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penale
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- L'efficacia della delega amministrativa ai fini dell'esclusione della responsabilita'
penale del Sindaco.
- Cass. sez. III, 9 ottobre 1996 (cc. 29 maggio 1996) n. 775.
- Pres. Tridico, rel. Giampietro P., p.m. Pagliarulo, (conf.), imp. B.
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Il Sindaco non è responsabile per il superamento dei limiti
di accettabilita' degli scarichi del
- macello comunale qualora abbia delegato il controllo ad assessore comunale
tecnicamente
- in grado di gestire e seguire le relative funzioni.
- (l. 10-5-1976 n. 319, art. 21; l. 8-6-1990 n. 142; l. 17-5-1995 n. 172).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- 1.0. Avverso la sentenza del Pretore di Treviso - che condannava il B., quale sindaco di
MMM e
- responsabile del macello comunale, alla pena 10 milioni di ammenda, per l'avvenuto
superamento
- di alcuni limiti di accettabilita' della tab. c), allegata alla legge n. 319/76, come
modificata dalla legge
- n. 172/1995 - ricorre in cassazione il prevenuto chiedendo, in principalita',
l'annullamento senza rinvio
- della sentenza impugnata ed, in subordine, l'annullamento, con rinvio, per la
rinnovazione del dibattimento
- e l'esperimento di una perizia sulla assimilabilita' degli scarichi, in oggetto, a
quelli provenienti da
- insediamento civile, per i seguenti motivi:
- - mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente erronea applicazione della
legge penale
- ed illogicita' della motivazione in ordine alla qualificazione dello scarico.
- Lamenta il ricorrente:
- che l'attivita' svolta dal macello comunale non rientrava tra quelle
produttive, in senso stretto,
- cioe' di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, ma si risolveva in una
prestazione di servizi,
- offerta dal comune ai piccoli allevatori che macellavano in proprio servendosi, per
l'appunto, delle
- attrezzature del macello;
- che, a tale conclusione, doveva pervenirsi anche in applicazione
dell'art. 1-quater della legge 690/76
- e dei principi formulati da questa Corte in ordine al criterio di assimilabilita' degli
scarichi quale strumento
- decisivo di qualificazione dell'insediamento, come produttivo o civile, piuttosto che in
relazione all'attivita'
- svolta da quest'ultimo.
- Si obietta, in particolare, che il pretore aveva omesso qualsiasi
indagine sulla natura dello scarico,
- definendo aprioristicamente il macello un insediamento produttivo e non accogliendo
l'istanza di perizia
- dibattimentale volta a quello di un insediamento civile, in relazione a determinati
parametri tabellari,
- significativi e propri di quest'ultimo.
- Con un secondo motivo, si censura:
- - l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicita' della motivazione
in ordine alla
- individuazione del soggetto attivo del reato.
- Si nega, in specie, che la responsabilita' per contravvenzione in
oggetto potesse essere attribuita al
- ricorrente nella sua veste di sindaco, in quanto:
- la gestione del macello comunale era stata delegata, con apposito
atto amministrativo, all'assessore
- all'ecologia, tal C. S., gia' responsabile di tale struttura nella precedente
amministrazione;
- lo statuto del macello ne prevedeva la gestione e direzione nella
persona del veterinario condotto,
- sostituito, dopo la soppressione di questa figura professionale, dal menzionato
assessore che, fra l'altro,
- era dirigente dell'area ispezione alimenti di origine animale dell'USL e quindi
investito di compiti di vigilanza
- su tutti i macelli privati (detto assessore si era, di fatto, occupato dal 1990, in via
esclusiva, del macello
- comunale);
- la decisione di non utilizzare le vasche di stoccaggio del sangue era
stata assunta, per ragioni tecniche
- ed economiche, dalla precedente amministrazione e tutti gli organi tecnici (custode,
ufficio ecologia, ecc.)
- avevano, come unico referente, l'assessore C.
- Osserva, conclusivamente, l'impugnante che erroneamente il pretore
aveva ritenuto il sindaco comunque
- responsabile per aver omesso di impartire ogni opportuna direttiva all'assessore, in
quanto l'odierno imputato
- era gravato dai compiti inerenti l'amministrazione di un comune dalle considerevoli
dimensioni; rivestiva ulteriori e
- rilevanti cariche pubbliche, quale presidente di un consorzio acquedottistico e,
comunque, con il rilascio della delega,
- doveva considerarsi in regola rispetto ad ogni dovere di diligenza, in mancanza di
particolari segnalazioni o richieste
- altrui.
