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- I limiti di liceità dei c.d. Warentests (tests di prova dei prodotti)
condotti dalla stampa.
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- 1. Cass. sez. III civ. 22 maggio 1991.
- 2. Trib. civ. Roma, 18 giugno 1997. (Proc. n. 28644/1992).
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- 1. Cass. sez. III civ. 22 maggio 1991.
- Pres. G. Quaglione, rel. U. Francabandera.
- Ric. impresa XXXXX c. WWWWW Televisione.
- (dec. sui ricorsi n. 1210-87 e n. 2488-87).
- (Omissis).
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- L'11 novembre 1980, alle ore 20,40, nel corso della trasmissione televisiva
"AAAAA" mandata in onda dal 2 canale della WWWWW Televisione, condotta da
giornalisti dipendenti da tale ente, vennero sottoposti ad analisi campioni di
"bastoncini di pesce in pastella" prodotti con marchio "VVV" e
distribuiti dalla impresa XXXXX. L'analista invitata alla trasmissione affermo' che nei
prodotti analizzati era presente la sostanza "tetraciclina", antibiotico non
ammesso dalla legge.
- Il 13 novembre 1980 il pretore di MMM, fatti analizzare da quel Laboratorio provinciale
di Igiene e Profilassi campioni dello stesso prodotto e ricevuto l'esito dell'indagine che
risulto' positiva circa la presenza di tetraciclina, dispose il sequestro del prodotto su
tutto il territorio nazionale.
- L'Istituto Superiore di Sanita', investito della analisi di revisione da parte del
pretore di FFF, territorialmente competente per i reati contestati, escluse la presenza
della sostanza "tetraciclina" nel prodotto e pertanto in data 29 novembre 1980
quel giudice ordino' il dissequestro dello stesso. Intanto, a seguito dell'analisi di
revisione, il Ministero della Sanita' in data 22 novembre, aveva diffuso un comunicato
stampa, trasmesso anche dalla WWWWW Televisione, assicurando i consumatori sulla
inesistenza dell'antibiotico nel prodotto in questione.
- Con atto di citazione del 18 febbraio 1981 la impresa XXXXX, esposti i fatti suddetti,
assumendo che a causa delle erronee notizie propalate nel corso della trasmissione
televisiva aveva subito notevole pregiudizio patrimoniale, convenne in giudizio davanti al
Tribunale di RRR la WWWWW Televisione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti,
oltre rivalutazione e interessi.
- Costituitosi in giudizio, l'Ente televisivo chiese il rigetto della domanda non
potendosi nei suoi confronti applicare l'art. 2049 c.c. ne' potendosi riscontrare nei
fatti responsabilita' ex art. 2043 c.c.. Sostenne in particolare che gli eventuali danni
subiti dalla impresa XXXXX erano conseguenza del provvedimento di sequestro del pretore di
MMM e della diffusione che a quel provvedimento era stata data dalla stampa nazionale;
comunque chiese di essere assolta per aver esercitato il diritto di cronaca e di critica.
- Con sentenza non definitiva del 19.3.-19.5.1984 il giudice adito condanno' la WWWWW
Televisione, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura da liquidarsi
in prosieguo di giudizio, rimettendo le parti davanti al g.i. per l'istruttoria sul
"quantum".
- Proposto appello da parte della WWWWW Televisione, la Corte di RRR confermo' la
pronuncia di primo grado. In particolare, escluse il difetto di legittimazione passiva
della WWWWW Televisione (la quale aveva sostenuto che la responsabilita' della notizia era
da addebitarsi esclusivamente all'analista) in quanto la domanda era stata posta quale
conseguenza della trasmissione nel suo complesso e quindi anche in relazione all'attivita'
del giornalista conduttore della stessa e comunque perche' anche l'attivita' dell'analista
era riconoscibile alla responsabilita' della WWWWW Televisione in quanto aveva collaborato
col giornalista; la Corte preciso' poi, in punto di diritto, che il giornalista ha
l'obbligo, nel trasmettere le notizie e lui pervenute, di controllare le fonti di
informazione e di accertare se la notizia sia vera o almeno seriamente accertata; nonche'
di esporre le notizie in modo obiettivo e non trasmodante nella lesione della reputazione
altrui. Pertanto i giudici dell'appello ritennero che l'avere fatto eseguire l'analisi da
persona qualificata non esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi circa la
fondatezza scientifica del metodo usato onde poter stabilire il grado di attendibilita'
del risultato. E in proposito la corte romana ritenne, sulla base della documentazione
acquisita agli atti, la inadeguatezza del metodo usato per l'analisi deducendo da cio' la
responsabilita' della WWWWW Televisione e respingendo altresi' l'eccezione relativa alla
mancanza del nesso di causalita', in proposito affermando che il provvedimento di
sequestro emesso dal pretore di MMM non lo aveva interrotto non essendo stato da solo
sufficiente a determinare l'evento. La Corte infine respinse il motivo di appello
riguardante la natura dei danni di cui si chiedeva il risarcimento nonche' l'appello
incidentale della impresa XXXXX col quale la stessa pretendeva di attribuire alla
responsabilita' della WWWWW Televisione anche la pretesa contrazione delle vendite di
altri prodotti surgelati non menzionati nella trasmissione televisiva incriminata.
- Per la cassazione di questa sentenza nella parte relativa alla identificazione dei danni
ha proposto ricorso la impresa XXXXX con unico motivo.
- La WWWWW Televisione ha proposto ricorso (incidentale) chiedendo la cassazione totale
della sentenza, con quattro motivi; ed ha resistito al ricorso principale con
controricorso.
- La impresa XXXXX ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1) - Preliminarmente, ai sensi dell'ar. 335 c.p.c., i ricorsi, principale ed
incidentale, devono essere riuniti.
- 2) - Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale perche' attiene alla
responsabilita', mentre il ricorso principale attiene esclusivamente al "quantum
debeatur".
- 3) - Col primo motivo del suo ricorso, la WWWWW Televisione, denunziando violazione
degli art. 100 e 101 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2049 c.c., censura la sentenza impugnata
nella parte in cui la Corte del merito ha dato risposta affermativa la problema da lei
prospettato, del se possa profilarsi la sua responsabilita' per il giornalista dipendente
quando costui, volendo dare informazioni circa prodotti alimentari, si rimetteva alle
valutazioni tecniche di un esperto del settore, chiamato a partecipare al programma come
semplice collaboratore esterno. La societa' ricorrente osserva in proposito che in tal
caso non puo' ricorrere la responsabilita' della WWWWW Televisione perche' il giornalista
si e' limitato a riferire il dato tecnico o l'esito della indagine enunciati dall'esperto
e perche' costui non e' legato alla WWWWW Televisione da un rapporto di prestazione
d'opera subordinato.
