiesta  di  una  dilazione,  nel  caso  di   patto commissorio ex    
intervallo)  da  ristrettezze finanziarie, con facolta' di far proprio il     
bene,  attraverso un meccanismo che gli consenta di sottrarsi alla regola     
della  par  condicio  creditorum,  hanno  affermato  le Sezioni Unite che    
nella  vendita  con  patto  di  riscatto  o  di   retrovendita  a scopo di    
garanzia  questa  non costituisce soltanto motivo, ma assurge a causa del     
contratto,  in  quanto  il trasferimento della proprieta' trova obiettiva     
giustificazione  nel fine di garanzia. E tale causa e' inconciliabile con     
quella  della vendita, posto che il versamento del denaro non costituisce     
pagamento  del prezzo, ma esecuzione di un mutuo, mentre il trasferimento     
del  bene  non  integra  l'attribuzione  al  compratore,   bensi'  l'atto    
costitutivo  di  una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, in     
quanto  suscettibile  di  evolversi  a  seconda che il debitore adempia o    
meno.  Ed  e'  proprio  la  provvisorieta'  che   costituisce  l'elemento    
rivelatore  della  causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa     
tipica    del  negozio  prescelto  e  determinazione   causale  concreta,    
indirizzata  alla  elusione  di una norma imperativa, qual e' l'art. 2744     
c.c.:  le  parti  invero,  adottando  uno  schema negoziale astrattamente    
lecito  per  conseguire  un  risultato  vietato  dalla   legge, realizzano    
un'ipotesi  di  contratto  in  frode alla legge (art. 1344 c.c). In senso    
conforme si e' espressa la sent. n. 2126-91.                                  
In  tale  quadro, va quindi ribadito che e' sanzionabile con la nullita',     
nei    sensi  suindicati,  la  vendita  con  patto   di  riscatto  (o  di    
retrovendita)  che,  risultando inserita in una piu' complessa operazione     
contrattuale,    caratterizzata    dalla    sussistenza  di  un  rapporto    
credito-debitorio    tra    venditore  ed   acquirente,  sia  piegata  al    
perseguimento  non  gia'  di un trasferimento di proprieta', bensi' di un     
rafforzamento,  in funzione di subordinazione e di accessorieta' rispetto     
al  mutuo,  della  posizione  del creditore, suscettivo di determinare la    
(definitiva)  acquisizione  della  proprieta'  del  bene  in   mancanza di    
pagamento  del debito garantito, cosi' realizzando il risultato giuridico     
ed  economico  vietato  dall'art.  2744  c.c.  (che,   sotto tale profilo,    
integra quindi una norma materiale).                                          
Merita  per  contro un ulteriore approfondimento l'analisi degli elementi     
sintomatici  idonei  a  denunciare  la  sussistenza  di   una  operazione    
fraudolenta  del  tipo  delineato.  Al  riguardo,  piu'   che  l'indagine    
sull'atteggiamento soggettivo delle parti (valorizzata dalla sent.            
n.3800-83,  non  seguita,  sul  punto,  dalle Sezioni Unite), sara' utile    
l'accertamento  di  dati  obiettivi,  quali la presenza di una situazione    
credito-debitoria    (preesistente   o  contestuale   alla  vendita),  e,    
soprattutto,  la  sproporzione  tra  entita' del debito e valore del bene    
alienato  in  garanzia,  di  regola presente nelle fattispecie in esame e    
costituente  significativo  segnale  di una situazione di approfittamento     
della  debolezza  del  debitore  da  parte  del   creditore,  che tende ad    
acquisire  l'eccedenza  di  valore,  cosi'  realizzando  un   abuso che il    
legislatore ha voluto espressamente sanzionare.                               
A conferma  di  cio',  deve  considerarsi  che  l'illiceita'   e'  invece    
esclusa,  pur  in  presenza  di costituzioni di garanzie che postulano un    
trasferimento  di  proprieta',  qualora  queste siano integrate da schemi    
negoziali  che  il menzionato abuso escludono in radice, come avviene nel     
caso  del  pegno  irregolare  (art. 1851 c.c.), del riporto finanziario e    
del  c.d.  patto marciano, in virtu' del quale al termine del rapporto si     
procede  alla stima, ed il creditore, per acquisire il bene, e' tenuto al     
pagamento  dell'importo  eccedente  l'entita'  del  credito. La ratio del    
divieto  posto dall'art. 2744 c.c. risulta quindi desumibile argomentando     
a contrario dalla liceita' delle figure ora menzionate.                       
