La rilevanza penale della delega di funzioni
Cass. sez. III, 3 maggio 1996 (ud. 7 febbraio 1996), n. 4422.
Pres. Tridico, rel. Rizzo, p.m. Carlucci (diff.), imp. A..
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se la norma penale prevede un reato che è proprio del titolare dell'impresa (in qualunque modo egli sia indicato nella norma medesima), anche in caso di delega ad altri delle sue funzioni, il titolare non si spoglia delle responsabilità, poiché l'obbligo originario si trasforma in obbligo di garanzia, ed egli risponde a norma dell'art. 40 c.p. ammenoché nessuna colpa gli sia addebitabile. Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque, trovandosi in una certa situazione, ometta il comportamento dovuto o compia l'azione vietata, l'obbligo di osservare il precetto penale incombe allora a chi esercita determinate funzioni e dunque al delegato. Ne consegue che, nel caso di reato per il quale il conferimento di delega comporta che esso non sia attribuibile al titolare, quest'ultimo va esente da responsabilità a condizione che la delega sussista e che il delegato sia stato posto in condizione di osservare il precetto penale.
(l. 10-5-1976 n. 319, art. 21; d.p.r. 10-9-1982 n. 915, art. 27)
(Omissis).
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2-10-1995 la Corte d'Appello di Torino nel confermare la sentenza emessa il 13-7-93 dal Pretore della stessa città, con la quale A.E. era stato condannato, nella sua qualità di presidente del Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana di Collegno, alla complessiva pena di mesi di arresto, per i reati di cui all'art. 21 L. 319/76 e all'art. 27 d.p.r. 915/82 allo stesso ascritti, sostituiva la pena detentiva con L. 500.000 di ammenda.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto anzitutto, con riferimento ai reati di cui all'art. 21 I e III comma L. 319/76 a lui addebitati, che i fatti oggetto dell'imputazione non costituiscono più reato in base alla L. 79/75, non versandosi in ipotesi gli scarichi provenienti da insediamento produttivo.
Ha poi sostenuto di non avere commesso il reato di cui all'art. 27 d.p.r. 915/82, assumendo che egli non aveva l'obbligo di impedire l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, dato che il compito di vigilare sulla gestione della discarica, affidata alla società C., era stato attribuito all'ingegnere Maggiorotto, funzionario del consorzio, e che a nulla rilevava che a questi non fosse stata rilasciata una delega scritta.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che il primo motivo dedotto dal ricorrente è palesemente infondato.
Ed invero i reflui provenienti da una discarica non sono assimilabili agli scarichi che derivano da insediamenti abitativi, in considerazione della eterogeneità del materiale depositato nella discarica, sicché è da escludere che essi possano essere considerati, a norma dell'art. 1-quater L. 690/76, come provenienti da insediamenti civili e come tali depenalizzati in forza della L. 172/95.
Più complessa è la questione posta con il secondo motivo del ricorso, in considerazione dei problemi che essa coinvolge.
E' il caso di precisare anzitutto che in punto di fatto è pacifico, come mette in evidenza la sentenza impugnata, che al tempo dei commessi reati la gestione tecnica della discarica di Cascina Gay, appartenente al consorzio intercomunale del quale l'A. era presidente, era curata dalla società C., mentre il consorzio, quale ente cedente, si era riservato un potere di controllo, che era stato affidato all'ingegnere Maggiorotto, funzionario dell'ente.
La Corte di merito ha affermato la responsabilità dell'A. sostenendo che il titolare di una discarica, la cui gestione è affidata a terzi, ha un obbligo di vigilanza per cui, nel caso di scarichi abusivi o di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento, a lui sono da addebitare i reati di cui all'art. 21 L. 319/76 e all'art. 27 d.p.r. 915/82, per avere omesso di vigilare sul corretto esercizio della discarica, a nulla poi rilevando che un tale compito sia stato affidato ad un dipendente, se a questi non è stata rilasciata apposita delega scritta.
Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata e le contrarie deduzioni del ricorrente impongono di stabilire in quali casi il titolare di una impresa può essere ritenuto responsabile per un suo comportamento omissivo, quale l'omessa vigilanza, con riferimento a reati riferibili all'attività dell'azienda, qualora abbia delegato le sue funzioni a personale dipendente o abbia ceduto a terzi la gestione di attività dell'azienda.
Trattasi di materia sulla quale in dottrina non sussiste concordanza di opinioni e le stesse decisioni di questa Suprema Corte non sono caratterizzate da univocità di orientamento, sicché sembra opportuno procedere ad un esame delle questioni che essa pone.
L'analisi da effettuare vuole che anzitutto siano individuati i principi che informano la responsabilità penale per omissione colposa, perché solo da essi può trarsi la corretta soluzione in ordine alla responsabilità del titolare d'impresa, qualora un tale comportamento omissivo sia a lui addebitabile.
1. La responsabilità monosoggettiva per omissione colposa.
E' principio cardine del nostro sistema penale che un soggetto può essere chiamato a rispondere di un reato se di esso ha realizzato gli estremi oggettivi e soggettivi.
Ne consegue che nel caso in cui è addebitabile un comportamento omissivo, quale ad esempio l'omessa vigilanza, è in ogni caso necessario, perché sussista la responsabilità penale, che con tale comportamento sia stata realizzata, nella sua materialità, la fattispecie criminosa.
In quali casi il comportamento omissivo può integrare gli estremi oggettivi di un reato lo si desume da quanto disposto dall'art. 40 I e II comma c.p..
Nei reati omissivi propri il soggetto deve aver violato, con la sua omissione, il dovere imposto dalla norma incriminatrice. E' pertanto necessario che egli, o per le sue qualità soggettive o per la situazione di fatto nella quale si trova, sia il destinatario del precetto penale.
