Problemi interpretativi in tema di reiterazione di decreti-legge
(c.p., art. 2, c. 5; l 10-5-1976 n. 319, art. 22; d.l. 15-7-1994 n. 449, art. 4; d.l. 17-11-1994 n. 537).
(Omissis).
Con sentenza della Pretura circondariale di L'Aquila in data 19-7-1994 Lido P. e Giorgio Vittorini venivano condannati alla pena, ciascuno, di lire 5.000.000 di ammenda in quanto colpevoli della contravvenzione prevista dall'art. 22 l. 10-5-1976, n. 319, loro contestata per aver, quali legali rappresentanti della "Teges s.r.l." corrente in Paganica, effettuato uno scarico senza osservare le prescrizioni loro imposte dal Sindaco con il provvedimento di autorizzazione di esso in quanto lo stesso - come accertato il 2-10-1991 - era risultato superare i limiti di tollerabilità fissati dalla tabella A) allegata alla legge.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che agli atti vi era prova inconfutabile circa lo avvenuto superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge per i reflui;
b) che il prelievo dei campioni, contrariamente a quanto assunto dalla difesa degli imputati, era da ritenersi essere stato effettuato correttamente, a monte del corpo ricettore costituito non da un vascone-camera di decantazione, ma da un avvallamento naturale del terreno, con fondo e bordi laterali in terra e non impermeabilizzati, se non parzialmente per lo accumularsi nel tempo dei detriti, che lasciava filtrare nel sottosuolo i reflui in questione;
c) che l'avviso, del giorno e dell'ora in cui i campioni prelevati sarebbero stati analizzati, doveva ritenersi essere stato ritualmente dato, in quanto comunicato ad un dipendente della ditta, presente sul posto.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per violazioni di legge e carenza di motivazione.
Lamentano, anzitutto, concordemente i ricorrenti la mancata applicazione del d.l. 15-7-1994, n. 449 - in vigore alla data di pronunzia della impugnata decisione - che all'art. 4, sostituendo l'art. 22 l. 10-5-1976, n. 319, aveva depenalizzato il fatto loro contestato.
Deduce, inoltre, il P.:
a) che il verbale di prelevamento dei campioni, non inserito nel fascicolo per il dibattimento approntato dal P.M., sarebbe stato illegittimamente acquisito dal Pretore nel corso del giudizio, nonostante la opposizione del difensore di esso imputato;
b) che irritualmente l'avviso del giorno e dell'ora in cui si sarebbe proceduto all'analisi dei campioni prelevati, sarebbe stato dato ad un dipendente della "Teges s.r.l.", nonostante i legali rappresentanti di essa fossero in ditta.
Deduce, dal canto suo, il Vittorini:
c) che il prelevamento dei campioni sarebbe avvenuto in modo illegale in quanto avrebbe dovuto essere effettuato a monte del punto di immissione dei reflui nel corpo ricettore costituito dal vascone realizzato dalla ditta, erroneamente considerato dal Pretore come un avvallamento naturale del terreno, parzialmente impermeabilizzato dai detriti che nel tempo vi si erano accumulati;
d) che il Giudice di merito avrebbe dovuto assolverlo, dal reato ascrittogli, almeno per carenza dell'elemento psicologico di esso, dato che egli, nel fare realizzare il vascone del quale si è parlato, si sarebbe uniformato alle prescrizioni della ordinanza autorizzativa dello scarico.
Motivi della decisione
La prima delle censure mosse alla impugnata sentenza è fondata.
Invero, il D.L 15-7-1994, n. 449, entrato in vigore il 18 successivo - giorno antecedente a quello della sentenza del Pretore di L'Aquila - aveva, all'art. 4, sostituito l'art. 22 l. 10-5-1976, n. 319 depenalizzando sia la effettuazione, che il mantenimento di scarichi senza la osservanza di qualsiasi delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.
