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Le difficoltà tecniche non possono costituire cause di esclusione di responsabilità penali per scarichi abusivi, neppure sotto il profilo della cd. "inesigibilità"
 
 
I
 
Cass. sez. III, 20 novembre 1993 (ud. 1 ottobre 1993) n. 10578.
Pres. Accinni, rel. Postiglione, p.m. Geraci (conf.), P. ed altro.
 
    Il titolare dello scarico è tenuto ad osservare puntualmente le condotte stabilite dal legislatore, al quale solo
compete di stabilire le condizioni ed i limiti dell'applicazione delle norme nella delicata materia penale, che
tocca interessi primari della società, sicché è da escludere quale nuova causa di giustificazione la cosiddetta "inesigibilità" con riferimento a difficoltà tecniche (comprese quelle attinenti al processo di depurazione
integrativo di quello di produzione) ed economiche nell'osservanza delle norme.
    La fattispecie di cui all'articolo 21, comma terzo, della legge n. 319/1976, quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto
per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto
basata sulla natura limitata o temporanea della violazione.
    I responsabili a vario titolo di un insediamento con scarico finale nell'ambiente per la legge 10 maggio 1976,
n. 319 devono almeno osservare la soglia dello standard legale quale "obbligo di risultato", adottando tutte
le misure necessarie allo scopo, compreso l'utilizzo della migliore tecnologia, a prescindere dal costo economico.
    Nella legge, infatti, non è prevista una clausola di esclusione della responsabilità penale per la eccessività dei costi
di prevenzione dell'inquinamento.
    Il dovere continuo e positivo di vigilanza e controllo deve accompagnarsi alla adozione di sistemi di sicurezza, che evitino comunque e sempre inquinamento oltre i limiti legali, ritenuti invalicabili (un divieto assoluto di inquinare
è contenuto nel d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 legge-quadro in tema di rifiuti che richiama la legge 10 maggio
1976, n. 319 in termini di semplice "deroga", in attesa di una disciplina più rigorosa sulle acque).
    Ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito
ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione.
(l. 10-5-1976 n. 319, art. 21).
 
II
 
Cass. sez. III, 24 gennaio 1995 (ud. 21 dicembre 1994) n. 771.
Pres. Accinni, rel. Postiglione, p.m. Carlucci (conf.), imp. R..
 
Non è configurabile una inesigibilità tecnica od economica degli obblighi di osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319/1976, poiché l'inquinamento lede beni fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la salute e l'ambiente: l'imprenditore che non riesce ad osservare i limiti legali di accettabilità, considerati dalla legge come valori insuperabili, deve fermare la propria attività oppure dotarsi degli strumenti tecnici necessari a prevenire ed impedire l'inquinamento, qualunque ne sia il costo.
Sono comprese fra le "emissioni di gas, vapori o fumo" di cui all'art. 674 c.p. anche le esalazioni di odori, moleste, nauseanti o puzzolenti, ove non siano del tutto momentanee e risultino intollerabili o idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (quale nausea o disgusto), impedendo o gravando negativamente le normali esplicazioni dell'attività lavorativa e sociale delle persone.
Tali emissioni integrano il reato di cui all'art. 674 c.p. anche qualora provengano da un'industria l cui attività sia stata autorizzata, poiché l'autorizzazione amministrativa non esonera l'imprenditore dal dover adottare tutte le misure necessarie ad evitare pregiudizi per la salute pubblica e per la vita normale delle persone, sia che vivano nei centri urbani, sia in periferia, o fuori città.
 
(l. 10-5-1976 n. 319, art. 21, c. 3; c.p., art. 674).
 
I
 
    (Omissis).
Svolgimento del processo
Il 30-8-1989 tecnici del Servizio Igiene Pubblica della U.s.l. n. 4 di Parma procedevano al prelievo di un campione di acqua di scarico dello stabilimento di macellazione della FIMPI s.r.l. La successiva analisi accertava un superamento dei valori tabellari relativo ai fosfati ed all'azoto ammoniacale, nitrico e nitroso.
