Acque non idonee al consumo umano e responsabilità del gestore di acquedotto
In virtù della modifica dell'art. 21, primo comma, d.p.r. n. 236/1988, la punibilità del gestore di acquedotto non dipende più dal mero superamento dei limiti di concentrazione massima ammissibile ma richiede anche una condotta omissiva alla quale imputare il mancato adeguamento della qualità dell'acqua o la mancata prevenzione dell'erogazione e del consumo della stessa.
(d.p.r. 24-5-1988 n. 236, artt. 12, 21; l. 1994 n. 36, art. 26).
(Omissis).
Svolgimento del processo
C.A. ha proposto appello, qualificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Pretore di Chiavari emessa in data 24 gennaio 1996, con la quale veniva condannato, in qualità di Sindaco di R., per il reato continuato di fornitura di acqua al consumo umano non conformi ai parametri stabiliti dalla legge e quindi non potabili, deducendo quali motivi la nullità delle analisi e della sentenza, perché gli avvisi ex art. 223 disp. att. c.p.p., sarebbero stati effettuati ad un dipendente comunale, che non è convivente del ricorrente né portiere dello stabile in cui abita, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, in quanto non era stata individuata la condotta colposa o dolosa ascritta all'imputato, né era stato tenuto conto dell'accidentalità del fatto, l'omessa valutazione in senso favorevole dell'avvenuta emanazione di svariate ordinanze con le quali si obbligava la popolazione a bollire l'acqua prima di destinarla al consumo umano, ed il contrasto con un precedente giudicato, emesso per una vicenda similare nei confronti di un altro Sindaco.
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero., secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 24 settembre 1990, Manghi, ex plurimis), l'avviso per l'espletamento delle analisi, imposto dall'art. 12 d.p.r. n. 236 del 1988, dichiarato illegittimo in parte qua dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 139 del 1993, non deve essere necessariamente consegnato all'interessato, ma può essere ricevuto da un dipendente, poiché non è richiesta la prova dell'effettiva consegna dell'avviso al titolare dell'ente, in quanto è necessario procedere in tempi brevi per la deteriorabilità dei campioni e rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.
Peraltro la notifica degli atti all'imputato nell'ipotesi contemplata dall'art. 157 c.p.p. può essere effettuata nel luogo dove abitualmente il destinatario esercita la propria attività e, quindi, per il Sindaco in Comune, onde detta pretesa nullità è del tutto insussistente.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché il fatto contestato e la responsabilità del ricorrente sono individuati in sentenza nell'aver fornito in varie occasioni acqua destinata al consumo umano non conforme ai parametri qualitativi prescritti dall'allegato I al d.p.r. n. 236 del 1988, mentre il giudice di merito ha dimostrato che non si è trattato di "un fenomeno sporadico ed isolato, cui si (era) posto rapidamente rimedio," ma "reiterato .., prolungatosi per un notevole arco temporale".
L'impugnata sentenza, poi, ha adeguatamente e correttamente valutato l'avvenuta emanazione di svariate ordinanze con le quali si obbligava la popolazione di bollire l'acqua erogata dagli acquedotti comunali prima di utilizzarla, "in quanto si tratta di provvedimenti contingenti, che avrebbero potuto esentare il Sindaco da colpa qualora l'inquinamento dell'acqua potabile fosse stato un fenomeno isolato" e non esistessero "carenze non meramente occasionali degli acquedotti", dimostrando, quindi, che il ricorrente non solo non si è comportato con diligenza, facendo tutto il possibile per evitare il reiterarsi del fatto, ma anche non ha preso alcuna idonea misura per impedirne il ripetersi.
Logicamente, poiché proprio dalla motivazione dell'impugnata sentenza risultano illustrate alcune peculiarità, non assume rilievo una decisione resa in altra fattispecie, ritenuta dal ricorrente, senza alcun approfondimento, analoga a quella in esame, sol perché si tratta della stessa imputazione.