- Il motivo va disatteso.
- La WWWWW Televisione risponde infatti certamente ex art. 2049 c.c. della
attivita' del giornalista, suo dipendente, conduttore di una trasmissione televisiva.
- Per quanto riguarda l'attivita' dell'esperto che collabori col giornalista in una
trasmissione per la quale siano necessarie informazioni di ordine tecnico o scientifico,
senza vincolo di subordinazione, essa va inquadrata come prestazione d'opera intellettuale
autonoma.
- E' noto che, in linea generale, l'art. 2049 c.c. non trova applicazione quando il danno
dipenda dall'attivita' di un agente, collaboratore autonomo e non subordinato
dell'imprenditore, nei confronti del quale quest'ultimo e' privo di ogni potere di
direzione e di vigilanza.
- Questo principio non viene pero' qui in discussione perche' la responsabilita' della
WWWWW Televisione dipende dall'attivita' del suo dipendente, il giornalista che, nel
recepire le informazioni di ordine tecnico fornitegli dal collaboratore scientifico, non
si e' attenuto agli obblighi inerenti alla sua professione, in particolare, al giornalismo
televisivo, come si vedra' piu' diffusamente nell'esame dei successivi motivi.
- 4) - Col secondo motivo la WWWWW Televisione denunzia la violazione dell'art. 2043 c.c.
in relazione agli art. 21 della Costituzione, 2697 c.c. e 112 c.p.c. nonche' omesso esame
di fatti e documenti decisivi ed omessa pronuncia sull'istanza di C.T.U.
- A) Con una prima censura si critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che
il giornalista ha l'obbligo nel trasmettere le notizie a lui pervenute, di controllare le
fonti dell'informazione, di accertare che la notizia pubblicata sia vera o almeno
seriamente accertata e che l'esposizione della notizia sia obiettiva e non trasmodi nella
lesione dell'altrui reputazione; per cui il fatto che la dichiarazione relativa alla
presenza dell'antibiotico nel prodotto era stata fatta da un analista qualificato non
esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi che il metodo usato per la ricerca fosse
affidabile quanto meno nel senso che rispondesse ad esatti e non controversi criteri
scientifici.
- Tutto cio', secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 21 della
costituzione, non potendosi pretendere che il giornalista nell'esercizio del suo diritto
di informazione sia costretto ad operare approfonditi accertamenti sulle notizie che gli
pervengono.
- B) Per altro la ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata e' altresi' criticabile
per essere andata oltre il principio affermato: ha infatti preteso di applicarlo in una
fattispecie in cui la notizia era pervenuta al giornalista da una fonte esperta,
affermando che il giornalista stesso deve accertarsi circa la fondatezza scientifica del
metodo usato dall'esperto.
- E cio' sarebbe in contrasto con la giurisprudenza in materia la quale pretende soltanto
la buona fede e la diligenza del giornalista nella verifica della fonte di informazione e
non anche una indagine di merito.
- C) Ancor piu' in particolare il ricorrente osserva che se anche i principi affermati
nella sentenza impugnata fossero esatti, la decisione sarebbe egualmente erronea. Infatti
la sentenza ritiene che tra i vari metodi idonei ad accertare la presenza di tetraciclina
nei bastoncini di pesce, il piu' valido e' quello microbiotico usato dall'Istituto
Superiore di Sanita' (mentre la dott. Merlini aveva usato nella trasmissione quello
chimico) ed ha stabilito che il fatto che il metodo chimico fosse usato anche da parte di
strutture pubbliche (il Laboratorio di Igiene e Profilassi di MMM su richiesta di quel
pretore) non vale ad escludere la responsabilita' perche' non costituisce prova
dell'attendibilita' del metodo ai fini dell'accertamento della presenza della
tetraciclina. Tale motivazione sarebbe secondo la ricorrente illogica perche' e' un
assurdo ritenere negligente un giornalista che abbia attinto una informazione conforme ad
un metodo scientifico adottato da strutture pubbliche. Infatti il giornalista e'
certamente esente da responsabilita' quando abbia divulgato la "verita'
putativa".
- D) La ricorrente poi critica la sentenza impugnata per aver ritenuto non contestata
l'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanita', mentre il
contrario risultava dalle difese di essa ricorrente ed inoltre per non aver tenuto conto
di quanto risultava dal parere del Prof. Graziosi, da essa ricorrente esibito, in cui si
attestava che il metodo microbiologico non e' idoneo a rilevare la presenza di
tetraciclina essendo invece necessario ricorrere ai metodi di analisi chimica organica
quando, come nella specie, l'antibiotico e' stato aggiunto nelle fasi iniziali di
conservazione e lavorazione del pesce e quindi ha perduto il suo potere antibatterico. In
proposito la ricorrente aveva anche chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica, ma
la Corte non aveva ritenuto neppure di motivarne il diniego.
- Le suesposte censure non hanno fondamento e pertanto, anche se per ragioni, come si
vedra', in parte diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata, essendo il
dispositivo conforme a giustizia, il ricorso, nel suo secondo motivo, deve essere
rigettato.
- In sintonia con la preponderante giurisprudenza e dottrina puo' affermarsi che la
liberta' di stampa, e cio' la liberta' di diffondere col mezzo della carta stampata ovvero
attraverso la radio e la televisione notizie, informazioni, commenti, critiche, ecc.,
diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, quando incide nella sfera dei diritti
soggettivi delle persone cui la notizia, il commento, la critica, ecc. si riferisce, con
violazione dei diritti di tali persone, deve necessariamente trovare dei limiti. In
proposito si e' detto che l'attivita' giornalistica sia da ritenersi legittima quando la
popolazione di notizie, commenti, critiche, ecc., pur ledendo diritti altrui, abbia una
qualche obiettiva utilita' sociale: il limite, cioe', deve essere identificato nella
utilita' sociale della notizia (e, in genere, dell'attivita' giornalistica) e cio' perche'
tale valore e', nel nostro ordinamento, preminente rispetto al valore rappresentato dal
diritto soggettivo individuale, che deve cedere di fronte ad interessi di carattere
generale della collettivita'.
- Quanto alla notizia, e' intuitivo che essa debba essere obiettivamente vera per poter
essere legittimamente propolata. Ma, poiche' anche il concetto di verita' e' relativo e
non assoluto, cio' che importa ai fini della responsabilita' del giornalista e' che la
notizia sia assolutamente vera per lui, che egli cioe' ritenga in perfetta buona fede che
sia vera. Si e' dunque ritenuto che anche la verita' putativa puo' esimere da
responsabilita' il divulgatore di essa, a condizione pero' che detta verita' costituisca
il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e, soprattutto, di controllo delle
fonti e sia sorretta da assoluta buona fede.