- Si aggiunge, poi, che se, come preteso dal giudice di merito, egli
avesse dato direttive ed interferito nella attivita'
- dell'assessore, il concorso nel reato sarebbe stato a quel punto davvero inevitabile.
- Si eccepisce, infine, che il pieno affidamento dell'imputato a
persona capace andava semmai e comunque
- valutata dal pretore ai fini dell'esimente della buona fede.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
-
- 1.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato.
- Appare, sul piano logico, preliminare l'esame della specifica censura
con cui si lamenta che il pretore avrebbe
- negato l'ammissione di una perizia dibattimentale volta ad accertare l'assimilabilita' o
meno dello scarico de quo a
- quello proprio di un insediamento civile (recte: abitativo come detta testualmente
l'ultima proposizione della lett.
- b) del comma primo, dell'art. 1-quater, della legge n. 690/1976, fornendo un parametro
di assimilazione concettualmente
- piu' restrittivo di quello proprio della categoria civile), in violazione dell'art. 606,
comma 1, lett. d) c.p.p.
- Essa risulta destituita di fondamento.
- Ed, invero, come gia' avuto modo di sottolineare questa Corte, non si
da' propriamente un vizio di legittimita',
- riconducibile alla norma processuale cit., ove venga respinta un'istanza di tal genere,
atteso che "... il diritto alla
- controprova non puo' avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per
sua natura neutro e, come
- tale non classificabile ne' a carico, ne' a discarico dell'accusato oltreche' sottratto
al potere dispositivo delle parti
- e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione,
assistita da adeguata motivazione,
- e' insindacabile in sede di legittimità" (cfr. Cass. pen. 17-6-1994, Jahrni).
- Sul punto, la sentenza impugnata argomenta correttamente circa la
superfluità della perizia, in base alla decisiva
- considerazione che l'impresa di macellazione comunale risulta riconducibile, per se
stessa, nella categoria
- dell'insediamento produttivo, come definito dall'art. 1-quater, lett. a) cit.,
trattandosi di attivita' di produzione di beni
- - da intendere in senso lato e, dunque comprensiva anche di qualsiasi (lavorazione per
la ) ... trasformazione di beni
- come quella in oggetto concretantesi nella macellazione delle carni - svolta con
carattere di stabilita' e permanenza,
- in una determinata area da cui origina uno scarico terminale.
- Con tale qualificazione il giudice di merito si e' conformato ad un
indirizzo consolidato di questa Corte che ha
- riconosciuto, espressamente e direttamente, la natura produttiva di tali insediamenti
con riferimento esplicito alla
- attivita' in essi svolta (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III, nn. 6410 e
6430/1991; Id. 7-3-1994, in Cass. pen.
- 1995, pag. 1610, n. 1020);
- senza dire, infine, che, nel distinto ma contiguo ambito igienico
sanitario, i macelli sono qualificati addirittura
- "industrie insalubri di prima classe".
- Le conclusioni esposte non mutano ove si ricorra al distinto
parametro afferente le caratteristiche quali-quantitative
- del refluo (rispetto a cui predicare od escludere la eccepita
"assimilabilità"), essendo stato ritualmente accertato -
- dagli ispettori che procedettero al prelievo ed alle analisi laboratoristiche, in
ossequio alle prescrizioni di cui all'art.
- 223 disp. att. al c.p.p. - che ®.. i valori relativi ai parametri sedimentali,
materiali in sospensione C.O.D., fosforo
- e ammoniaca erano superiori ai limiti stabiliti dalla tab. C), allegata alla legge n.
319/76 (come evidenziato nella parte
- motiva della decisione).
- In definitiva, pur considerando il macello comunale un'impresa
"di servizi", secondo l'eccezione difensiva
- dell'istante, detto insediamento, tipologicamente civile, sarebbe da qualificare, in
linea con l'insegnamento di
- questa Corte, anche a sez. Un. (v. la decisione del 10-10-1987, in Cass. pen.,
1988, pag. 788, m. 667),
- di tipo "produttivo", non presentando, nella specie, uno scarico dal contenuto
proprio di quello proveniente
- da un insediamento abitativo (conclusione cui perviene il pretore alla stregua
dell'accertato sfondamento dei
- menzionati, molteplici parametri della tab. C).
