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E' sempre illecito l'uso di volatili di specie protette come richiami vivi per la caccia

 

Cass. sez. III, 12 dicembre 1995 (ud. 8 novembre 1995) n. 12217.

Pres. Accinni, rel. Novarese, p.m. (conf.) Ranieri, imp. p.m. in proc. P..

I volatili di allevamento devono essere ricompresi nella nozione di fauna selvatica ove risultino appartenere ad una delle specie protette della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157.
In base all'art. 2 della legge, letto in coordinamento con le altre disposizioni contenute nella legge, la qualità di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l'esemplare sia nato o cresciuto in allevamento quando esso appartenga ad una specie vivente in stato di libertà nel territorio nazionale.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 157/92 a colui il quale, pur munito di autorizzazione, detiene per la vendita e mette in vendita volatili da richiamo appartenenti alle specie protette e non dimostri di aver osservato le modalità, le prescrizioni e gli adempimenti e comunque in genere la regolamentazione prescritta dalla legislazione regionale vigente all'epoca della commissione dei fatti.

(l. Reg. Toscana 12-1-1994 n. 3; l. 11-2-1992 n. 157, artt. 2, 21, 30).

 

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza del Pretore di Firenze sezione distaccata di Empoli, emessa in data 19 gennaio 1995, con la quale P. E. veniva assolto dai reati di commercio di volatili appartenenti alla fauna selvatica e di detenzione per la vendita di altri perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il Procuratore presso la Pretura della stessa città ha proposto ricorso immediato per Cassazione, deducendo quale motivo la violazione degli artt. 21 lettera bb) e 21 lettera ee) l. n. 157 del 1992 in relazione all'art. 30 lettera l) s.l., poiché è vietato anche il commercio dell'aviofauna di allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale.

Il P. E. proponeva controricorso, sostenendo l'esatta interpretazione fornita dalla sentenza pretorile che aveva escluso dalla fauna selvatica gli animali allevati in cattività a scopo amatoriale o alimentare.

Motivi della decisione

Il "controricorso" presentato dall'imputato deve essere qualificato ai fini della decisione come memoria difensiva, in quanto ne ha tutti i connotati, giacché mira a confortare la soluzione accolta dal giudice di
merito e non a far valere alcuna censura alla pronuncia.

Il motivo addotto è fondato, sicché la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Pretura di Firenze, giacché erroneamente il P.M. impugnante qualifica il ricorso per "saltum", in quanto è stata gravata una pronuncia di assoluzione da una contravvenzione punita con pena alternativa, onde, ai sensi dell'art. 593 terzo comma c.p.p., la decisione è inappellabile.

Appare opportuno ai fini dell'esatto inquadramento della questione di diritto premettere una sintetica esposizione del fatto e delle argomentazioni sviluppate dal giudice, dal ricorrente e dall'imputato nel "controricorso".

Il prevenuto è titolare di un'azienda agricola e di un allevamento di uccelli vivi da richiamo ed è autorizzato alla detenzione di tali animali a scopo amatoriale. Egli vendeva una parte di animali allevati e deteneva per vendere altri volatili.

Tuttavia, secondo la tesi avanzata dal Pretore e dall'imputato, detta attività non sarebbe prevista come reato dalla legge sulla caccia, perché la stessa non riguarderebbe il commercio dell'avifauna da allevamento ma solo di quella allo stato libero e non è stata fornita alcuna prova di detenzione di uccelli provenienti dallo stato di libertà.

Tale opinione è suffragata dall'art. 21 lettera cc) l. n. 157 del 1992, che vieta il commercio di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti, dall'art. 5 l. cit. che detta la disciplina dei richiami vivi e ne consente ai cacciatori la detenzione in un determinato numero e dall'art. 36 s.l., che prevedeva in via transitoria la denuncia all'ente competente da parte di chi al momento di entrata in vigore della nuova legge detenesse richiami vivi di specie non consentite o in misura superiore al numero ammesso.

Questo orientamento sarebbe condiviso da una decisione di questa Corte in sede civile (Cass. sez. I, 13 giugno 1991 n. 6709), mentre sotto il profilo normativo non esisterebbe alcuna disposizione nazionale o regionale che vieti il commercio degli animali di allevamento.

