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I ristretti limiti di utilizzabilità dei "richiami vivi" nella caccia Cass. sez. III, 16 giugno 1995 (ud. 27 aprile 1995) n. 6903.
Pres. Cavallari, rel. Squassone, p.m. De Nunzio (conf.), imp. C.
(Nella specie è stata ritenuto integrata la contravvenzione ex
art. 727 c.p., poiché dieci volatili, come richiami per la caccia, erano stati tenuti in
minuscole gabbie incompatibili con la loro natura).
(c.p., art. 727; l. 11-02-1992 n. 157, art. 4; l. 22-11-1993 n. 473).
(Omissis).
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Pretore di Treviso riteneva l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 727 c.p. (per aver incrudelito verso dieci volatili tenendoli, quali richiami per la caccia, in minuscole gabbie e, quindi, in condizioni incompatibili con la loro natura) e lo condannava alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della decisione, l'imputato ricorre in Cassazione eccependo, quale primo motivo, la incostituzionalità dell'art. 727 c.p. (nella parte ove recita "se li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura") che si pone in contrasto con gli artt. 25 e 27 della Costituzione per la genericità del precetto.
Il motivo non merita accoglimento anche se i rilievi del ricorrente sulla necessaria determinatezza delle norme sono condividibili e puntuali.
Invero, perché il principio di legalità possa adempiere alla sua funzione di garanzia e il principio di obbligatorietà della legge penale sia praticabile, è necessario che la fattispecie legale abbia i requisiti della tassatività e determinatezza ossia contenga una descrizione intelligibile della condotta punibile in modo da rendere possibile la sussunzione del caso concreto al modello astratto.
Tuttavia la concretizzazione del precetto non può essere costante nelle varie norme le quali sono caratterizzate da un maggiore o minore grado di tassatività e determinatezza.
Tale variabile è necessariamente collegata della tecnica legislativa, la quale, a sua volta, è in funzione del contenuto prescrittivo della norma, della natura del bene protetto e dell'ambito di tutela dello stesso.
Ciò premesso, la Corte osserva che la problematicità del caso in esame deriva non tanto dalla circostanza che la norma è articolata come una fattispecie a forma aperta (che non descrive le specifiche modalità del comportamento, ma il risultato dello stesso) quanto dalla circostanza che, rimandando al concetto di "natura" dell'animale, contiene elementi normativi extragiuridici.
In tali ipotesi, peraltro numerosissime, il parametro di riferimento determina inevitabilmente nella fattispecie un margine di incertezza, che non si riscontra quando la stessa contiene elementi descrittivi -che traggono il loro significato dall'esperienza e di certa afferrabilità- o normativi giuridici che sono sempre individuabili con sicurezza.
Il fulcro del problema consiste nello stabilire se sussista compatibilità tra la regola di giudizio extragiuridica contenuta nel testo dell'art. 727 c.p. e il necessario livello di determinatezza che la legge penale richiede.
Ora la Corte ritiene che l'elemento normativo extragiuridico non contrasti con il principio di tassatività perché il testo indica con precisione il parametro valutativo al quale il Giudice deve ancorarsi; inoltre il ricordato parametro trova riscontro univoco nel contesto di riferimento.
Invero la norma demanda a un concetto, che non può essere definito nei dettagli o con un descrizione casistica, ma trova sicuro rinvio, per le specie animali comuni e conosciute, addirittura nel novero delle conoscenze e delle esperienze di ognuno e per le altre, comunque, trova un parametro scientifico di valutazione nei risultati delle scienze naturali.
Ne deriva che il termine indicato nella fattispecie non può ritenersi vago e affidato, per la sua determinazione, alla discrezione del decidente in quanto il significato scientifico o sociale della locuzione è perfettamente determinabile.
Naturalmente, in sede di applicazione della norma, spetterà al Giudice stabilire se l'accadimento reale corrisponda alla figura legislativa, con una normale operazione interpretativa, che, si ripete, non lascia spazi alla creazione normativa, all'arbitrio oppure a scelte personali del giudicante.
Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione dell'art. 24 Cost. perché il Pretore ha deciso senza sequestro dei volatili e delle gabbie senza l'ausilio di periti, basandosi unicamente sulla testimonianza delle guardie venatorie. Tale motivo, benché prospettato come compromissione dei diritti della difesa, si risolve in una censura alla motivazione della sentenza e, pertanto, per ragioni di sintesi, sarà esaminato oltre.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Invero nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice deve revocare il decreto penale (che assume il rilievo di mero precedente storico) e dare ingresso al procedimento ordinario o speciale dalle parti prescelto. Pertanto ritualmente il Pretore ha respinto l'istanza e disposto l'istruzione dibattimentale.
Con l'ultima censura il ricorrente rileva mancanza e manifesta illogicità di motivazione per non avere il Pretore tenuto in considerazione che il cacciatore è facoltizzato all'uso di richiami vivi detenuti in gabbia dalla legge 157/1992; che la misure delle gabbie da lui utilizzate erano compatibili con quelle indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica; che, in ogni caso, il suo comportamento era connotato da buona fede e scusabile ignoranza della legge penale.
Le prospettazioni difensive meritano una disamina, sia pure sintetica e concernente l'ambito del presente processo, dei rapporti tra il nuovo testo dell'art. 727 c.p. e le disposizioni della legge venatoria 157/1992.
Ora l'art. 727 c.p. (come risulta novellato dalla legge 473/1993) estende la previsione a condotte originariamente estranee alla fattispecie potenziando, quindi, la tutela degli animali in conformità alla nuova sensibilità sociale verso gli stessi e del rinnovato interesse verso la natura e l'ambiente.
Fra le altre disposizioni, la legge prevede, come più volte ricordato, che la condotta tipica possa realizzarsi con la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Tale previsione pone delicati problemi di raccordo e di armonizzazione con la pregressa normativa in materia e, per l'area tematica che interessa, con l'art. 4 legge 157/1992 che espressamente prevede, a determinate condizioni, l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi.
Ora non essendo ipotizzabile che la legge generale posteriore possa derogare alla precedente speciale, deve dedursi che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 473/1993, l'uso di richiami vivi costituisca esercizio di un diritto.
Sul punto va evidenziato che la causa di giustificazione codificata è circoscritta all'uso dei richiami in quanto la legge venatoria non esplicita le modalità di detenzione dei volatili e non facoltizza espressamente all'uso delle gabbie.
L'esimente de quo non è incondizionata, ma trova del disposto dell'art. 727 c.p. il suo limite di espansione.
Prima della legge 473/1993, l'uso di richiami vivi era vietato quando costituiva una ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura; attualmente anche quando è incompatibile con la natura dell'animale a prescindere dalla specifica sofferenza causata.
Consegue che l'uso di gabbie, largamente permesso sotto la vecchia disciplina, è ora consentito solo nelle residuali ipotesi, da valutarsi caso per caso, di compatibilità con la natura dell'animale.
Tanto premesso, la Corte ritiene che il Pretore abbia esattamente individuato il fulcro della problematica al suo esame e tratto, con iter argomentativo immune da vizi logici o giuridici, conclusioni puntuali in fatto e diritto e, quindi, non sindacabili.
Non è ravvisabile, invero, la dedotta illogicità di motivazione in quanto il Giudice partendo da una premessa di fatto emergente agli atti (i volatili erano detenuti in gabbie anguste che impedivano l'estensione dei muscoli delle ali sì da provocare, nel tentativo di volo, lo strofinamento delle penne contro le sbarre) è pervenuto ad una conclusione accettabile sul piano logico (detenzione degli animali in condizioni innaturali in quanto incompatibili con le leggi biologiche che ne governano il comportamento).
Le critiche del ricorrente sulla incompletezza delle indagini e sul materiale probatorio posto dal Giudice a fondamento della sua decisione sono inconsistenti.
La sentenza si basa sulle precise affermazioni di testi qualificati (guardie venatorie), che hanno riferito sulla dimensione delle gabbie e sulle modalità di detenzione dei volatili, punti sui quali vi era sostanziale convergenza fra accusa e difesa. Conseguentemente l'istruzione dibattimentale non necessitava di ulteriori indagini, tanto meno dell'apporto di periti ornitologi essendo sufficiente, per la materia, il bagaglio culturale e l'esperienza del Giudice.
Da ultimo vanno esaminati i rilievi alla sentenza concernenti l'asserita scusabile ignoranza della legge penale o buona fede in capo al ricorrente.
Anche su tali argomenti la sentenza motiva puntualmente evidenziando dei principi di diritto che la Corte condivide e ribadisce.
Ora la mancata percezione del disvalore del fatto è rimproverabile all'imputato in quanto non sussistevano circostanze di ordine obiettivo o relative alla persona dell'agente che frapponevano seri ostacoli alla conoscibilità della legislazione; di contro l'imputato è venuto meno al suo esigibile dovere di informazione e di aggiornamento nell'esercizio di una attività normativante disciplinata e, per di più, necessitante di licenza (v. Sentenza Corte Costituzionale 364/1988).
Nè la comprensione della regola di condotta da seguire poteva essere ostacolata dal comportamento dell'autorità amministrativa -tale da indurlo alla ragionevole convinzione della liceità del fatto- in quanto tutte le prescrizioni dell'I.N.F.S., che il ricorrente invoca, sono di epoca antecedente alla legge 473/1993.
Per tali motivi la Corte ritiene rigettare il ricorso con le conseguenze di legge.
(Omissis).
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Sul divieto di utilizzare richiami vivi trattenuti con modalità che rechino sofferenza all'animale, cfr.: Cass. sez. III, 7 novembre 1995, Amadori, (in Cass. Pen., 1997, 69, 33), nonché Cass. sez. III, 1 dicembre 1994, Tomasoni, in Cass. Pen., 1996, 809, 421, con nt. di POMANTI.
La Cass. sez. III, 11 gennaio 1995, Cattelan (in Cass. Pen., 1997, 69, 34), ha affermato che sussistono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta, poiché si infliggono ad essi ingiustificate e gravi sofferenze.