Non  vale  opporre  che sproporzione tra entita' del credito e valore del     
bene,  e  conseguente  abusiva  appropriazione  dell'eccedenza   non  sono    
espressamente  richieste  dall'art. 2744 c.c., potendosi replicare che il     
legislatore,  nel  formulare  un  giudizio  di disvalore nei riguardi del    
patto  commissorio,  ha  fondatamente presunto, alla stregua dell'id quod   
plerumque  accidit,  che in siffatta convenzione il creditore pretende di    
regola una garanzia eccedente l'entita del credito.                           
Appare  quindi  corretto  ritenere che la sussistenza di una sproporzione     
tra  valore  del  bene  ed  entita' del credito possa offrire, in sede di    
indagine,  uno  degli  indizi  di  maggior  peso   (sent.  n.  736-77,  in    
motivazione;  sent.  n. 776-60, in motivazione; sembrano invece svalutare     
tale  elemento  indiziario  le  sentenze  n.  1611  e 1907 del 1989 delle    
Sezioni Unite, che peraltro richiamano proprio la sent. n. 736-77).           
E non  giova argomentare dalla disciplina generale dettata dall'art. 1448     
c.c.,    per    desumerne  la  sanzionabilita'   della  sproporzione  tra    
prestazioni  soltanto  mediante l'azione di rescissione, poiche' resta da     
dimostrare  la  assoluta  coerenza del sistema sanzionatorio previsto dal     
codice  civile,  nel quale si rinvengono ipotesi di tutela del contraente     
debole  mediante  l'irrogazione  della  nullita' (artt. 1341, 1815, comma    
2),   e  puo'  opporsi  che  l'art.  2744  c.c.   esprime  una  specifica    
valutazione  legale  di  riprovevolezza  del patto commissorio, in virtu'    
della  sua  intrinseca elevata potenzialita' - per frequenza di impiego e     
facilita'  di  realizzazione  -  a  determinare  il rischio (presunto) di    
produrre  effetti  che l'ordinamento non consente, e che si risolvono, in     
definitiva,    in   un  eccesso  di  garanzia   per  il  creditore  e  di    
responsabilita' patrimoniale per il debitore.                                 
1.3.  Ora,  l'impugnata  sentenza ha operato una pedissequa trasposizione 
dei principi affermati dalle menzionate sentenze delle Sezioni Unite n.       
1611  e  n.  1907 del 1989, in relazione alla vendita a scopo di garanzia     
risolutivamente  condizionata,  al  contratto  di  lease   back  nella sua    
configurazione  socialmente  tipica,  postulando la piena coincidenza tra     
le  due  figure, ed ha quindi formulato, in linea principale, un giudizio     
di  nullita',  ai  sensi  degli  artt. 1344 e 2744 c.c., del contratto di    
lease  back  in  quanto  tale.  In  sostanza,  tale   figura  contrattuale    
socialmente  tipizzata integrerebbe uno schema negoziale coincidente, per
struttura    e   funzione,  con  la   fattispecie  negoziale  fraudolenta    
individuata dalle suindicate sentenze delle Sezioni Unite.                    
L'assunto  non merita adesione. Secondo un'opinione largamente diffusa in 
dottrina,  il  contratto  di  lease back costituisce uno schema negoziale    
socialmente  tipico  -  in quanto frequentemente applicato, sia in Italia     
che    all'estero,  nella  pratica  degli  affari   -  contrassegnato  da    
specificita' di struttura e di funzione - e quindi.                           
da  originalita'  ed  autonomia  rispetto  ai  tipi   negoziali legalmente    
tipici -, e rientrante tra i c.d. contratti di impresa.                       