- 2.0. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del ricorso, non
potendosi ravvisare - per le ragioni
- che seguono - alcun profilo di responsabilita' in capo al sindaco, per l'episodio del
30-5-1995, in relazione
- alle modalita' di gestione del macello comunale (di competenza di terzi) ed al controllo
dei relativi scarichi
- (demandato, con delega espressa, all'assessore dell'ecologia C. Secondo, per gli aspetti
igienico-sanitari ed
- ambientali).
- 2.1. Su tali circostanze, e proprio con riferimento al profilo
soggettivo della colpevolezza, occorre dare atto
- che il pretore riconosce:
- - l'esistenza e l'ampio contenuto della delega;
- - che il C. ".. ha in concreto svolto la propria attivita' nel ramo del servizio de
quo" ed ha disposto analisi ad ampio
- raggio sugli insediamenti produttivi del comune, compreso il macello in oggetto, ecc.;
- - che il medesimo "risultava persona idonea a svolgere attivita' di controllo del
macello", tanto da pervenire alla
- conclusione che ".. e' pertanto emerso con certezza che l'assessore all'ecologia ha
svolto funzioni di controllo
- sull'attivita' del macello".
- Ma, pur in presenza del descritto quadro probatorio, quel giudice
reputa di ritagliare, in capo al sindaco,
- un'area residua di responsabilita', sulla considerazione che:
- 1) anche a seguito della delega, con cui si verifica un trasferimento di poteri, con i
connessi obblighi, ".. permane in
- capo al sindaco l'obbligo di impartire le opportune direttive sia all'atto della delega
che successivamente..", tanto piu'
- in un comune di ridotte dimensioni come MMM (obbligo che non sarebbe stato assolto
dall'imputato);
- 2) il sindaco resta responsabile del macello comunale essendo, per legge (Merli) il
soggetto "effettua lo scarico"
- intendendosi "coinvolgere", con tale espressione normativa, "... tutti i
soggetti che hanno potere di rappresentanza
- e gestione dell'insediamento produttivo" e dunque il sindaco, limitatamente,
- pero', "all'obbligo di vigilanza e controllo" sull'attivita' svolta dal
delegato;
- 3) non costituisce scusante per il sindaco, comunque e sempre gravato dall'obbligo di
vigilanza,
- ".. la mancanza delle necessarie cognizioni tecniche" poiche', si insiste, la
sua responsabilita' permane e
- si configura, in forma colposa, per difetto di controllo e vigilanza.
- 2.2. Ritiene questo Collegio che le conclusioni tratte dal giudice di
merito - in punto di responsabilita'
- colposa - sulla scorta dei dati di fatto pacificamente acquisiti al processo, meritano
censura.
- Come sopra rilevato, la colpa specifica attribuita al sindaco viene
correlata, a fronte della rilasciata delega di
- funzioni (che, secondo lo stesso giudicante, determina l'effetto di "trasferire
l'esercizio dei poteri con i connessi obblighi
- nella materia delegata") nell'avere violato l'obbligo:
- 1) di "impartire le direttive" al delegato (nel non aver "deciso nulla in
merito");
- 2) di esercitare, in continuum, la "vigilanza e controllo", obbligo che
l'organo delegante "mantiene"
- anche se privo delle "necessarie cognizioni tecniche".
- Tali argomentazioni ed i sottesi principi di diritto - benche'
corrispondano, in prima approssimazione, ad alcuni
- criteri di imputazione di colpa formulati (anche) da questo giudice di legittimita',
nell'articolata giurisprudenza in
- materia di responsabilita' penale connessa all'esercizio di impresa (ed, estensivamente
all'attivita' di enti pubblici, come
- nel caso) ove la complessita' delle strutture organizzative ivi operanti impone una piu'
o meno minuziosa divisione delle
- competenze ed, eventualmente, una ulteriore dislocazione di mansioni, a mezzo
"delega", da posizioni di vertice a posizione
- intermedie (o comunque di piu' basso livello), nel difficoltoso sforzo di conciliare
l'ineludibile principio della
- responsabilita' penale personale con il processo di "spersonalizzazione"
dell'attivita' d'impresa (o dell'ente
- pubblico) e di moltiplicazione delle competenze (correlate, nel gergo
economico-aziendalistico: all'unita' di line, con
- riferimento alla struttura operativa, articolata secondo livelli gerarchici; all'unita'
di staff, costituita da uffici di ricerca,
- consulenza, ecc.; alle c.d. tecnostrutture, caratterizzate dallo svolgimento di
attivita' di controllo e di direzione,
- come quelle svolte dal responsabile dell'ecologia, della sicurezza e simili)
- - non sono conferenti alla fattispecie decisa.