Ed invero, a parte le specificità proprie di ogni fatto e l'impossibilità di trasporre meccanicamente pronunce rese in altre fattispecie, il giudice di merito avrebbe potuto sbagliare nella precedente decisione, riconoscendo il suo erroneo indirizzo con la presente sentenza, indipendentemente dalla considerazione della distinzione operata fra fenomeno occasionale e reiterato, che sembra, pur in assenza di un'espressa citazione, costituire la differenza delle due vicende, ritenute dal ricorrente "analoghe".
Il Pretore ed il ricorrente non prendono, invece, in considerazione la modificazione apportata dall'art. 26 comma terzo della legge n. 36 del 1994 (c.d. legge Galli) all'art. 21 primo comma del d.p.r. n. 236 del 1988, di cui questa Corte deve tener conto ai fini dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.
La disposizione in parola recita che "che le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea".
Questo precetto trova il suo antecedente, in alcuni decreti-legge non convertiti, che, però, contenevano alcune significative diversità tali da consentire alla dottrina più attenta ed alla giurisprudenza (Cass. sez. III 23 febbraio 1993, Trabucchi, che cassa Pret. Verona sez. dist. Soave 6 aprile 1992, aderendo alla tesi espressa da un illustre studioso) di prospettare differenti esegesi rispetto a quella accolta in sede di analisi ermeneutica della norma introdotta dalla c.d. legge Galli (cfr. la dizione contenuta nei decreti legge 18 novembre 1991 in G.U. n. 270 del 1991 ed in quelli reiterati recanti i numeri 13, 225 e 291 del 1992, poi modificata a partire dal D.L. n. 344 del 1992).
La nuova normativa ruota intorno agli avverbi "soltanto" e "tempestivamente" ed all'aggettivo "idonee" e soprattutto il primo termine, non contenuto nelle altre versioni su indicate, dimostra che la punibilità del gestore di acquedotto non dipende più dal mero superamento di un limite di concentrazione massima ammissibile ma richiede anche una sua condotta omissiva alla quale imputare il mancato adeguamento della qualità dell'acqua o la prevenzione del consumo o dell'erogazione della stessa.
Il precetto, non molto perspicuo, se non nella volontà legislativa di limitare la responsabilità dei gestori di acquedotto, ha posto in dottrina e giurisprudenza numerose problematiche, variamente risolte.
Infatti una prima questione, importante nel presente giudizio, deriva dall'inquadramento dogmatico di questa normativa, cui sono correlate conseguenze, processuali e sostanziali, rilevanti.
Da alcuni si è sostenuto che trattasi di una condizione obiettiva di punibilità, da altri di una norma penale di favore, che ridisegna un reato già esistente, introducendo nuovi elementi, in modo da renderne più difficile la configurazione a carico di alcuni soggetti soltanto, e da altri ancora di una speciale causa di esclusione della punibilità, modellata sul principio secondo cui l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato giustifica l'esenzione da pena per il contravventore.
Gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte sono anch'essi molteplici, giacché accanto ad alcuni, che risolvono l'applicabilità o meno di questa disposizione per implicito (Cass. sez. III 26 aprile 1994, Pratesi) ovvero non prendono una netta posizione al riguardo in relazione alla specifica fattispecie esaminata (Cass. sez. III 11 aprile 1994, Maffiodo), utilizzando in maniera generica espressioni come "fattispecie criminosa.. integrata... nella nuova formulazione contenuta nell'art. 26 l. n. 36 del 1994", ma comunque evidenziando la natura colposa del reato sì da sembrare aderente all'indirizzo successivo, ve ne sono altri, secondo i quali si è in presenza di una speciale causa di esclusione della punibilità, estensibile a tutti i soggetti che hanno responsabilità nella gestione dell'acquedotto e non solo al titolare (Cass. sez. III 18 gennaio 1995, Vitacolonna cui adde sul punto Cass. sez. III 1 febbraio 1996, Gabriele, contrastante con la precedente pronuncia nella parte in cui asserisce che la fattispecie contemplata dall'art. 21 d.p.r. n. 236 del 1988 va coordinata, ai fini della punibilità, con la condotta successiva, di tipo doloso, consistente nella volontaria omessa adozione delle "misure idonee" ed altri ancora, in base ai quali la nuova disposizione limita l'ambito di applicazione dell'art. 21 d.p.r. cit., pur non costituendo un "abolitio criminis" (Cass. sez. III 5 ottobre 1995, Pratesi contra Cass. sez. I 28 aprile 1995, Bartelletti), sicché sembra potersi ascrivere al precedente orientamento, ed ulteriori altri (Cass. sez. I 28 aprile 1995, Bartelletti), che configurano una contravvenzione dolosa con un obbligo del soggetto individuato (responsabile della gestione dell'acquedotto) di attivarsi, sì da consentire l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 c.p. in sede esecutiva.