- Tutto cio' ha una portata generale. In relazione all'uso, per la divulgazione della
notizia, del mezzo televisivo occorre aggiungere che tale mezzo e' indubbiamente ed
oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal
giornalismo della carta stampata, diversita' che si manifesta nel maggior impatto che sul
pubblico la trasmissione televisiva puo' esplicare, ed in effetti esplica, per la sua
caratteristica di mezzo che aggredisce, per cosi' dire, i telespettatori nella loro sfera
privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di
altri mezzi di comunicazione (in proposito basti considerare che, proprio per questa
ragione, la pubblicita' a mezzo della televisione e' preferita dagli operatori
commerciali, pur essendo molto costosa). Il pubblico, la gran maggioranza cioe' delle
persone raggiunte dalla notizia, e' propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene
comunicato, anche perche' e' istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo una
autorita' (che certamente non ha) e comunque una grande attendibilita'. Va considerato
inoltre che rispetto al mezzo televisivo vi e' quasi impossibilita' di immediata
riflessione e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa)
sicche' la notizia si fissa nella memoria cosi' come data.
- Tutto cio' comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilita'
professionale che deve manifestarsi in una piu' scrupolosa prudenza nella trasmissione
delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi.
- Per altro, anche per la divulgazione televisiva vale il principio relativo alla verita'
putativa, con l'avvertenza pero' che il mezzo - per i motivi ora esposti - richiede nel
giornalista un grado piu' elevato di prudenza per andare esente da responsabilita' in
relazione a divulgazioni che ledano diritti soggettivi; prudenza che deve estrinsecarsi
nell'accertare (o nel tentare di accertare) con ogni mezzo a sua disposizione l'assoluta
verita' della informazione che si intende trasmettere quando - a priori - si apprezza in
modo certo in essa una valenza lesiva dei diritti dei terzi ai quali la notizia si
riferisce.
- In particolare in tema di inchieste giornalistiche televisive relative a prodotti
alimentari, attivita' questa certamente doverosa e meritoria e ad alto grado contenuto di
utilita' sociale perche' in qualche modo collegata col bene della salute pubblica, occorre
dire che l'esattezza dei principi dianzi esposti circa il comportamento richiesto al
giornalista, risalta maggiormente essendo ancor piu' evidente la dannosita' di una
informazione falsa per le immediate ripercussioni che si possono verificare nel consumo
dei prodotti oggetto dell'inchiesta, ripercussioni che possono a loro volta influire anche
sull'economia nazionale. Pertanto anche quando il giornalista si avvalga dell'opera di
collaboratori esperti in determinati settori tecnico scientifici, la prudenza
particolarmente richiesta perche' il giornalista possa essere ritenuto non responsabile
per la eventuale divulgazione di una notizia che incide negativamente sui diritti
personali e patrimoniali dei soggetti interessati comporta, per il giornalista stesso, la
necessita' di scegliere un esperto che sia veramente all'altezza del compito affidatogli e
di assoluta garanzia - per la sua autorita' nel settore scientifico nel quale opera - di
operare in base a criteri e metodi sicuramente attendibili. E, in presenza di risultati
che compromettono la commerciabilita' del prodotto esaminato, il giornalista - che pure
abbia operato nel modo suddetto - ha anche l'obbligo di cautelarsi, prima di divulgare
quel risultato, con controlli, riscontri ed accertamenti intesi a verificare il risultato
stesso: solo in tal caso il giornalista che avra' divulgato una informazione
obiettivamente falsa, sia pure risultata tale a posteriori, potra' dire di aver agito in
totale buona fede nella soggettiva convinzione di aver divulgato una informazione
assolutamente vera.
- Alla stregua delle osservazioni di cui innanzi, appare certamente corretta la sentenza
impugnata laddove fa derivare la responsabilita' del giornalista (e, per esso, della WWWWW
Televisione) dall'obbligo di accertare - pur avendo affidato la ricerca dell'antibiotico
ad una analista "qualificato" - la validita' del metodo usato e il significato
del risultato ottenuto.
- Il giudizio di fatto che e' seguito all'affermazione di tale principio sfugge all'esame
di questa Corte: esso per altro e' sorretto da congrua e logica motivazione, fondata sulla
documentazione acquisita al processo. In proposito occorre dire - e cio' in relazione alle
censure della ricorrente esposte innanzi sub
- C) - che le stesse non hanno fondamento anche perche' dalle affermazioni della
ricorrente, sorrette da parere del suo stesso consulente, emerge che la ricerca
dell'antibiotico col metodo chimico e' in grado di evidenziare le tracce (chimiche)
dell'antibiotico stesso aggiunto nelle fasi iniziali di conservazione e lavorazione del
pesce (operazione che di solito viene effettuata nella immediatezza della pesca),
antibiotico che ha perduto, al momento della immissione del prodotto sul mercato, il suo
potere antibatterico, che cioe' non e' piu' attivo.
- L'analisi positivamente effettuata con quel metodo in trasmissione ha fornito percio' un
dato obiettivamente vero che pero' e' stato travisato nel suo reale significato, perche'
non si e' spiegato al pubblico che si trattava di tracce chimiche residuate dall'iniziale
trattamento del pesce, facendo invece credere che la sostanza antibiotica (attiva) fosse
stata aggiunta al prodotto "bastoncini di pesce" come additivo vietato dalla
legge e che per questa ragione il prodotto era pericoloso per la salute. Ed invece le
analisi effettuate col metodo biologico hanno accertato l'assenza di sostanze antibiotiche
attive.
- Non poteva e non doveva sfuggire all'esperienza dell'esperto che la metodica usata
poteva dare solo un risultato parziale; e se il giornalista avesse avuto quella prudenza e
doverosa cautela di cui s'e' sotto detto, meglio documentandosi sulla questione,
certamente la notizia non sarebbe stata data, ovvero sarebbe stata data in maniera del
tutto diversa, con assoluta obiettivita' e con le precisazioni e spiegazioni del caso.
- La fattispecie concreta costituisce essa stessa la riprova della esattezza del principio
affermato relativo alla necessita' per il giornalista di non acquisire supinamente i
risultati delle indagini degli esperti, senza averli cioe', prima della divulgazione,
sottoposti al vaglio della critica, del controllo scientifico per evitare cosi', con ogni
mezzo idoneo, di incorrere in errore.
- Attivita' questa doverosa per chi, usando mezzi di comunicazione di massa, specialmente
del mezzo televisivo, assume enorme responsabilita' specie quando si induce, sia pure nel
lodevole intento di operare nell'esclusivo interesse della societa', a diffondere una
notizia che sicuramente e' lesiva di diritti ed interessi morali ed economici dei soggetti
coinvolti dalla informazione.
- Ovviamente spetta al giudice del merito accertare se il giornalista (televisivo o no)
abbia ottemperato agli obblighi descritti, giudizio di fatto che necessariamente dovra'
tener conto delle risultanze della prova generica. Nella specie il convincimento dei
giudici circa la inadeguatezza del metodo usato e la mancata osservanza da parte del
giornalista degli obblighi di prudenza cui e' tenuto prima di diffondere col mezzo
televisivo notizie certamente lesive dei diritti soggettivi di terzi, e' stato
esaurientemente motivato senza errori giuridici ne' vizi logici.
- Per quanto riguarda, infine, le censure sub D) questa corte osserva che il rilievo
relativo alla asserita mancata contestazione da parte della WWWWW Televisione
dell'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanita' e' infondato
perche' in realta' la WWWWW Televisione non contesta che col metodo usato in quella sede
non si sono riscontrate tracce di tetraciclina nel prodotto. La contestazione riguarda
invece il metodo dell'indagine e la validita' di esso, contestazione superata nella
sentenza impugnata attraverso una serie di considerazioni di ordine tecnico sulla base
delle risultanze processuali.
- Altresi' infondata e' la censura relativa alla mancata ammissione della C.T. richiesta
dalla WWWWW Televisione.
- Disporre la C.T. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, sicche' il
mancato uso di tali poteri non puo' essere censurato in sede di legittimita', salvo che
esso risulti assolutamente immotivato. Cio' non si puo' dire quando dalla motivazione
della sentenza risulti che il giudice del merito abbia valutato tutte le circostanze di
ordine tecnico acquisite al processo formandosi sulla base di esse in convincimento che
escluda la necessita' di una consulenza per risolvere il problema tecnico della causa.
Tale diniego implicito di ammissione di una consulenza tecnica, richiesta dalla parte, non
puo' essere equiparato a mancanza di motivazione sul punto, specie se si considera che la
consulenza non e' un mezzo istruttorio nella disponibilita' delle parti. Non sussiste
percio' il vizio lamentato: nella specie infatti la corte romana ha esaurientemente
valutato (pag. 19-23 della sentenza) le risultanze processuali dando ampia giustificazione
del proprio convincimento circa l'assenza di tetraciclina nel prodotto e circa
l'inattendibilita' del metodo usato dall'analista che collaboro' alla trasmissione
televisiva.
- 5) - Col terzo motivo la ricorrente WWWWW Televisione denunzia la violazione e falsa
applicazione dell'art. 1223 c.c. nonche' omesso esame di fatti e circostanze decisive.
Assume che l'ipotetico pregiudizio risentito dalla impresa XXXXX e' stato causato non
dalla trasmissione televisiva ma dalla enorme diffusione data dalla stampa al
provvedimento di sequestro, su tutto il territorio nazionale, del prodotto, emesso dal
pretore di MMM sulla base dell'analisi eseguita dal Laboratorio Chimico provinciale di
quella citta'. Infatti la stampa aveva dato risalto esclusivamente alla notizia di tale
provvedimento e non anche alla trasmissione televisiva; inoltre, se pure quest'ultima
avesse potuto considerarsi come denunzia di reato perseguibile di ufficio, secondo
l'insegnamento di questa Corte, l'effetto pregiudiziale di tale denunzia sarebbe da
ritenersi assorbito dall'attivita' dell'organo titolare dell'azione penale. In ogni caso
avrebbe dovuto essere misurata la efficienza causale dei due fatti al fine di attribuire
agli autori di ciascuno la propria percentuale di responsabilita'.
- Secondo la ricorrente la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata ha invece addossato
per intero alla WWWWW Televisione la responsabilita' per i danni che la impresa XXXXX
asseriva di aver subito, sulla base di considerazioni astratte ed apodittiche secondo le
quali il provvedimento pretorile non aveva costituito la causa da sola sufficiente alla
causazione del danno. Secondo la sentenza inoltre e' normale che la diffusione di notizie
inesatte costituenti notizie di reato venga raccolta dagli organi di polizia giudiziaria,
che altrimenti non si sarebbero attivati se non fossero stati messi in allarme da una
trasmissione di larga diffusione. Secondo la ricorrente tale ragionamento e' viziato
perche' non tiene conto del fatto che il pretore ha provveduto dopo aver svolto proprie
indagini e della circostanza che la stampa aveva dato risalto soltanto al provvedimento
del pretore, certamente piu' idoneo, per la maggiore sua credibilita' rispetto alla
trasmissione televisiva, a causare danni.
- Pertanto la Corte avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, approfondire il problema nel
nesso di causalita', stabilendo altresi' la rispettiva efficienza causale dei due fatti.
- Le censure sono per quanto di ragione, fondate.
- Col motivo di appello relativo al nesso causale, la WWWWW Televisione aveva sostenuto
che la trasmissione televisiva e il provvedimento pretorile non potevano considerarsi
concause di un medesimo danno, per cui bisognava accertare quale danno era derivato dalla
trasmissione e quale dal provvedimento di sequestro. La Corte, senza per altro alcuna
specifica motivazione in proposito, ha affermato che il nesso di causalita' tra la
trasmissione e il danno lamentato sussisteva perche' il sequestro del prodotto su tutto il
territorio nazionale non aveva interrotto il nesso causale stesso, per non essere stato
causa successiva sufficiente da sola a determinare l'evento. La Corte, cioe', ha in
sostanza dichiarato applicabile nella fattispecie l'art. 2055 c.c. senza darsi carico di
dimostrare - come pure doveva in presenza dello specifico motivo di gravame - che ci si
trovava in presenza di un unico danno imputabile a piu' persone: infatti il presupposto
per l'applicazione della suddetta disposizione di legge e' che il medesimo danno derivi da
diverse azioni (illecite oppure no) o fatti che concorrano alla sua produzione.
- L'art. 2055, 1 comma c.c., invero, stabilisce che "se il fatto dannoso e'
imputabile a piu' persona, tutte sono obbligate in solido a la risarcimento del
danno". La norma, che pure nella sua letteralita' pare riferirsi ad un unico fatto
illecito imputabile a piu' persone, e' stata sempre interpretata, dalla migliore dottrina
e preponderante giurisprudenza, nel senso che per aversi solidarieta' tra piu'
responsabili il fatto dannoso non deve essere necessariamente unico, ben potendosi avere
piu' azioni od omissioni illecite - diverse tra loro anche per diversita' delle norme
giuridiche che abbiano eventualmente violato - che concorrono a produrre il medesimo
danno. Cio' che e' assolutamente necessario, ai fini della norma, e' invece l'unicita' del
danno: deve cioe' trattarsi di fatti o atti che abbiano cagionato il "medesimo
danno".