- 2.3. Prendendo le mosse dall'esame della delega rilasciata dal B.,
risulta che essa fu redatta per iscritto,
- "personalizzata" ("all'assessore C. Secondo") ed anteriore (del
4-3-1992) ai fatti di causa (3-5-1993).
- Quanto al suo contenuto, detto incarico concerneva espressamente le
materie in cui ricadeva il controllo
- sull'impatto degli scarichi del macello sul suolo o altri ricettori, e cioe', per
l'appunto, "... l'ecologia e l'assetto e
- difesa del territorio".
- Di piu': tale delega andava a ricongiungersi e ratificava le mansioni
che il C. gia' svolgeva nella precedente
- amministrazione, quale "responsabile della struttura", e pertanto non
necessitava di alcuna ulteriore prescrizione
- dettagliata.
- Risulta, in definitiva, per tabulas - quanto al primo
addebito di colpa (v. sub. 1, del precedente par. 2.2.) - che
- nessuna "direttiva" o "decisione di merito" il sindaco (aveva
necessita' di o) era tenuto ad apprestare, a corredo della
- "delega", tanto all'atto della sua adozione che in epoca successiva (a
prescindere dalla sua competenza tecnica,
- pacificamente mancante: su cui v. infra), non solo:
- a) per quanto appena detto circa la delimitazione dell'area delle responsabilita' gia'
definite, in capo al C., della precedente amministrazione (e dall'imputato ratificate), ma
anche:
- b) in forza di una fonte prescrittiva ufficiale, come lo Statuto del macello
(pomposamente denominato, in sede di delibera
- consiliare del 22-9-77: "Testo Unico di regolamento per il macello comunale di
M.") che ne affidava la gestione
- al veterinario comunale (oltre a prevedere la presenza del custode e l'eventuale ausilio
di un vigile veterinario) e dunque,
- al veterinario C., nella duplice veste di amministratore comunale e di dirigente
dell'area ispezioni alimenti di origine animale
- dell'USL 13 (in tale veste egli era incaricato dei compiti di vigilanza sanitaria su
tutti i macelli anche privati nonche'
- ".. di ricerca e di analisi"; compiti che risultano di fatto svolti, in via
esclusiva, proprio dal "delegato", come
- esplicitamente riconosciuto in sentenza).
- Da ultimo il C., quale funzionario dell'USL cit., era tenuto
istituzionalmente:
- c) alla vigilanza igienico-sanitaria ed ambientale proprio in forza della legge n.
319/76 (v. artt. 6 e 15) tenuta
- ferma, sul punto, dalla nuova legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (in acronimo:
- ANPA, del 21-1-1994, n. 61), la cui disciplina transitoria, ex art. 5, fa appunto salve
le competenze di controllo
- delle UU.SS.LL. in questi univoci termini : "Ai fini di assicurare la continuita'
di esercizio delle funzioni di tutela
- ambientale, i presidi multizonali .. ed i servizi dell'unita' sanitaria locali...
continuano a svolgere le attivita' tecniche
- esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali...").
- Tale qualifica, unitamente all'incarico ricevuto, per delega,
facevano del C. l'unico referente per le questioni
- attinenti il macello anche rispetto agli organi tecnici di gestione del medesimo (dal
custode all'ufficio ecologia).
- 3.0. Per altro, come evidenziato (v. par. 2.2.), il giudice di merito ha indicato, come
autonomo titolo di colpevolezza,
- la violazione del dovere di "vigilanza e controllo" rimasta in capo al sindaco
pur dopo la delega.