Preliminare ad un esame delle diverse tesi avanzate appare una sintesi della prevalente dottrina e giurisprudenza formatasi nel vigore del testo originario della contravvenzione prevista dall'art. 21 d.p.r. n. 236 del 1988.
Al riguardo si è sostenuto da un illustre studioso, autore di una pregevole monografia, e condiviso dalla giurisprudenza (Cass. sez. III 11 aprile 1994, Maffiodo) che le ipotesi contravvenzionali della norma hanno carattere sussidiario, giacché si applicano solo qualora il fatto non costituisca più grave reato (ex gr. adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari ex artt. 440 e 452 c.p. o artt. 5 lett. h) e 6 l.n. 283 del 1962) (vedi Cass. sez. I, 13 luglio 1995, Zaniboni) e mirano a tutelare i livelli di qualità legali dell'acqua destinata al consumo umano, espressione più ampia di quella ristretta di "acque potabili", poiché include anche le c.d. acque di impresa cioè quelle utilizzate per la preparazione di prodotti alimentari e quelle impiegate per usi igienici e terapeutici, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria (direttiva Cee n. 80/778) di cui è attuazione.
Inoltre, attesa l'importanza della disciplina in esame, la formulazione del precetto penale è rigorosa e punisce, sotto il profilo della condotta, la violazione di qualsiasi parametro di qualità stabilito dal citato allegato I, seguendo un'interpretazione condivisa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte giust. 22 settembre 1988, causa 228/87 in Foro it. 1989, IV, 113) ed avvalorata dalla natura contravvenzionale del reato, punibile a titolo di colpa, non "proprio" a "soggettività ristretta" ed integrato indifferentemente da una condotta colposa "generica" cioè scaturente dall'inosservanza delle comuni regole di prudenza e perizia o da negligenza oppure "specifica" in caso di violazione di norme tecniche poste a tutela della qualità delle acque, anche se previste da disposizioni diverse da quelle contenute nel d.p.r. n. 236 del 1988.
Infatti il riferimento alle "violazioni delle disposizioni del presente decreto", contenuto nel primo comma dell'art. 21 d.leg.vo cit. deve essere inteso nel senso di limitare l'ambito di applicazione della sanzione penale, che deve concernere condotte contemplate nella legge in esame, incidendo, quindi, sull'elemento oggettivo e non su quello soggettivo.
La contravvenzione in esame è, poi, configurabile in base alla messa a disposizione di un numero indeterminato di persone di acqua destinata al consumo umano, sprovvista delle qualità stabilite dalla norma, non essendo necessario l'invito ad interrompere l'erogazione da parte dei responsabili dell'U.S.L., addetta ai controlli, esulando una simile diffida dalla fattispecie incriminatrice (cfr. Cass. sez. III 6 maggio 1993, P.M. in proc. Lucchi).
Tale essendo lo stato della giurisprudenza e della migliore dottrina, la disposizione introdotta dalla legge Galli non sembra possa configurarsi come una condizione obiettiva di punibilità, perché per una simile qualificazione occorre che si tratti di un avvertimento futuro ed incerto ed anche estrinseco al fatto che costituisce reato, mentre, nella fattispecie, l'omissione del tempestivo intervento da parte del "gestore dell'acquedotto" con misure idonee non è estranea al precetto giuridico.