Nel caso di reato commissivo mediante omissione all'autore dell'omissione deve potersi addebitare di non avere impedito l'evento del reato, sebbene ne avesse l'obbligo giuridico.
Quindi, per entrambi i tipi di reato, la rilevanza penale dell'omissione è direttamente collegata con la violazione di un dovere giuridico (non facere quod debetur).
Nel reato omissivo proprio è la stessa situazione tipica che caratterizza la fattispecie criminosa ad indicare l'obbligo giuridico la cui inosservanza costituisce reato.
Nei reati commissivi mediante omissione è la violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento a causare, secondo la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 40 comma II c.p., il verificarsi dell'illecito.
In ordine all'origine di un tale obbligo giuridico in dottrina si indicano tra diverse fonti (il cosiddetto trifoglio) e cioè la legge, il contratto e il proprio precedente comportamento.
In realtà l'obbligo giuridico di impedire l'evento, che la dottrina definisce di garanzia, trova la sua fonte o in una norma giuridica, che può essere anche di rango costituzionale, o all'opposto, di rango sublegislativo (Cass. sez. IV 6-12-90 Bonetti e altro), o in un atto amministrativo ovvero in una assunzione volontaria dell'obbligo stesso (contratto, negotiorum gestio, etc.).
Il contratto è fonte di un obbligo di garanzia che può essere originario ovvero derivato, il che si verifica quando l'obbligo è trasferito dal soggetto su cui grava ad altro soggetto.
Il trasferimento a terzi dell'obbligo di garanzia pone problemi che vanno esaminati nell'ambito della responsabilità concorsuale. Qui si può conclusivamente affermare che la responsabilità monosoggettiva per comportamento omissivo colposo richiede in ogni caso che il soggetto abbia materialmente commesso il fatto o perché, nel reato commissivo mediante omissione, ha violato l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
2. Il problema della responsabilità penale per omissione colposa nel caso di reato commesso da altri.
Precisato l'ambito della responsabilità monosoggettiva per fatto omissivo colposo si pone il problema di verificare come una tale responsabilità si atteggia, allorché al soggetto può essere addebitato un comportamento omissivo colposo per un reato, sia esso di azione o omissivo, di pura condotta o di evento, commesso da altri ovvero dovuto a cause accidentali.
Questa seconda ipotesi non merita particolare attenzione perché rientra nella disciplina della responsabilità monosoggettiva per fatto omissivo colposo.
E' il caso invece di chiarire l'ambito della responsabilità penale quando il comportamento colposo sembra concorrere col reato colposo commesso da altri, sia con riferimento alla ipotesi di concorso di cause colpose indipendenti sia con riferimento alla ipotesi di cooperazione colposa.
3. La responsabilità per omissione nel concorso di cause colpose indipendenti.
Si afferma in dottrina che il concorso di cause colpose indipendenti non pone particolari problemi poiché esso dà luogo ad una pluralità di reati con distinte responsabilità e da questa Corte è stato precisato che il singolo autore del comportamento colposo risponde del reato solo se ha realizzato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi la fattispecie tipica descritta dalla norma incriminatrice (Cass. 23/11/87).
Epperò, considerato quanto disposto dall'art. 40 comma II c.p., ad un soggetto può attribuirsi di avere causato (o concorso a causare) il reato, qualora non ha impedito, pur avendone l'obbligo, il verificarsi dell'evento.
Occorre precisare che una tale ipotesi si può concretizzare non solo nel caso di reati di evento ma anche in ipotesi di reati di pura condotta.
Certo, se si accede alla tesi secondo la quale, l'evento di cui parla l'art. 40 comma II c.p. è quello naturalistico, per cui la regola dell'equivalenza da esso fissato non riguarda i reati di pura condotta, ha ragione chi sostiene che, nel caso di concorso mediante omissione in un reato omissivo proprio, la singola condotta omissiva deve essere da sola di per sè idonea ad integrare tutta la fattispecie del reato.
Ma se si considera che spesso il reato è di pura condotta o di evento soltanto in conseguenza della scelta lessicale del legislatore nella formulazione della fattispecie e che anche nei reati formali è ben possibile che ad un soggetto sia addebitabile di non avere impedito la commissione di un reato pur avendone l'obbligo giuridico, ha ragione chi sostiene che non è possibile scambiare per certezza di diritto quella che è una tecnica da sillabario e trova giustificazione che questa Corte abbia affermato che l'ambito di applicazione dell'art. 40 II comma c.p. riguarda anche i reati con solo evento giuridico o di pura condotta (Cass. sez. I 30-4-91, Aceto ed altro) e che pertanto si estende alla fattispecie omissive proprie (Cass. sez. III 14-3-92, Lezzi).
Quindi può dirsi che la responsabilità per comportamento omissivo colposo sussiste anche nel caso di reati omissivi propri se al soggetto può addebitarsi di non avere impedito l'omissione altrui e quindi di aver provocato, in base al principio dell'equivalenza di cui all'art. 40 comma II c.p., il verificarsi del fatto costituente reato.
Con una tale precisazione rimane comunque fermo che, nell'ambito del concorso di cause indipendenti, non è ammissibile una responsabilità per comportamento colposo omissivo che passi esclusivamente attraverso l'elemento soggettivo del reato, poiché in ogni caso è necessario che il soggetto abbia materialmente causato o contribuito a causare il fatto costituente reato.
4. Responsabilità per omissione nella cooperazione colposa.
Occorre esaminare se diverse conclusioni si impongono, nel caso di cooperazione colposa e cioè quando un soggetto, con il suo comportamento omissivo, colposamente collabora alla realizzazione del fatto criminoso altrui, in considerazione di quanto disposto dall'art. 113 c.p..