- Questo Collegio non condivide tale assunto finale, ma per giungere a
questa conclusione ritiene doveroso
- ripercorrere alcuni specifici passaggi del provvedimento impugnato che attengono: al
tipo di reato in concreto giudicato;
- alla natura del medesimo (se, in specie, di tipo proprio o comune, e, nel merito, se di
natura puramente formale o
- sostanziale); agli effetti della delega, ai fini di delimitare la colpa, nell'ambito
proprio (e peculiare) di un ente pubblico
- territoriale, come il comune, di recente riformato.
- 3.1. Partendo, dunque, dalla natura (propria o comune) del reato
contestato (di cui all'art. 21, comma 3
- della l. 319/76), non sfugge a questa Corte che la questione ha formato oggetto di una
pluralita' di indirizzi e
- di varianti interpretative tanto della giurisprudenza che della dottrina (cfr., per la
prima, da ultimo: Cass. pen. sez. III,
- 2-5-1996, n. 231, ricor. A., che esamina analiticamente questa problematica, proprio con
riferimento alla legge Merli
- ed al D.P.R. n. 915/82, optando per la tesi della natura "comune" dei reati di
cui all'art. 21 e ss. l. 319 cit., che
- "non sono posti in via diretta ed esclusiva a carico dell'imprenditore"; ma,
in senso contrario, la stessa
- sezione, con decisione del 26-6-1996, n. 2078, ric. Cilento).
- Ma resta convinta che la tesi cui deve assegnarsi maggiore
persuasivita' resta quella che - ad onta della
- approssimativa formulazione della disciplina penale introdotta dalla l. 319/76
(incentrata sul pronome indefinito
- "chiunque...") e tenendo conto: a) della natura burocratico-formale delle sue
molteplici contravvenzioni;
- b) del dovere fondamentale (che le sottende) di conformazione (progressiva e) finale
degli affluenti a
- determinati limiti di accettabilita'; c) che tale obiettivo costituisce espressione e
conseguenza diretta di scelte di
- politica aziendale - ravvisa in dette violazioni ipotesi di reato a soggettivita'
ristretta.
- Per queste stesse ragioni neppure puo' convenire con la comune
affermazione, di recente rilanciata da autorevole
- dottrina, secondo cui di tali reati deve rispondere penalmente "chi effettua
materialmente lo scarico e chi vi concorre".
- E' agevole ribattere, infatti, a tale asserzione, forzatamente
ellittica (e percio') approssimativa, anche se
- ispirata dalla lettera della norma (il "chiunque" indicato), che il
"materiale" (nel senso di effettivo) rilascio dello scarico
- non configura gli estremi delle fattispecie di reato ma ne costituisce semplicemente il
presupposto oggettivo ("materiale")
- venendo sanzionata dalla legge, di volta in volta: la violazione formale dell'obbligo di
richiedere la prescritta (e preventiva)
- autorizzazione; di ottenerne il rilascio prima di ogni scarico; di osservarne le
clausole (anche solo formali); di non rispettare
- i limiti di accettabilita'; di mancata istallazione di strumenti di controllo; ecc.
- In conclusione, colpendosi penalmente l'inosservanza di prescrizioni
amministrative o di provvedimenti impartiti dalla
- P.A. rivolti necessariamente all'insediamento (v. testualmente gli artt. 12 e 13) e,
piu' propriamente, sul piano soggettivo, al
- suo "titolare" (con la variante lessicale del "titolare dello
scarico": cfr., per tutti, l'art. 15), ne consegue, coerentemente
- e necessariamente, che le contravvenzioni introdotte a garanzia di quei precetti hanno
come loro destinatario diretto il
- "titolare e/o legale rappresentante" dell'insediamento.
- Ove quest'ultimo assuma la forma dell'impresa o di un ente, il
"destinatario" proprio della norma incriminatrice
- altri non e' che il relativo titolare e/o legale rappresentante (nella logica dei c.d.
reati di disobbedienza ai precetti
- amministrativi rivolti all'impresa o all'ente, in cui ovviamente concorrono anche
soggetti diversi dal "titolare",
- secondo il noto meccanismo del concorso dell'extraneus nel "reato proprio").
