Cass. sez. III, 11 luglio 1995 (ud. 3 maggio 1995) n. 7692.
Pres. Cavallari, rel. Postiglione, p.m. (parz. diff.) Marchesiello, imp. P.M. in proc. Vinella.
Il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di tutela della qualità dell'aria, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, adotta un concetto di "inquinamento atmosferico" riferito ad "ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo, ovvero, pregiudizio diretto od indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati"; trattasi di una concezione integrata ispirata alla protezione della risorsa naturale in sé, nella sua specificità naturale, attraverso la prevenzione, in quanto si tenda ad evitare non solo il danno rilevante, ma anche la semplice "modificazione" od "alterazione" del normale stato fisico naturale, per il pericolo di negativi effetti sull'uomo e sulla natura.
In materia d'inquinamento atmosferico ex artt. 13, comma quinto, e 25, comma settimo, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti esistenti sussiste un obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie ed evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni e non può essere invocato il "guasto tecnico" (non contemplato dal d.p.r. predetto) per escludere tale obbligo penalmente sanzionato dallo Stato. Il guasto tecnico per sua natura deve essere previsto ed evitato con l'utilizzo di quei sistemi di prevenzione idonei ad evitare comunque l'inquinamento (nella forma del peggioramento temporaneo o del superamento dei limiti legali), sicché i valori di emissione inderogabili ex d.p.r. n. 203 del 1988 devono essere rispettati, anche nel caso di guasto tecnico dell'impianto, perché la legge formale prevale su atti amministrativi generali di livello subordinato (nel caso di specie d.m. 12 luglio 1990, art. 3, punto 14 e 15).
(d.p.r. 24-5-1988 n. 203, artt. 13, 25; d.m. 12-7-1990, art. 3).
Fatto e diritto
Il Pretore di Spoleto, con sentenza in data 24 giugno 1994, assolveva Vinella Giuseppe, direttore della Cementir, Chiodetti Gino, Direttore dei Servizi Amministrativi e Rinaldi Paolo, rappresentante legale (sempre della Cementir) in ordine a tre reati: art. 25 d.p.r. 915/82 (smaltimento tramite incenerimento di rifiuti speciali di terzi, quali ceneri di perite, loppe d'altoforno, ceneri di combustione di carbone, senza autorizzazione regionale) art. 25 n.c. e 13, 5 comma d.p.r. 203/88 (omissione di misure atte ad evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni) e art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose atte ad offendere od imbrattare persone o cose).
Riteneva il Pretore in ordine al reato sub A che il proscioglimento era giustificato dall'art. 12 d.l. 6-5-1994 n. 279 e che per gli altri due reati, le emissioni anomale erano state determinate da un guasto non attribuibile a negligenza degli imputati.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica di Spoleto, sia la denunciante Casoni Alessandra, costituitasi parte civile, con identici motivi.
Si assume che l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 12 d.l. 6-5-1994 n. 279 è condizionata ad alcune condizioni ed obblighi non verificati dal Pretore di Spoleto.
Circa gli altri due reati, i ricorrenti lamentano che la disposizione della denunciante Casoni Alessandra (la quale aveva parlato di un inquinamento ripetuto protrattosi dal 14-12-1992 al 18-12-1992) non sarebbe stata esaminata e valutata, mentre sarebbero state utilizzate come prove testimonianze indirette (es. teste Bianco) o illegittimamente acquisite (es. teste Liberti nella veste incompatibile anche di consulente di parte).
Osserva che il guasto tecnico non escluderebbe di per sé la colpa, anche se supportato dall'art. 3 del d.m. 12-7-1990 (il quale dispone che in caso di guasto non si applicano i valori limiti di emissione).