Sulla base di tale dato - non oggetto di contestazione - il pretore di Parma affermava la penale responsabilità di Cerina Carlo, consigliere delegato della società per le attività riguardanti la provincia di Parma, assolvendo il presidente P. Carlo, nei confronti del quale risultava analoga delega per la zona di Milano ed aree limitrofe.
Al riguardo il pretore riteneva priva di rilievo la circostanza che l'impianto di depurazione fosse stato riavviato da soli due giorni, dopo la pausa estiva durante la quale si era provveduto, come ogni anno, al suo svuotamento ed alla sua pulizia. Circostanza, questa che - come concordemente riconosciuto da tutti i testi e confermato da un consulente di parte - comportava per quel tipo di impianto "a fanghi attivi" una ripresa non immediata della completa funzionalità essendo necessario, per un ritorno della depurazione a pieno regime, un periodo di una ventina di giorni, riducibili a soli 4 o 5 con il ricorso all'innesto nell'impianto di fanghi attivi prelevati da altro depuratore in funzione.
Il pretore affermava tanto la prevedibilità del fenomeno dell'inquinamento, quanto la non ravvisabilità del caso fortuito o della forza maggiore sicché andava riconosciuta la penale responsabilità in virtù di una colpa evidenziata sia nel mancato innesto di fanghi attivi nell'impianto, sia nel mancato avvio graduale della produzione, sia nella mancata adozione di vasche supplementari di deposito dei reflui fino al raggiungimento di una piena funzionalità dell'impianto.
A seguito di gravame del Cerina e del P.M., la Corte di Appello di Bologna condannava entrambi gli imputati alla pena di mesi due di arresto, con i benefici di legge, ravvisando la colpa nel non aver adottato vasche supplementari fino al ripristino della piena funzionalità dell'impianto, verso il quale convogliare di nuovo i reflui irregolari.
Osservava la Corte che "l'interesse di natura strettamente economica del produttore a non realizzare un tal genere di presidi, non deve prevalere sull'interesse generale della tutela dello ambiente" e che non era da considerare legittimo l'inquinamento oltre i limiti legali, anche se per breve periodo di tempo.
Precisava la Corte che le scelte strategiche da operare nell'impresa erano entrambe costose e rientravano non solo nelle mansioni del Cerina, ma anche in quelle del presidente P.: provvedere ad un nuovo impianto di depurazione oppure aggiungere a quello esistente delle vasche supplementari di depurazione.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, lamentando violazione di legge ed erronea motivazione in quanto nel caso di specie, ricorreva il caso fortuito e, comunque, la non esigibilità tecnica e giuridica di comportamenti diversi da quelli osservati.
 
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
La sentenza della Corte di Appello di Bologna deve essere confermata, perché ispirata a corretti criteri logico-giuridici e sostenuto da adeguata motivazione.
La questione che viene all'esame della Corte di Cassazione presenta notevole rilievo teorico-pratico ed, a giudizio del Collegio, deve trovare soluzione nel senso già in parte anticipato in altre sentenze (in particolare Cass. Sez. III, 30 aprile 1990, n. 1219, Sassatelli; Cass. Sez. III, 28-11-1990 n. 3812, Bonazzi).
E' stato già, infatti, stabilito che "la responsabilità penale prevista dall'articolo 21, terzo comma, sulla legge n. 319/1976 a carico del titolare di un insediamento per scarico oltre i limiti tabellari non può essere escluso invocando la inesigibilità tecnica od economica nell'osservanza dei parametri legali in considerazione di specifiche produzioni o per cause esterne contingenti, in quanto il dovere di prevenzione di ogni forma di inquinamento dell'ambiente deve prevalere sulle stesse esigenze produttive, le quali non possono svolgersi se non in un quadro di compatibilità con i valori costituzionali primari della salute dell'ambiente (sent. citata n. 1219/90, Sassatelli).