Infatti l'art. 9 l. n. 157 del 1992 vieta solo la vendita di uccelli di cattura, l'art. 21 lettera ee) l. cit. pone il divieto di commerciare esemplari vivi di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti, mentre il Consiglio Regionale della Toscana in data 20 dicembre 1994 ha approvato il regolamento regionale per la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione dei richiami vivi, nel quale è prevista espressamente la vendita di volatili di allevamento.

Il differente indirizzo sostiene che sia sotto la pregressa legge n. 968 del 1977 sia nel vigore della legge n. 157 del 1992 l'attività di allevamento è soggetta a precise limitazioni e condizioni di legittimità, secondo quanto si deduce dall'art. 19 l. n. 968 del 1977, con il quale era prevista la potestà regionale di regolamentare ed autorizzare gli allevamenti di uccelli "appartenenti alla fauna autoctona ed esotica a scopo ornamentale ed amatoriale", e dall'art. 20 lettera l) s.l. relativo al divieto di detenzione di avifauna e dall'art. 6 lettere c) e d) l. cit., concernente i "centri di produzione di selvaggina" il cui contenuto è in parte trasfuso negli artt. 17, che consente gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale e prevede, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la disciplina da parte delle Regioni dell'allevamento e la vendita di volatili allevati appartenenti alle specie cacciabili e del loro uso in funzioni di richiami, 21 lettera q) e lettera cc), che pone formale divieto di usare richiami vivi non provenienti da allevamento, 21 lettera bb) l. n. 157 del 1992, relativo alle specie possibile oggetto di commercio, e nella stessa legislazione regionale (ex. gr. art. 40 l. reg. toscana n. 3 del 1994), sicché mancando una regolamentazione in ordine all'attività di allevamento, la stessa è contra legem e la vendita e la detenzione a fini di commercio di animali appartenenti alla fauna selvatica, non appartenenti alle specie previste dall'art. 21 lettera bb) è vietata e costituisce il reato di cui all'art. 30 lettera l) l. n. 157 del 1992.

Ciò premesso, sotto il profilo normativo occorre considerare che l'art. 2 primo comma della legge n. 157 del 1992, che riproduce analoga norma della pregressa legge n. 968 del 1977, include nella fauna selvatica, con riferimento alla categoria dei volatili, gli uccelli "dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale". Dal che la naturale conseguenza che anche i volatili nati o allevati a seguito di cattura in stato di cattività non per questo perdono la loro naturale qualità di "fauna selvatica" ove risultino appartenenti a specie viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Detto assunto, che già deriva in modo logico dalla predetta definizione e dall'esame sistematico delle direttive Cee n. 79/409 e n. 91/244, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e di Parigi del 18 ottobre 1950, che costituiscono parametro di legittimità della legislazione regionale e che devono guidare l'interprete nell'analisi esegetica della normazione sulla caccia (cfr. Cass. sez. III 21 marzo 1994, P.M. in proc. Mannucci), trova puntuale riscontro nella legge nazionale e nella normativa regionale della Toscana.

Infatti l'art. 4 l. n. 157 del 1992 stabilisce espressamente la cattura e l'utilizzazione di volatili a scopi scientifici previa autorizzazione regionale, su parere dell'I.N.F.S., esclusivamente da parte di alcune istituzioni pubbliche, stabilendo una minuta disciplina sia per finalità scientifiche sia per evitare elusioni del divieto.

L'art. 10 l. cit., poi, disciplina i piani faunistico-venatori e prevede zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, consentendo ex adverso l'esistenza di fauna selvatica in cattività, ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, in cui è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte di soggetti predeterminati, sicché, oltre alla già evidenziata possibilità di fauna selvatica allevata, si chiarisce che la stessa non può essere oggetto di caccia e può essere prelevata solo se gli uccelli appartengono alle specie cacciabili.

L'art. 16 s.l. prevede tutta una serie di autorizzazioni e di limitazioni e controlli per le aziende faunistico-venatorie e aziende agro-turistico venatorie in cui l'allevamento è finalizzato alla conservazione, al ripristino ambientale, al contenimento naturale della specie ed alla regolamentazione del prelievo sì da attuare i principi contenuti nel piano faunistico, e l'attività venatoria è anch'essa regolamentata.

L'art. 17, inoltre detta norme di principio per regolamentare i vari allevamenti che devono essere autorizzati dalle regioni.