I ricorsi sono fondati.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, con chiarezza e tempestività, che il decreto legge 9 novembre 1993 n. 443 successivamente riproposto più volte, se da una parte tende giustamente a favorire il riutilizzo economico dei residui dei processi produttivi, anche al fine del risparmio energetico, considerandoli come materie prime secondarie, dall'altra esige un accertamento in concreto della provenienza e destinazione in conformità alle tipologie e norme tecniche stabilite dal Ministro dell'Ambiente e, soprattutto il verificarsi della condizione della destinazione "in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo".
(Cass. sez. III, 7 aprile 1994, n. 903, Gaetani).
La causa di non punibilità di cui all'articolo 12 del d.l. 443/93 e successiva reiterazione non costituisce una amnistia incondizionata verso tutte le violazioni pregresse ex d.p.r. 915/82 in tema di smaltimento dei rifiuti, ma soltanto la possibilità di applicazione di un diverso regime, pur esso soggetto a precise regole giuridiche, da verificarsi in concreto da parte dei giudici di merito, tenendo conto che l'onere della prova incombe su colui che invoca il regime differenziato.
Le regole si riassumono nei seguenti punti:
a) che il "residuo" risponda per provenienza e destinazione alle tipologie previste nel d.m. 26 gennaio 1990 (S.U. n. 30 del 6 febbraio 1990) e nella decretazione tecnica successiva (d.m. 12 gennaio 1994);
b) che il soggetto adempia agli obblighi tipici del nuovo regime giuridico della cosiddetta materia prima secondaria "nei tempi e nei modi" previsti dalla relativa normativa (es. artt. da 4 e 10 del d.l. 279/1994, relativo al caso di specie);
c) che risulti sempre provato in modo sostanziale e concreto l'effettivo, oggettivo ed inequivocabile riutilizzo nei tempi, modi e forme prescritti.
Nel caso in esame manca una motivazione adeguata sulla effettiva ricorrenza delle condizioni per la applicazione della causa di non punibilità.
E' vero che le cementerie (come nel caso di specie la Cementir in Spoleto) possono utilizzare loppe di altoforno granulare e scorie di fusione e ceneri di pirite, prodotte da terzi, secondo il primo elenco di materie prime secondarie di cui al d.m. 26-1-1990 (punti 14 e 27), ma occorreva provare la provenienza delle tipologie indicate nel d.m. e l'osservanza degli ulteriori adempimenti del d.l. 279/1994 (comunicazione al Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; documento di accompagnamento nel trasporto; registri di carico e scarico; obblighi di informazione; ecc.), obblighi non sottratti alla sanzione penale.
La sentenza impugnata appare insufficiente e contraddittoria anche nella ricostruzione del fatto alla luce delle risultanze documentabili e testimoniali in atti. Poiché la denunciante Casoni Alessandra aveva dichiarato e confermato in dibattimento che la grave forma di inquinamento durava da alcuni giorni ed il controllo della u.s.l. avvenne "dopo alcuni giorni" (teste Lipparelli), non poteva essere accreditata l'ipotesi del guasto tecnico improvviso ed imprevedibile, tale da escludere del tutto la responsabilità penale ex art. d.p.r. 203/88 in materia di emissioni nell'atmosfera oltre i valori limite e dell'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose atte ad offendere ed imbrattare persone o cose).
La denunciante aveva riferito di "nuvole enormi di cemento uscire dalla ciminiera" e di una situazione diffusa di inquinamento da polveri che incideva sulle persone ("respiro continuamente polvere"; "non possono mangiare l'uva") e sulle cose (come risulta evidente dalle fotografie in atti), sicché non risulta comprensibile la esclusione della contravvenzione ex art. 674 c.p., che secondo la giurisprudenza di questa Corte può concorrere con la normativa di settore sull'inquinamento atmosferico.
In modo apodittico risulta essere stato escluso il reato contestato ex art. 25 n.c. e 13, 5° comma d.p.r. 203/88 (omissione di misure atte ad evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni), perché l'incriminazione faceva riferimento al periodo 14-19 dicembre 1992 e non ad un momento limitato e ad una "progressiva e rilevante emissione di polvere e gas dai punti di emissione E01 e E02 del Forno 2 della Cementir.