Con  il  contratto  di  sale  and  lease  back   (vendita  con  leasing di    
ritorno),  nella  sua configurazione socialmente tipica, un'impresa (o un     
lavoratore  autonomo)  vende  un  proprio  bene  (immobile   o mobile), di 
natura  strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'attivita', ad una     
impresa  di  leasing,  la  quale  lo  concede   contestualmente in leasing    
all'alienante,  che corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed     
ha  la facolta', alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprieta'     
esercitando un diritto di opzione, per un predeterminato prezzo.              
Come  tutti  i contratti atipici, anche quello in esame presenta punti di     
contatto  con figure negoziali tipiche, sicche', volendolo sezionare, ben     
si potrebbe ridurlo ad un mero assemblaggio di tipi legali (vendita;          
mutuo;  locazione; opzione). Ma si tratterebbe, appunto, di un'operazione 
riduttiva,  non  rispettosa  della funzione integratrice dell'ordinamento     
svolta dall'autonomia contrattuale nel settore dei traffici commerciali.      
Unitariamente  considerato, per converso, il lease back si configura come 
operazione  economica  complessa,  rispondente ad una specifica esigenza,  
caratteristica  dell'attivita'  imprenditoriale (o di lavoro autonomo), e     
cioe'    all'esigenza  del  venditore-utilizzatore,  nel   quadro  di  un    
determinato  disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi di 
natura  finanziaria,  di  ottenere  con immediatezza liquidita', mediante    
l'alienazione  di  un suo bene strumentale - e quindi di norma funzionale     
ad   un  determinato  assetto  produttivo  (si  pensi   ad  un  capannone    
industriale   o  ad  altro  bene  inserito  in   uno  specifico  contesto    
produttivo)  e  pertanto  non  agevolmente  collocabile  sul   mercato  -,    
conservando  di  questo  l'uso,  e  con  facolta'  di   riacquistarne  la    
proprieta' al termine del rapporto.                                           
E'  innegabile  che,  nella  vita  di  un'impresa, siffatta esigenza puo'    
fisiologicamente    manifestarsi,    ove     ricorra   l'opportunita'  di    
smobilizzare  precedenti  investimenti  sfruttando  il  valore di scambio    
degli  strumenti  di  impresa,  e  di  avvalersi  della   liquidita' cosi'    
ottenuta  per  finanziare  riconversioni o acquisizioni di nuovi impianti     
tecnologici,  continuando  ad utilizzare, in leasing, il bene strumentale     
alienato  con  i  relativi benefici fiscali, e riservando alla cessazione     
del rapporto la scelta tra il riacquisto del bene o la sua restituzione.      
Nell'ambito  di  tale  schema,  caratterizzantesi come momento di normale
svolgimento  dell'attivita' di impresa, la vendita all'impresa di leasing     
non  risulta  quindi  piegata a scopo di garanzia, quale accessorio di un     
preesistente  o concomitante mutuo, ma costituisce necessario presupposto 
per  la  concessione  del  bene  in  leasing:   non  e' quindi, come si e'    
rilevato,  una vendita a scopo di garanzia, bensi' una vendita a scopo di     
leasing.  Le assonanze tra lease back e alienazione in garanzia collegata     
ad  un  mutuo  sono  indubbiamente  consistenti,  e potrebbero fondare un 
giudizio  di  piena  assimilazione,  qualora  l'interprete si limitasse a    
porre a raffronto i due schemi negoziali astrattamente considerati.           
La  diversificazione  appare tuttavia apprezzabile, qualora si proceda al     
valutare  il  lease  back  come  operazione  economica   tipizzata dal suo    
essere  inserita  in  un  contesto  socio-economico ben definito, e cioe'    
nella  realta'  dell'economia  delle  imprese  (e  vale   precisare: delle    
imprese sane).                                                                
Non  trascurabile  rilievo,  ai  fini  della  tipizzazione   dello schema,    
assumono  quindi  vari  elementi,  costituiti  dalla qualita' delle parti    
contraenti,  di  regola  rappresentate  da  una  impresa   (o  lavoratore    
autonomo)  e  da  una impresa di leasing; dalla natura del bene, che deve     
essere    strumentale  per  l'esercizio  dell'impresa;   dai  criteri  di    
determinazione  del  prezzo  di  vendita,  dei  canoni   e  del  prezzo di    
opzione,  di  regola  omogenei  in  una  corretta   contrattazione;  dalla    
considerevole  durata  del  rapporto;  dalla conformita' delle condizioni    
del  contratto  di utilizzazione del bene a quelle generalmente praticate     
per  un  leasing. In conclusione, quindi, lo schema negoziale socialmente     
tipico  del lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale     
contratto  d'impresa,  e  caratteri  peculiari,  di  natura soggettiva ed    
oggettiva,  che  non  consentono  di  ritenere  che esso integri, per sua    
natura,  e  nel  suo  fisiologico  operare,  una   fattispecie  negoziale    
fraudolenta  sanzionabile  ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c. (ovvero,     
quale  negozio  atipico,  affetto  da illiceita' della causa concreta, ex    
art. 1343 c.c., per violazione di norma imperativa, e cioe' dell'art.         