- Tornando al caso in esame, poiche' nell'ambito del comune, il
sindaco, quale legale rappresentante dell'ente,
- e' tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge sulle acque (i cui obiettivi
ambiziosi coinvolgono, necessariamente,
- un impegno economico-finanziario e di gestione amministrativa e tecnica dell'ente e dei
suoi servizi che non puo'
- essere imputato al suo vertice), ben ha fatto il pretore a rivolgersi, innanzi tutto,
all'odierno imputato, contestandogli
- l'irregolarita' accertata dello scarico del macello comunale.
- Ma, tanto riconosciuto, questo Collegio non puo' seguire lo stesso
giudice di merito sul punto in cui
- - correttamente assegnando allo strumento della "delega di funzioni"
l'obiettivo di meglio ripartire i compiti
- ed i doveri formalmente indirizzati dalla legge Merli all'ente (e quindi al suo legale
rappresentante) - ravvisa
- nella condotta dell'imputato (in veste di "delegante") un'area ristretta (e
persistente) di responsabilita', per la violazione
- del "dovere di garanzia" (verso l'operato del delegato) in cui si e'
trasformato il suo obbligo originario (in tema
- v., da ultimo, cass. pen. n. 231/1996, ric. Altea, cit.).
- La soluzione accolta in sentenza va - nella specie - censurata in
considerazione di due profili specifici che
- attengono, come premesso (v. retro par. 3.0.), al tipo di delega rilasciata ed alla
condotta che ha, in concreto,
- determinato il superamento tabellare del macello (in relazione alle competenze
delegate).
- 3.2. Sul primo aspetto, la delega consegnata al C., nel 1992,
rivestiva certamente, in base alle circostanze di fatto
- accertate dal pretore (indicate, supra, a par. 2.0.) tutti i caratteri - elaborati, nel
tempo, dalla giurisprudenza di questa
- Corte - per riconoscere (e garantire) un effettivo trasferimento di funzioni al
delegato:
- - conformita' alla normativa interna dell'azienda; anteriorita' dell'atto al
fatto-reato; idoneita' tecnico-
- professionale del delegato; autonomia decisionale del medesimo; disponibilita' dei mezzi
necessari all'adempimento
- dei doveri; non fraudolenza dell'atto, ecc. (v., ex plurimis, Cass. pen.
24-4-1995, G.; Id. 20-9-1994, C.; Id. 14-9-1993, R.).
- Quanto alla sua efficacia liberatoria, il Collegio ritiene corretta -
in astratto - la soluzione di diritto formulata dal
- giudice di merito il quale ha negato implicitamente che il passaggio di funzioni -
strettamente legate alla qualifica
- personale del sindaco - trasferisse anche la titolarita' di detta qualifica tanto da
liberare interamente il delegante da
- responsabilita' penale (facendo del delegato il nuovo "soggetto attivo" del
reato proprio).
- Giustamente quel pretore ha ravvisato nell'imputato il primo e
permanente destinatario dei doveri imposti dalla
- legge penale che non poteva essere derogata con un atto di autonomia negoziale o, come
nella specie, da un atto
- amministrativo interno, contestandogli, di conseguenza, l'inosservanza di un dovere di
diligenza (per l'omessa
- vigilanza sul delegato) che si radicava, appunto, sul presupposto dell'intrasferibilita'
dell'obbligo di
- "garante primario".
- Ma cio' ammesso - in conformita' ai piu' moderni orientamenti di
questo giudice di legittimita' che considera non
- solo l'opportunita' ma, piu' spesso, la necessita' tecnico-funzionale del riparto di
competenze formalmente intestate al
- titolare dell'impresa (o dell'ente), riconoscendogli la liberta' di scegliere di volta
in volta le modalita' con cui adempiere
- detti obblighi ricorrendo a propri collaboratori (o a terzi) - va diversamente
ricostruito, nel caso in esame, il dovere di
- "controllo e vigilanza" che si era costituito in capo al (delegante) B.
- 3.3. In linea di principio, questo Collegio ribadisce che il
delegante, come "garante primario" dell'obbligo penalmente
- sanzionato (di cui resta titolare), nel momento in cui e' autorizzato a trasferire ad
altri l'adempimento dei suoi doveri
- (cioe' a creare posizioni di garanzia - derivate ed autonome - che si affiancano a
quella primaria), assume il rischio
- dell'inadempimento del delegato e ne risponde se viene meno, appunto, ai suoi nuovi
doveri di controllo (subentrati
- a quelli originari, affidatati ad altri).