Il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di tutela della qualità dell'aria, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, adotta un concetto di "inquinamento atmosferico" riferito ad "ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza della stessa, di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto od indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri resi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati". Trattasi di una concezione integrata ispirata alla protezione della risorsa naturale in sé, nella sua specificità naturale, attraverso la prevenzione, in quanto si tenda ad evitare non solo il danno rilevante, ma anche la semplice "modificazione" od "alterazione" del normale stato fisico naturale, per il pericolo di negativi effetti sull'uomo e la natura.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in materia di inquinamento atmosferico ex art. 13, 5° comma e 25 n.c. d.p.r. 203/88 per gli impianti esistenti esiste un obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni e non può essere invocato il "guasto tecnico" (non contemplato dal d.p.r. predetto) per escludere tale obbligo penalmente sanzionato dallo Stato.
L'obbligo di non peggiorare la situazione di fatto esistente non va confuso con gli ulteriori obblighi nascenti dalle prescrizioni della autorizzazione provvisoria e definitiva e direttamente dai valori imposti dalla legge nazionale o da leggi regionali eventualmente più rigorose.
Infatti, concettualmente e giuridicamente, l'art. 25 n.c. introduce una ipotesi criminosa residuale e distinta da quelle dettagliatamente descritte nei sei commi precedenti dello stesso art. 25 d.p.r. 203/88 (omessa presentazione della domanda; omessa osservanza delle prescrizioni della autorizzazione e non realizzazione del progetto di adeguamento; mancato rispetto dei valori di emissione legali; esercizio dell'impianto con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata o dopo la chiusura dell'impianto; modifica o trasferimento dell'impianto senza autorizzazione).
Il guasto tecnico per sua natura deve essere previsto ed evitato con l'utilizzo di quei sistemi di prevenzione idonei ad evitare comunque l'inquinamento (nella forma del peggioramento temporaneo o del superamento dei limiti legali).
Una diversa interpretazione della legge consentirebbe di poter opporre anomalie tecniche anche prevedibili ed evitabili, anche nel caso di non eccessività dei costi economici, in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga" ed il dovere di utilizzo della migliore tecnologia, se esistente sul mercato.
Di conseguenza i valori di emissione inderogabili ex art. d.p.r. 203/88 devono essere rispettati, anche nel caso di guasto tecnico dell'impianto, perché la legge formale prevale su atti amministrativi generali di livello subordinato (nel caso di specie d.m. 12 luglio 1990, art. 3, punto 14 e 15).
Questa problematica, comunque doveva essere tenuta distinta dalla sentenza impugnata dal caso di specie, che non riguarda il rispetto dei valori legali, ma l'aggravamento della situazione preesistente.
(Omissis).
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La irrilevanza del guasto tecnico per escludere la responsabilità nei reati di inquinamento è stata ripetutamente affermata dalla Cassazione, con riguardo all'inquinamento idrico, ed ai depuratori, sia sotto il profilo della Forza maggiore o del caso fortuito, che sotto quello dello stato di necessità: cfr. Cass. sez. III, 15 dicembre 1993, Giachello (Cass. Pen., 1995, 1043); Cass. sez. III, 3 aprile 1995, Modena (Riv. Giur. Amb., 1995, 862, nt. Abrami); Cass. sez. V, 6 agosto 1991, Moscatelli (Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 11, 78); Cass. sez. III, 27 settembre 1991, Casarotto (Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 10, m. 57); Cass. sez. III, 3 giugno 1991, Bernabei (Riv. Pen. Economia, 1992, 489); Cass. 29 maggio 1984, Benini ( Sett. Giur. Mass., 1985, III, 225).
Sui limiti all'impegno per assicurare la migliore tecnologia a salvaguardia della qualità dell'aria, cfr. C.Cost. 7 marzo 1990 n. 127 (Riv. Pen. Economia, 1990, n. 4, 279, con nt. di POSTIGLIONE e di PICA).