Il titolare dello scarico è tenuto ad osservare puntualmente le condotte stabilite dal legislatore, al quale solo compete di stabilire le condizioni ed i limiti dell'applicazione delle norme della delicata materia penale, che tocca interessi primari della società, sicché è da escludere quale nuova causa di giustificazione la cosiddetta "inesigibilità" con rifermento a difficoltà tecniche (comprese quelle attinenti al processo di depurazione, integrativo di quello di produzione) ed economiche nell'osservanza delle norme (Cass. Sez. IV, citata n. 3182/90, Bonazzi).
La Corte di Appello di Bologna, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, del "caso fortuito" per carenza dell'elemento della imprevedibilità del fenomeno dell'inquinamento (collegato all'avvio del depuratore a fanghi attivi), come riconosciuto di fatto dagli stessi imputati.
Le difficoltà economiche di una azienda nel dotarsi di strumenti di prevenzione non possono comportare l'affidamento al giudice del ruolo di discutibile motivazione di interessi (tra cui quelli dello stesso produttore e quelli generali della società), in quanto il giudice è legato all'osservanza della legge.
Gli attuali ricorrenti sembrano voler configurare la loro condotta in categorie giuridiche quali la "inesigibilità tecnica ed economica" e la c.d. "azione socialmente adeguata", che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto non proponibili nei casi di inquinamento (sentenze citate n. 31872/90 e 1219/90).
L'orientamento giurisprudenziale della Corte appare del tutto conforme all'impianto complessivo ed alla finalità della legge n. 319/1976, la quale - si noti bene - pur essendo ispirata alla "tutela delle acque dall'inquinamento", per l'epoca di emanazione non prevede un divieto assoluto di inquinare, ma soltanto tre obblighi fondamentali, penalmente sanzionati:
a) la necessità di una preventiva autorizzazione comunale allo scarico (articolo 21, 1° comma);
b) il divieto di scarico oltre i limiti legali (art. 21, 3° comma);
c) il divieto di aumento anche temporaneo dello inquinamento, fino al momento nel quale devono essere osservati i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge, nella fase transitoria ormai superata (articolo 25, 1° comma).
In questo contesto la giurisprudenza (consapevole del fatto che la legge legittima finora le soglie di inquinamento che non superino i limiti legali) ha costruito la figura dell'articolo 21, 3° comma, della legge n. 319/1976 come reato autonomo avente carattere formale, che è integrato per il solo fatto del superamento dei limiti di legge in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto, basata sulla natura limitata o temporanea della violazione.
I responsabili a vario titolo di un insediamento con scarico finale nell'ambiente per la legge n. 319/1976 devono almeno osservare la soglia dello standard legale quale "obbligo di risultato", adottando tutte le misure necessarie allo scopo, compreso l'utilizzo della migliore tecnologia, a prescindere dal costo economico.
Nella legge, infatti, non è prevista una clausola di esclusione della responsabilità penale per la eccessività dei costi di prevenzione dello inquinamento.
Il dovere continuo e positivo di vigilanza e controllo deve accompagnarsi alla adozione di sistemi di sicurezza, che vitino comunque e sempre inquinamento oltre i limiti legali, ritenuti invalicabili (un divieto assoluto di inquinare è contenuto nel d.p.r. n. 915/1982, legge-quadro in tema di rifiuti che richiama la legge n. 319/1976 in termini di semplice "deroga", in attesa di una disciplina più rigorosa sulle acque).
Alla luce di quanto sopra, l'impianto di depurazione non costituisce l'unico sistema di prevenzione, sicché i responsabili dell'insediamento non devono soltanto preoccuparsi della sua corretta gestione, ma verificare con opportune scelte strategiche (aventi valenza economico-strutturale) che altri presidi siano predisposti (ad esempio vasche di decantazione) ove questi siano necessari (v. anche sentenza 16-4-1991, Mimeti, della III sez. pen. della Corte di Cassazione).
Non interessa in sede penale stabilire il tipo di impianto di depurazione più accettabile (chimico-fisico o biologico), essendo la scelta affidata alla prudenza e responsabilità tecnico-organizzativa degli imprenditori: quel che conta è il risultato.