Detto decreto legge, non convertito perché non esaminato tempestivamente dal Parlamento, venne reiterato con altro n. 537 del 17-9-1994 che - però - nel sostituire l'art. 22 della l. 319-1976, depenalizzò solo le ipotesi di effettuazione o di mantenimento di uno scarico in violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento autorizzativo "diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità di cui al precedente art. 21".
In tale ultimo decreto legge - pur esso non convertito - e negli altri succedutisi allo scadere dei precedenti, fino a quello del 16-1-1995, n. 9 oggi in vigore, il fatto di reato del quale gli imputati P. e Vittorini sono chiamati a rispondere è stato considerato illecito di rilievo penale punibile con arresto o ammenda.
I ricorrenti ravvisano violazione di legge nella mancata applicazione, da parte del giudice di merito, del d.l. n. 449 del 94, in vigore alla data di pronunzia della sentenza di loro condanna e deducono che se il pretore avesse osservato la legge all'epoca vigente, essi sarebbero stati assolti, dal reato loro contestato, perché il fatto non era previsto dalla legge come illecito penale.
Per valutare il fondamento di siffatta deduzione si deve considerare come l'art. 77, comma 3, della Costituzione prevede che i decreti-legge "perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione" e che "le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
L'art. 2 c.p., d'altro canto, stabilisce al comma 5 che le disposizioni sulla successione di leggi penali nel tempo, in esso contenute, si applicano anche nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge convertito in legge con emendamenti.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 51/1985 ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma, perché in contrasto con l'art. 77, comma ult., della Costituzione, nella parte in cui rende applicabili le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso art. 2 c.p. alle ipotesi di reato previste, cioè al caso di mancata conversione per qualsiasi causa di un decreto legge recante norma penale favorevole ed al caso di decreto legge avente analogo contenuto, convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione "in parte qua", osservando:
a) che la disciplina dettata dal comma 5 dell'art. 2 c.p., mentre era coerente col sistema delle fonti risultante dalle leggi 31-1-1926 n. 100 ed 8-7-1939 n. 860, che considerava il decreto legge come fonte produttiva di norme in modo stabile acquisite ad ogni effetto all'ordinamento, anche se limitate temporalmente nella operatività, non era più coerente con la disciplina delle fonti risultante dalla modificazione "in parte qua" introdotta dall'art. 77, ult. comma, Cost., in base al quale il decreto legge è privato di ogni effetto "ex tunc" in casi di mancata conversione, non producendo in tal caso norme suscettive degli effetti previsti dall'art. 2, comma 5, c.p. ed, in particolare, di quelli che necessariamente si collegano ad una successione di norme nel tempo;
b) che il fenomeno di tale successione presuppone che le norme possono considerarsi in vigore in un certo periodo del tempo precedente, il che è ora escluso dall'art. 77, comma 3, della Costituzione che priva il decreto legge non convertito di ogni effetto sin dallo inizio, collocandosi in un sistema improntato a criteri di maggiore rigore per quanto riguarda la riserva al Parlamento della potestà legislativa.
Nella fattispecie in esame non si è in presenza di un decreto legge esaminato dal Parlamento e non convertito, ma di un decreto legge che, non esaminato, è stato reiterato con altro a sua volta, e per le stesse ragioni, riproposto con altro ed altro ancora, fino a quello n. 9 del 16-1-1995 in vigore attualmente.
Il fenomeno - deprecabile, ma oggi così frequente - della reiterazione dei decreti legge per loro mancata conversione, dovuta solo all'inutile decorso del termine, merita di essere attentamente considerato ed, al riguardo, va detto anzitutto come la Corte costituzionale abbia statuito che detta reiterazione non determina, di per sé, alcun vizio di incostituzionalità delle norme perché non integra invasione, da parte del Governo, della sfera di competenza legislativa del Parlamento (sent. Corte cost. nn. 532 e 544-1989; 742-1988 e 307-1983).