L'art. 21, poi, contemplando una serie di divieti in attuazione degli impegni internazionali e comunitari dell'Italia, ulteriormente chiarisce il divieto generalizzato di vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica (senza alcuna distinzione tra stato naturale o in cattività), che non appartengano alle specie indicate dalla lettera o) ; introducendo alcune eccezioni per la fauna selvatica proveniente da allevamenti, purché logicamente autorizzati e sempre che il prelievo sia avvenuto nel rispetto delle modalità, delle procedure e degli adempimenti prescritti dalla legge statale e dalla normazione regionale (ex. gr. art. 21 lettere t), cc) ee) ed art. 5 secondo comma della legge n. 157 del 1992 e l. r. Toscana n. 17 del 1980 e successive modificazioni ed in particolare per gli allevamenti di selvaggina a fini alimentari art. 3 sesto comma l.r. n. 73 del 1984, che modifica l'art. 32 della legge del 1980; art. 23 l.r. n. 59 del 1989, che sostituisce il quinto comma dell'art. 24 della legge del 1980 per la cattura di uccelli a scopo amatoriale, rinviando ad un regolamento, il cui contenuto è indicato dall'indicata norma ed attiene anche ai limiti di commercializzazione ed ai controlli; art. 28 bis l.r. n. 59 del 1989 sulla detenzione di selvaggina con il divieto generalizzato di detenzione di selvaggina salva autorizzazione della Provincia e particolari controlli).

Tutte queste disposizioni da ultimo menzionate lungi dall'escludere dalla fauna selvatica le specie nate in cattività o da allevamento prevedono, per queste, particolari discipline, che confermano il divieto generalizzato di compiere attività di commercio, tranne che seguendo prescrizioni, adempimenti, modalità, obblighi e procedure i quali assicurino il commercio o la detenzione per la vendita in casi eccezionalmente ammessi e solo da parte di soggetti predeterminati ed autorizzati.

Definitiva conferma a questa ricostruzione proviene dall'art. 30 l. cit. che stabilisce le sanzioni penali "per le violazioni della presente legge e delle leggi regionali" e contempla il reato di porre in commercio o detenere al fine di commercio fauna selvatica in violazione della presente legge.

L'estensione della tutela penale alla normativa regionale, logicamente relativa alle ipotesi di reato stabilite dalla disposizione nazionale per non violare il principio ex art. 25 Cost. di riserva assoluta allo Stato del settore penale, ed il divieto generalizzato di vendere fauna selvatica, non interessa se allo stato libero o in cattività, anche proveniente da allevamenti, purché in violazione della legge statale e della normazione regionale non sono esclusi ma anzi confermati dalle previsioni dell'art. 21 lettere t) e cc), poiché la tecnica di formulazione normativa accentua il divieto per, poi, stabilire alcune eccezioni, che devono essere lette coordinandole con la disciplina specifica imposta per gli allevamenti.

Ulteriore conforto discende dalla normativa regionale, che si è adeguata ai principi stabiliti da questa legge, che reca norme fondamentali di riforma economico-sociale ed è quindi capace di condizionare la legislazione esclusiva delle regioni.

Ed invero la legge regionale toscana n. 59 del 1989 e quella precedente del 1980 n. 17, nonché la successiva legge n. 3 del 1994, attuativa della legge quadro n. 157 del 1992, ma non applicabile alla fattispecie in esame, perché il fatto è stato commesso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, riproducono espressioni legislative della normativa statale quali produzione di selvaggina anche allo stato naturale, disciplinano il commercio di selvaggina (art. 31 l. n. 59 del 1989) con riferimento anche a quella proveniente dagli allevamenti a fini alimentari e vietano fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli a scopo amatoriale, ogni forma di cattura a tale scopo (art. 41 l. n. 59 del 1989).

Infine la regolamentazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (artt. 18 e 19 l. n. 3 del 1994), delle aziende faunistico-venatorie (art. 20 l. ult. cit.) e di quelle agrituristico-venatorie (artt. 21 e 22 l. ult. cit.) ed il divieto di detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla legge o di commerciare esemplari di aviofauna non proveniente da allevamenti, perché questi sono già stati regolamentati, confermano il divieto di commercio della fauna selvatica sia o meno in stato di libertà.