Non appare, neppure, accoglibile la tesi, variamente articolata, secondo cui consiste in una nuova fattispecie criminosa, che riduce la portata della precedente, incidendo sull'elemento psicologico, solo doloso, ed anche sulla qualificazione del reato come proprio oppure sulla determinatezza e tassatività del precetto per la genericità di alcune espressioni.
Infatti la norma in esame non prevede una nuova e diversa fattispecie criminosa, ma si limita soltanto a contemplare, seguendo un modulo utilizzato in recenti normative alcune quasi coeve (legge 15 dicembre 1990 n. 386 art. 8 in tema di assegno bancario; decreto-legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 art. 24 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro; l. n. 172 del 1995 art. 3 primo comma in fine per quanto attiene il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui sono titolari pubblici amministratori, che, alla data di accertamento della violazione, dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque; d.l. n. 83 del 1991 convertito in legge n. 154 del 1991 artt. 7 ed 8 e d.l. n. 357 del 1994 convertito in legge con modificazioni n. 489 del 1994 art. 7 ter ultima parte sulla c.d. retroattività a pagamento in materia fiscale), una causa di estinzione del reato o di non punibilità o di applicazione di ipotesi più favorevole in materia fiscale, in cui vige il principio sancito dall'art. 20 l. n. 4 del 1929, qualora vengano poste in essere condotte, tese ad evitare conseguenze dannose o pericolose del reato o a reintegrare l'interesse protetto, in una visione della sanzione penale più aderente al dettato dell'art. 27 della Costituzione.
Le diverse conseguenze derivanti da simili comportamenti sono parametrate agli interessi implicati, sicché, in virtù del principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost., verrà preferito il versamento di una somma in materia di reati fiscali, mentre, tenuto presente il valore contemplato dall'art. 32 Cost., saranno richieste efficaci misure ripristinatorie in senso lato, nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro o della tutela della salute.
La tesi, secondo cui l'art. 26 della legge n. 36 del 1994 configurerebbe un nuovo reato, che delinea una diversa fattispecie criminosa o limita sotto il profilo soggettivo quello contemplato dall'art. 21 d.p.r. n. 236 del 1988, non appare condivisibile.
In primo luogo l'opinione redatta non tiene conto del carattere sussidiario della precedente contravvenzione, creando problemi di coordinamento con altri illeciti penali, oppure considera la fattispecie di cui all'art. 21 cit. come un reato proprio, nonostante l'espressa previsione del termine "chiunque" escluda particolari qualificazioni soggettive del contravventore.
Inoltre ritiene che, contrariamente ad una corretta interpretazione degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 80/778/CEE, non sussisterebbe nel sistema delineato dalla legge n. 236 del 1988 e della successiva n. 36 del 1994, un preciso dovere di attivazione a carico del gestore dell'acquedotto, conclamato dalla normativa comunitaria e nazionale.
Non considera, neppure, la struttura lessicale e sintattica del precetto, in base alla quale sono "le sanzioni previste dall'art. 21 del d.p.r." citato ad assumere rilievo e ad essere ritenute inapplicabili, qualora venga posto in essere il comportamento indicato dall'art. 26 l. n. 36 del 1994, mentre l'omessa adozione di misure idonee può essere stata determinata da colpa e tale condotta non costituisce elemento costitutivo di un reato, del tutto indipendente dalla fornitura di acqua non idonea al consumo umano, ritenuta soltanto un presupposto, giacché il comportamento richiesto serve solo ad escludere la punibilità cioè l'applicazione delle sanzioni dell'art. 21 d.p.r. cit. al responsabile della gestione dell'acquedotto.
Infine siffatta esegesi contrasta con la ratio legis risultante dalle relazioni ai diversi decreti-legge reiterati e non convertiti, dalla quale si evince la volontà di ridurre l'ambito di applicazione della sanzione penale per i soli responsabili della gestione dell'acquedotto, anche se una simile locuzione in virtù di un'interpretazione adeguatrice è stata intesa in senso ampio, includendo chiunque all'interno dell'organizzazione abbia contribuito all'erogazione di acqua destinata al consumo umano sprovvista dei requisiti di qualità richiesti dalla legge.