Va, inoltre, tenuto in considerazione che i presupposti giustificativi della decretazione di urgenza (eccezionalità della situazione ed inerzia del Parlamento) possono permanere ed, anzi, aggravarsi con il trascorrere del tempo e che l'infruttuoso decorso del termine di conversione del decreto legge non sempre può essere interpretato come implicita reiezione di esso, basti pensare all'ipotesi non infrequente di decadenza del provvedimento a causa di ostruzionistiche manovre di minoranze politiche.
Insorta la necessità del ricorso alla decretazione di urgenza in presenza di situazioni eccezionali, deve ritenersi che fino a quando queste permangono ed il Parlamento non sia intervenuto, il Governo abbia la potestà di fronteggiarle con lo strumento messogli a disposizione dall'art. 77 della Carta costituzionale.
Ciò premesso occorre stabilire quale valore si debba attribuire al decreto legge che, senza soluzione di continuo, si sostituisca al precedente ed, in particolare, se esso sia idoneo a perpetuare e/o modificare la situazione dal primo già disciplinata.
Orbene, essendo il decreto legge un provvedimento con forza e valore di legge ordinaria, fra diversi decreti legge non esaminati dal Parlamento e succedutesi nel tempo sulla stessa materia senza soluzioni di continuità si verifica, ferma restando la loro precarietà, il fenomeno della c.d. successione di leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 c.p. e ad essi deve ritenersi applicabile la norma di cui al c. 5 di questo, non vertendosi in alcuno dei casi - considerati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51-1985 - di mancata conversione di decreto legge contenente norma penale favorevole o di conversione di esso con emendamenti "in parte qua".
Ipotizzare, in casi di perdurante eccezionalità e di urgenza, una "vacatio legis" per la mancata conversione dei singoli decreti legge reiterati perché non esaminati e dunque non convertiti tempestivamente, significherebbe disconnettere il sistema ed ingenerare situazioni pericolosissime di "vuoto normativo".
I principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui "la norma contenuta in un decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio, quale quello descritto e regolato dall'art. 2 c.p." (v. sent. n. 51/1985) e "non vi può essere dubbio che il decreto legge sia una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti" (v. sent. n. 544/1989) sono stati come è ovvio enunciati con riferimento a provvedimenti divenuti inefficaci per mancata conversione in legge decisa dal Parlamento con apposito voto negativo, ma non possono ritenersi pacificamente applicabili alla diversa, nuova ipotesi di decreti legge reiterati per mancato esame di essi da parte del Parlamento.
In tal caso deve così ritenersi applicabile il principio - sancito dall'art. 2 c. 2 c.p. - secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato.
Nella fattispecie in esame, inoltre, non vi è dubbio che all'epoca del giudizio di primo grado era in vigore il d.l. 449/1994 che aveva depenalizzato il fatto di reato ascritto ai ricorrenti, sicché avevano acquisito il diritto all'applicazione della norma di cui all'art. 22 l. 319-1976, come modificata dall'art. 4 del detto decreto legge.
La mancata applicazione di tale regime normativo integra la violazione di legge dedotta con i motivi di impugnazione, riconosciuta la quale la impugnata decisione va, anche sotto tale profilo, annullata senza rinvio, in quanto il fatto non era, all'epoca, previsto dalla legge come reato.
L'accoglimento della prima delle censure mosse alla decisione pretorile è assorbente delle altre che, quindi, non debbono essere esaminate.
(Omissis).
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La Corte Cost., con la sentenza
17 ottobre 1996 n. 360 (tra le altre, in Foro It. 1996, I, 3269, con nt. di Romboli), pronunciata con riguardo alla reiterazione "infinita" dei decreti-legge in materia di rifiuti, ha affermato la contrarietà ai principi della Costituzione della reiterazione, nel suo complesso o in singole sue disposizioni, di un decreto legge decaduto per mancata conversione nei termini, ove il nuovo decreto non risulti caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da autonomi motivi di necessità e di urgenza che non possono ravvisarsi nel solo fatto della mancata conversione del precedente decreto.