Sulla funzione di tale norma sono state sollevate numerose riserve, soprattutto dovute al fatto che essa, in quanto fa riferimento soltanto ai delitti e individua la cooperazione colposa nel caso di evento cagionato dal concorso di più persone, sembra che escluda dalla cooperazione colposa i reati di pura condotta e le contravvenzioni.
E' stato così affermato che la formulazione della norma è la conseguenza di una clamorosa svista del legislatore, che essa è inutile, poiché anche il concorso colposo è regolato dalla norma chiave di cui all'art. 110 c.p., e chi ha riconosciuto all'art. 113 c.p. una sua rilevanza ha sostenuto che essa riguarda soltanto i reati a forma vincolata o, all'opposto, che essa trova applicazione solo in materia di reati a forma libera causalmente orientati.
A giudizio di questa Corte la norma di cui all'art. 113 c.p. ha una sua autonoma rilevanza ed un uso preciso ambito di applicazione.
Deve anzitutto dirsi che se essa non esistesse il comportamento colposo del singolo compartecipe dovrebbe essere valutato alla stregua dei principi che regolano il concorso di cause colpose indipendenti, poiché è da escludere che la disciplina sul concorso di persone di cui all'art. 110 c.p. sia riferibile anche alla cooperazione colposa, dato che essa presuppone la natura dolosa del reato, in quanto richiede che i compartecipi abbiano la volontà di concorrere alla realizzazione del reato.
Per comprendere poi quale sia l'ambito di rilevanza dell'art. 113 c.p. occorre porsi il problema se la norma, con riferimento ad un comportamento omissivo, consente di individuare una responsabilità del compartecipe fuori dalla ipotesi in cui questi ha violato l'obbligo che caratterizza il precetto penale o l'obbligo di impedire la commissione del reato.
Poiché se al compartecipe può attribuirsi di non avere osservato, per colpa, l'uno o l'altro dei due predetti obblighi, non v'è dubbio, per quanto già sopraddetto a proposito del concorso di cause colpose indipendenti, che la sua responsabilità penale non può essere messa in discussione, ancorché non sussistano gli estremi di una cooperazione colposa.
Deve poi aggiungersi che, ai fini di quanto disposto dall'art. 113 c.p., neppure può venire a rilevanza un comportamento che sia meramente omissivo, di pura inerzia, poiché esso di per sè esclude la cooperazione colposa dato che questa vuole che il compartecipe dia un contributo consapevole all'azione altrui (Cass. sez. IV 20-2-90 Zanca).
Non può pertanto che condividersi l'opinione di chi ha affermato che la normativa concorsuale non può svolgere alcuna funzione incriminatrice di comportamenti colposi meramente omissivi non caratterizzati dalla presenza di un obbligo giuridico.
Ben diversa è la situazione nel caso in cui il soggetto, pur non realizzando con il suo comportamento la fattispecie criminosa, compie atti atipici che lo rendano partecipe dell'altrui condotta colposa (ad esempio istigando, per errore dovuto a colpa, altro soggetto a compiere un'azione colposa).
In tal caso l'art. 113 c.p. esprime tutta la sua efficacia poiché il comportamento predetto, se inquadrato nel concorso di cause colpose indipendenti, non potrebbe dar luogo ad alcuna responsabilità, in quanto non idoneo da solo ad integrare gli estremi oggettivi della fattispecie criminosa.
Assume rilevanza penale in base a quanto disposto dall'art. 113 c.p., non essendovi dubbio che il soggetto, con tale comportamento, coopera alla realizzazione del fatto illecito.
Forse è il caso di precisare che una tale disciplina trova applicazione anche nei casi in cui la cooperazione colposa riguarda un reato omissivo proprio. Come è stato correttamente osservato in dottrina, la condotta colposa del concorrente, seppure estranea alla sfera dell'obbligo giuridico la cui violazione caratterizza la fattispecie del reato omissivo proprio e quindi non tipica ai sensi della norma incriminatrice, può avere concorso a causare l'evento illecito e viene fatto il caso di colui che induce per errore non scusabile il responsabile di un'azienda a non adottare le prescritte misure antinfortunistiche.
Or se l'art. 113 assume una autonoma funzione incriminatrice soltanto quando un soggetto compie atti (positivi) atipici di collaborazione può affermarsi che anche nel quadro della cooperazione colposa un comportamento meramente omissivo può dar luogo a responsabilità solo se soggetto, sul piano oggettivo, ha violato l'obbligo che caratterizza il precetto penale o ha violato l'obbligo di impedire l'evento.
5. La responsabilità per omissione colposa del titolare di impresa.
Le su esposte considerazioni consentono di chiarire i termini della responsabilità per omissione colposa del titolare o amministratore) di un'impresa.
Poiché un tale comportamento, per quanto già detto, assume rilevanza nell'ambito della responsabilità penale colposa solo se con esso il soggetto ha materialmente realizzato, o contribuito a realizzare il reato nei suoi estremi oggettivi, in via generale può dirsi che il titolare di un'impresa, per essere chiamato a responsabilità per un suo comportamento omissivo, deve aver violato l'obbligo giuridico che caratterizza il precetto penale (reato omissivo proprio) ovvero l'obbligo giuridico, posto a suo carico, di impedire la realizzazione dell'illecito (reato mediante omissione).
6. La responsabilità colposa del titolare d'impresa per fatto altrui.
Il problema della responsabilità del titolare d'impresa diventa più complesso nel caso in cui egli ha operato una delega di funzioni o una cessione di attività aziendali ovvero ha conferito a terzi, in appalto subappalto, la realizzazione di lavori od opere da effettuarsi nell'interesse dell'impresa.
Nell'ambito dell'azienda, soprattutto se di notevoli dimensioni, è frequente che il titolare (o amministratore) attribuisca sue funzioni a personale dipendente, per cui si pone il problema di stabilire se e con quali limiti la delega conferita comporta il trasferimento della responsabilità penale con efficacia liberatoria per l'imprenditore, ovvero se in questi permane l'obbligo di vigilare sull'operato del delegato e di impedire il verificarsi dell'illecito.
