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I limiti di liceità dei c.d. Warentests (tests di prova dei prodotti) condotti dalla stampa.
 
1. Cass. sez. III civ. 22 maggio 1991.
2. Trib. civ. Roma, 18 giugno 1997. (Proc. n. 28644/1992).
 
 
 
 
1. Cass. sez. III civ. 22 maggio 1991.
Pres. G. Quaglione, rel. U. Francabandera.
Ric. impresa XXXXX c. WWWWW Televisione.
(dec. sui ricorsi n. 1210-87 e n. 2488-87).
    (Omissis).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'11 novembre 1980, alle ore 20,40, nel corso della trasmissione televisiva "AAAAA" mandata in onda dal 2 canale della WWWWW Televisione, condotta da giornalisti dipendenti da tale ente, vennero sottoposti ad analisi campioni di "bastoncini di pesce in pastella" prodotti con marchio "VVV" e distribuiti dalla impresa XXXXX. L'analista invitata alla trasmissione affermo' che nei prodotti analizzati era presente la sostanza "tetraciclina", antibiotico non ammesso dalla legge.
Il 13 novembre 1980 il pretore di MMM, fatti analizzare da quel Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi campioni dello stesso prodotto e ricevuto l'esito dell'indagine che risulto' positiva circa la presenza di tetraciclina, dispose il sequestro del prodotto su tutto il territorio nazionale.
L'Istituto Superiore di Sanita', investito della analisi di revisione da parte del pretore di FFF, territorialmente competente per i reati contestati, escluse la presenza della sostanza "tetraciclina" nel prodotto e pertanto in data 29 novembre 1980 quel giudice ordino' il dissequestro dello stesso. Intanto, a seguito dell'analisi di revisione, il Ministero della Sanita' in data 22 novembre, aveva diffuso un comunicato stampa, trasmesso anche dalla WWWWW Televisione, assicurando i consumatori sulla inesistenza dell'antibiotico nel prodotto in questione.
Con atto di citazione del 18 febbraio 1981 la impresa XXXXX, esposti i fatti suddetti, assumendo che a causa delle erronee notizie propalate nel corso della trasmissione televisiva aveva subito notevole pregiudizio patrimoniale, convenne in giudizio davanti al Tribunale di RRR la WWWWW Televisione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitosi in giudizio, l'Ente televisivo chiese il rigetto della domanda non potendosi nei suoi confronti applicare l'art. 2049 c.c. ne' potendosi riscontrare nei fatti responsabilita' ex art. 2043 c.c.. Sostenne in particolare che gli eventuali danni subiti dalla impresa XXXXX erano conseguenza del provvedimento di sequestro del pretore di MMM e della diffusione che a quel provvedimento era stata data dalla stampa nazionale; comunque chiese di essere assolta per aver esercitato il diritto di cronaca e di critica.
Con sentenza non definitiva del 19.3.-19.5.1984 il giudice adito condanno' la WWWWW Televisione, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura da liquidarsi in prosieguo di giudizio, rimettendo le parti davanti al g.i. per l'istruttoria sul "quantum".
Proposto appello da parte della WWWWW Televisione, la Corte di RRR confermo' la pronuncia di primo grado. In particolare, escluse il difetto di legittimazione passiva della WWWWW Televisione (la quale aveva sostenuto che la responsabilita' della notizia era da addebitarsi esclusivamente all'analista) in quanto la domanda era stata posta quale conseguenza della trasmissione nel suo complesso e quindi anche in relazione all'attivita' del giornalista conduttore della stessa e comunque perche' anche l'attivita' dell'analista era riconoscibile alla responsabilita' della WWWWW Televisione in quanto aveva collaborato col giornalista; la Corte preciso' poi, in punto di diritto, che il giornalista ha l'obbligo, nel trasmettere le notizie e lui pervenute, di controllare le fonti di informazione e di accertare se la notizia sia vera o almeno seriamente accertata; nonche' di esporre le notizie in modo obiettivo e non trasmodante nella lesione della reputazione altrui. Pertanto i giudici dell'appello ritennero che l'avere fatto eseguire l'analisi da persona qualificata non esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi circa la fondatezza scientifica del metodo usato onde poter stabilire il grado di attendibilita' del risultato. E in proposito la corte romana ritenne, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la inadeguatezza del metodo usato per l'analisi deducendo da cio' la responsabilita' della WWWWW Televisione e respingendo altresi' l'eccezione relativa alla mancanza del nesso di causalita', in proposito affermando che il provvedimento di sequestro emesso dal pretore di MMM non lo aveva interrotto non essendo stato da solo sufficiente a determinare l'evento. La Corte infine respinse il motivo di appello riguardante la natura dei danni di cui si chiedeva il risarcimento nonche' l'appello incidentale della impresa XXXXX col quale la stessa pretendeva di attribuire alla responsabilita' della WWWWW Televisione anche la pretesa contrazione delle vendite di altri prodotti surgelati non menzionati nella trasmissione televisiva incriminata.
Per la cassazione di questa sentenza nella parte relativa alla identificazione dei danni ha proposto ricorso la impresa XXXXX con unico motivo.
La WWWWW Televisione ha proposto ricorso (incidentale) chiedendo la cassazione totale della sentenza, con quattro motivi; ed ha resistito al ricorso principale con controricorso.
La impresa XXXXX ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Preliminarmente, ai sensi dell'ar. 335 c.p.c., i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti.
2) - Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale perche' attiene alla responsabilita', mentre il ricorso principale attiene esclusivamente al "quantum debeatur".
3) - Col primo motivo del suo ricorso, la WWWWW Televisione, denunziando violazione degli art. 100 e 101 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2049 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte del merito ha dato risposta affermativa la problema da lei prospettato, del se possa profilarsi la sua responsabilita' per il giornalista dipendente quando costui, volendo dare informazioni circa prodotti alimentari, si rimetteva alle valutazioni tecniche di un esperto del settore, chiamato a partecipare al programma come semplice collaboratore esterno. La societa' ricorrente osserva in proposito che in tal caso non puo' ricorrere la responsabilita' della WWWWW Televisione perche' il giornalista si e' limitato a riferire il dato tecnico o l'esito della indagine enunciati dall'esperto e perche' costui non e' legato alla WWWWW Televisione da un rapporto di prestazione d'opera subordinato.
Il motivo va disatteso.