Ed anche se per determinati tipi di produzione fosse "obbligata" la scelta di un depuratore biologico a fanghi attivi (come assumono i ricorrenti per il macellificio della FIMPI di Parma), non per questo si potrebbe introdurre il principio secondo cui l'inquinamento oltre i limiti legali sarebbe legalmente giustificato nel periodo della fase di avvio (che può durare anche vari giorni).
Si ripete che la legge mira ad evitare comunque un risultato illegittimo ed obbliga, di conseguenza gli operatori a trovare le soluzioni tecniche ed economiche necessarie.
Giustamente la Corte di Bologna ha affermato la penale responsabilità non solo del Cerina (responsabile della ordinaria gestione dell'impianto di depurazione in Parma), ma anche del P., presidente della società, in quanto anche a costui facevano capo gli obblighi di investimento economico, necessari per assicurare la presenza sul posto di vasche supplementari o altri presidi tecnici di sicurezza, egualmente efficaci.
    (Omissis).
 
II
    (Omissis).
Fatto e diritto.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15-3-1994, in parziale riforma di quella del Pretore di Modena del 28-11-1992, condannava R. C.A., legale rappresentante della società S., produttrice di farine proteiche e grassi animali da residui di macellazione, alla pena di mesi due e giorni 15 di arresto - con il beneficio della sospensione - per due episodi di scarico oltre i limiti tabellari, accertati il 17-3-1990 ed il 6-7-1990 (ritenuti riuniti dal vincolo della continuazione in relazione all'art. 81 cpv. c.p. e 21, 3° comma, legge 319/1976), nonché alla pena di 300 mila di ammenda per violazione dell'art. 674 c.p. e di lire 4.500.000 di ammenda per la violazione dell'art. 21, 3° comma, della legge 319/76, accertato il 29-8-1990.
La Corte confermava la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore delle parti civili in conseguenza del solo reato ex art. 674 c.p. (emissione di esalazioni maleodoranti), danno quantificato in 5 milioni per Simonini Simona ed in lire 2.500.000 per Leonardi Stefano, entrambi abitanti nei pressi dello stabilimento.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
a) mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di inquinamento idrico oltre i limiti tabellari, posto
che il superamento atteneva al solo parametro dell'azoto, dovuto a difficoltà tecniche contingenti di depurazione;
b) inutilizzabilità dei prelievi e delle analisi, considerato il limitato tempo concesso nell'avviso dell'inizio delle operazioni di analisi, con pregiudizio della difesa;
c) mancato esame della richiesta di oblazione, accolta solo in parte (ossia per il resto ex art. 659 c.p. e non anche per quello
ex art. 674 c.p.);
d) erronea applicazione dell'art. 674 c.p. ad attività produttive autorizzate;
e) insussistenza della colpevolezza per lo sversamento dei liquami nel terreno tramite un tubo dal depuratore, considerato
che tale episodio avrebbe avuto carattere estemporaneo per l'iniziativa non autorizzata di qualche dipendente.
Il ricorso è infondato.
Come si ricava agevolmente dalla sentenza di primo grado e da quella di appello tutti gli scarichi oltre i limiti tabellari sono
stati riscontrati alle analisi come "di gran lunga" eccedenti i limiti legali non solo per l'azoto ammoniacale, ma anche per altri parametri (BOD, COD).
Con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, perché correttamente motivato, si è ritenuto che "la causa del superamento dei limiti tabellari va ravvisata principalmente nelle inadeguate modalità di raccolta, trasporto e conservazione della natura prima, oltre che nella insufficienza ed inidoneità del sistema di depurazione e dei controlli sullo stesso effettuati".
Lo stabilimento S., raccogliendo residui freschi di macellazione in varie parti dell'Italia, doveva attrezzarsi in funzione della natura della materia prima trattata, soggetta a rapida putrefazione, con misure adeguate di depurazione e prevenzione delle
altre forme d'inquinamento sul luogo d'esercizio dell'attività produttiva (emissioni odorifere e da rumore).