In materia in giurisprudenza non si registrano orientamenti univoci. E' pacificamente accettata la c.d. teoria funzionalistica, la quale vuole che sia data prevalenza alle funzioni in concreto esercitate piuttosto che alla titolarità delle qualifiche formali, ma sussistono posizioni abbastanza variegate in ordine all'efficacia liberatoria della delega.
Così, ad esempio, in materia di infortuni sul lavoro, mentre è stato più volte statuito che nelle aziende di grandi dimensioni l'imprenditore può delegare altra persona, purché capace ed idonea per l'adozione e l'osservanza delle norme di sicurezza, con l'effetto di trasferire su questi la responsabilità penale per la violazione dell'obbligo imposto dalla norma penale (v. ad es.: Cass. sez. IV, 16-1-90, Bolzoni), è stato però anche affermato che la delega libera l'imprenditore solo se essa corrisponde ad effettive esigenze (Cass. sez. III, 23-2-92, Cardano) e l'imprenditore si trova nell'impossibilità di esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua posizione di titolare dell'impresa e di destinatario della norma penale (Cass. sez. IV, 23-2-93, Iacono ed altro).
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento è stato più volte deciso che la delega, se attribuita a persona capace, tecnicamente qualificata e dotata di autonomia decisionale e finanziaria, è idonea ad escludere la responsabilità del titolare nel caso di azienda di notevoli dimensioni, ma al contempo è stato anche affermato che la delega in ogni caso non libera l'imprenditore (Cass. sez. III, 15-4-91, Bartolozzi - Cass. sez. III, 8-1-92, Furlani).
Quindi può dirsi che, soprattutto in materia di tutela dell'ambiente, si registra una tendenza orientata a fissare la responsabilità verso l'alto, con attribuzione al titolare dell'impresa di un dovere di vigilanza sul personale dipendente, la quale sembra dettata soprattutto dalla comprensibile esigenza di evitare forme di deresponsabilizzazione dell'imprenditore.
Or poiché non è consentito che la responsabilità di un soggetto sia affermata oltre i limiti che sono imposti dal vigente sistema penale, sembra opportuno operare alcune precisazioni al fine di chiarire, alla luce dei principi che informano la responsabilità penale per omissione colposa, in quali casi la delega ha efficacia liberatoria per l'imprenditore ovvero lascia sussistere a suo carico un dovere di garanzia e quindi l'obbligo di impedire la commissione del reato.
A) La delega di esecuzione.
Si afferma in dottrina che nei casi in cui il titolare dell'impresa affida al dipendente compiti meramente esecutivi (c.d. delega di esecuzione) egli conserva la posizione di garante e non si spoglia delle responsabilità a questa connesse e si precisa che, nel caso di reato omissivo, l'obbligo giuridico che caratterizza tale reato non si trasferisce all'esecutore incaricato del suo adempimento, ma rimane sempre riferibile all'originario titolare, seppur trasformato in obbligo di sorveglianza munito, a norma dell'art. 40 comma II c.p., di rilevanza penale.
Una tale opinione può essere condivisa anche se, in considerazione dei compiti meramente esecutivi che caratterizzano il tipo di delega in esame, sembra più corretto affermare che il titolare dell'impresa risponde del reato omissivo non già perché non ha impedito l'omissione del delegato quanto piuttosto perché egli stesso ha violato, con la sua omissione, il precetto penale.
Ma al di là di tale rilievo rimane comunque che all'imprenditore in ogni caso è da imputare di avere causato il reato, quantomeno a norma dell'art. 40 comma II c.p., con la conseguenza che egli può andare esente da responsabilità solo per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato (colpa).
B) La delega di funzioni.
Nel caso di delega di funzioni, poiché il delegato (ad esempio il direttore di stabilimento) è chiamato ad operare nell'ambito delle funzioni a lui attribuite con autonomia decisionale, è stato affermato in dottrina che in tal caso si verifica un trasferimento della responsabilità per cui il delegante non può essere chiamato a rispondere del fatto commesso dalla persona delegata.
In giurisprudenza, sotto la spinta di dovere dare soluzioni a casi concreti, il problema dell'efficacia liberatoria della delega è stato affrontato, più che nel quadro dei principi che regolano la responsabilità per comportamento omissivo colposo, attraverso la individuazione delle condizioni ritenute necessarie perché la delega abbia un tale effetto.
E' stato così più volte affermato che la delega può esentare da responsabilità l'imprenditore solo se è giustificata dalle dimensioni dell'azienda, se il delegato ha liberamente accettato la delega ed è persona capace, tecnicamente qualificata e dotata di autonomia decisionale e finanziaria, se il delegante non interferisce nelle funzioni delegate (Cass. sez. IV, 11-1-90, Trozzi, Cass. sez. IV, 16-1-90, Bolzoni, Cass. sez. IV, 3-4-90 Velo Ballarmin, Cass. sez. IV, 24-4-90 Santamaria, Cass. sez. IV, 18-10-90 Sbaraglia, Cass. sez. III, 22-3-91, Palma, Cass. sez. III, 7-12-91 Piran, Cass. sez. III, 3-3-92 Veronesi ed altro, Cass. sez. I, 19-1-93 Covidini ed altro, Cass. sez. IV, 23-2-93 Iacono ed altro, Cass. sez. III, 14-9-93 Robba, Cass. sez. III, 26-5-94 Del Maestro, Cass. sez. III, 2-7-94 Piscitelli, Cass. sez. II, 20-9-94 Cairo, Cass. sez. III, 24-4-95 Galvagno).
In alcune decisioni è stato altresì affermato che il delegato deve essere persona affidabile (Cass. sez. IV, 18-10-94 Sbaraglia) e consapevole degli obblighi assunti (Cass. sez. IV, 23-2-93 Iacono ed altro), che la delega deve essere giustificata da norme interne e rilasciata nelle forme e nei casi da queste previsti (Cass. sez. III, 26-5-94 Del Maestro).
E' stato anche deciso che il fatto illecito non deve essere la conseguenza di scelte di politica aziendale o di inadempienze dell'imprenditore (Cass. sez. III, 7-12-91 Piran, Cass. sez. III, 24-9-93 Robba).
Proprio il variegato panorama offerto dalla giurisprudenza rende evidente che, al fine di stabilire in quali casi la delega conferita ha efficacia liberatoria per l'imprenditore, occorre riportare l'analisi del problema nel suo naturale alveo e cioè nell'ambito della responsabilità per comportamento omissivo colposo, per verificare quali dei requisiti sopra descritti trovano giustificazione.
E' stato già precisato che un soggetto può rispondere a titolo di colpa per comportamento omissivo, nel caso di reato commesso da altri, solo se a lui può essere attribuito, sotto il profilo oggettivo, di non avere impedito la commissione del reato, pur avendone l'obbligo giuridico, poiché sia nel caso di concorso di cause colpose indipendenti che nel caso di cooperazione colposa non è ipotizzabile una responsabilità che passi soltanto attraverso l'elemento soggettivo del reato.
Per individuare i casi in cui l'imprenditore ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento illecito è necessario, ancor prima di individuare i requisiti che devono caratterizzare la delega, procedere ad una analisi della struttura della fattispecie criminosa.
Ed invero, se la norma penale prevede un reato che è proprio del titolare dell'impresa, questi, quale che sia il termine con il quale viene indicato (titolare dell'impresa, datore di lavoro, costruttore etc.), è il diretto destinatario della norma penale per cui, se delega ad altri sue funzioni, non si spoglia delle sue responsabilità, poiché l'obbligo originario si trasforma in obbligo di garanzia.
Data la sua posizione di garante, risponde del reato commesso, a norma dell'art. 40 comma II c.p. e, come nel caso di delega di esecuzione, può andare esente da responsabilità solo se a lui non è addebitabile alcuna colpa.
Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque materialmente si trova in una determinata situazione ed omette il comportamento dovuto o compie l'azione vietata, l'obbligo di rispettare il precetto penale, in base al principio dell'effettività delle funzioni, non può che essere a carico del delegato, in quanto questi è colui il quale, in conseguenza delle funzioni esercitate, si trova nella situazione descritta dalla norma incriminatrice e quindi ha il dovere di osservare il precetto penale. Il titolare dell'impresa è liberato perché può e deve confidare sul corretto comportamento del delegato.
Ma proprio perché l'efficacia liberatoria della delega si fonda sul principio dell'affidamento, sussiste una responsabilità residuale dell'imprenditore, sotto il profilo dell'obbligo giuridico di impedire la commissione dell'illecito, se egli è consapevole o comunque viene a conoscenza di fatti idonei a provocare la violazione della norma penale (Cass. sez. III 14-9-93 Robba) poiché, in considerazione del "potere giuridico" che egli ha nell'ambito dell'impresa, ha un dovere di intervento.
La diversa rilevanza della delega in relazione ai vari tipi di reato produce le sue conseguenze in ordine ai requisiti necessari perché essa abbia efficacia liberatoria.
Nel caso di reato per il quale il conferimento della delega comporta che esso, sul piano oggettivo, non è attribuibile al titolare dell'impresa, è necessario e sufficiente, perché questi vada esente da responsabilità, che sussista la delega e che il delegato sia stato messo nelle condizioni di osservare il precetto penale. In conseguenza occorre che la delega sia effettiva, che il delegato l'abbia liberamente accettata e sia consapevole degli obblighi assunti, che egli, in relazione alle funzioni a lui delegate, sia persona tecnicamente qualificata e dotata di autonomia decisionale, che il reato ad esse sia riferibile e non sia dovuto ad interferenze dell'imprenditore o a sue scelte gestionali.
Si è detto che qualora si versa in ipotesi di reato proprio, e cioè di reato che la norma pone in modo diretto ed espresso a carico del titolare dell'impresa, il fatto illecito, anche nel caso di delega, è a lui attribuibile sul piano oggettivo in quanto sussiste a suo carico un dovere di garanzia e quindi l'obbligo di impedire la commissione dell'illecito.
Or poiché una sua responsabilità può essere esclusa solo per carenza di colpa, non basta che sussistano le condizioni sopra indicate perché la delega abbia efficacia liberatoria. L'imprenditore è esente da colpa solo se trova giustificazione che egli non abbia curato di persona o doveri inerenti alla sua posizione di destinatario della norma penale e non abbia impedito il verificarsi dell'illecito. A tal fine, e cioè solo al fine di negare la sussistenza della colpevolezza, è necessario che il ricorso alla delega sia stato imposto dalle particolari dimensioni dell'azienda o dalla pluralità degli insediamenti o dalla particolare natura tecnica delle funzioni delegate.
Ma anche in tal caso sembra incontestabile che sussista una colpa dell'imprenditore se egli, in considerazione di tutte le circostanze del fatto e della natura del precetto violato, era nelle condizioni di rendersi conto delle inadempienze del delegato e quindi della necessità di un suo intervento al fine di assicurare il rispetto della norma penale.
Quale che sia il reato, non sembra invece necessario, al fine di escludere una responsabilità dell'imprenditore, che il delegato sia dotato di autonomia finanziaria o che delega sia rilasciata nei casi e nelle forme previste da norme interne.
Può infatti rilevarsi che nell'ipotesi in cui sono necessari, per evitare la violazione della norma penale, interventi che comportano spesa, il delegato, se a lui non sono state attribuite adeguate risorse finanziarie, ha l'obbligo di informare tempestivamente il titolare dell'impresa il quale, in conseguenza, è penalmente responsabile se omette di adottare i necessari rimedi.