2744 c.c.).                                                                   
La  fondatezza  delle  osservazioni svolte sul punto dalla ricorrente non     
consente  tuttavia  l'accoglimento  del  ricorso,  atteso che l'impugnata    
sentenza    ha    svolto   ulteriori   considerazioni  a  sostegno  della    
declaratoria  di  nullita',  che,  come  sara'  precisato piu' avanti, si    
sottraggono a censura.                                                        
2.1.    Con   il  terzo  motivo  viene   denunciata  violazione  e  falsa    
applicazione degli artt. 1322, 1344 e 2744 c.c., in relazione all'art.        
1362  e  seguenti  c.c.,  nonche'  motivazione   insufficiente,  erronea e    
contraddittoria.                                                              
Deduce  la  ricorrente  che  erroneamente  la  corte   d'appello  avrebbe    
ulteriormente  giustificato  la  declaratoria di nullita' con riferimento     
ad  una  pretesa  anomalia  che  il  contratto  di   lease  back  in esame    
presentava    in    concreto  -  consistente   in  una  sproporzione  tra    
controprestazioni,  causata dal versamento della sola meta' del prezzo di     
vendita  del  capannone, restando la residua parte vincolata per due anni     
a garanzia  del  pagamento  dei  canoni, idonea a determinare, per la sua    
gravita',  lo  stravolgimento  dei  normali  effetti  del   lease  back -,    
sicche'  poteva  desumersi  una  originaria  posizione  di   debolezza del    
venditore,  costretto  a  concludere  una  alienazione  in   garanzia  in    
dispregio del divieto del patto commissorio.                                  
Sostiene,  infatti,  che  della  quota  di  prezzo vincolata il venditore    
aveva  la  disponibilita', tanto e' vero che vennero consentiti prelievi,     
e che  indimostrate erano rimaste la situazione di debolezza del predetto     
e la preesistenza di crediti.                                                 
2.2. Il motivo non e' fondato.                                                
Giova   premettere  che  anche  il  lease  back,   come  qualsiasi  altro    
contratto,  puo' essere impiegato per scopi illeciti o fraudolenti, ed in     
particolare,  in  ragione  della  gia'  ricordata  indubbia assonanza tra    
schemi  negoziali,  a  fini  di  violazione  o di elusione del divieto di    
patto  commissorio  ex  art.  2744  c.c.  (ma   di  sola violazione sembra    
corretto  parlare,  poiche' l'atipicita' legale del contratto lo rende in     
concreto  idoneo  a  perseguire  scopi  direttamente   vietati  da  norme    
imperative,  caratterizzandosi  quindi  come operazione economica a
causa  illecita ex art. 1343 c.c.).                                                  
Spettera'  pertanto  al  giudice,  con  valutazione da eseguirsi caso per    
caso  (come, d'altra parte, deve avvenire anche in relazione alle vendite     
soggette  a condizione risolutiva, delle quali sia denunciato lo scopo di     
garanzia),  stabilire  se  la concreta operazione economica si atteggi in     
modo  tale  da  perseguire un risultato confliggente con il divieto posto     
dall'art.   2744  c.c.  A  tal  fine  dovra'   procedersi  a  riscontrare    
l'eventuale    sussistenza    di   alterazioni   dello  schema  negoziale    
socialmente  tipico,  idonee  a  denunciare che l'operazione non tende al    
perseguimento  dell'assetto  di  interessi  proprio  del   lease back come    
contratto  di  impresa,  bensi'  al perseguimento di uno scopo d garanzia    
con  caratteristiche  integranti la realizzazione del risultato materiale     
vietato  dall'art. 2744 c.c., avuto riguardo alla ratio del divieto, come     
sopra precisata sub n. 1.2.                                                   
Oltre  all'assenza  di  uno o piu' degli elementi caratterizzanti di tipo     
soggettivo  ed  oggettivo sopra menzionati, il perseguimento di uno scopo 
di  garanzia  in  violazione  dell'art.  2744 c.c. potra', quindi, essere    
denunciato    dalle   difficolta'  economiche   dell'impresa  venditrice,    
legittimante  il  sospetto  di un approfittamento della sua condizione di     
debolezza,  nonche'  dalla concreta valutazione economica dell'affare, in     
termini di adeguata proporzionalita' delle prestazioni corrispettive.   