- Ma, la violazione di tali doveri deve essere dal giudice valutata (ed
ancorata) a precise condizioni fattuali e non
- affermata in astratto, a prescindere dal tipo di reato contestato e dalle rispettive
condotte (dell'incaricante
- e dell'incaricato).
- Tanto va affermato, a chiare lettere, proprio al fine di non
riportare automaticamente al dante incarico
- qualsivoglia inadempimento (violazione) del delegato e per non frustrare, in tal modo,
la funzione ineliminabile
- dell'istituto e la rilevanza per l'ordinamento giuridico penale dell'atto di
"delega".
- Nel caso in esame, si e' gia' visto che il rimprovero elevato dal
pretore, a titolo di colpa del sindaco - consistente
- nel non aver impartito "opportune direttive" tecniche al delegato - viene
smentito, in quanto alla sua non necessita',
- dei fatti accertati in giudizio (v. retro par. 2.3.).
- Altrettanto deve ripetersi per gli altri rimproveri mossi in
sentenza, con riferimento alla grandezza dell'ente
- (M.): "un comune di ridotte dimensioni.." e quindi alla maggiore possibilita'
di "vigilare" il delegato.
- Il rilievo e' incongruo sotto molteplici angolazioni.
- Non solo perche' e' pacifico, in causa, che l'imputato oltre ad
essere a capo di un ente con 25 mila abitanti era,
- al contempo, presidente di un consorzio pubblico posto al servizio di quindici comuni
con 100 mila utenti. Ma
- soprattutto in quanto, per ragioni di principio, la complessita' gestionale di
un'impresa, come la congerie degli
- adempimenti burocratico-formali su di essa gravanti (tanto vale a maggior ragione per un
ente pubblico la cui
- attivita' risulta normalmente procedimentalizzata), non dipende direttamente ne' e' in
funzione delle dimensioni
- dell'insediamento ma deriva dal contesto normativo in cui esso opera.
- In altri termini, tale complessita' nasce (anche nella specie):
- - dalla eterogeneita' e disorganicita' delle prescrizioni amministrative, tecniche,
penali e fiscali tanto della
- legislazione ambientale quanto di quella previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza
del lavoro, ecc.;
- - dalla necessita' di dare il giusto spazio alle concrete esigenze della divisione del
lavoro in ragione dei rispettivi
- ruoli (operativi. di line; di supporto: di staff; di tecnostruttura: v., supra, par.
2.2.);
- - dalle opportunita' - necessita' oggettive di razionalizzare l'attivita' produttiva
(anche nella gestione di un
- macello comunale...), su cui non e' comunque agevole ipotizzare un corretto sindacato
del giudice penale
- il quale, pur a fronte della accertata effettivita' della delega, voglia spingersi a
valutare le scelte organizzative
- del titolare dell'impresa o dell'ente...
- 3.4. Ne' puo' essere condiviso l'ulteriore addebito di colpa - mosso
dal pretore - per non aver il B. ".. chiesto al C.
- nulla riguardo alla gestione del macello comunale e di non aver deciso nulla in
merito".
- Sfugge a quel giudicante che il ".. decidere" in luogo del delegato avrebbe
significato (e significa),
- secondo l'insegnamento costante di questa Corte, non gia' un corretto esercizio della
vigilanza e del controllo
- da parte del delegante, ma "ingerenza o interferenza" nell'attivita' del
delegato, con conseguente sostanziale revoca
- o riduzione della delega e riassunzione diretta del momento esecutivo dell'obbligo
proprio del delegante
- (con esposizione alla responsabilita' penale per l'eventuale violazione; cfr., da
ultimo, Cass. pen. 26-5-1994,
- n. 6170 e 2-5-1996, n. 231 cit.).
- Quanto all'accertata omessa "richiesta di informazioni", a
parte la genericita' dell'addebito, essa non puo' voler
- significare che il "dante incarico" si informi (cioe' debba informarsi) sulle
soluzioni tecniche adottate o mantenute dal
- delegato, nella concreta modalita' di gestione dei sistemi o impianti di depurazione,
perche':
- - tali verifiche tecniche sono riservate ad altri organi (tecnici) competenti
dell'impresa o dell'ente (nel caso: alla
- U.S.L. n. 13 e, in seconda battuta, al'Ufficio Ecologia, ecc.);
- e per l'ulteriore ed inoppugnabile ragione che:
- - sul dette soluzioni tecniche di gestione e manutenzione, il sindaco delegante (organo
politico elettivo) non era (ed e')
- in grado di esercitare alcun utile controllo.