Una simile interpretazione non è affrontata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1996, che, incentrata tutta sulla possibilità del legislatore di perseguire "la effettività dell'imposizione di obblighi o di doveri" con sanzioni differenti da quella penale, tralascia vari aspetti (dalla qualificazione giuridica della fattispecie alla possibile estensione ad altri soggetti), pur trattati nella completa ordinanza di rimessione, giacché, in maniera tranciante, ammette come ragionevole una difformità di trattamento tra il responsabile della gestione dell'acquedotto ed i soggetti indicati nella predetta ordinanza, i quali, però, non sono individuati fra quelli che fanno parte "dell'organizzazione dell'ente gestore dell'acquedotto".
Il legislatore, quindi, non è intervenuto sulla struttura del reato di cui all'art. 21 d.p.r. cit., né ha previsto una nuova fattispecie omissiva, né ha introdotto un reato commissivo mediante omissione attraverso il coordinamento delle due norme, ma ha soltanto stabilito una speciale causa di non punibilità, sicché la contravvenzione è integra in ogni elemento oggettivo e soggettivo, anche colposo, ma ne viene esclusa la punizione del colpevole, ove vengano "adottate tempestivamente misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua idonea".
Non può neppure sostenersi che per la configurabilità di detta causa di esclusione della punibilità occorra il dolo, giacché, indipendentemente dalla novità di una simile costruzione in relazione a questo istituto, l'omessa tempestiva adozione di misure idonee può essere dovuta anche a colpa (ex. gr. difetti organizzativi, carenze tecniche e professionali, erronea valutazione dell'idoneità dell'intervento ed ogni altra imperizia, negligenza o imprudenza manifestata nell'adottare le misure ed incidente sul verificarsi di simili accadimenti).
Qualificata in tal modo la disposizione stabilita dall'art. 26 l. n. 36 del 1994 e superati dalla citata decisione della Consulta molti dubbi di legittimità costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 18 gennaio 1995, Vitacolonna cui adde Cass. sez. III 1 febbraio 1996, Gabriele) si è orientata ad interpretare in maniera estensiva con esegesi adeguatrice la speciale causa di esclusione della punibilità, includendovi ogni soggetto cui è correlata una qualsiasi responsabilità nella gestione dell'acquedotto, giacché detta causa, pur se speciale, non deve essere intesa come eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, proprio perché potrebbe contrastare con il precetto costituzionale su indicato, mentre per gli altri soggetti, che agiscono "in contesti assai più elementari", la diversità di trattamento appare razionale secondo quanto affermato dal giudice delle leggi (Corte Cost. n. 317 del 1996 cit., che, però, non considera le contravvenzioni distinte previste nei due diversi commi dell'originario art. 21 d.p.r. n. 236 del 1988).
Inoltre l'analisi ermeneutica delle diverse ipotesi di esclusione della punibilità con riferimento all'idoneità delle misure, alla loro tempestiva adozione ed all'applicabilità solo nella fase cognitiva e non in quella esecutiva, in quanto la norma contenuta nell'art. 26 della c.d. legge Galli non comporta un'"abolitio criminis", già operata da alcuni indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (Cass. sez. III 11 aprile 1994, Maffiodo e Cass. sez. III 5 ottobre 1995, Pratesi contra l'isolata Cass. sez. I 28 aprile 1995, Bartelletti cit.), è effettuata mediante l'utilizzazione del canone interpretativo dell'individuazione delle misure idonee attraverso l'esegesi della disciplina e degli obiettivi delineati dalla normativa comunitaria di riferimento, sicché si esclude la possibilità di configurare violazioni della stessa e si giustifica il differente trattamento in rapporto alle peculiarità del servizio di acquedotto, seguendo un percorso argomentativo condiviso dalla Consulta, pur se non integralmente sviluppato con riguardo alla normativa comunitaria, non approfondita in tutte le sue implicazioni.