Dagli atti di causa, tra cui la relazione peritale, è emerso che per evitare l'inquinamento era necessario adottare misure comportanti necessariamente un costo aggiuntivo: l'utilizzo di mezzi refrigerati per il trasporto dei materiali putrescibili; lo stoccaggio almeno parziale in ambienti refrigerati; un sistema continuo di monitoraggio dei valori durante la lavorazione;
un sistema più elastico di lavorazione; l'ampliamento dell'impianto biologico esistente rispetto all'aumento della materia
prima trattata. Tali misure non furono adottate, sicché la colpa era da ritenere sussistente.
    Questa Corte condivide le argomentazioni dei giudici di merito, perché ispirate al principio secondo cui non è configurabile
una inesigibilità tecnica od economica in relazione alla osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'articolo 21, 3° comma, della legge 319/1976 in quanto l'inquinamento lede beni fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la salute e l'ambiente, ossia quella "utilità sociale" e "dignità umana" cui l'art. 41 della Costituzione condiziona la libera attività economica.
     Conseguentemente l'operatore economico che non riesce ad osservare i limiti legali di accettabilità, considerati quali valori insuperabili, deve arrestare la sua attività oppure dotarsi degli strumenti di prevenzione necessari, quale che sia il loro costo economico.
    Egualmente infondate sono le eccezioni di non utilizzabilità dei campioni e delle analisi, giustamente respinte dai giudici di merito.
    I campionamenti sono stati eseguiti con il sistema medio-composito nel luogo previsto (pozzetto di controllo all'uscita dello scarico) e gli avvisi dell'inizio delle operazioni di analisi hanno concesso un margine di circa 20 ore, senz'altro idoneo a garantire le esigenze difensive, considerata anche la rapida deteriorabilità delle sostanze campionate (conf. Cass. sez. III, 7-1-1991, Bellucci ed altri).
    Anche il terzo motivo di ricorso va respinto perché l'istanza di oblazione è stata esplicitamente accolta per l'art. 674 c.p. (emissione rumorose oltre i limiti di tollerabilità) ed implicitamente, ma chiaramente, respinta per il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissioni maleodoranti).
    Il reato in questione è stato considerato di "particolare gravità", mentre è stato escluso che l'imputato avesse totalmente eliminato le cause del danno, ritenuto sussistente a favore delle parti civili costituite.
    In ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) devono considerarsi comprese tra le "emissioni di gas, vapori o fumo" anche le esalazioni di odore moleste, nauseanti o puzzolenti, ove presenti un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (ad es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, nell'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, etc.).
    Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all'art. 674 c.p. anche quando provengono da una industria la cui attività sia stata autorizzata. L'esistenza di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria è sufficiente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore, ma non esonera quest'ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica.
    Il fatto che l'esercizio di un'attività sia autorizzata non comporta che le modalità siano lasciate alla discrezione dell'operatore economico, il quale non può invocare il carattere "necessario" delle emissioni maleodoranti (quale naturale conseguenza dell'attività autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno di altri soggetti in considerazione della localizzazione dell'impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi di insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute.
    Quando le emissioni maleodoranti superano la normale tollerabilità e sono tecnicamente eliminabili o almeno riducibili, il reato ex art. 674 c.p. non è escluso dalla autorizzazione ex d.p.r. 203/1988 (in tema di inquinamento atmosferico).
    Anche l'ultimo motivo di ricorso deve essere respinto perché involge una questione di discrezionale valutazione correttamente ed ampiamente motivata dai giudici di merito: la esistenza ingiustificata e non autorizzata di uno scarico dal depuratore nel terreno attiguo allo stabilimento, tramite un tubo.
    Rileva, infine, la Corte che il decreto legge 16 novembre 1994 n. 629 non eserciti influenza nel giudizio in corso perché è stata conservata l'ipotesi di reato ex art. 21, 3° comma, l. 319/1976 per gli scarichi da insediamenti produttivi (come pacificamente è quello di specie).