Per quanto poi concerne la eventuale violazione di norme statutarie nella attribuzione della delega, è da rilevare che una tale circostanza è irrilevante in quanto riguarda i rapporti esistenti all'interno della struttura societaria e aziendale. Del resto, se il reato sul piano oggettivo è da attribuire a chi, trovandosi nella situazione descritta dalla fattispecie criminosa, compie l'atto vietato od omette l'atto dovuto, la responsabilità penale non può che essere riferita al delegato, in considerazione delle funzioni da lui esercitate, quale che sia la regolarità della sua investitura. Il titolare dell'impresa, se non si versa in ipotesi di reato proprio, non ha alcun dovere di garanzia per cui, anche se la delega è stata conferita irregolarmente, una sua responsabilità non può essere assunta neppure sotto il profilo della colpa poiché, come in precedenza già precisato, la responsabilità per comportamento omissivo colposo non è configurabile se il soggetto non ha materialmente causato o concorso a causare il fatto costituente reato.
Deve aggiungersi che la irregolare attribuzione della regola neppure può assumere rilevanza, come elemento di colpa, nel caso di reato proprio poiché la violazione di una disposizione regolamentare interna può determinare la responsabilità colposa solo se ha natura cautelare ed è direttamente destinata a prevenire il verificarsi dell'evento che caratterizza il reato.
C) Cessione di attività dell'azienda.
Diversa dalle posizioni fin qui esaminate è l'ipotesi di trasferimento, anche se temporaneo, di attività dell'impresa a terzi estranei all'organizzazione aziendale. In questo caso, poiché in conseguenza dell'atto di cessione non sussiste più alcun collegamento tra l'imprenditore e l'esercizio dell'attività ceduta, anche nel caso di reato proprio dell'imprenditore, il trasferimento della responsabilità a carico del terzo è piena e il cessionario risponde in via esclusiva dei reati commessi nell'ambito dell'attività da lui svolta.
Un tale effetto ovviamente non si verifica se la legge o l'atto amministrativo che consente l'esercizio dell'attività (autorizzazione, concessione), esclude la cessione o il trasferimento dell'obbligo imposto dal precetto penale ovvero impone a carico del cedente un obbligo di vigilanza sull'attività del cessionario.
Parimenti è da escludere il trasferimento di responsabilità se la legge o l'atto amministrativo o il contratto di cessione prevede che rimanga a carico del cedente l'obbligo di rispettare il precetto penale la cui violazione costituisce reato.
Nel caso do contratto deve trattarsi di clausola posta a favore del cessionario, perché se esso stabilisce a favore del cedente un diritto di vigilanza sull'operato del cessionario, il primo non può essere chiamato a responsabilità per non avere impedito l'evento, poiché un diritto sancito in via contrattuale non può trasformarsi in un obbligo giuridico.
Le superiori considerazioni sono da ritenere valide anche nel caso di fatti illeciti commessi dal terzo che dal titolare dell'impresa abbia avuto in appalto o subappalto l'esecuzione di opere o di lavori. Occorre però precisare che l'imprenditore dante causa ha comunque un dovere di vigilanza sull'operato del terzo per cui risponde penalmente dell'illecito verificatosi, se è stato determinato dalla irregolare esecuzione dei lavori (cass. sez. III 21-6-90 Callina).
7. Il caso in esame.
Le considerazioni fin qui esposte consentono di affermare che la decisione emessa nel caso in esame dalla Corte di Appello di Torino è priva di giuridico fondamento.
Ed invero è da escludere una responsabilità dell'imputato per i fatti a lui addebitati dato che gli stessi, in base a quanto sopra precisato, sono da attribuire esclusivamente alla responsabilità della società C., in conseguenza della cessione della gestione della discarica effettuata a tale società del Consorzio intercomunale presieduto dall'imputato e non risultando che nell'atto autorizzatorio allo smaltimento dei rifiuti sia stato previsto a carico del Consorzio intercomunale l'obbligo di non cedere la gestione della discarica a terzi o di vigilare sulla gestione stessa nel caso di cessione.
E poi da osservare che a nulla rileva la circostanza che il Consorzio intercomunale nel cedere la gestione della discarica, si sia riservato il diritto di vigilare sull'attività della Società C. poiché, come già precisato, un diritto contrattualmente sancito non può trasformarsi in un obbligo giuridico.
Or se il Consorzio, e per esso l'A., non aveva l'obbligo giuridico di controllare l'operato della Società C., sono del tutto irrilevanti le osservazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine della delega rilasciata dall'A. all'ingegner Maggiorotto.
Peraltro, poiché entrambi i reati contestati all'imputato non sono configurati dalla norma penale come reati posti in via diretta ed esclusiva a carico dell'imprenditore, per quanto in precedenza osservato, la delega conferita in ogni caso avrebbe per l'A. piena efficacia liberatoria, a nulla poi rilevando che essa non sia stata rilasciata in forma scritta.
E infine da considerare che non può essere data rilevanza alcuna all'osservazione contenuta in sentenza, secondo la quale la causa dello sversamento dei reflui provenienti dalla discarica sarebbe da addebitare all'A. perché comunque dovuta ad un difetto di costruzione dell'impianto, progettato e realizzato dal consorzio, dato che un tale diverso titolo dell'imputazione non è stato oggetto di contestazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso i fatti a lui addebitati.
(Omissis).
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In dottrina, sul tema cfr.: Bellagamba, Sulla responsabilità penale della delega di funzioni, (commento a Cass. sez. VI, 27-1-1994, Cassarà), in Cass. Pen., 1996, 1272 ss.; Trucco, Responsabilità penale d'impresa: problemi di personalizzazione e delega, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1985, p. 763; Custodero, Riflessi penalistici delle responsabilità nella gestione dell'impresa, Riv. Soc. 1990, 467; Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa, Firenze, 1985; Palombi, La delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa, in Giust. Pen., 1985, II, 679; Palombi, La delega di funzioni, in Trattato di diritto penale dell'impresa, Padova, vol. I, 1990, 267 ss.
Per quanto concerne più in generale il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche, cfr.: Flora, L'attualità del principio «societas delinquere non potest», Relazione al Seminario internazionale di Urbino - San Marino, del 20-22 ottobre 1994, sul tema: «La disciplina penale dell'attività bancaria. Esperienze a confronto»; Alessandri, Impresa (Responsabilità penali), in Dig. IV ediz., Disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, 194 ss.; Alessandri, Reati di impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984; Bricola, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in AA.VV., Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1973, e in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1970, 962; Bricola, Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei paesi della C.E.E., in Giur. Cost., 1979, 647 ss.; D'Orsi, Verso una responsabilità penale delle persone giuridiche?, in Scritti in memoria di Pioletti, 1982; Fiore, Irriducibilità e limiti del principio Societas delinquere non potest, in Fiore, Assumma, Baffi, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992; Marinucci - Romano, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in AA.VV., Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, 97 ss.; Pecorella, Societas delinquere potest, in Riv. Giur. Lav., 1977, IV, 365; Traversi, Responsabilità penali di impresa, Padova, 1983, 101 ss.; per cenni generali sulle relative problematiche v. anche Palombi - Pica, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996, vol. I, 37 ss.
In giurisprudenza, al di là delle numerose citazioni contenute nella sentenza che si annota, cfr.:
A) in materia di ambiente:
- Cass. sez. III, 16 marzo 1992, Furlani, in Dir. prat. lav., 1992, 1292: «la delega di funzioni ad altri soggetti da parte di quanti hanno la rappresentanza, amministrazione e direzione dell'impresa, è espressamente prevista in tema di sicurezza del lavoro, ma non trova applicazione nella materia dell'inquinamento delle acque, pur quando si tratti di società o consorzi di notevoli dimensioni».
- Cass. sez. III, 6 maggio 1992 (in Riv. Pen. Economia, 1993, 509-510), secondo cui «la responsabilità per la sorveglianza dello scarico non può essere delegata totalmente ad altri, in quanto la legge 10 maggio 1976 n. 319 affida al "titolare" questa incombenza, richiedendo l'adozione di misure positive ed adeguate di prevenzione»;
- Cass. sez. III, 18 novembre 1991 (in Riv. Pen. Economia, 1993, 510, nt.), secondo cui «in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (nella specie scarichi con valori superiori ai limiti tabellari), l'amministratore di grandi complessi industriali può andare esente da responsabilità, quando abbia conferito con precise deleghe la verifica ed il controllo di determinati settori a soggetti dotati di piena autonomia» (ma nella specie la Corte ha ritenuto che mancasse la documentazione della preventiva delega);
- Cass. 18 aprile 1988, in Giust. Pen., 1990, II, 17, e in Riv. Pen. Economia, loc. ult. cit.;
- Cass. sez. III, 24 settembre 1990, Manghi, in Riv. Pen. Economia, 1991, 455, m. 6, e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1991, 611, con commento di A.L.Vergine, la quale osserva che la delega è ammissibile ed esclude la responsabilità penale, purché tale affidamento di compiti risulti «dalla struttura organizzativa della società o ente e deve essere conferito mediante delega espressa e formale ed approvata dagli organi statutari». Quindi, secondo tale decisione, un esercizio di fatto delle attribuzioni inerenti la normativa ambientale non può avere alcuna efficacia traslativa della responsabilità penale.
- Cass. sez. III, 28 ottobre 1991, Piran, secondo la quale «non incorre nella responsabilità di cui all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 il titolare dell'impresa che abbia conferito ad un dipendente tecnicamente idoneo l'incarico per il funzionamento dell'impianto di depurazione, qualora - a prescindere dalle dimensioni dell'impresa - risulti che l'inquinamento provocato sia riconducibile all'esercizio delle competenze esecutive del preposto. Non può farsi rientrare in tale ambito l'adozione di scelte relative al ciclo produttivo, al modello tecnologico, alla revisione degli impianti di depurazione, ed in genere agli interventi comportanti impegno di spesa».
- Cass. sez. III, 11 aprile 1989, Pomari, (in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1990, 145, con commento di Sereni), secondo cui «in materia di inquinamento delle acque la delega di compiti di vigilanza e controllo ad altri soggetti, se può essere opportuna a fini gestionali interni, non ha rilevanza per escludere la responsabilità penale del destinatario delle norme, che è colui che "effettua lo scarico" (artt. 21, 22, 23 e 25 L. 319/1976), ossia il titolare dell'azienda ed il rappresentante legale, con l'eventuale concorso dei dipendenti. Manca infatti una previsione esplicita, come accade in tema di sicurezza e igiene del lavoro (art. 4 D.P.R. 27-4-1955 n. 47) che contempli più figure tipiche di responsabili (datore di lavoro, dirigente, preposto), con possibilità quindi di una canalizzazione esclusiva a carico anche di uno solo di essi. Alla luce di queste considerazioni non può essere esclusa la penale responsabilità dei titolari di un insediamento produttivo per inquinamento, deducendo un difetto temporaneo di ordine tecnico dell'impianto di depurazione affidato alla gestione di terzi, in quanto la legge individua la responsabilità di chi "effettua lo scarico" come momento finale del ciclo produttivo potenzialmente pericoloso per la salute e l'ambiente».