L'altra questione di legittimità costituzionale fondata su una pretesa indeterminatezza della fattispecie, sollevata, senza una esauriente discussione, da un altro autore sembra del tutto infondata sia accogliendo una teoria in base alla quale le cause di non punibilità non sarebbero ricomprese nel precetto stabilito dall'art. 25 della Costituzione sia considerando come le nozioni di tempestività ed idoneità, nonostante la loro elasticità, costituiscono concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività (Corte Cost. n. 5 del 1984) e non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica (cfr. Corte Cost. n. 247 del 1989 e n. 333 del 1991 fra tante), sicché non appare invocabile la violazione del predetto parametro costituzionale e neppure dell'art. 3 Cost.
Escluso ogni dubbio circa la legittimità costituzionale della disciplina approntata dalla legge Galli in relazione al reato previsto dall'art. 21 del d.p.r. n. 236 del 1988, espressione di un evidente favor verso i gestori di servizi pubblici manifestato da varie recenti normative, la qualificazione giuridica accolta incide sotto il profilo processuale, in considerazione dell'espressa previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 530 c.p.p., soltanto al fine di individuare l'onere della prova, che incombe al soggetto, cui la predetta causa personale inerisce, mentre particolare importanza riveste l'interpretazione dei diversi requisiti richiesti perché la stessa possa trovare applicazione.
Al riguardo si considera per prima la normativa comunitaria, di cui il d.p.r. n. 236 del 1988 è tardiva attuazione, in quanto per un principio ermeneutico, ormai riconosciuto sia dal giudice delle leggi sia da quello di legittimità (Cass. sez. III 21 marzo 1994, P.M. in proc. Mannucci), occorre riferirsi ad essa nell'analisi esegetica di una disciplina nazionale attuativa, qualora possano sussistere dubbi su una determinata interpretazione ovvero bisogna riempire di contenuti una nozione o un termine o un'espressione elastici.
Tralasciando i numerosi principi enucleabili e recepiti nella legislazione nazionale, dall'ampio concetto di acqua destinata al consumo umano all'inderogabilità dei parametri di cui all'allegato I "per l'importanza per la salute pubblica", due appaiono essenziali nell'esegesi della fattispecie: l'obbligo assunto dallo Stato italiano di predisporre meccanismi idonei a rendere effettivo il divieto di distribuire, sul suo territorio, al consumo umano acqua che non sia conforme ai limiti di qualità tassativamente imposti dalla direttiva CEE e l'attribuzione del connotato della destinazione al consumo umano dell'acqua nel momento in cui viene distribuita cioè fornita al consumo, a prescindere dal fatto che poi venga effettivamente consumata dall'uomo, sicché i possibili provvedimenti idonei, previsti dall'art. 26 della c.d. legge Galli risultano notevolmente ridotti.
Ciò posto gli elementi contemplati in questa speciale causa di non punibilità sono:
a) la comunicazione dell'esito delle analisi al gestore dell'acquedotto, peraltro già imposta dall'art. 3 del d.m. 26 marzo 1991, sicché la norma ha solo legislativamente rafforzato quest'obbligo, prima contenuto in una fonte di livello secondario;
b) la tempestività dell'adozione delle misure, la quale va rapportata agli elementi conosciuti e conoscibili dal gestore secondo la normale diligenza e deve essere intesa, atteso il tenore letterale, in senso assoluto e non relativo pur temperandosi questo rigore con la valutazione degli elementi conoscibili e degli interventi necessari, la cui fattibilità in concreto costituisce l'unico limite, in quanto non si può in tali ipotesi considerare la disponibilità di risorse finanziarie;
c) l'idoneità delle stesse, considerata in relazione alle finalità che la legge vuole siano rispettate ed agli obiettivi raggiunti, poiché il rinnovato accertamento della persistenza della violazione dei limiti parametrici, oltre a configurare la punibilità per il precedente reato, impone al gestore l'obbligo di adottare altre misure idonee per escludere il reiterarsi della condotta criminosa e la configurabilità di più gravi delitti.