La WWWWW Televisione risponde infatti certamente ex art. 2049 c.c. della attivita' del giornalista, suo dipendente, conduttore di una trasmissione televisiva.
Per quanto riguarda l'attivita' dell'esperto che collabori col giornalista in una trasmissione per la quale siano necessarie informazioni di ordine tecnico o scientifico, senza vincolo di subordinazione, essa va inquadrata come prestazione d'opera intellettuale autonoma.
E' noto che, in linea generale, l'art. 2049 c.c. non trova applicazione quando il danno dipenda dall'attivita' di un agente, collaboratore autonomo e non subordinato dell'imprenditore, nei confronti del quale quest'ultimo e' privo di ogni potere di direzione e di vigilanza.
Questo principio non viene pero' qui in discussione perche' la responsabilita' della WWWWW Televisione dipende dall'attivita' del suo dipendente, il giornalista che, nel recepire le informazioni di ordine tecnico fornitegli dal collaboratore scientifico, non si e' attenuto agli obblighi inerenti alla sua professione, in particolare, al giornalismo televisivo, come si vedra' piu' diffusamente nell'esame dei successivi motivi.
4) - Col secondo motivo la WWWWW Televisione denunzia la violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli art. 21 della Costituzione, 2697 c.c. e 112 c.p.c. nonche' omesso esame di fatti e documenti decisivi ed omessa pronuncia sull'istanza di C.T.U.
A) Con una prima censura si critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il giornalista ha l'obbligo nel trasmettere le notizie a lui pervenute, di controllare le fonti dell'informazione, di accertare che la notizia pubblicata sia vera o almeno seriamente accertata e che l'esposizione della notizia sia obiettiva e non trasmodi nella lesione dell'altrui reputazione; per cui il fatto che la dichiarazione relativa alla presenza dell'antibiotico nel prodotto era stata fatta da un analista qualificato non esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi che il metodo usato per la ricerca fosse affidabile quanto meno nel senso che rispondesse ad esatti e non controversi criteri scientifici.
Tutto cio', secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 21 della costituzione, non potendosi pretendere che il giornalista nell'esercizio del suo diritto di informazione sia costretto ad operare approfonditi accertamenti sulle notizie che gli pervengono.
B) Per altro la ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata e' altresi' criticabile per essere andata oltre il principio affermato: ha infatti preteso di applicarlo in una fattispecie in cui la notizia era pervenuta al giornalista da una fonte esperta, affermando che il giornalista stesso deve accertarsi circa la fondatezza scientifica del metodo usato dall'esperto.
E cio' sarebbe in contrasto con la giurisprudenza in materia la quale pretende soltanto la buona fede e la diligenza del giornalista nella verifica della fonte di informazione e non anche una indagine di merito.
C) Ancor piu' in particolare il ricorrente osserva che se anche i principi affermati nella sentenza impugnata fossero esatti, la decisione sarebbe egualmente erronea. Infatti la sentenza ritiene che tra i vari metodi idonei ad accertare la presenza di tetraciclina nei bastoncini di pesce, il piu' valido e' quello microbiotico usato dall'Istituto Superiore di Sanita' (mentre la dott. Merlini aveva usato nella trasmissione quello chimico) ed ha stabilito che il fatto che il metodo chimico fosse usato anche da parte di strutture pubbliche (il Laboratorio di Igiene e Profilassi di MMM su richiesta di quel pretore) non vale ad escludere la responsabilita' perche' non costituisce prova dell'attendibilita' del metodo ai fini dell'accertamento della presenza della tetraciclina. Tale motivazione sarebbe secondo la ricorrente illogica perche' e' un assurdo ritenere negligente un giornalista che abbia attinto una informazione conforme ad un metodo scientifico adottato da strutture pubbliche. Infatti il giornalista e' certamente esente da responsabilita' quando abbia divulgato la "verita' putativa".
D) La ricorrente poi critica la sentenza impugnata per aver ritenuto non contestata l'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanita', mentre il contrario risultava dalle difese di essa ricorrente ed inoltre per non aver tenuto conto di quanto risultava dal parere del Prof. Graziosi, da essa ricorrente esibito, in cui si attestava che il metodo microbiologico non e' idoneo a rilevare la presenza di tetraciclina essendo invece necessario ricorrere ai metodi di analisi chimica organica quando, come nella specie, l'antibiotico e' stato aggiunto nelle fasi iniziali di conservazione e lavorazione del pesce e quindi ha perduto il suo potere antibatterico. In proposito la ricorrente aveva anche chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica, ma la Corte non aveva ritenuto neppure di motivarne il diniego.
Le suesposte censure non hanno fondamento e pertanto, anche se per ragioni, come si vedra', in parte diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a giustizia, il ricorso, nel suo secondo motivo, deve essere rigettato.
In sintonia con la preponderante giurisprudenza e dottrina puo' affermarsi che la liberta' di stampa, e cio' la liberta' di diffondere col mezzo della carta stampata ovvero attraverso la radio e la televisione notizie, informazioni, commenti, critiche, ecc., diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, quando incide nella sfera dei diritti soggettivi delle persone cui la notizia, il commento, la critica, ecc. si riferisce, con violazione dei diritti di tali persone, deve necessariamente trovare dei limiti. In proposito si e' detto che l'attivita' giornalistica sia da ritenersi legittima quando la popolazione di notizie, commenti, critiche, ecc., pur ledendo diritti altrui, abbia una qualche obiettiva utilita' sociale: il limite, cioe', deve essere identificato nella utilita' sociale della notizia (e, in genere, dell'attivita' giornalistica) e cio' perche' tale valore e', nel nostro ordinamento, preminente rispetto al valore rappresentato dal diritto soggettivo individuale, che deve cedere di fronte ad interessi di carattere generale della collettivita'.
Quanto alla notizia, e' intuitivo che essa debba essere obiettivamente vera per poter essere legittimamente propolata. Ma, poiche' anche il concetto di verita' e' relativo e non assoluto, cio' che importa ai fini della responsabilita' del giornalista e' che la notizia sia assolutamente vera per lui, che egli cioe' ritenga in perfetta buona fede che sia vera. Si e' dunque ritenuto che anche la verita' putativa puo' esimere da responsabilita' il divulgatore di essa, a condizione pero' che detta verita' costituisca il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e, soprattutto, di controllo delle fonti e sia sorretta da assoluta buona fede.
Tutto cio' ha una portata generale. In relazione all'uso, per la divulgazione della notizia, del mezzo televisivo occorre aggiungere che tale mezzo e' indubbiamente ed oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata, diversita' che si manifesta nel maggior impatto che sul pubblico la trasmissione televisiva puo' esplicare, ed in effetti esplica, per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce, per cosi' dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione (in proposito basti considerare che, proprio per questa ragione, la pubblicita' a mezzo della televisione e' preferita dagli operatori commerciali, pur essendo molto costosa). Il pubblico, la gran maggioranza cioe' delle persone raggiunte dalla notizia, e' propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato, anche perche' e' istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo una autorita' (che certamente non ha) e comunque una grande attendibilita'. Va considerato inoltre che rispetto al mezzo televisivo vi e' quasi impossibilita' di immediata riflessione e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicche' la notizia si fissa nella memoria cosi' come data.
Tutto cio' comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilita' professionale che deve manifestarsi in una piu' scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi.
Per altro, anche per la divulgazione televisiva vale il principio relativo alla verita' putativa, con l'avvertenza pero' che il mezzo - per i motivi ora esposti - richiede nel giornalista un grado piu' elevato di prudenza per andare esente da responsabilita' in relazione a divulgazioni che ledano diritti soggettivi; prudenza che deve estrinsecarsi nell'accertare (o nel tentare di accertare) con ogni mezzo a sua disposizione l'assoluta verita' della informazione che si intende trasmettere quando - a priori - si apprezza in modo certo in essa una valenza lesiva dei diritti dei terzi ai quali la notizia si riferisce.
In particolare in tema di inchieste giornalistiche televisive relative a prodotti alimentari, attivita' questa certamente doverosa e meritoria e ad alto grado contenuto di utilita' sociale perche' in qualche modo collegata col bene della salute pubblica, occorre dire che l'esattezza dei principi dianzi esposti circa il comportamento richiesto al giornalista, risalta maggiormente essendo ancor piu' evidente la dannosita' di una informazione falsa per le immediate ripercussioni che si possono verificare nel consumo dei prodotti oggetto dell'inchiesta, ripercussioni che possono a loro volta influire anche sull'economia nazionale. Pertanto anche quando il giornalista si avvalga dell'opera di collaboratori esperti in determinati settori tecnico scientifici, la prudenza particolarmente richiesta perche' il giornalista possa essere ritenuto non responsabile per la eventuale divulgazione di una notizia che incide negativamente sui diritti personali e patrimoniali dei soggetti interessati comporta, per il giornalista stesso, la necessita' di scegliere un esperto che sia veramente all'altezza del compito affidatogli e di assoluta garanzia - per la sua autorita' nel settore scientifico nel quale opera - di operare in base a criteri e metodi sicuramente attendibili. E, in presenza di risultati che compromettono la commerciabilita' del prodotto esaminato, il giornalista - che pure abbia operato nel modo suddetto - ha anche l'obbligo di cautelarsi, prima di divulgare quel risultato, con controlli, riscontri ed accertamenti intesi a verificare il risultato stesso: solo in tal caso il giornalista che avra' divulgato una informazione obiettivamente falsa, sia pure risultata tale a posteriori, potra' dire di aver agito in totale buona fede nella soggettiva convinzione di aver divulgato una informazione assolutamente vera.
Alla stregua delle osservazioni di cui innanzi, appare certamente corretta la sentenza impugnata laddove fa derivare la responsabilita' del giornalista (e, per esso, della WWWWW Televisione) dall'obbligo di accertare - pur avendo affidato la ricerca dell'antibiotico ad una analista "qualificato" - la validita' del metodo usato e il significato del risultato ottenuto.
Il giudizio di fatto che e' seguito all'affermazione di tale principio sfugge all'esame di questa Corte: esso per altro e' sorretto da congrua e logica motivazione, fondata sulla documentazione acquisita al processo. In proposito occorre dire - e cio' in relazione alle censure della ricorrente esposte innanzi sub
C) - che le stesse non hanno fondamento anche perche' dalle affermazioni della ricorrente, sorrette da parere del suo stesso consulente, emerge che la ricerca dell'antibiotico col metodo chimico e' in grado di evidenziare le tracce (chimiche) dell'antibiotico stesso aggiunto nelle fasi iniziali di conservazione e lavorazione del pesce (operazione che di solito viene effettuata nella immediatezza della pesca), antibiotico che ha perduto, al momento della immissione del prodotto sul mercato, il suo potere antibatterico, che cioe' non e' piu' attivo.
L'analisi positivamente effettuata con quel metodo in trasmissione ha fornito percio' un dato obiettivamente vero che pero' e' stato travisato nel suo reale significato, perche' non si e' spiegato al pubblico che si trattava di tracce chimiche residuate dall'iniziale trattamento del pesce, facendo invece credere che la sostanza antibiotica (attiva) fosse stata aggiunta al prodotto "bastoncini di pesce" come additivo vietato dalla legge e che per questa ragione il prodotto era pericoloso per la salute. Ed invece le analisi effettuate col metodo biologico hanno accertato l'assenza di sostanze antibiotiche attive.
Non poteva e non doveva sfuggire all'esperienza dell'esperto che la metodica usata poteva dare solo un risultato parziale; e se il giornalista avesse avuto quella prudenza e doverosa cautela di cui s'e' sotto detto, meglio documentandosi sulla questione, certamente la notizia non sarebbe stata data, ovvero sarebbe stata data in maniera del tutto diversa, con assoluta obiettivita' e con le precisazioni e spiegazioni del caso.
La fattispecie concreta costituisce essa stessa la riprova della esattezza del principio affermato relativo alla necessita' per il giornalista di non acquisire supinamente i risultati delle indagini degli esperti, senza averli cioe', prima della divulgazione, sottoposti al vaglio della critica, del controllo scientifico per evitare cosi', con ogni mezzo idoneo, di incorrere in errore.
Attivita' questa doverosa per chi, usando mezzi di comunicazione di massa, specialmente del mezzo televisivo, assume enorme responsabilita' specie quando si induce, sia pure nel lodevole intento di operare nell'esclusivo interesse della societa', a diffondere una notizia che sicuramente e' lesiva di diritti ed interessi morali ed economici dei soggetti coinvolti dalla informazione.
Ovviamente spetta al giudice del merito accertare se il giornalista (televisivo o no) abbia ottemperato agli obblighi descritti, giudizio di fatto che necessariamente dovra' tener conto delle risultanze della prova generica. Nella specie il convincimento dei giudici circa la inadeguatezza del metodo usato e la mancata osservanza da parte del giornalista degli obblighi di prudenza cui e' tenuto prima di diffondere col mezzo televisivo notizie certamente lesive dei diritti soggettivi di terzi, e' stato esaurientemente motivato senza errori giuridici ne' vizi logici.
Per quanto riguarda, infine, le censure sub D) questa corte osserva che il rilievo relativo alla asserita mancata contestazione da parte della WWWWW Televisione dell'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanita' e' infondato perche' in realta' la WWWWW Televisione non contesta che col metodo usato in quella sede non si sono riscontrate tracce di tetraciclina nel prodotto. La contestazione riguarda invece il metodo dell'indagine e la validita' di esso, contestazione superata nella sentenza impugnata attraverso una serie di considerazioni di ordine tecnico sulla base delle risultanze processuali.
Altresi' infondata e' la censura relativa alla mancata ammissione della C.T. richiesta dalla WWWWW Televisione.
Disporre la C.T. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, sicche' il mancato uso di tali poteri non puo' essere censurato in sede di legittimita', salvo che esso risulti assolutamente immotivato. Cio' non si puo' dire quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice del merito abbia valutato tutte le circostanze di ordine tecnico acquisite al processo formandosi sulla base di esse in convincimento che escluda la necessita' di una consulenza per risolvere il problema tecnico della causa. Tale diniego implicito di ammissione di una consulenza tecnica, richiesta dalla parte, non puo' essere equiparato a mancanza di motivazione sul punto, specie se si considera che la consulenza non e' un mezzo istruttorio nella disponibilita' delle parti. Non sussiste percio' il vizio lamentato: nella specie infatti la corte romana ha esaurientemente valutato (pag. 19-23 della sentenza) le risultanze processuali dando ampia giustificazione del proprio convincimento circa l'assenza di tetraciclina nel prodotto e circa l'inattendibilita' del metodo usato dall'analista che collaboro' alla trasmissione televisiva.
5) - Col terzo motivo la ricorrente WWWWW Televisione denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. nonche' omesso esame di fatti e circostanze decisive. Assume che l'ipotetico pregiudizio risentito dalla impresa XXXXX e' stato causato non dalla trasmissione televisiva ma dalla enorme diffusione data dalla stampa al provvedimento di sequestro, su tutto il territorio nazionale, del prodotto, emesso dal pretore di MMM sulla base dell'analisi eseguita dal Laboratorio Chimico provinciale di quella citta'. Infatti la stampa aveva dato risalto esclusivamente alla notizia di tale provvedimento e non anche alla trasmissione televisiva; inoltre, se pure quest'ultima avesse potuto considerarsi come denunzia di reato perseguibile di ufficio, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'effetto pregiudiziale di tale denunzia sarebbe da ritenersi assorbito dall'attivita' dell'organo titolare dell'azione penale. In ogni caso avrebbe dovuto essere misurata la efficienza causale dei due fatti al fine di attribuire agli autori di ciascuno la propria percentuale di responsabilita'.
Secondo la ricorrente la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata ha invece addossato per intero alla WWWWW Televisione la responsabilita' per i danni che la impresa XXXXX asseriva di aver subito, sulla base di considerazioni astratte ed apodittiche secondo le quali il provvedimento pretorile non aveva costituito la causa da sola sufficiente alla causazione del danno. Secondo la sentenza inoltre e' normale che la diffusione di notizie inesatte costituenti notizie di reato venga raccolta dagli organi di polizia giudiziaria, che altrimenti non si sarebbero attivati se non fossero stati messi in allarme da una trasmissione di larga diffusione. Secondo la ricorrente tale ragionamento e' viziato perche' non tiene conto del fatto che il pretore ha provveduto dopo aver svolto proprie indagini e della circostanza che la stampa aveva dato risalto soltanto al provvedimento del pretore, certamente piu' idoneo, per la maggiore sua credibilita' rispetto alla trasmissione televisiva, a causare danni.
Pertanto la Corte avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, approfondire il problema nel nesso di causalita', stabilendo altresi' la rispettiva efficienza causale dei due fatti.
Le censure sono per quanto di ragione, fondate.
Col motivo di appello relativo al nesso causale, la WWWWW Televisione aveva sostenuto che la trasmissione televisiva e il provvedimento pretorile non potevano considerarsi concause di un medesimo danno, per cui bisognava accertare quale danno era derivato dalla trasmissione e quale dal provvedimento di sequestro. La Corte, senza per altro alcuna specifica motivazione in proposito, ha affermato che il nesso di causalita' tra la trasmissione e il danno lamentato sussisteva perche' il sequestro del prodotto su tutto il territorio nazionale non aveva interrotto il nesso causale stesso, per non essere stato causa successiva sufficiente da sola a determinare l'evento. La Corte, cioe', ha in sostanza dichiarato applicabile nella fattispecie l'art. 2055 c.c. senza darsi carico di dimostrare - come pure doveva in presenza dello specifico motivo di gravame - che ci si trovava in presenza di un unico danno imputabile a piu' persone: infatti il presupposto per l'applicazione della suddetta disposizione di legge e' che il medesimo danno derivi da diverse azioni (illecite oppure no) o fatti che concorrano alla sua produzione.
L'art. 2055, 1 comma c.c., invero, stabilisce che "se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persona, tutte sono obbligate in solido a la risarcimento del danno". La norma, che pure nella sua letteralita' pare riferirsi ad un unico fatto illecito imputabile a piu' persone, e' stata sempre interpretata, dalla migliore dottrina e preponderante giurisprudenza, nel senso che per aversi solidarieta' tra piu' responsabili il fatto dannoso non deve essere necessariamente unico, ben potendosi avere piu' azioni od omissioni illecite - diverse tra loro anche per diversita' delle norme giuridiche che abbiano eventualmente violato - che concorrono a produrre il medesimo danno. Cio' che e' assolutamente necessario, ai fini della norma, e' invece l'unicita' del danno: deve cioe' trattarsi di fatti o atti che abbiano cagionato il "medesimo danno".
Conseguentemente la prima indagine da compiersi in presenza della denuncia di piu' fatti dannosi e' quella relativa al nesso causale per stabilire se il danno, del quale si chiede il risarcimento, sia conseguenza di tutti i fatti ovvero soltanto di alcuni o di uno solo; tale indagine dovra' necessariamente estendersi a verificare se, in relazione alle richieste della parte danneggiata, si possa parlare di un danno ontologicamente unico.
E' quindi del tutto carente - sul punto della indagine sul nesso causale - la sentenza impugnata che non si e' data carico di indagare sulla unicita' o pluralita' dei fatti dannosi e sulla effettiva efficienza causale della trasmissione rispetto a quella del sequestro, per stabilire se entrambi i fatti potessero essere assunti come concause efficienti di un unico evento dannoso ovvero se ciascuno di essi avesse dato luogo ad un evento di danno diverso. E' di tutta evidenza infatti che se gli eventi dannosi causati da diverse azioni sono a loro volta diversi non sara' applicabile l'art. 2055 c.c. e quindi sara' esclusa la solidarieta' tra gli autori delle diverse azioni dannose.
Tale accertamento e' mancato perche' nella sentenza impugnata non si esamina affatto la questione, dando per scontato che "il danno" di cui di chiede il risarcimento e' legato da nesso di causalita' materiale alla trasmissione televisiva e che il provvedimento di sequestro non ha interrotto tale rapporto per non essere stato causa successiva sufficiente da sola a determinare quel danno. Si da' per certo, quindi, che si tratti di un "unico danno", come entita' ontologica, senza per altro alcuna indagine sulla natura delle conseguenze dannose del sequestro.
Ne' la Corte si e' posta il problema relativo alla particolare natura della (ritenuta) concausa, costituita non da un altro fatto illecito, ma da un atto giurisdizionale.
E' noto - ed e' opportuno qui richiamare - che in materia di causalita' le norme di cui agli art. 40 e 41 C.P. - che assurgono a principi generali dell'ordinamento e trovano percio' applicazione anche in campo civilistico - stabiliscono da una parte che non si puo' attribuire l'evento all'autore di un fatto se questo non sia legato all'evento stesso da nesso di causalita' materiale, dall'altra che quando l'evento sia conseguenza oltre che di quel fatto anche di altre azioni, tutti gli autori di queste sono responsabili dell'evento (principio dell'equivalenza delle cause), salvo che una o piu' cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a cagionarlo (principio della causalita' efficiente).
Anche qui, dunque, come nell'art. 2055 c.c., la regola presuppone l'unicita' dell'evento, perche' ogni "evento" e' naturalisticamente parlando - legato ad una "causa" (o a piu' "cause") e non si puo' quindi prescindere dalla esatta identificazione dell'evento stesso prima di parlare della o delle cause.
Ma tali cause possono essere fatti umani ovvero anche fatti non imputabili all'uomo (come, per es., i fatti naturali): in tal caso, secondo recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 981 del 1 febbraio 1991) se la causa non imputabile si palesi sufficiente da sola a determinare l'evento indipendentemente dall'apporto eventuale di un fatto illecito imputabile, l'autore di questo e' sollevato da ogni responsabilita' in quanto non ha posto in essere un antecedente dotato di efficienza causale, mentre in caso contrario, se cioe' il fatto non imputabile non e' stato da solo sufficiente a determinare l'evento, l'autore del fatto illecito e' responsabile dell'evento ne' la sua responsabilita' potra' essere attenuata per l'incidenza, nella causazione dell'evento, avuta dal fatto non imputabile: e in tal caso, percio', non si dovra' neppure procedere ad una graduazione del grado di incidenza eziologica delle diverse cause concorrenti.
Nella specie ci si trova di fronte ad un caso particolare di eventuale concausalita': fatto illecito imputabile (asseritamente) concorrente con un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, assistito da una presunzione di legittimita'.
La Corte del merito non si e' data carico di esaminare se la particolarita' della fattispecie potesse avere conseguenze giuridicamente rilevanti sulle responsabilita' mentre sarebbe stato opportuno condurre approfondito esame, da una parte, sulle conseguenze di una trasmissione televisiva ingiustamente denigratoria di un prodotto alimentare e, dall'altra, sulle conseguenze del provvedimento di sequestro di quel prodotto. Essendo abbastanza evidente che il primo fatto puo' determinare le eventuale contrazione delle vendite perche' una parte delle persone raggiunte dalla falsa informazione televisiva e' presumibile che si asterra' dall'acquisto di quel prodotto, mentre la conseguenza del sequestro e' che, dal giorno della sua esecuzione, il prodotto non e' piu' vendibile, per cui l'ipotetico compratore non trova piu' il prodotto sul mercato.
Quindi, prima di addebitare alla trasmissione televisiva il danno, tutto il danno, bisognava indagare nel senso suddetto, sulle conseguenze del sequestro per stabilire se coincidessero o meno con quelle della trasmissione dando luogo ad un unico evento.
La Corte di RRR, condannando la WWWWW Televisione al risarcimento dei danni (senza specificazione alcuna) l'ha infatti sostanzialmente condannata al risarcimento di tutti i danni anche di quelli derivati direttamente dal sequestro. Cio' emerge dalla motivazione laddove, per respingere il motivo di appello col quale si chiedeva di approfondire l'indagine sul nesso causale, la Corte afferma che la concausa sopravvenuta (sequestro) non ha interrotto il nesso di causalita' tra trasmissione e danno ed ha affermato che comunque la WWWWW Televisione doveva rispondere anche dei danni indiretti e mediati, quasi che potesse farsi rientrare nella regolarita' causale delle conseguenze di una trasmissione televisiva diffamatoria di un prodotto alimentare, il blocco totale delle vendite di quel prodotto. Il che presupporrebbe che la totalita' dei consumatori sia stata raggiunta dalla trasmissione e quindi dalla falsa informazione e che si sia determinata ad astenersi dall'acquisto. Presunzione questa che il giudice del merito non ha utilizzato e che comunque non avrebbe certamente i caratteri previsti dalla legge.
Occorre inoltre sottolineare che, in ogni caso, non puo' farsi risalire alla responsabilita' del giornalista il provvedimento di sequestro in quanto, ammesso che il pretore si sia attivato in conseguenza della denunzia televisiva, egli ha agito autonomamente a seguito di autonome indagine ed accertamenti. Deve qui ribadirsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'effetto pregiudizievole di una denunzia di reato perseguibile di ufficio resta assorbito dall'attivita' pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale che toglie alla denunzia ogni efficienza causale, salvo che il denunziante abbia agito con dolo (Cass. 21.10.1981 n. 5662).
6) - Col quarto motivo la WWWWW Televisione sostiene che la sentenza impugnata e' censurabile nella parte in cui i giudici del merito hanno arbitrariamente sostituito la causa petendi della domanda. Secondo la ricorrente, poiche' la impresa XXXXX si limita a commerciare il prodotto "bastoncini di pesce", nel giudizio di 1 grado ella aveva lamentato esclusivamente di aver risentito danno in conseguenza della disdetta di ordini da parte dei rivenditori. Il tribunale aveva invece fondato la condanna su altro, e cioe' sul discredito della societa', sul calo della domanda dei consumatori e sulla perdita di avviamento. La Corte aveva confermato la decisione senza neppure motivare in relazione al denunciato mutamento della causa petendi.
Il motivo e' infondato.
Trattandosi della denuncia di un vizio di procedura, questa Corte puo' procedere all'esame diretto degli atti. Nell'atto di citazione la impresa XXXXX, dopo aver esposto i fatti riportando anche il testo integrale della trasmissione e il provvedimento del pretore di MMM, espose che la risonanza che la trasmissione aveva avuto ed il sequestro, non soltanto avevano determinato il blocco delle vendite, ma avevano gettato discredito sui prodotti con conseguenze dannose che si protraevano nel tempo. Ed aveva concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni compresi quelli morali subiti e subendi in conseguenza della trasmissione nella misura da determinarsi dal giudice.
Vi e' quindi perfetta corrispondenza tra quanto chiesto dalla parte e il contenuto del provvedimento di condanna sia in relazione al petitum che alla causa petendi. Non sussiste percio' il vizio denunziato.
7) - Col suo ricorso, la impresa XXXXX, dopo aver premesso che il tribunale nella sentenza di 1 grado aveva individuato il danno subito dalla societa' nella differenza negativa tra l'ammontare delle vendite dei bastoncini di pesce verificatosi in epoca anteriore alla trasmissione e quello verificatosi successivamente, nonche' nell'aumento delle spese di pubblicita' e dei premi di incentivazione e cio' nell'arco di tempo intercorso tra il fatto e la proposizione della domanda, si duole che la Corte d'Appello abbia respinto il suo appello incidentale sul punto affermando "che la contrazione delle vendite (nella misura da determinarsi nel giudizio sul "quantum"), la perdita di avviamento (inteso come attitudine dell'organizzazione aziendale a produrre a beneficio dell'imprenditore utilita' economiche maggiori di quelle che potevano ricavarsi dai singoli beni che la compongono), la necessita' di ricostruire presso il grande pubblico l'immagine con campagne di stampa pubblicitarie tendenti a rettificare le inesatte informazioni propagandate, sono tutti i fattori lesivi di danno che dovra' essere risarcito alla impresa XXXXX. In proposito la Corte aveva precisato che danno risarcibile e' solo quello che deriva direttamente dalla trasmissione per contrazione delle vendite siano solo quelli riguardanti i prodotti specificamente analizzati durante la trasmissione (e cioe' i bastoncini di pesce) e non anche quelli relativi ad altri prodotti alimentari. Lamenta in proposito la ricorrente che nessuna giustificazione la Corte ha addotto con riferimento al limite temporale che pure era stato posto dal tribunale e che incideva non meno gravemente sulla liquidazione del danno.
La ricorrente assume percio' che la Corte ha violato i principi in tema di risarcimento del danno. Infatti costituisce insegnamento consolidato che sono compresi nel risarcimento dei danni da fatto illecito anche i danni mediati e indiretti che si presentano come effetto normale del fatto stesso rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso da' origine in base al principio della cosiddetta regolarita' causale e che ne restano esclusi soltanto quelli che non siano allo stesso collegati per essere intervenute altre conseguenze estrinseche al comportamento dell'autore del fatto illecito e senza le quali il danno non si sarebbe verificato.
In conseguenza di tanto, la ricorrente assume che tutti i danni ricollegabili alle ingiustificate denigrazioni dovevano essere risarciti e non trovava percio' giustificazione la limitazione temporale stabilita dal tribunale e quella relativa al prodotto stabilita dalla corte: perche' la contrazione delle vendite costituiva danno qualunque fosse stato il tempo durante il quale si fossero effettivamente verificate e in relazione a tutti i prodotti ittici surgelati.
Siffatte doglianze sono infondate e vanno disattese.
Infatti in relazione al danno derivante dal calo della domanda, poiche' si tratta di un giudizio di comparazione non si puo' parlare di danni futuri, quindi e' esatto che il confronto non puo' essere fatto che tra gli unici dati acclarati che sono quelli del volume di affari prima e dopo il fatto illecito. Per quanto riguarda eventuali danni futuri, essi saranno risarcibili a condizione della loro certezza e della certezza della loro derivazione dal fatto illecito in esame. E cio' sara' ovviamente compito del giudice del "quantum".
In relazione alla estensione del danno ad altri prodotti aventi lo stesso marchio commerciale, la corte del merito ha applicato il principio della regolarita' causale, escludendo in punto di fatto che la trasmissione riguardante i bastoncini potesse avere ripercussioni dannose su altri prodotti non menzionati nel corso della stessa trasmissione.
In definitiva il ricorso della impresa XXXXX deve essere rigettato.
In conseguenza dell'accoglimento del 3 motivo del ricorso incidentale della WWWWW Televisione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione allo stesso e rinviata ad altro giudice al quale e' opportuno commettere di provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale nonche' i motivi 1, 2 e 4 del ricorso incidentale; accoglie il 3° motivo del ricorso incidentale della WWWWW Televisione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di RRR, anche per le spese.
    (Omissis).
 
 
 
 
 
 
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2. Trib. civ. Roma, 18 giugno 1997. Proc. n. 28644/1992.
Pres. Bucci, rel. Ciancio.
 
        (Omissis).
Con citazione del 17-4-1992, i suindicati attori, premesso:
- che nel n. 1 del 1992 del mensile "....." edito dalla società convenuta, appariva un articolo dedicato all'olio d'oliva intitolato "Ecotest: l'olio di oliva dentro la bottiglia per scoprire il vero ed il falso", corredato da una tabella di classifica degli olii esaminati;
- che l'articolo si diffondeva sulla frode consistente nell'aggiungere all'olio d'oliva il 5-10-20 ed anche il 30% dell'olio di semi;
- che in esso si affermava che le tracce della manipolazione erano "evidenziate dalla presenza di piccole tracce di C 18:1 trans, noto come acido elaidinico, e da altri derivati trans, C 18:2, C 18:3";
- che "gli studiosi del settore, dopo anni di ricerche, sono concordi nel considerare accettabile una quantità pari allo 0,1-0,3 di acido elaidinico" e che "quando il valore è maggiore il sospetto di un'aggiunta di olio di semi si può ritenere fondato";
- che la società "......." era titolare del marchio "......." con il quale commercializzava olio d'oliva, e che nell'articolo in questione detto olio era stato collocato per la presenza di acido elaidinico nella misura di 1,46%, tra quelli con "fondati sospetti sulla genuinità, qualità sufficiente", che la frase finale dell'articolo enunciava "si può dire che oltre il 50% degli oli presi in esame nel test (tra i quali ".......") è stato allungato ";
- che in data 8 gennaio 1992 l'autore dell'articolo, ".......", il direttore del mensile ed il professor "......." erano comparsi nella trasmissione televisiva di ".......", ribadendo i medesimi concetti esposti nel pezzo giornalistico, che un ricorso ai sensi defl'art. 700 c.p.c. era stato respinto dal Pretore per difetto di legittimazione passiva della editrice del mensile, che nel numero 3 del 1992 della stessa rivista era apparso un articolo nel quale si affermava falsamente che tutte le aziende interessate avevano ricevuto con largo anticipo l'esito delle analisi riguardanti il loro prodotto e che non vi erano state contestazioni, assumendo che l'olio in questione'era stato additato come fondatamente sospetto di frode, pur non essendovi un nesso certo tra la presenza dell'acido elaidinico l'aggiunta dell'olio di semi, e che in conclusione dell'articolo, lo stesso era stato indicato come certamente allungato con olio di semi, che dei quattro indici rivelatori deu'allungamento solo uno sarebbe risultato anomalo per l'olio in questione, che peraltro nelle analisi periodicamente effettuate risultavano valori di acido elaidinico notevolmente inferiori a quelli dichiarati dalla rivista ed inoltre non costanti, che a seguito della pubblicazione dell'articolo e della trasmissione televisiva si era avuta una notevolissima contrazione delle vendite, che l'accusa di frode ai danni dei consumatori era gravemente lesiva dell'onore e della reputazione delle persone fisiche responsabili della società ".......", convenivano in giudizio la Editrice ".......", chiedendo che la condotta della società convenuta fosse dichiarata legittima e che la medesima società fosse conseguentemente condannata al risarcimento dei danni agli attori, con pubblicazione della sentenza su quotidiani e settimana.
Costituitasi la società editrice convenuta, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di SSSS e TTTT e, nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Acquisita documentazione e rimessa al collegio ogni valutazione in ordine alla prova testimoniale richiesta, la causa era rimessa in decisione.
 
Motivi della decisione
La questione portata all'esame del Tribunale dalla società produttrice dell'olio d'oliva "......", nonché dal presidente del consiglio d'amministrazione e dall'amministratore unico della stessa in proprio, attiene all'accertamento dell'esistenza di un fatto illecito, nella pubblicazione e diffusione, a mezzo della stampa e dei servizi televisivi, dei risultati di un esame comparativo di vari oh d'oliva, tra i quali quello prodotto dalla società attrice, e di valutazioni in merito a detti risultati, effettuate dall'estensore dell'articolo, che gli attori assumono essere lesivi della loro reputazione.
In fatto risulta che nel numero di gennaio 1992 della rivista ".....", è stato pubblicato un articolo intitolato "Ecotest l'olio d'oliva", nel quale sono esposti, comparativamente fra diversi oli, i risultati di analisi volte ad evidenziare di volta in volta una serie di valori, il cui superamento si assume essere indice della mancata genuinità dei prodotti; è stata stilata una tabella, nella quale gli olii sono suddivisi in quattro fasce; quelli delle prime due fasce sono definiti "genuini", per quelli compresi nella terza si esprimono "dubbi sulla genuinità", per quelli della quarta, in cui è compreso l'olio prodotto dalla soc. attrice, si manifestano "fondati sospetti sulla genuinità ". Il contenuto dell'articolo, invece, ha carattere generale e tratta delle tecniche usate per frodare, aggiungendo all'olio di semi olio di oliva, nonché delle analisi chimiche che ne rivelerebbero le tracce; l'articolo termina enunciando "si può dire che, oltre il 50% degli oli presi in esame nel test è allungato".
In un successivo articolo de "....." del mese di marzo 1992, ed in una trasmissione televisiva della "......." andata in onda l'8 gennaio 1992, si ribadivano le tesi già espresse nel precedente scritto.
Non vi è dubbio che il contenuto degli articoli e della trasmissione in questione sono idonei a causare un possibile decremento nelle vendite da parte dei produttori di oli per i quali si avanzano dubbi, o ancor più, fondati sospetti sulla genuinità; peraltro occorre accertare se detto eventuale risultato derivi da una condotta vietata dall'ordinamento. In merito, va osservato che gli esami comparativi dei prodotti (c.d. Warentest), trovano legittimazione nella libertà di manifestazione del pensiero, e precisamente di informazione in materia economica, sancita dall'art. 21 della Costituzione; nel caso in esame, in cui si tratta di prodotti alimentari e gli accertamenti sono stati fatti in base a criteri scientifici, può ravvisarsi ulteriore fondamento nei principi contenuti negli artt. 32 e 33 della Costituzione, che affermano rispettivamente il diritto della persona alla salute e la libertà di scienza.
Ciò premesso, si osserva che il diritto alla manifestazione del pensiero ed afl'informazione, poiché entra in conflitto con altri diritti, ha dei limiti interni, il rispetto dei quali è condizione necessaria per la prevalenza su altre posizioni giuridiche, anch'esse tutelate.
Ed, al riguardo, viene all'attenzione anzitutto il diritto dell'imprenditore a svolgere liberamente e senza turbative la propria attività economica, che trova fondamento nell'art. 41, 1° comma, della Costituzione; non vi è dubbio, infatti, che la critica di un determinato prodotto attraverso notazioni sulla sua qualità ovvero sul rapporto qualità-prezzo, riguardi l'attività economica e non la persona dell'imprenditore.
Peraltro, quando l'informazione tende ad evidenziare fatti che, se veri, implicano un comportamento defl'imprenditore, come la frode sulla qualità del prodotto, che assume certamente connotati dolosi, la denigrazione del prodotto si risolve anche nefl'offesa alla reputazione deu'imprenditore medesimo, sia esso persona fisica ovvero giuridica.
Ne consegue che i limiti del diritto di informare, in quest'ultimo caso, si identificano con quelli più penetranti, ed ampiamente elaborati dalla giurisprudenza, del diritto di critica.
In primo luogo, pertanto, viene in rilievo l'utilità sociale della notizia, che è preminente, rispetto all'interesse economico di un'impresa, o di un gruppo di imprese, avente carattere individuale. Non vi è dubbio infatti che sussiste un interesse della collettività a conoscere informazioni sulla genuinità dei prodotti alimentari e che detto interesse prevale su quello dell'impresa alla vendita dei prodotti medesimi.
In secondo luogo, occorre che le notizie trasmesse siano vere; su detto requisito, si devono svolgere delle precisazioni.
La necessità che la notizia trasmessa sia vera, o che il giornalista la ritenga tale in buona fede e dopo diligente verifica, si attaglia ai limiti cui è sottoposto il diritto di cronaca. per escludere l'antigiuridicità di notizie, di per sé lesive della reputazione altrui. Nel caso in esame, per contro, si considerano una serie di prodotti, che vengono sottoposti ad esami e verifiche, all'esito dei quali vengono enunciati dei giudizi comparativi sugli stessi prodotti.
E' chiaro quindi, che la richiesta di verità può in questo caso riferirsi solo all'esposizione dei metodi di accertamento ed ai risultati degli stessi. Per il resto l'esigenza di prudenza e diligenza, richiede che sia accuratamente verificata la competenza degli esperti che sottopongono i prodotti ad esami, e la serietà scientifica degli esami effettuati; ritiene peraltro il Tribunale che non possa altresì pretendersi, dalla diligenza del giornalista, lo svolgimento di ulteriori accertamenti successivi, volti alla verifica dei'risultati cui gli esperti sono pervenuti.
Pertanto, così come in campo scientifico spesso non esiste una verità assoluta valida per tutti, così deve essere tollerato un margine di opinabilità relativamente a giudizi sintetici che dagli esami si ricavano.
Nel caso specifico, la serietà e competenza dell'operatore che ha effettuato le analisi, è fuori discussione: il professor "......." è docente di chimica degli alimenti presso la facoltà di agraria del'Università di Milano, e componente della Commissione Tecnica per le industrie degli oli minerali, degli oli vegetali, grassi vegetali ed animali, presso la Stazione sperimentale per le industrie degli oh e grassi di Milano (Ministero dell'Agricoltura).
Quanto ai metodi di esame ed alle conclusioni da essi derivate, è agevole desumere la validità dei primi e l'attendibilità delle seconde, pur senza pretesa di verità assoluta, sulla base degli articoli pubblicati su "La rivista italiana delle sostanze grasse ", dei pareri in data 6-11-1991 e 27-1-1992 espressi dal citato prof. ".......", dei verbali delle riunioni del 30-9-1991 e 13-12-1991 della menzionata sottocommissione oli vegetali, ed infine della lettera circolare del 15-1-1992 della Confederazione Nazionale del commercio oleario, indirizzata a tutte le ditte associate, documenti allegati dalla società convenuta. In particolare, tenuto conto dei citati documenti, appare ampiamente superata la contestazione, da parte degli attori, basata sul fatto che l'olio prodotto dalla soc. attrice supera un solo parametro, dei quattro presi in esame dal test: si tratta infatti del parametro più importante, e certamente molto significativo, ove si consideri che "la sola presenza di quantità elevate di acido elaidinico è elemento sufficiente per ingenerare forti sospetti di genuinità anche quando il quadro analitico complessivo dell'olio risulti conforme rispetto a tutti gli altri parametri esaminati e previsti dal Regolamento CEE" (dal parere del prof. "......." in data 27-1-1992). Né i risultati sono inficiati dall'osservazione che la presenza di acido elaidinico possa derivare da un processo di decolorazione e deodorazione dell'olio d'oliva perché detto processo non avrebbe senso, in quanto avrebbe il risultato di "rovinare un olio d'oliva buono" (dal parere del prof. "......." in data 6-11-1991). Pertanto, considerato che nel corpo dell'articolo sono indicati gli accertamenti effettuati, l'attendibilità delle valutazioni ed il procedimento logico seguito, non sono censurabili i termini nei quali sono espresse le conclusioni, cui giunge il redattore del pezzo.
Infine nessun particolare rilievo può darsi alla avvenuta (o meno) comunicazione del risultato delle analisi alla ditta, adempimento cui la rivista non era certamente tenuta.
Nessun problema poi si pone quanto alla correttezza della forma, essendo stato detto carattere rispettato.
Consegue da quanto esposto che deve ritenersi che l'informazione effettuata si sia mantenuta nei limiti consentiti del diritto di critica e che pertanto la stessa non integri gli estremi dell'illecito; la domanda proposta pertanto, va rigettata, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali alla convenuta.
    (Omissis).
 
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La presente sentenza risulta pubblicata in Dir. dell'informazione e dell'informatica, 1998, n. 2, 282 ss.
 
In dottrina, sull'argomento, si veda:
R. Simone, Commento a Cass. sez. III civ., in Foro It. 1992, p. I, col. 2127.
G. Floridia, Comparazione e informazione, in Riv. dir. ind., 1985, I, 32;
G. Alpa, M. Bessone, I fatti illeciti, in Trattato di diritto civile diretto da Rescigno, 14, Torino, 1984, 191 ss., e 201 ss.;
G. Ghidini, Informazione economica e controllo sociale: il problema del Warentest;, in Polit. del diritto, 1973, 626;
E. Bonasi Benucci, Liceita' del warentest, in Riv. dir. comm., 1963, I, 473.