- Conseguentemente la prima indagine da compiersi in presenza della denuncia di piu' fatti
dannosi e' quella relativa al nesso causale per stabilire se il danno, del quale si chiede
il risarcimento, sia conseguenza di tutti i fatti ovvero soltanto di alcuni o di uno solo;
tale indagine dovra' necessariamente estendersi a verificare se, in relazione alle
richieste della parte danneggiata, si possa parlare di un danno ontologicamente unico.
- E' quindi del tutto carente - sul punto della indagine sul nesso causale - la sentenza
impugnata che non si e' data carico di indagare sulla unicita' o pluralita' dei fatti
dannosi e sulla effettiva efficienza causale della trasmissione rispetto a quella del
sequestro, per stabilire se entrambi i fatti potessero essere assunti come concause
efficienti di un unico evento dannoso ovvero se ciascuno di essi avesse dato luogo ad un
evento di danno diverso. E' di tutta evidenza infatti che se gli eventi dannosi causati da
diverse azioni sono a loro volta diversi non sara' applicabile l'art. 2055 c.c. e quindi
sara' esclusa la solidarieta' tra gli autori delle diverse azioni dannose.
- Tale accertamento e' mancato perche' nella sentenza impugnata non si esamina affatto la
questione, dando per scontato che "il danno" di cui di chiede il risarcimento e'
legato da nesso di causalita' materiale alla trasmissione televisiva e che il
provvedimento di sequestro non ha interrotto tale rapporto per non essere stato causa
successiva sufficiente da sola a determinare quel danno. Si da' per certo, quindi, che si
tratti di un "unico danno", come entita' ontologica, senza per altro alcuna
indagine sulla natura delle conseguenze dannose del sequestro.
- Ne' la Corte si e' posta il problema relativo alla particolare natura della (ritenuta)
concausa, costituita non da un altro fatto illecito, ma da un atto giurisdizionale.
- E' noto - ed e' opportuno qui richiamare - che in materia di causalita' le norme di cui
agli art. 40 e 41 C.P. - che assurgono a principi generali dell'ordinamento e trovano
percio' applicazione anche in campo civilistico - stabiliscono da una parte che non si
puo' attribuire l'evento all'autore di un fatto se questo non sia legato all'evento stesso
da nesso di causalita' materiale, dall'altra che quando l'evento sia conseguenza oltre che
di quel fatto anche di altre azioni, tutti gli autori di queste sono responsabili
dell'evento (principio dell'equivalenza delle cause), salvo che una o piu' cause
sopravvenute non siano state da sole sufficienti a cagionarlo (principio della causalita'
efficiente).
- Anche qui, dunque, come nell'art. 2055 c.c., la regola presuppone l'unicita'
dell'evento, perche' ogni "evento" e' naturalisticamente parlando - legato ad
una "causa" (o a piu' "cause") e non si puo' quindi prescindere dalla
esatta identificazione dell'evento stesso prima di parlare della o delle cause.
- Ma tali cause possono essere fatti umani ovvero anche fatti non imputabili all'uomo
(come, per es., i fatti naturali): in tal caso, secondo recente giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 981 del 1 febbraio 1991) se la causa non imputabile si palesi
sufficiente da sola a determinare l'evento indipendentemente dall'apporto eventuale di un
fatto illecito imputabile, l'autore di questo e' sollevato da ogni responsabilita' in
quanto non ha posto in essere un antecedente dotato di efficienza causale, mentre in caso
contrario, se cioe' il fatto non imputabile non e' stato da solo sufficiente a determinare
l'evento, l'autore del fatto illecito e' responsabile dell'evento ne' la sua
responsabilita' potra' essere attenuata per l'incidenza, nella causazione dell'evento,
avuta dal fatto non imputabile: e in tal caso, percio', non si dovra' neppure procedere ad
una graduazione del grado di incidenza eziologica delle diverse cause concorrenti.
- Nella specie ci si trova di fronte ad un caso particolare di eventuale concausalita':
fatto illecito imputabile (asseritamente) concorrente con un provvedimento dell'Autorita'
giudiziaria, assistito da una presunzione di legittimita'.
- La Corte del merito non si e' data carico di esaminare se la particolarita' della
fattispecie potesse avere conseguenze giuridicamente rilevanti sulle responsabilita'
mentre sarebbe stato opportuno condurre approfondito esame, da una parte, sulle
conseguenze di una trasmissione televisiva ingiustamente denigratoria di un prodotto
alimentare e, dall'altra, sulle conseguenze del provvedimento di sequestro di quel
prodotto. Essendo abbastanza evidente che il primo fatto puo' determinare le eventuale
contrazione delle vendite perche' una parte delle persone raggiunte dalla falsa
informazione televisiva e' presumibile che si asterra' dall'acquisto di quel prodotto,
mentre la conseguenza del sequestro e' che, dal giorno della sua esecuzione, il prodotto
non e' piu' vendibile, per cui l'ipotetico compratore non trova piu' il prodotto sul
mercato.
- Quindi, prima di addebitare alla trasmissione televisiva il danno, tutto il danno,
bisognava indagare nel senso suddetto, sulle conseguenze del sequestro per stabilire se
coincidessero o meno con quelle della trasmissione dando luogo ad un unico evento.
- La Corte di RRR, condannando la WWWWW Televisione al risarcimento dei danni (senza
specificazione alcuna) l'ha infatti sostanzialmente condannata al risarcimento di tutti i
danni anche di quelli derivati direttamente dal sequestro. Cio' emerge dalla motivazione
laddove, per respingere il motivo di appello col quale si chiedeva di approfondire
l'indagine sul nesso causale, la Corte afferma che la concausa sopravvenuta (sequestro)
non ha interrotto il nesso di causalita' tra trasmissione e danno ed ha affermato che
comunque la WWWWW Televisione doveva rispondere anche dei danni indiretti e mediati, quasi
che potesse farsi rientrare nella regolarita' causale delle conseguenze di una
trasmissione televisiva diffamatoria di un prodotto alimentare, il blocco totale delle
vendite di quel prodotto. Il che presupporrebbe che la totalita' dei consumatori sia stata
raggiunta dalla trasmissione e quindi dalla falsa informazione e che si sia determinata ad
astenersi dall'acquisto. Presunzione questa che il giudice del merito non ha utilizzato e
che comunque non avrebbe certamente i caratteri previsti dalla legge.
- Occorre inoltre sottolineare che, in ogni caso, non puo' farsi risalire alla
responsabilita' del giornalista il provvedimento di sequestro in quanto, ammesso che il
pretore si sia attivato in conseguenza della denunzia televisiva, egli ha agito
autonomamente a seguito di autonome indagine ed accertamenti. Deve qui ribadirsi
l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'effetto pregiudizievole di una denunzia di
reato perseguibile di ufficio resta assorbito dall'attivita' pubblicistica dell'organo
titolare dell'azione penale che toglie alla denunzia ogni efficienza causale, salvo che il
denunziante abbia agito con dolo (Cass. 21.10.1981 n. 5662).
- 6) - Col quarto motivo la WWWWW Televisione sostiene che la sentenza impugnata e'
censurabile nella parte in cui i giudici del merito hanno arbitrariamente sostituito la
causa petendi della domanda. Secondo la ricorrente, poiche' la impresa XXXXX si limita a
commerciare il prodotto "bastoncini di pesce", nel giudizio di 1 grado ella
aveva lamentato esclusivamente di aver risentito danno in conseguenza della disdetta di
ordini da parte dei rivenditori. Il tribunale aveva invece fondato la condanna su altro, e
cioe' sul discredito della societa', sul calo della domanda dei consumatori e sulla
perdita di avviamento. La Corte aveva confermato la decisione senza neppure motivare in
relazione al denunciato mutamento della causa petendi.
- Il motivo e' infondato.
- Trattandosi della denuncia di un vizio di procedura, questa Corte puo' procedere
all'esame diretto degli atti. Nell'atto di citazione la impresa XXXXX, dopo aver esposto i
fatti riportando anche il testo integrale della trasmissione e il provvedimento del
pretore di MMM, espose che la risonanza che la trasmissione aveva avuto ed il sequestro,
non soltanto avevano determinato il blocco delle vendite, ma avevano gettato discredito
sui prodotti con conseguenze dannose che si protraevano nel tempo. Ed aveva concluso
chiedendo il risarcimento di tutti i danni compresi quelli morali subiti e subendi in
conseguenza della trasmissione nella misura da determinarsi dal giudice.
- Vi e' quindi perfetta corrispondenza tra quanto chiesto dalla parte e il contenuto del
provvedimento di condanna sia in relazione al petitum che alla causa petendi. Non sussiste
percio' il vizio denunziato.
- 7) - Col suo ricorso, la impresa XXXXX, dopo aver premesso che il tribunale nella
sentenza di 1 grado aveva individuato il danno subito dalla societa' nella differenza
negativa tra l'ammontare delle vendite dei bastoncini di pesce verificatosi in epoca
anteriore alla trasmissione e quello verificatosi successivamente, nonche' nell'aumento
delle spese di pubblicita' e dei premi di incentivazione e cio' nell'arco di tempo
intercorso tra il fatto e la proposizione della domanda, si duole che la Corte d'Appello
abbia respinto il suo appello incidentale sul punto affermando "che la contrazione
delle vendite (nella misura da determinarsi nel giudizio sul "quantum"), la
perdita di avviamento (inteso come attitudine dell'organizzazione aziendale a produrre a
beneficio dell'imprenditore utilita' economiche maggiori di quelle che potevano ricavarsi
dai singoli beni che la compongono), la necessita' di ricostruire presso il grande
pubblico l'immagine con campagne di stampa pubblicitarie tendenti a rettificare le
inesatte informazioni propagandate, sono tutti i fattori lesivi di danno che dovra' essere
risarcito alla impresa XXXXX. In proposito la Corte aveva precisato che danno risarcibile
e' solo quello che deriva direttamente dalla trasmissione per contrazione delle vendite
siano solo quelli riguardanti i prodotti specificamente analizzati durante la trasmissione
(e cioe' i bastoncini di pesce) e non anche quelli relativi ad altri prodotti alimentari.
Lamenta in proposito la ricorrente che nessuna giustificazione la Corte ha addotto con
riferimento al limite temporale che pure era stato posto dal tribunale e che incideva non
meno gravemente sulla liquidazione del danno.
- La ricorrente assume percio' che la Corte ha violato i principi in tema di risarcimento
del danno. Infatti costituisce insegnamento consolidato che sono compresi nel risarcimento
dei danni da fatto illecito anche i danni mediati e indiretti che si presentano come
effetto normale del fatto stesso rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui
esso da' origine in base al principio della cosiddetta regolarita' causale e che ne
restano esclusi soltanto quelli che non siano allo stesso collegati per essere intervenute
altre conseguenze estrinseche al comportamento dell'autore del fatto illecito e senza le
quali il danno non si sarebbe verificato.
- In conseguenza di tanto, la ricorrente assume che tutti i danni ricollegabili alle
ingiustificate denigrazioni dovevano essere risarciti e non trovava percio'
giustificazione la limitazione temporale stabilita dal tribunale e quella relativa al
prodotto stabilita dalla corte: perche' la contrazione delle vendite costituiva danno
qualunque fosse stato il tempo durante il quale si fossero effettivamente verificate e in
relazione a tutti i prodotti ittici surgelati.
- Siffatte doglianze sono infondate e vanno disattese.
- Infatti in relazione al danno derivante dal calo della domanda, poiche' si tratta di un
giudizio di comparazione non si puo' parlare di danni futuri, quindi e' esatto che il
confronto non puo' essere fatto che tra gli unici dati acclarati che sono quelli del
volume di affari prima e dopo il fatto illecito. Per quanto riguarda eventuali danni
futuri, essi saranno risarcibili a condizione della loro certezza e della certezza della
loro derivazione dal fatto illecito in esame. E cio' sara' ovviamente compito del giudice
del "quantum".
- In relazione alla estensione del danno ad altri prodotti aventi lo stesso marchio
commerciale, la corte del merito ha applicato il principio della regolarita' causale,
escludendo in punto di fatto che la trasmissione riguardante i bastoncini potesse avere
ripercussioni dannose su altri prodotti non menzionati nel corso della stessa
trasmissione.
- In definitiva il ricorso della impresa XXXXX deve essere rigettato.
- In conseguenza dell'accoglimento del 3 motivo del ricorso incidentale della WWWWW
Televisione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione allo stesso e rinviata
ad altro giudice al quale e' opportuno commettere di provvedere anche sulle spese.
- P.Q.M.
- La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale nonche' i motivi 1, 2 e 4 del
ricorso incidentale; accoglie il 3° motivo del ricorso incidentale della WWWWW
Televisione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra
Sezione della Corte d'Appello di RRR, anche per le spese.
- (Omissis).
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- 2. Trib. civ. Roma, 18 giugno 1997. Proc. n. 28644/1992.