I requisiti dell'idoneità possono trarsi dal sistema normativo predisposto dalla legge n. 236 del 1988, dalla normazione regionale di attuazione e dalla disciplina comunitaria e trovano il loro oggettivo riscontro nell'eliminazione dell'inconveniente e nella fornitura di acqua al consumo umano conforme ai requisiti qualitativi, poiché nelle ipotesi in cui vengono implicati valori fondamentali come la salute pubblica, l'idoneità della misura deve essere valutata in concreto e non in astratto.
I provvedimenti idonei devono mirare ad adeguare la qualità dell'acqua ai parametri di legge o a prevenire il consumo dell'acqua inquinata oppure ad evitarne l'erogazione.
Quest'ultima finalità può essere ottenuta soltanto attraverso l'interruzione o la sospensione dell'erogazione congiunta all'adozione di idonee misure sostitutive (ex. gr. autobotti), poiché sussiste un obbligo dei Comuni, spesso direttamente enti gestori dell'acquedotto, di fornire acqua potabile ai cittadini, mentre l'ulteriore modo di prevenzione, che appare più blando, deve essere letto nel rispetto della direttiva comunitaria.
Pertanto, poiché non è ammessa la distribuzione di acqua al consumo umano in violazione dei parametri prescritti dall'allegato I, anche in detta ipotesi il provvedimento è quello dell'interruzione dell'erogazione.
Peraltro, anche ove non si volesse aderire ad una simile rigorosa impostazione, fondata sull'interesse primario della salute protetto e sulla normativa comunitaria, che non si può disattendere, la c.d. sanitizzazione dell'acqua mediante bollitura da parte del privato non appare ammissibile, poiché un simile provvedimento non elimina il pericolo di danno alla salute di tutti i consumatori, sicché costituirebbe una probatio diabolica dimostrare che detto pericolo sia stato escluso per tutti, indipendentemente dalle superiori decisive ed assorbenti considerazioni e dall'impossibilità di un simile accorgimento di consentire sempre la sterilizzazione dell'acqua ed il suo adeguamento ai parametri di qualità previsti (ex. gr. gusto o sapore e presenza di metalli o sostanze chimiche o di microrganismi resistenti).
L'adeguamento della qualità dell'acqua ai limiti imposti dalla normativa costituisce il rimedio più complesso e presuppone un adeguato sistema di controllo e di vigilanza, una conoscenza accurata delle fonti di approvvigionamento dell'acquedotto, del sistema di potabilizzazione dell'acqua, della rete idrica e di tutti i vari passaggi, quasi sempre oggetto di monitoraggio, nonché una capacità tecnica-professionale idonea ad individuare in tempi rapidi il guasto ed a ripararlo.
Tuttavia, poiché non può essere operata una prolungata sospensione dell'erogazione, l'adozione di misure idonee in concreto ad adeguare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano costituisce il provvedimento necessario e l'unico capace di dimostrare anche l'eliminazione di conseguenze pericolose del reato con una tendenza a perdurare nel tempo.
L'accertamento dell'idoneità della misura non postula necessariamente un sistema del "doppio prelievo" necessario soltanto per appurare l'adeguamento dell'acqua destinata al consumo umano alle caratteristiche qualitative prescritte dalla legge, poiché, in alcune ipotesi, il mezzo prescelto può apparire ictu oculi inadeguato oppure il provvedimento può risultare incongruo ovvero possono essere prodotte prove tecniche inconfutabili sulla regolarità della successiva distribuzione, sicché detto sistema può essere solo richiesto agli organi di P.G. per facilitare l'accertamento circa la sussistenza o meno della causa specifica di esclusione della punibilità in parola.
Le soluzioni accolte dimostrano ampiamente che, nella fattispecie in esame, la predetta non è per nulla configurabile.