    Quanto alla misura della pena i giudici di merito, pur dando atto della gravità dei reati e della non completa adozione delle misure di prevenzione, hanno adottato un criterio molto mite, concedendo le attenuanti generiche, la diminuzione per la continuazione, la sospensione condizionale della pena.
    Il citato decreto-legge 629/1994, mentre introduce la pena alternativa, fissa in lire 15 milioni il limite minimo della ammenda, una cifra superiore al calcolo della pena detentiva inflitta in caso di conversione.
Deve tenersi conto della volontà dei giudici di merito di escludere, comunque, l'oblazione speciale, come si ricava da pagina 9 della sentenza di appello, anche per l'ipotesi pur meno grave dell'art. 21, 1° comma, l. 319/1976, perché non erano cessate le conseguenze dannose dei reati.
    (Omissis).
 
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    E' frequente, nella prassi, da parte dei difensori di imputati di reati di inquinamento, il richiamo all'impossibilità tecnica od economica dell'imprenditore di adottare le misure di protezione dell'ambiente richieste dalla legge: e tale impossibilità la si inquadra a volte nell'ambito del concetto di inesigibilità di un comportamento conforme al tipo (su cui cfr. di recente: Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Milano, 1990; Proto, Alcune considerazioni su "inesigibilità" e presupposti della colpevolezza, in Riv. Pen., 1990, 378 ss.; Antolisei, Manuale di Dir. Pen., parte gen., Milano, 1994, 394 ss.), altre volte si cerca di farla rientrare nei concetti di caso fortuito e forza maggiore (cfr. sul tema Antolisei, Manuale cit., pp. 349 ss. e 371 ss., e ivi ulteriori riferimenti)
    In giurisprudenza, sul tema della inesigibilità cfr. Cass. 28 novembre 1990, Bonazzi, cit. in motivazione (in Riv. Pen., 1991, m. 945), secondo cui in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, così come disciplinata dalla l. 319/1976 e modifiche ed integrazioni successive, non è prevista la cosiddetta "inesigibilità", intesa come causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto o di esclusione della colpevolezza, con riferimento a difficoltà tecniche od economiche nell'osservanza delle norme penalmente sanzionate; il titolare dello scarico è tenuto ad osservare puntualmente le condotte stabilite dal legislatore, al quale solo compete di stabilire le condizioni e i limiti dell'applicazione delle norme in materia penale, che tocca interessi primari della società; nonché Cass. 27 febbraio 1991, Bracco, (Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 3, m. 89) per la quale, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento i ritardi della p.a. nella attivazione di un impianto centralizzato di depurazione non determinano la insussistenza dell'elemento psicologico del reato di superamento dei limiti di accettabilità dello scarico, poiché non può trovare applicazione la cosiddetta teoria dell'inesigibilità, secondo la quale verrebbe meno la colpevolezza, quando sia impossibile pretendere dal soggetto una condotta conforme al precetto, in quanto il vigente ordinamento giuridico penale è fondato sul principio di legalità ed al giudice non è lasciato alcun margine per la individuazione della condotta punibile.
    Per un precedente meno recente cfr. Cass. 22 ottobre 1984, Bottura, (Giust. Pen., 1986, II, 203), secondo la quale non rientra fra gli eventi di forza maggiore, cui fa riferimento l'art. 45 c.p., la difficoltà economica dell'impresa titolare dello scarico, e quindi le inosservanze degli obblighi imposti dalla legge in materia di inquinamento non sono scriminabili per tale motivo, poiché la forza maggiore si concreta soltanto in un evento, derivante dalla natura o da fatto dell'uomo, che non può essere preveduto o impedito.
    Cfr. anche Cass. sez. III 8 maggio 1985, n. 864, Viti e altro, cit. in Amendola, La tutela penale dall'inquinamento idrico, Milano, 1996, 229.
    Sul tema della rilevanza della forza maggiore quale causa di esclusione del reato, si è brevemente soffermata Cass. sez. III, 2 luglio 1994 n. 7527 (ud. 13 aprile 1994 n. 981, imp. P.M. in proc. D'Alessandro ed altro, pubblicata con la sola massima in Cass. Pen., 1996, 155), ammettendo la invocabilità della forza maggiore impeditiva della possibilità ad adempiere, nel caso in cui non si riesca a reperire risorse finanziarie per l'esecuzione dei lavori, in una situazione di inquinamento non prevedibile e non ovviabile con la dovuta diligenza.
    Nella vicenda de qua il giudice di merito aveva assolto gli imputati dall'accusa di ripetute violazioni dell'art. 21, comma 3, l. n. 319/1976, i due imputati i quali, nella rispettiva veste di presidente e di direttore generale dell'azienda consortile per i servizi d'acqua, (esercente la gestione delle fogne e dell'impianto di depurazione di più comuni), avevano effettuato ripetutamente lo scarico in acque superficiali - per l'inadeguatezza del detto impianto - eccedente i parametri previsti dalla tabella III della legge n. 42 del 28-11-1986 emessa dalla Regione Emilia-Romagna.
    Aveva ritenuto il pretore che gli imputati, avendo appreso dopo pochi mesi dall'assunzione, avvenuta nel gennaio del 1991, da parte dell'azienda consortile, della gestione delle fogne e dell'impianto di depurazione delle acque (in precedenza gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali), della situazione di inadeguatezza degli impianti di depurazione, si erano attivati con diligenza e perizia per adeguare detti impianti alle prescrizioni della legge predisponendo un piano di intervento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Tuttavia gli imputati non avevano potuto conseguire gli obiettivi per la breve permanenza nell'incarico, assunto da poco tempo, e per il limite delle risorse finanziarie disponibili. Su tali presupposti, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità per mancanza dell'elemento subiettivo.
    Il P.M. aveva impugnato la decisione, per violazione dell'art. 42 c.p., osservando che i criteri in base ai quali il pretore aveva risolto il problema della sussistenza dell'elemento subiettivo della responsabilità degli imputati (sufficienza del tempo di durata nell'incarico gestionale e delle risorse economiche) appaiono inadeguati, perché "tra loro confliggenti ed in parte inconciliabili".      Secondo il P.M. ricorrente, la breve durata nell'incarico sarebbe stata oltretutto irrilevante, perché la carenza di risorse economiche - nella costruzione logica della sentenza - sarebbe stata condizione necessaria ma anche sufficiente all'esonero da responsabilità.
    Pronunciando sul caso, la Corte suprema ha accolto il ricorso del P.M. rilevando:
a) che come ben risultante dalla decisione di primo grado, trattandosi di un reato contravvenzionale, per il quale si può essere chiamati a rispondere della propria condotta commissiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa (art. 42 ultimo comma, c.p.), il contravventore è responsabile della sua condotta anche se versa semplicemente in colpa, mentre resta esclusa la rilevanza della sola volontarietà della condotta esente da colpa.
b) che il vizio della costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata (che la Corte ha rilevato "aduggiata non tanto da violazione della norma richiamata, quanto da carenza nella motivazione", andava individuato nella inadeguatezza dei criteri assunti nella specie concreta come parametri per la valutazione della sussistenza della colpa, piuttosto che nella contraddittorietà fra essi, come denunziata dal P.M. ricorrente.
c) che la limitatezza del tempo disponibile dagli imputati per far fronte a un impegno ben può correlarsi logicamente con la limitatezza delle risorse economiche nel determinare una situazione di impossibilità ad adempiere che implica l'esclusione della colpa. Ma che il pretore, nel configurare, in sostanza, una situazione di forza maggiore (art. 45 c.p.) impeditiva della realizzazione dei progetti degli imputati per i limiti di tempo e di denaro, non si era posto il problema se tale situazione fosse prevedibile ed evitabile dagli imputati.
d) che la Cassazione ha riconosciuto l'invocabilità della forza maggiore impeditiva della possibilità ad adempiere nel caso di impossibilità di reperire le risorse finanziarie (Cass. sez. III, 13-10-1981, Martini) o in altri casi, purché tali da non essere prevedibili e ovviabili (Cass. sez. III, 29-5-1984, Benini).
e) che l'indagine del giudice nel caso specifico avrebbe dovuto logicamente spingersi a stabilire se l'inadeguatezza degli impianti e la limitatezza e insufficienza delle risorse economiche fossero un fatto imprevedibile, tanto da poterlo appurare solo dopo mesi dall'assunzione dell'incarico, e non ovviabile tempestivamente attraverso una più accorta e diligente assunzione della gestione.
    Pertanto la Corte annullava con rinvio ad altro giudice per un nuovo giudizio, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sussistenza dell'ipotesi della forza maggiore.
In ordine alla rilevanza della forza maggiore, la Cassazione, sulla base del costante presupposto che fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso, ha escluso che ricorrano tali ipotesi:
a) nel verificarsi di una gelata notturna che danneggi gli impianti di depurazione, determinando la fuoriuscita di liquami inquinanti (Cass. sez. III, 8 luglio 1991, Mazzuferri, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 1, m. 6, la quale ha osservato in motivazione che "la costruzione e manutenzione del sistema di depurazione deve tener conto di questa eventualità e prevenirla opportunamente");
b) nel verificarsi della rottura di una pompa che determini il cattivo funzionamento degli impianti di depurazione, causando la fuoriuscita di liquami inquinanti (Cass. sez. III, 24 giugno 1991, Brambilla, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 1, m. 1);
c) nel verificarsi di temporali o di piogge particolarmente abbondanti o copiose, in quanto detti fenomeni, anche se inconsueti, sono prevedibili e devono essere previsti, ed il titolare dello scarico deve quindi adottare tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento (Cass. 11 aprile 1994, Maffiodo, in Cass. Pen., 1996, 153; Cass. 13 maggio 1987, Piersanti, Riv. Pen., 1988, m. 391; nello stesso senso Cass. 28 aprile 1981, Schieppati, Riv. Pen., 1982, m. 177).
d) nell'improvviso guasto meccanico (costituito nella specie dalla rottura di un tubo che ha cagionato lo sversamento dei reflui inquinanti) (Cass. 11 marzo 1987, Avoni, Riv. Pen., 1988, m. 65). Nel senso di una irrilevanza del guasto all'impianto di depurazione come forza maggiore o caso fortuito v. anche: Cass. sez. III, 7 febbraio 1995 (ud. 3 aprile 1995), Modena, in Riv. Giur. Amb., 1995, 862, con nota di ABRAMI; Cass. sez. III, 2 febbraio 1994 (ud. 15-12-1993), Giachello.
In sintonia con tali orientamenti, la Cass. 29 marzo 1989, Molteni, Riv. Pen., 1990, m. 381, ha affermato che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza; di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore.
    La seconda sentenza che si pubblica pone l'accento più esplicitamente sull'obbligo dell'imprenditore di adeguarsi alla normativa a protezione dell'ambiente, sottolineando che ove non vi riesca, pre problemi tecnici od economici, l'imprenditore deve "arrestare la sua attività".
    Il principio affermato costituisce il logico corollario della prevalenza dell'interesse della collettività alla salvaguardia della salute delle persone e dell'ambiente, e conferma che la tutela costituzionale della libertà di iniziativa economica non significa possibilità di esercitare imprese senza alcun limite, ma va coordinata con la tutela che la stessa Costituzione garantisce ai diritti fondamentali dell'individuo, tra cui anche il diritto alla salute ed all'ambiente (cfr. in argomento, Palombi - Pica, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996, Parte I, Cap. I, paragrafi 1-3).
    In ordine al problema della rilevanza del costo delle tecnologie antinquinamento, in sede penale, cfr. per l'inquinamento atmosferico, la discussa sent. n. 127/1990 della Corte costituzionale (pubblicata anche in Rivista penale dell'Economia, 1990, 279 ss., con note di Postiglione e di Pica).
     (Giorgio Pica).