Con specifico riferimento agli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione di richiami vivi non solo è richiesta un'autorizzazione provinciale, ma anche il rispetto di un regolamento regionale, che non rende generalmente libero il commercio dei volatili, ma prevede tutta una serie di adempimenti per poter controllare l'eventuale elusione delle finalità cui gli allevamenti si intendono realizzati e per evitare la confondibilità tra le specie di allevamento e quelle selvatiche .

Dal complesso normativo partitamente esaminato si evince, quindi, che la legge in esame distingue tra attività venatoria ed altre attività con essa non necessariamente connesse, che potrebbero incrementare la caccia o favorire l'elusione dei divieti da detta legge posti quali ad esempio l'allevamento a vari fini della fauna selvatica, sicché si preoccupa di stabilire dei principi fondamentali a cui le Regioni dovranno adeguare la loro normazione (cfr. Cass. sez. un. pen. 28 dicembre 1994, Bertolini, di cui si condividono le conclusioni ma non alcune argomentazioni).

A tal proposito, poiché la normativa in tema di allevamenti a fini amatoriali o ornamentali (art. 17 l. n. 157 del 1992) postula per essere efficace il completamento con una disciplina regionale di dettaglio, in assenza di detta disciplina, pur ricavabile da quella pregressa, non sarebbe per nulla possibile la commercializzazione.

Tuttavia la legislazione regionale della Toscana, sia pure con una normativa anteriore alla nuova legge-quadro statale, applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria contemplata dall'art. 63 l. n. 3 del 1994, prevede detto tipo di allevamento sottoponendolo ad autorizzazioni ed a regolamentazione in relazione alle specie ed alle quantità catturabili per singola specie, ai mezzi, agli impianti, ai tempi ed ai metodi di cattura, ai limiti di commercializzazione ed agli adempimenti da porre in essere per consentire i necessari controlli, sicché alla stessa occorre far riferimento per determinare l'eventuale conformità dell'azione posta dall'imputato alla predetta normazione.

Pertanto, poiché non è dato conoscere dalla sentenza le modalità di vendita e gli adempimenti seguiti per la detenzione, ad essi dovrà far riferimento il giudice di rinvio avendo presente la legislazione precedente alla commissione del fatto e non quella successiva, certamente non applicabile perché in nessun caso più favorevole, in quanto la detta autorizzazione ex art. 40l. n. 3 del 1994 doveva essere rilasciata nel rispetto del regolamento regionale, emanato successivamente nel dicembre 1994, onde occorre considerare il settimo comma dell'art. 63 l. reg. n. 3 del 1994, che, nel dettare la normativa transitoria stabilisce che "per le attività la cui disciplina è demandata all'approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" cioè quelle precedentemente stabilite in attuazione della pregressa legislazione (art. 24 l.r. n. 17 del 1980 come modificato dall'art. 23 l.r. 59 del 1989).

La ricostruzione su effettuata del termine fauna selvatica trova riscontro in una decisione della Consulta (sent. n 578 del 1990), in numerosi pronunciati dei giudici amministrativi di merito (cfr. Tar Lombardia Milano sez. III 9 settembre 1988 n. 451) e in alcune sentenze di questa sezione (Cass. sez. III 6 dicembre 1994, Guarino), mentre la pronuncia di questa Corte in sede civile (Cass. sez. I 13 giugno 1991 n. 6709), oltre ad obliterare la citata sentenza della Consulta, è solamente funzionale alla definizione della nozione di esercizio di caccia, onde non ha considerato le pur evidenti implicazioni in riferimento all'attività degli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale ed ornamentale, che devono essere sempre autorizzati e regolamentati dalle regioni per escludere elusioni della normativa sulla caccia, giacché sarebbe praticamente impossibile distinguere le specie di allevamento da quelle in naturale libertà.

La decisione di queste sezioni unite (Cass. sez. un. 28 dicembre 1994, Bertolini) attiene ad una fattispecie del tutto particolare (commercio di fauna morta proveniente dall'estero) e seppure sembra accogliere la nozione riduttiva e funzionalizzata all'esercizio della caccia, peraltro non condivisibile, di questa Corte in sede civile, dimostra, invece, nel suo complesso di accedere al principio della territorialità della fauna selvatica sia essa allo stato naturale o in cattività, viva o morta, giacché per la fauna proveniente dall'estero non risultava certamente la loro cattura ed uccisione in stato di libertà, sicché il richiamo della differente giurisprudenza civile concerne soltanto la possibilità, ammessa anche dalla legge n. 157 del 1992, di appartenenza a terzi di cose che potrebbero astrattamente ricomprendersi tra quelle in questione.