Ed invero, indipendentemente dall'inidoneità del provvedimento adottato, pacifico in atti (ordinanze reiterate con cui si obbligava la popolazione a bollire l'acqua), sia sotto il profilo della normativa comunitaria e nazionale sia per le difficoltà probatorie, già evidenziate e non superate nel presente procedimento, la reiterazione dei fatti di inquinamento dimostra l'adozione di una misura non idonea in concreto, mentre la motivazione del giudice di merito palesa l'esistenza di un difetto strutturale della rete idrica o dell'acquedotto non accertato tempestivamente e non eliminato in oltre sei mesi, sicché difettano tutti i requisiti richiesti per la applicazione della speciale causa di non punibilità dalla tempestiva adozione all'idoneità del provvedimento.
(Omissis).
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(1) In argomento cfr.:
- Cass. sez. III, 7-11-1995 n. 3299 (cc. 5-10-1995) n. 3299, Pratesi: "in tema di tutela delle acque potabili, l'art. 26 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, non ha abolito le fattispecie di reato punite dall'art. 21 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione direttiva C.E.E. sulle acque potabili), ma ha solamente limitato l'ambito di applicazione di quest'ultima norma subordinando l'applicazione al responsabile della gestione dell'acquedotto alla non tempestiva adozione di idonee misure dopo la comunicazione dell'esito delle analisi dell'acqua erogata. Quando perciò sia intervenuta sentenza della Corte di Cassazione successiva alla emanazione della legge del 1994, deve ritenersi che la Corte abbia, anche se implicitamente, valutato le condizioni poste dall'art. 26 della legge in ordine alla "abolitio criminis" secondo quanto previsto dall'art. 673 cod. proc. pen.".
- Cass. sez. I, 22 settembre 1995 n. 9823, Zaniboni (in Riv. Pen. Economia, 1996, n. 3-4, 369): "il reato di cui all'art. 21 comma primo del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 236, ipotizzabile a carico di chi fornisce al consumo umano acque non potabili, ha natura sussidiaria rispetto ad altri reati più gravi eventualmente configurabili, integrando un aspetto sanzionatorio residuale posto a tutela dei requisiti dell'acqua destinata al consumo umano.
Poiché la nozione di non potabilità dell'acqua non va confusa con quella di nocività dell'acqua, ne consegue che, qualora ricorrano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 444 c.p. - commercio di sostanze nocive - l'applicazione di tale ultima norma non può ritenersi esclusa in base al principio di specialità: e ciò, non solo perché trattasi di ipotesi delittuosa più grave rispetto a quella contravvenzionale di cui al citato d.p.r. n. 236 del 1988, ma anche perché le due norme sono preordinate ad assolvere una funzione legale diversa, essendo la prima diretta alla tutela del bene giuridico della salute pubblica, e la seconda a garantire la qualità dell'acqua anche sotto il profilo della potabilità".
- Cass. sez. III, 31 marzo 1993, Lucchi, (in Cass. Pen., 1994, 1937), secondo cui "ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21 comma 1 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 ("Attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"), è sufficiente che venga messa a disposizione di un numero indeterminato di persone, ed in modo che esse possano utilizzarla per il consumo umano, acqua sprovvista delle qualità stabilite ed in violazione di una delle disposizioni legislative di cui al citato decreto. Non è invece richiesto che debba esservi prima l'invito ad interrompere l'erogazione da parte dei responsabili della USL, addetta ai controlli, e successivamente, malgrado detta sollecitazione, la somministrazione stessa. Tale requisito non è infatti previsto dalla norma incriminatrice";
- Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 1994, (in Cass. Pen., 1995, 1339, Giust. Pen., 1994, II, 668, e in Mass. pen. cass., 1994, n. 7, 103): il reato di cui all'art. 21 comma 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, configurabile a carico di chi "fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'all. I", presuppone la verificata non corrispondenza dell'acqua ai suddetti parametri e, pertanto, l'espletamento di analisi, da effettuarsi, a pena dell'inutilizzabilità dei risultati nel processo penale, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p.