Valutazione,  questa,  da condursi avuto riguardo ai criteri adottati per     
la  stima  del prezzo di vendita del bene strumentale (onde accertarne la     
corrispondenza  a  correnti  valori di mercato, correlati, peraltro, alle  
peculiarita'   del  bene  strumentale  ed  alla   sua  eventuale  ridotta
commerciabilita'),  per  la  determinazione dei canoni del leasing (se in     
conformita'  alle  tecniche  proprie  di siffatta figura contrattuale), e
per  la  quantificazione  del  prezzo  di  opzione  (se   coerenti  con il 
complessivo disegno economico perseguito).                                    
Orbene,  la corte territoriale, ad ulteriore supporto del suo giudizio di     
nullita'  del  contratto  in  esame,  ha  affermato che esso integrava un    
lease  back  anomalo,  in  quanto,  per  il   suo  concreto  atteggiarsi,    
perseguiva  uno  scopo primario di garanzia, in violazione dell'art. 2744     
c.c.  In  particolare, ha rilevato la corte che l'operazione economica di     
cui  trattasi  non  realizzava gli effetti normali del contratto di lease     
back,  come  socialmente  tipizzato, e consistenti nell'assicurare ad una     
impresa   liquidita',  mediante  alienazione  di  un   bene  strumentale,    
conservandone,    in  virtu'  di  contestuale   concessione  in  leasing,    
l'utilizzazione. E cio' in quanto, a fronte di un corrispettivo di L.         
400.000.000  convenuto per la vendita del capannone, l'impresa di leasing
aveva  in  effetti  versato  meno  della meta' della detta somma, essendo    
stato  previsto, con apposita clausola, il deposito vincolato della somma     
di  L.  215.814.566 presso un istituto di credito (azionista di controllo     
dell'impresa  di  leasing),  a  garanzia  del pagamento dei canoni per le    
prime due annualita'.                                                         
Nella  specie, quindi, ha concluso la corte territoriale, il contratto di     
lease  back  risultava  stravolto,  poiche'  il   ridotto conseguimento di    
liquidita'  ne  aveva  vanificato lo scopo, mentre la palese sproporzione     
tra  le  prestazioni  denunciava  una  operazione  economica da ritenersi    
conclusa,  in  pregiudizio di un contraente in difficolta' economiche, in     
violazione del divieto di patto commissorio.                                  
Tali  conclusioni  resistono  alle  censure loro mosse. Lo stravolgimento    
del  lease back correttamente risulta desunto dall'avvenuto versamento di    
una  sola  parte  del  prezzo,  di  poco  inferiore   alla meta', restando    
vincolata  la  residua  quota  a  garanzia  del   pagamento dei canoni, in    
quanto  idonea  ad impedire il conseguimento di liquidita' perseguito dal     
venditore  e  ad  esaltare lo scopo di garanzia dell'operazione. Ne' vale     
opporre  che,  successivamente, vennero consentiti prelievi parziali (per     
circa  L.  70.000.000)  dal  fondo vincolato a garanzia del pagamento dei    
canoni,    dovendosi  avere  riguardo,  ai  fini   della  valutazione  di    
conformita'  del  contratto al tipo sociale, al momento della conclusione     
del vincolo, come in effetti la corte territoriale ha fatto.                  
Del  pari  corretta  e'  la  deduzione, in via presuntiva, dello stato di    
debolezza    economica   dell'impresa  venditrice   dall'accettazione  di    
condizioni contrattuali sproporzionate.                                       
3.1.  Con  il  quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione    
degli  artt.  1344  e 2744 c.c. in relazione agli artt. 1448 e 1467 c.c.,     
nonche'  difetto di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la     
corte  d'appello  avrebbe dichiarato la nullita' del contratto in ragione
della  sproporzione  fra  prestazioni, potendo l'eventuale squilibrio tra
controprestazioni  determinare  solo  la rescissione o la risoluzione del
contratto.
3.2. Il motivo non e' fondato.
La  ravvisata  sproporzione  e'  stata  invero  considerata   dalla  corte 
territoriale  quale  significativo  indizio  di violazione dell'art. 2744  c.c., 
sicche'  la nullita' e' stata correttamente pronunciata sotto tale profilo.
Quanto  alla  rilevanza,  ai  fini  della  configurazione   di  un  patto    
commissorio,  di  una  sproporzione  tra  valore  del   bene e credito, e'    
sufficiente richiamare le osservazioni precedentemente svolte sub n. 1.2.     
4.1.  Con  il  quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli  artt.  1223,  1227  e  2056 c.c., nonche' insufficiente, erronea e
contraddittoria  motivazione,  la  ricorrente  si duole della condanna al    
risarcimento  dei  danni  a favore dell'A. , sia perche' viziata da
ultrapetizione,    sia    perche'  inficiata,   nel  merito,  da  erronea    
liquidazione equitativa.                                                      
4.2. Il motivo e' infondato.                                                  
Va    preliminarmente   rilevato  che,  a  fronte   di  generica  domanda    
risarcitoria    da   parte  dell'A. ,  la  corte   territoriale  ha interpretato 
detta domanda come diretta a conseguire il risarcimento dei
danni  conseguenti alla dedotta nullita' del contratto, sicche' infondata     
e' la doglianza di ultrapetizione.                                            
Circa  i criteri di quantificazione del risarcimento, va osservato che la     
corte  d'appello  ha proceduto a liquidazione equitativa dei danni tenuto     
conto  della  presumibile incidenza negativa della mancata disponibilita'     
dell'intera    somma  di  L.  400.000.000  sulle   iniziative  economiche    
dell'impresa,  e  considerando  altresi'  il  concorrente   comportamento    
colposo  dell'A. ,  e tale valutazione, correttamente e logicamente     
argomentata, si sottrae a censura in questa sede.                             
5.1.  Con  il  sesto  motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria    
motivazione  su  punto  decisivo,  la  ricorrente si duole della condanna    
alla  restituzione della somma di L. 66.472.000, versata dall'A.  a     
titolo di canoni anticipati.                                                  
Sostiene,  infatti,  che  tale somma era stata direttamente trattenuta al     
momento  della  corresponsione  del  prezzo  di  acquisto   del capannone, 
sicche' nessun esborso vi era stato da parte dell'A. .                  
5.2. Il motivo e' inammissibile.                                              
La  corte  d'appello  ha  invero  fondato la sua pronuncia sull'affermata    
esistenza  di un versamento della detta somma da parte dell'A.  (in     
tal  senso  si  esprime  la  sentenza,  sia  nella   parte  motiva che nel    
dispositivo).                                                                 
Ne  consegue  che,  ove  tale versamento fosse incontestabilmente escluso 
dagli  atti e documenti di causa - come sembra postulare la ricorrente -,
unico  rimedio  sarebbe la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
 
6.1. Con il settimo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria
motivazione  su  punto  decisivo,  la  ricorrente  addebita   alla corte 
d'appello  di  non  aver  tenuto  conto,  nel   computo  delle  somme  che    
l'A.   era  tenuto  a  restituire, della somma di L. 59.000.000 dal predetto 
prelevata  dal  deposito, in aggiunta a quella di L. 70.000.000     
considerata dalla corte.
 
6.2. Il motivo e' infondato.
La  ricorrente  introduce infatti, in sede di legittimita', una questione  
nuova, necessitante di accertamenti di fatto.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.