- Invece, secondo Cass. sez. III, 4-3-1992 n. 492, Sabbatani (in Riv. Pen. Economia, 1993, 510), «in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la responsabilità dell'amministratore di un insediamento produttivo può essere esclusa dalla convincente dimostrazione che esso abbia posto in essere tutto quanto dovuto, nell'àmbito delle sue attribuzioni, al fine di evitare le conseguenze dannose dei reati a lui contestati. L'affidamento dei compiti tecnici e delle attività doverose relative, derivanti dalla normativa antinquinamento, a persone professionalmente e culturalmente attrezzate per espletarli correttamente, esclude la responsabilità dell'amministratore che abbia compiuto tale delega, non potendosi configurare a suo carico alcuna responsabilità per omissione di controllo sull'attività dei tecnici incaricati, qualora egli non sia in grado di sindacare il loro operato, non essendo in possesso delle necessarie cognizioni tecniche».
B) In materia di violazioni della normativa antinfortunistica, (nel cui àmbito storicamente si sono posti i primi problemi sulla delega di funzioni), si possono riscontrarsi analoghe oscillazioni: cfr. ad es.:
- Pret. Mantova, 3 marzo 1994, Marcegaglia e altro, in Foro It., 1995, II, 594: «all'interno di organizzazioni aziendali particolarmente complesse è ammissibile la delega di funzioni in materia ambientale, purchè il delegato (es. direttore di stabilimento) sia formalmente investito dei poteri di spesa, di controllo dei collaboratori e di rappresentanza della società; tuttavia, anche in presenza di una delega siffatta, il titolare dell'insediamento produttivo deve rispondere del reato di cui all'art. 21, comma 3, legge n. 319 del 1976 se il superamento dei limiti tabellari dipenda dalla mancanza di presidi depurativi o comunque da una loro inadeguatezza rispetto alle caratteristiche del processo produttivo, mentre la responsabilità penale grava sul direttore di stabilimento (anche a prescindere dalla delega) se l'inquinamento sia da attribuire alla scorretta gestione dell'impianto di depurazione o a disfunzioni del processo produttivo»;
- Cass. sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti, in Mass. Giur. Lav., 1995, 634: «il principio secondo cui l'individuazione dei destinatari degli obblighi antinfortunistici deve fondarsi sulle funzioni in concreto esercitate e non sulla qualifica rivestita, non trova applicazione "sic et sempliciter" al datore di lavoro, in quanto questi ha una "funzione formale" tale da esser di per sè portatore di responsabilità antinfortunistica, a meno che non conferisca apposita delega ad altri o, nel caso, di più titolari, a meno che costoro non addivengano ad una suddivisione dei compiti, accollandosi soltanto alcuni quello, proprio di tutti, di sovrintendere alla osservanza delle norme antinfortunistiche. La prova di tale delega, però, deve essere fornita in modo rigoroso, deve essere certa, anche se non deve essere necessariamente conferita per iscritto perchè comporta un'eccezione a favore di colui che è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche e dei relativi obblighi»;
- Cass. sez. III, 3 marzo 1992, Veronesi e altro, (in Riv. giur. pol. loc., 1994, 199, ed in Riv. Giur. Edil., 1993, I, 700, con commento di Novarese): «è ammissibile la delega di funzioni nell'ambito di un'impresa, qualora il titolare per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessività dell'organizzazione aziendale non possa provvedervi personalmente, purchè tali compiti siano affidati in base a precise disposizioni preventivamente adottate a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale. In tal caso delle eventuali violazioni commesse rispondono le persone preposte alla direzione di singoli rami o impianti e non il titolare dell'azienda.
- Trib. Monza, 8 febbraio 1994, Nardacci, in Riv. Pen., 1994, 1168: «in materia di applicazione di normative antinfortunistiche, è valida la delega di funzioni dall'amministratore delegato di una grande azienda ai direttori di stabilimento, purchè sussistano tutti gli estremi individuati dalla giurisprudenza per la validità sostanziale di tale delega e perchè sia provato che il delegante fosse pienamente cosciente fin dall'assunzione della carica che i compiti di prevenzione degli infortuni non spettavano a lui ma ai capi stabilimento e pari consapevolezza esistesse per questi ultimi».
- Cass. sez. III, 23 gennaio 1992, Zuolo, (in Giur. It., 1993, II, 767, con commento di Fioravanti): «l'esistenza di un'apposita ripartizione per i servizi tecnici, comportando per chi vi è preposto anche compiti di vigilanza senza che occorra una delega del presidente della usl in tal senso, esonera costui dalla responsabilità per le contravvenzioni derivanti dalla mancata adozione delle misure di prevenzione sugli infortuni sul lavoro in assenza anche di sollecitazioni che stimolassero il presidente della usl ad attivare le funzioni di soprintendenza al buon funzionamento degli uffici» (fattispecie in cui, esistendo una specifica ripartizione dei servizi tecnici, con a capo un ingegnere coordinatore, si è esclusa la responsabilità del presidente dell'usl per l'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro derivante dal mantenimento delle rampe di accesso e delle passerelle utilizzate dal personale addetto alle caldaie, in condizioni da non assicurare adeguata protezione agli operatori).
In senso ammissivo di un'efficacia scriminante, in presenza di determinate condizioni, cfr. anche: Cass., 17 dicembre 1969, in Giust. Pen., 1970, II, 839; Cass. 20 febbraio 1980, in Riv. Pen., 1980, 699; Cass. 3 dicembre 1984, Paniek; Cass. 22 marzo 1985, Cavagna; Cass. 28 marzo 1986, Visotto; Cass. 18 marzo 1986, Armellini; Cass. 22 marzo 1985, in Giust. Pen., 1986, II, 703; Cass. 7 marzo 1986, in Riv. Pen., 1987, 135. Cfr. anche Cass. sez. IV, 3 ottobre 1989, Costantini (in Riv. Pen. Economia, 1991, 302, con commento di Palombi).
(Giorgio Pica)