(Omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G.V., con citazione del 10 giugno 1988, conveniva davanti al Tribunale di Milano la
s.p.a. G.R. e la H.I. Sport e Leisure, società danese, chiedendo che fosse dichiarata la
avvenuta risoluzione volontaria di un rapporto di sponsorizzazione, in base al quale era
stato convenuto l'utilizzo del suo nome della sua immagine per pubblicizzare i prodotti
sportivi H.. Chiedeva pure che le convenute fossero condannate a risarcirgli i danni che
aveva subito a seguito dell'abusivo sfruttamento che era avvenuto successivamente alla
risoluzione predetta. Rimaneva contumace la s.p.a. R. Si costituiva H. chiedendo anche in via riconvenzionale che il Tribunale accertasse che
la affermata risoluzione del contratto non si era mai verificata rispetto ad essa
resistente e che invece il V. si era reso inadempiente ai suoi obblighi, consentendo ad
altra impresa di utilizzare il suo nome e la sua immagine per pubblicizzare prodotti
concorrenti. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava le convenute. La Corte di Milano rigettava l'impugnazione di H. Il secondo giudice negava che in atti vi fosse la prova della conclusione di un
qualunque accordo tra V. ed H., oltreché tra V. e R. Riteneva invece, quanto a tale rapporto, sorto nel 1982, che esso si fosse risolto a
seguito della lettera della R. a V. in data 19 febbraio 1988 e che H. pertanto non aveva
alcun diritto all'uso commerciale che aveva ritenuto di fare del nome e della immagine
dell'attore. La Corte quindi liquidava al V. i danni conseguenti a tale abusiva utilizzazione,
adoperando come parametro di valutazione i compensi che questi aveva ricevuto nello stesso
periodo per lo sfruttamento che aveva consentito ad altra impresa, concorrente di H. Ricorre la M.S. AS, già H.I. Sport e Leisure con sei motivi. Resiste con
controricorso V.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso H. lamenta la violazione degli artt. 1326 bis e ss, e
1433, c.c. Sostiene che la Corte di merito ha negato l'esistenza della prova di un accordo di
sponsorizzazione tra essa ricorrente V., perché, movendo da premesse giuridiche inesatte,
non ha rilevato che un tale rapporto può formarsi anche per il tramite di un terzo
ausiliario dello sponsor, che contratta con lo sponsorizzato. La Corte pertanto ha tratto
dalla contestazione per la quale i contratti furono sempre tenuti tra R. e V., una
conclusione errata, la quale, tra l'altro, dimentica che il contenuto dell'accordo non
poteva che risalire alla volontà di H.. 1b) Con la seconda doglianza, che è connessa alla prima e deve pertanto essere
esaminata insieme, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove
la Corte di merito, dopo avere negato l'accordo tra H. e V. ha poi ritenuto che H. che
abbia abusivamente sfruttato l'immagine di V. solo a decorrere dal momento nel quale R.
dichiarò di voler uscire dal rapporto, non essendo più rappresentante esclusiva per
l'Italia dei prodotti H.. 2) Osserva la Corte che il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, figura non
specificamente disciplinata dalla legge, comprende una serie d'ipotesi nelle quali
comunque si ha che un soggetto, detto sponsorizzato, ovvero secondo la terminologia
anglosassone, sponseè, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine
pubblica ed il proprio nome per un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro
corrispettivo. L'uso di tale immagine pubblica può prevedere che lo sponsee tenga anche
determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto
della veicolazione commerciale. La pratica ha evidenziato nel mondo dello sport, in ragione della caratteristica
notorietà dei suoi esponenti, una serie di fattispecie che realizzano il predetto schema.