Riassumendo quanto fin qui svolto dal complesso della normativa statale e regionale si evince che anche i volatili di allevamento devono essere ricompresi nella nozione di fauna selvatica, ove risultino appartenenti alle specie protette dalla legge-quadro n. 157 del 1992, giacché la norma contenuta nell'art. 2, interpretata in correlazione con tutta la normazione relativa, include fra la fauna selvatica con riguardo alla categoria degli uccelli i volatili nati o allevati in stato di cattività, che non perdono la loro naturale qualità di fauna selvatica, ove risultino appartenenti alle specie viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

In generale il commercio e la detenzione per la vendita della fauna selvatica è vietato tranne alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge fra le quali per la fauna selvatica morta si devono comprendere i volatili provenienti da allevamenti alimentari, purché autorizzati e sempre che il prelievo sia avvenuto secondo la regolamentazione regionale, e per il commercio e la detenzione per vendere degli uccelli vivi non compresi fra le specie indicate dall'art. 21 lettera bb) si considerano quelli provenienti da allevamenti ovvero i capi utilizzati come richiami vivi, a condizione che venga osservata la normazione regionale al riguardo, tesa ad impedire la facile confondibilità tra specie provenienti da allevamento rispetto a quelle selvatiche.

Nella fattispecie in esame, il giudice di rinvio dovrà accertare se nella vendita e nella detenzione per la vendita il prevenuto, regolarmente autorizzato, abbia seguito le modalità, le prescrizioni, gli adempimenti ed in generale la regolamentazione prescritta dalla regione e vigente, in base alla disposizione transitoria della legge regionale della Toscana n. 3 del 1994 (art. 63) all'epoca della commissione dei fatti, e solo qualora le attività di vendita e di detenzione, di cui in sentenza ed in imputazione non sono indicate le modalità di effettuazione, risultino conformi a detta normazione potrà escludersi la violazione del precetto contemplato dall'art. 30 lettera l) l. 157 del 1992.

Da tali principi discende quale ulteriore logica conseguenza, atteso il generale divieto si individuato, che in assenza di una dimostrazione della regolarità di dette operazioni, incombente all'imputato, trattandosi di registrazioni in suo possesso e di adempimenti da lui effettuati, onde è impossibile la prova negativa, la fauna avicola dovrà ritenersi illecitamente commercializzata e detenuta per vendere.

(Omissis).

 

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    La decisione, pur esaminando un'ipotesi concreta diversa, nel testo della motivazione prende le distanze dalla decisione delle Sezioni unite del 14-12-1994, che aveva escluso il cd. principio di extraterritorialità della fauna selvatica.
    Infatti, con riguardo ad animali importati (morti) dall'estero, le sezioni unite penali in data 14-12-1994,
(imp. Bertolini, pubbl. in Cass. Pen., 1995, 892; Giur. It., 1995, II, 273; Riv. Pen., 1995, 908; Giust. Pen.,
1995, II, 150), avevano affermato che "la fauna selvatica oggetto di tutela da parte della l. n. 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio, previsto dall'art. 21 lettera b) della cit. l. n. 157 del 1992, si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero" (La fattispecie concreta concerneva l'importazione di passeri morti provenienti dalla Cina).
    In precedenza, cfr., in senso contrario alla tesi accolta dalle sezioni unite:
- Cass. sez. III, 18-2-1994, Bonazza (Cass. Pen., 1995, 1966; Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 6, 31): "l'oggetto sostanziale della tutela della l. 11 febbraio 1992, n. 157, non è la sola fauna selvatica vivente in stato di materiale libertà nel territorio nazionale, ma la fauna selvatica in generale ovunque esistente, onde il divieto di commercializzazione in violazione della citata legge - divieto sanzionato dall'art. 30 lettera l) - si riferisce in via generale ed assoluta alla fauna selvatica, che riceve protezione giuridica in Italia a prescindere dalla sua provenienza. Ed invero il riferimento limitato alla fauna esistente sul territorio nazionale, contenuto nell'art. 2, prima parte, di detta legge, va inteso quale ordinaria affermazione della possibilità di regolamentazione positiva dei tempi e modalità di legittimità degli atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di apprensione estendere alla fauna vivente all'estero, sulla quale lo Stato non può vantare il "dominium". (Fattispecie in tema di importazione dall'estero di un ingente numero di passeri surgelati)".
- Cass. sez. III, 18 febbraio 1994, Bosio (Riv. Giur. Amb., 1995, 693, nt. Maestroni): "la l. 11 febbraio 1992 n. 157, all'art. 1 tutela la fauna selvatica non solo italiana, ma internazionale, così innovando rispetto alla precedente l. 27 dicembre 1977 n. 968, per cui il divieto di commercializzazione di passeri importati risponde all'interesse nazionale e internazionale a che la specie dei passeri, in quanto tale, riceva una tutela piena che, in base al concetto di specie, riguarda tutti i passeri in essa ricompresi e non solo le popolazioni presenti in Italia. Per tali motivi l'ordinamento italiano non può consentire che la stessa specie, solo perché importata morta, possa essere privata di ogni protezione giuridica, e in particolare di quella penale di cui agli art. 30 lettera I) e 21 lettera bb) della l. 11 febbraio 1992 n. 157". Ha aggiunto la Cass. che "l'art. 21 della l. 11 febbraio 1992 n. 157, al punto b) pone lo specifico e tassativo divieto di commercializzazione per tutta la fauna selvatica, tranne ben determinate eccezioni, nulla distinguendo circa il luogo e le modalità di apprensione e provenienza della fauna stessa: per tale motivo è penalmente rilevante anche il libero commercio della fauna selvatica ancorché morta"; e che "la nozione di fauna selvatica non può essere limitata dal cosiddetto principio di territorialità, che accorda protezione solo alle specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, in quanto l'ordinamento italiano ha recepito una serie di norme internazionali e comunitaria che prescindono da tale principio e proteggono alcune specie in sè, indipendentemente dal luogo in cui vivono".
- Cass. sez. III, 18-2-1994, Conter (Riv. Pen., 1994, 483): La nozione di "fauna selvatica" non può essere limitata dal cosiddetto "principio di territorialità" (nel senso della protezione soltanto delle specie viventi di mammiferi ed uccelli stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale), in quanto lo Stato italiano ha recepito nel suo ordinamento una serie di norme internazionali e comunitarie che prescindono dal predetto presupposto e proteggono alcune specie in sè, a prescindere dal luogo nel quale vivono, e addirittura impediscono il libero commercio delle stesse specie anche se morte.
- Cass. sez. III, 18-2-1994, Belussi (Cass. Pen., 1994, 926): "ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della l. n. 157 del 1992 la nozione di "fauna selvatica" non può essere limitata dal cosiddetto "principio di territorialità", con la conseguente limitata protezione alle specie animali viventi in stato di libertà nel territorio nazionale; tale nozione deve prescindere dal suddetto presupposto, in quanto la normativa vigente, tenendo conto di particolari esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, che non possono essere contraddette da interessi economici incompatibili, ha recepito una serie di norme internazionali e comunitarie che proteggono le specie in sè, senza tenere conto del luogo ove vivono; conseguentemente deve ritenersi vietata la importazione e commercializzazione nel nostro territorio di animali non compresi nelle specie cacciabili anche se morti". (Nel caso in esame la suprema Corte ha ritenuto che, se i passeri in Italia non possono essere cacciati nè commercializzati, vivi o morti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 21 lettere b), c), e) l. n. 157 del 1992, deve ritenersi che è la specie ad essere protetta come tale nel nostro ordinamento giuridico e che la piena tutela della stessa si esplica quindi anche nel caso di esemplari importati morti).
Nello stesso senso delle sezioni unite innanzi riportate, cfr.:
- Pret. Padova, 7-11-1994, Mason e altro, (Foro It., 1995, II, 208): la commercializzazione nel territorio dello Stato di fauna selvatica morta proveniente dall'estero non integra gli estremi della contravvenzione di cui agli art. 21 lettera b) e 30 lettera l) l. 11 febbraio 1992 n. 157, essendo presupposto dell'applicazione di tale normativa il previo "dominium" ossia la previa appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (fattispecie relativa ad accoglimento di richiesta di archiviazione del procedimento a carico di due titolari di negozi, in ciascuno dei quali erano state rinvenute quattro confezioni contenenti centoventi esemplari di passeri surgelati, specie Toensin Shangay, importati dalla Cina).
Cfr. anche  Cass. sez. III, 27 aprile 1995, Clearco.