- Pres. Bucci, rel. Ciancio.
-
- (Omissis).
- Con citazione del 17-4-1992, i suindicati attori, premesso:
- - che nel n. 1 del 1992 del mensile "....." edito dalla società convenuta,
appariva un articolo dedicato all'olio d'oliva intitolato "Ecotest: l'olio di oliva
dentro la bottiglia per scoprire il vero ed il falso", corredato da una tabella di
classifica degli olii esaminati;
- - che l'articolo si diffondeva sulla frode consistente nell'aggiungere all'olio d'oliva
il 5-10-20 ed anche il 30% dell'olio di semi;
- - che in esso si affermava che le tracce della manipolazione erano "evidenziate
dalla presenza di piccole tracce di C 18:1 trans, noto come acido elaidinico, e da altri
derivati trans, C 18:2, C 18:3";
- - che "gli studiosi del settore, dopo anni di ricerche, sono concordi nel
considerare accettabile una quantità pari allo 0,1-0,3 di acido elaidinico" e che
"quando il valore è maggiore il sospetto di un'aggiunta di olio di semi si può
ritenere fondato";
- - che la società "......." era titolare del marchio "......." con
il quale commercializzava olio d'oliva, e che nell'articolo in questione detto olio era
stato collocato per la presenza di acido elaidinico nella misura di 1,46%, tra quelli con
"fondati sospetti sulla genuinità, qualità sufficiente", che la frase finale
dell'articolo enunciava "si può dire che oltre il 50% degli oli presi in esame nel
test (tra i quali ".......") è stato allungato ";
- - che in data 8 gennaio 1992 l'autore dell'articolo, ".......", il direttore
del mensile ed il professor "......." erano comparsi nella trasmissione
televisiva di ".......", ribadendo i medesimi concetti esposti nel pezzo
giornalistico, che un ricorso ai sensi defl'art. 700 c.p.c. era stato respinto dal Pretore
per difetto di legittimazione passiva della editrice del mensile, che nel numero 3 del
1992 della stessa rivista era apparso un articolo nel quale si affermava falsamente che
tutte le aziende interessate avevano ricevuto con largo anticipo l'esito delle analisi
riguardanti il loro prodotto e che non vi erano state contestazioni, assumendo che l'olio
in questione'era stato additato come fondatamente sospetto di frode, pur non essendovi un
nesso certo tra la presenza dell'acido elaidinico l'aggiunta dell'olio di semi, e che in
conclusione dell'articolo, lo stesso era stato indicato come certamente allungato con olio
di semi, che dei quattro indici rivelatori deu'allungamento solo uno sarebbe risultato
anomalo per l'olio in questione, che peraltro nelle analisi periodicamente effettuate
risultavano valori di acido elaidinico notevolmente inferiori a quelli dichiarati dalla
rivista ed inoltre non costanti, che a seguito della pubblicazione dell'articolo e della
trasmissione televisiva si era avuta una notevolissima contrazione delle vendite, che
l'accusa di frode ai danni dei consumatori era gravemente lesiva dell'onore e della
reputazione delle persone fisiche responsabili della società ".......",
convenivano in giudizio la Editrice ".......", chiedendo che la condotta della
società convenuta fosse dichiarata legittima e che la medesima società fosse
conseguentemente condannata al risarcimento dei danni agli attori, con pubblicazione della
sentenza su quotidiani e settimana.
- Costituitasi la società editrice convenuta, eccepiva la carenza di legittimazione
attiva di SSSS e TTTT e, nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
- Acquisita documentazione e rimessa al collegio ogni valutazione in ordine alla prova
testimoniale richiesta, la causa era rimessa in decisione.
-
- Motivi della decisione
- La questione portata all'esame del Tribunale dalla società produttrice dell'olio
d'oliva "......", nonché dal presidente del consiglio d'amministrazione e
dall'amministratore unico della stessa in proprio, attiene all'accertamento dell'esistenza
di un fatto illecito, nella pubblicazione e diffusione, a mezzo della stampa e dei servizi
televisivi, dei risultati di un esame comparativo di vari oh d'oliva, tra i quali quello
prodotto dalla società attrice, e di valutazioni in merito a detti risultati, effettuate
dall'estensore dell'articolo, che gli attori assumono essere lesivi della loro
reputazione.
- In fatto risulta che nel numero di gennaio 1992 della rivista ".....", è
stato pubblicato un articolo intitolato "Ecotest l'olio d'oliva", nel quale sono
esposti, comparativamente fra diversi oli, i risultati di analisi volte ad evidenziare di
volta in volta una serie di valori, il cui superamento si assume essere indice della
mancata genuinità dei prodotti; è stata stilata una tabella, nella quale gli olii sono
suddivisi in quattro fasce; quelli delle prime due fasce sono definiti
"genuini", per quelli compresi nella terza si esprimono "dubbi sulla
genuinità", per quelli della quarta, in cui è compreso l'olio prodotto dalla soc.
attrice, si manifestano "fondati sospetti sulla genuinità ". Il contenuto
dell'articolo, invece, ha carattere generale e tratta delle tecniche usate per frodare,
aggiungendo all'olio di semi olio di oliva, nonché delle analisi chimiche che ne
rivelerebbero le tracce; l'articolo termina enunciando "si può dire che, oltre il
50% degli oli presi in esame nel test è allungato".
- In un successivo articolo de "....." del mese di marzo 1992, ed in una
trasmissione televisiva della "......." andata in onda l'8 gennaio 1992, si
ribadivano le tesi già espresse nel precedente scritto.
- Non vi è dubbio che il contenuto degli articoli e della trasmissione in questione sono
idonei a causare un possibile decremento nelle vendite da parte dei produttori di oli per
i quali si avanzano dubbi, o ancor più, fondati sospetti sulla genuinità; peraltro
occorre accertare se detto eventuale risultato derivi da una condotta vietata
dall'ordinamento. In merito, va osservato che gli esami comparativi dei prodotti (c.d.
Warentest), trovano legittimazione nella libertà di manifestazione del pensiero, e
precisamente di informazione in materia economica, sancita dall'art. 21 della
Costituzione; nel caso in esame, in cui si tratta di prodotti alimentari e gli
accertamenti sono stati fatti in base a criteri scientifici, può ravvisarsi ulteriore
fondamento nei principi contenuti negli artt. 32 e 33 della Costituzione, che affermano
rispettivamente il diritto della persona alla salute e la libertà di scienza.
- Ciò premesso, si osserva che il diritto alla manifestazione del pensiero ed
afl'informazione, poiché entra in conflitto con altri diritti, ha dei limiti interni, il
rispetto dei quali è condizione necessaria per la prevalenza su altre posizioni
giuridiche, anch'esse tutelate.
- Ed, al riguardo, viene all'attenzione anzitutto il diritto dell'imprenditore a svolgere
liberamente e senza turbative la propria attività economica, che trova fondamento
nell'art. 41, 1° comma, della Costituzione; non vi è dubbio, infatti, che la critica di
un determinato prodotto attraverso notazioni sulla sua qualità ovvero sul rapporto
qualità-prezzo, riguardi l'attività economica e non la persona dell'imprenditore.
- Peraltro, quando l'informazione tende ad evidenziare fatti che, se veri, implicano un
comportamento defl'imprenditore, come la frode sulla qualità del prodotto, che assume
certamente connotati dolosi, la denigrazione del prodotto si risolve anche nefl'offesa
alla reputazione deu'imprenditore medesimo, sia esso persona fisica ovvero giuridica.
- Ne consegue che i limiti del diritto di informare, in quest'ultimo caso, si identificano
con quelli più penetranti, ed ampiamente elaborati dalla giurisprudenza, del diritto di
critica.
- In primo luogo, pertanto, viene in rilievo l'utilità sociale della notizia, che è
preminente, rispetto all'interesse economico di un'impresa, o di un gruppo di imprese,
avente carattere individuale. Non vi è dubbio infatti che sussiste un interesse della
collettività a conoscere informazioni sulla genuinità dei prodotti alimentari e che
detto interesse prevale su quello dell'impresa alla vendita dei prodotti medesimi.
- In secondo luogo, occorre che le notizie trasmesse siano vere; su detto requisito, si
devono svolgere delle precisazioni.
- La necessità che la notizia trasmessa sia vera, o che il giornalista la ritenga tale in
buona fede e dopo diligente verifica, si attaglia ai limiti cui è sottoposto il diritto
di cronaca. per escludere l'antigiuridicità di notizie, di per sé lesive della
reputazione altrui. Nel caso in esame, per contro, si considerano una serie di prodotti,
che vengono sottoposti ad esami e verifiche, all'esito dei quali vengono enunciati dei
giudizi comparativi sugli stessi prodotti.
- E' chiaro quindi, che la richiesta di verità può in questo caso riferirsi solo
all'esposizione dei metodi di accertamento ed ai risultati degli stessi. Per il resto
l'esigenza di prudenza e diligenza, richiede che sia accuratamente verificata la
competenza degli esperti che sottopongono i prodotti ad esami, e la serietà scientifica
degli esami effettuati; ritiene peraltro il Tribunale che non possa altresì pretendersi,
dalla diligenza del giornalista, lo svolgimento di ulteriori accertamenti successivi,
volti alla verifica dei'risultati cui gli esperti sono pervenuti.
- Pertanto, così come in campo scientifico spesso non esiste una verità assoluta valida
per tutti, così deve essere tollerato un margine di opinabilità relativamente a giudizi
sintetici che dagli esami si ricavano.
- Nel caso specifico, la serietà e competenza dell'operatore che ha effettuato le
analisi, è fuori discussione: il professor "......." è docente di chimica
degli alimenti presso la facoltà di agraria del'Università di Milano, e componente della
Commissione Tecnica per le industrie degli oli minerali, degli oli vegetali, grassi
vegetali ed animali, presso la Stazione sperimentale per le industrie degli oh e grassi di
Milano (Ministero dell'Agricoltura).
- Quanto ai metodi di esame ed alle conclusioni da essi derivate, è agevole desumere la
validità dei primi e l'attendibilità delle seconde, pur senza pretesa di verità
assoluta, sulla base degli articoli pubblicati su "La rivista italiana delle sostanze
grasse ", dei pareri in data 6-11-1991 e 27-1-1992 espressi dal citato prof.
".......", dei verbali delle riunioni del 30-9-1991 e 13-12-1991 della
menzionata sottocommissione oli vegetali, ed infine della lettera circolare del 15-1-1992
della Confederazione Nazionale del commercio oleario, indirizzata a tutte le ditte
associate, documenti allegati dalla società convenuta. In particolare, tenuto conto dei
citati documenti, appare ampiamente superata la contestazione, da parte degli attori,
basata sul fatto che l'olio prodotto dalla soc. attrice supera un solo parametro, dei
quattro presi in esame dal test: si tratta infatti del parametro più importante, e
certamente molto significativo, ove si consideri che "la sola presenza di quantità
elevate di acido elaidinico è elemento sufficiente per ingenerare forti sospetti di
genuinità anche quando il quadro analitico complessivo dell'olio risulti conforme
rispetto a tutti gli altri parametri esaminati e previsti dal Regolamento CEE" (dal
parere del prof. "......." in data 27-1-1992). Né i risultati sono inficiati
dall'osservazione che la presenza di acido elaidinico possa derivare da un processo di
decolorazione e deodorazione dell'olio d'oliva perché detto processo non avrebbe senso,
in quanto avrebbe il risultato di "rovinare un olio d'oliva buono" (dal parere
del prof. "......." in data 6-11-1991). Pertanto, considerato che nel corpo
dell'articolo sono indicati gli accertamenti effettuati, l'attendibilità delle
valutazioni ed il procedimento logico seguito, non sono censurabili i termini nei quali
sono espresse le conclusioni, cui giunge il redattore del pezzo.
- Infine nessun particolare rilievo può darsi alla avvenuta (o meno) comunicazione del
risultato delle analisi alla ditta, adempimento cui la rivista non era certamente tenuta.
- Nessun problema poi si pone quanto alla correttezza della forma, essendo stato detto
carattere rispettato.
- Consegue da quanto esposto che deve ritenersi che l'informazione effettuata si sia
mantenuta nei limiti consentiti del diritto di critica e che pertanto la stessa non
integri gli estremi dell'illecito; la domanda proposta pertanto, va rigettata, con
condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali alla convenuta.
- (Omissis).
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- La presente sentenza risulta pubblicata in Dir. dell'informazione e dell'informatica,
1998, n. 2, 282 ss.
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- In dottrina, sull'argomento, si veda:
- R. Simone, Commento a Cass. sez. III civ., in Foro It. 1992, p. I, col. 2127.
- G. Floridia, Comparazione e informazione, in Riv. dir. ind., 1985, I, 32;
- G. Alpa, M. Bessone, I fatti illeciti, in Trattato di diritto civile diretto da
Rescigno, 14, Torino, 1984, 191 ss., e 201 ss.;
- G. Ghidini, Informazione economica e controllo sociale: il problema del Warentest;, in Polit.
del diritto, 1973, 626;
- E. Bonasi Benucci, Liceita' del warentest, in Riv. dir. comm., 1963, I, 473.
-