Comune a tali ipotesi è l'abbinamento che un campione sportivo, oppure un club sportivo,
realizzano legando la propria immagine ad uno specifico produttore o ad uno specifico
prodotto. E' opinione pressoché unanime in dottrina, condivisa dal collegio, quella della piena
patrimonialità ai sensi dell'art. 1174 c.c., di una tale obbligazione, rectius
dell'oggetto di siffatta obbligazione, perché una tale commercializzazione del nome e
della immagine personale si è affermata nel costume sociale, fino a divenire una
possibilità commerciale del tutto normale. Tant'è che, come questa Corte Suprema ha
avuto modo di precisare, i compensi di tali attività di sponsorizzazione compongono
l'imponibile di una società sportiva, (cass. n. 429 del 1996). Quale che sia peraltro la natura giuridica del contratto in questione, problema che
esula dalla economia del giudizio che ne occupa, nel suo contenuto appare ordinariamente
la previsione di una esclusiva, ovvero dell'obbligo per le parti contraenti di non
consentire, anche per un certo tempo dopo della cessazione del rapporto, almeno
all'interno del medesimo comparto commerciale, analoga veicolazione. 3) Osserva ancora la Corte che le cennate linee generali non fanno emergere che un
contratto di sponsorizzazione debba indefettibilmente essere concluso da uno sponsor, il
quale sia il produttore industriale di una determinata merce, ovvero dal titolare del
diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della patrimonialità della
obbligazione di cui innanzi si è detto sussistere in presenza di un contratto nel quale
contraente sponsor sia altro soggetto, che tragga utilità dallo sfruttamento della
immagine in questione effettuata allo scopo di veicolare un certo prodotto, ancorché
diverso sia l'organizzatore della relativa produzione. Come accade quando uno
sponsor è il rappresentante, ovvero il distributore del prodotto, in qual'ambito di
mercato nel quale la veicolazione deve agire. Pertanto, mentre è possibile, come ritiene la ricorrente, e un contratto di
sponsorizzazione venga concluso tra produttore e soggetto cedente l'uso della immagine per
il tramite di un ausiliario del primo, non è tuttavia affatto escluso che il rapporto
possa sorgere validamente tra un soggetto, che benché legato da un rapporto commerciale
con il produttore persegua un proprio distinto interesse commerciale. Cosicché, quando
come nel caso di specie, il distributore esclusivo per l'Italia di un certo prodotto
conclude un accordo di sponsorizzazione per quel prodotto, dalla sua relazione di affari
con il produttore, e dal fatto che anche questi trae vantaggio dalla maggiore penetrazione
presso i consumatori del suo marchio, non può affatto trarsi una qualità di contraente
per conto altrui. Questa qualità, se mai, va accertata in fatto. E nel giudizio che ne
occupa l'accertamento è stato incensurabilmente compiuto dal giudice del merito, ed il
suo risultato è stata la esclusione di una tale qualità soggettiva del contraente R.. 4) La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un contratto tra H. e V.. Anzi
essa ha rilevato che H. ebbe a contattare V. direttamente solo dopo della interruzione del
rapporto con R. il quale rimane, secondo la Corte stessa, l'unico dato certo della
vicenda. Dal suo canto H. oggi non allega la dimenticanza, da parte del giudice del merito, di
circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la prova di un qualche ruolo di
intermediazione negoziale da parte di R.. H. piuttosto interpreta le lettere inviate a V.
diversamente da come le interpreta il giudice del merito, in conseguenza di una sorta di
indimostrato postulato per il quale, come si è detto, R., in quanto ausiliario del
produttore, non poteva che contrattare per conto di questi. Mentre una tale conclusione
andava dimostrata da H. medesima.
Il tentativo della ricorrente di far apparire come contrattazione, rispetto alla quale
quindi far operare i principi della responsabilità precontrattuale, quella che invece
era, nella ricostruzione del giudice del merito di cui si è detto, il primo contatto
diretto tra gli odierni contendenti, nel quale H. tentava di rivendicare la qualità di
diretta contraente di V., e dunque di creditore delle prestazioni che competono al
soggetto sponsorizzato, è anch'esso rivolto ad inammissibile riesame del fatto. 7) Con il sesto motivo H. lamenta la violazione dell'art. 1223 c.c., ed ancora la
contraddittorietà della sentenza impugnata. Sostiene che erroneamente si è fatto ricorso, per quantificare il danno che V. avrebbe
ricevuto, al parametro costituito dal compenso ricevuto dal medesimo da altro produttore
per analoga obbligazione. In tal modo la Corte di merito avrebbe risarcito un danno
inesistente ovvero avrebbe consentito a V. di ottenere due compensi per il medesimo
sfruttamento. Il motivo è infondato. Il ricorrente dimentica che lo sfruttamento abusivo in
questione costituisce danno di natura extracontrattuale e dunque titolo autonomo rispetto
a quello contrattuale, che a suo dire sarebbe incompatibile. V. ha lamentato un danno
conseguente all'uso non autorizzato della sua immagine. La Corte ha ritenuto di
quantificarlo con riferimento al valore di mercato dell'uso stesso, dedotto in concreto da
quanto egli potette percepire per analogo sfruttamento nello stesso periodo. La
motivazione sul punto non fa emergere alcun vizio censurabile in questa sede. 8) Il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis).