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Divieto assoluto per la pratica venatoria dell'"uccellagione" 

 

Cass. sez. III, 14 febbraio 1996 (ud. 18 dicembre 1995) n. 1713.

Pres. Tridico, rel. Papadia, p.m. Pagliarulo (diff.), imp. P.

    Nella pratica illecita dell'uccellagione rientra qualsiasi sistema di cattura di gruppo o di massa di volatili, quale che siano le dimensioni   dello strumento - nel caso di specie della rete - utilizzato, e tale pratica è in ogni caso vietata, essendo proibito qualsiasi sistema che consenta di catturare un numero indiscriminato e non selettivo di volatili, compresi anche eventualmente volatili tutelati. (1).

(Fattispecie relativa a rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20 ritenuta idonea ad integrare il reato di uccellagione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola).

(l. 11-2-1992 n. 157, art. 30, lettera e).

 

    (Omissis).

In fatto e diritto

    P.E., opponente a decreto penale, veniva citato a comparire innanzi la Pretura di Lucca per rispondere del reato di cui all'art. 30, lettera e), della legge 11-2-1992 n. 157 per avere esercitato l'uccellagione a mezzo di rete. Con sentenza 27-2-1995 l'adito Pretore dichiarava il P. colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di lire 1.000.000 di ammenda.

    L'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

    Deduce vizi di motivazione per manifesta illogicità della stessa quanto alla ritenuta responsabilità penale; violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato che, a parere del ricorrente, potrebbe integrare solo gli estremi di cui all'art. 30, lettera h), dal momento che le modalità del fatto e le caratteristiche dell'oggetto (limitata dimensione della rete e mancanza di richiami) indicano un tentativo di caccia con reti e non già lo specifico reato di uccellagione quale si ricava dalle direttive comunitarie.

    Rileva la Corte che il ricorso non può essere accolto.

    Quanto al primo motivo, basta evidenziare che la doglianza, espressa in termini di vizio di motivazione, in sostanza si traduce in una contestazione delle risultanze processuali ed in una diversa prospettazione dell'accaduto, in contrasto con la ricostruzione fattane dal primo giudice. Con motivazione perfettamente logica e convincente il Pretore, invero, ha preso atto della esistenza della rete nel terreno di proprietà del P. e, valutando siffatto elemento in uno al comportamento, certamente equivoco tenuto dallo stesso, ha ricavato la logica conclusione che autore del fatto non poteva essere che il proprietario del fondo. Trattasi certamente di elementi indiziari; ma gli stessi il giudicante ha attribuito carattere di gravità, precisione e concordanza con una motivazione esente da vizi logici e giuridici e, quindi, incensurabile in questa sede.

    La doglianza è infondata anche nel resto.

    Secondo il previgente ordinamento (legge 27-12-1977 n. 968, abrogata dall'art. 37 della legge n. 157 del 1992), l'uccellagione poteva essere esercitata sia con reti orizzontali o verticali fisse, sia con la c.d. prodina (caccia con la rete praticata in Maremma) a un solo paio di reti, sia ancora con le panie (oggetto composto da bacche di frutti ed attaccaticcio in modo da catturare i volatili che vi si fermavano) o i panioni fissi (mezzo fatto di pania per catturare gli uccelli) o infine con le quagliare.

Pertanto, il concetto di uccellagione, chiaramente si contrapponeva a quello di caccia, intendendo, per quest'ultima, la uccisione della selvaggina con le armi e, per la prima, ogni mezzo di qualsiasi natura, diverso però dalle armi, cani furetti, falchi, utili per catturare gli uccelli (arg. ex art. 14 l. 968/1977). La vecchia normativa, quindi, prevedeva l'uccellagione e ne disciplinava l'esercizio, definendone anche l'appostamento fisso.

Il nuovo legislatore, invece, è partito dalla premessa che è vietata ogni forma di uccellagione in tutto il territorio nazionale ed in ogni tempo, sanzionandone la violazione con una apposita pena (lettera e dell'art. 30), più grave rispetto a quella relativa alla caccia (o cattura) con mezzi vietati (lettera h dell'art. 30).

    Sennonché, il nuovo legislatore, pur proibendo la uccellagione e prevedendo la relativa sanzione, ha omesso di esplicitamente definirne la condotta vietata descrivendo gli elementi minimi di tassatività del comportamento. Onde non resta che rinviare alla elaborazione che del significato di uccellagione si è venuto formando in giurisprudenza (oltre che nel comune sentire) alla luce anche della evoluzione normativa che del concetto è stata fatta in sede comunitaria, tale da influenzare poi le singole legislazioni nazionali.

    Al riguardo occorre dire che il nuovo legislatore, nella disposizione di carattere generale (art. 1), enuncia la regola secondo cui la caccia è consentita "purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica" e ribadisce poi che "le regioni..... provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie".

    Sulla base di tale principio generale si può allora già affermare che la linea di demarcazione tra il concetto di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità, per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. Mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta "all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13" (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella, sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti.

    Ed a questo punto non può condividersi la tesi difensiva secondo la quale una rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20, come quella in questione, non sia idonea, proprio a cagione delle sue dimensioni, ritenute limitate, a determinare quelle conseguenze paventate dalla legge sulla caccia ed integranti l'estremo del reato di uccellagione.

    Perché il criterio distintivo, come sopra accennato, non può essere determinato solo dall'elemento formale della grandezza della rete, bensì, valutate tutte le circostanze di tempo, di luogo e di modalità della condotta, occorre in concreto accertare se quell'azione era capace di determinare una apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola. Indagine, questa, che nella specie è stata condotta dal Pretore con motivazione corretta ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede.

    E' ovvio che nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una rete di limitatissima portata; ma deve escludersi comunque che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo, al contrario sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di volatili. Il che poi risponde alle esigenze della legge che vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia.

    E non è inutile ricordare, a dimostrazione della fondatezza dell'assunto di cui sopra, che il legislatore, all'art. 21, lettera v, della legge in questione, vieta la vendita o la detenzione di reti da uccellagione senza alcuna indicazione relativa a possibili criteri di dimensione.

    (Omissis).

 

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(1) Massima redatta da Trani Ius.

    La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha opportunamente introdotto il divieto assoluto della pratica, odiosa e gravemente dannosa per l'habitat faunistico, dell'uccellagione, che in precedenza era stata oggetto di alterne valutazioni legislative, e di troppo scarsa attenzione da parte della giurisprudenza. Si veda in argomento: da ult., anche per riferimenti, MARRA P. in Dir. e Giur. agr. e dell'Amb., 1996, 190.

    Precedentemente all'introduzione della legge sulla caccia del 1992, cfr.: ARTEMISIO, Uccellagione, caccia e furto: concorso formale o concorso apparente di norme, in Nuovo Dir., 1987, 790; CAPELLI, La polemica Cee-Italia sulla uccellagione, in Riv. Giur. Amb., 1986, 73.

    Sull'assorbimento nel reato di uccellagione di quello di caccia in giorno di silenzio venatorio, v. Cass. sez. III, 5-4-1994 n. 3971, Castellani, in Dir. e Giur. agr. e dell'Amb., 1996, 189.

    Sull'efficacia della nuova disciplina in ordine ai fatti commessi antecedentemente, cfr. Cass. sez. V,
12 novembre 1992, Reghin, in Cass. Pen. , 1993, 550, secondo cui gli atti idonei e non equivoci diretti all'uccellagione, commessi prima dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1992 n. 157 non possono più integrare il tentativo di furto ai sensi degli art. 56 e 624 c.p., poiché lo esclude espressamente il 3° comma dell'art. 30 l. n. 157 del 1992; né il fatto è sussumibile sotto la nuova fattispecie penale di cui all'art. 30, 1 comma, lett. e), legge citata, poiché tra quest'ultima e l'art. 624 c.p. non v'è rapporto di successione.

    In senso conforme cfr.: Cass. sez. III, 26 settembre 1996 n. 8698.

    In senso contrario alla sentenza che si pubblica cfr. Cass. 21-12-1995, Scalabrini.