- Dalla decisione impugnata risulta infatti che:
- a) il controllo tecnico sul delegato era esercitato dall'Ufficio Ecologia - cui si deve
l'informativa in ordine alle anomalie
- riscontrate nella qualita' degli scarichi grazie all'intervento degli ispettori di
igiene che avevano effettuato i prelievi;
- b) lo sfondamento dei parametri tabellari era stata provocata dalla decisione di non
impiegare - per ragioni tecniche ed
- economiche - le vasche di raccolta del sangue, decisione che ne' l'Ufficio ecologia ne'
l'assessore preposto (appunto
- il delegato C.) avevano segnalato preventivamente al sindaco.
- Quest'ultimo, pertanto, tenuto all'oscuro della soluzione tecnica
adottata (causa esclusiva del superamento
- tabellare) non poteva in alcun modo intervenire, preventivamente, sugli scarichi del
macello (per evitare detta
- violazione) ne' suggerendo in anticipo ne' contestando, immediatamente dopo, la
soluzione adottata della soppressione
- delle vasche di stoccaggio (di cui non era stato neppure informato e su cui comunque non
sarebbe stato in grado di
- esercitare alcun sindacato) perche', si ripete, tali competenze appartenevano
istituzionalmente e per delega ad
- altri uffici e a terzi e perche' il delegato assicurava, per quanto esposto, la massima
idoneita' tecnico-professionale.
- Il fatto attribuito al sindaco non era, in conclusione, ne'
prevedibile ne' evitabile, in base ad una valutazione concreta
- delle sue possibilita' soggettive di "vigilanza" in relazione: al tipo di
delega conferita; alla concreta affidabilita' del
- delegato, sul cui corretto comportamento egli poteva confidare, nel rispetto del
principio dell'affidamento, fino al
- momento in cui venne a conoscenza dell'inosservanza da parte di quest'ultimo (v., in tal
senso, Cass. sez. IV,
- 18-10-1994, Sbaraglia, sulla affidabilita' dell'incaricato) e alla peculiarita' della
contravvenzione contestata.
- 3.5. In ordine a tale ultimo profilo, acquisito che nel reato proprio
puo' concorrere, oltre al delegato, qualsiasi altra
- persona (il "chiunque" della norma incriminatrice) - dipendente (gestore
dell'impianto, addetto alla manutenzione ecc.)
- o terzo (rispetto al personale aziendale: per es. un fornitore, collaboratore esterno,
ecc.) che, con la sua condotta,
- partecipi alla causazione del reato - va rilevato come la sentenza impugnata
sottovaluta, al fine dell'effetto liberatorio della
- delega, il tipo di contestazione elevata.
- La quale, infatti, puo' atteggiarsi, in ipotesi, come:
- - mera, puntuale inosservanza di un precetto formale amministrativo-burocratico (mancata
comunicazione di certi dati
- alla P.A.; omesso aggiornamento di un registro; inosservanza di un termine di scadenza,
e simili);
- - (ovvero quale) non adozione o violazione delle buone tecniche di funzionamento,
conduzione, manutenzione degli
- impianti (si pensi all'ottimale utilizzo di un depuratore, di un inceneritore, di una
discarica ecc.) sino alla:
- - carente e/o elusiva "politica ambientale" dell'impresa o dell'ente ove
l'accertato sfondamento dei limiti di
- accettabilita' tabellari (degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e simili) sia la
diretta o indiretta conseguenza della
- adozione di una tecnologia di processo inquinante e/o dall'assenza e/o inadeguatezza dei
sistemi depurativi, ecc.
- In termini di responsabilita' penale, tale casistica comporta, sul piano logico prima
che giuridico, che nell'ultimo
- esempio, il "coinvolgimento" dei vertici dell'azienda appare evidente ed
altrettanto evidente il limite delle deleghe
- "verso il basso"; nelle prime evenienze, invece, le possibilita' di trasferire
le funzioni ad altri collaboratori dell'impresa
- sono massime (e per quanto detto, quasi "necessitate"), e, correlativamente, i
margini di esonero di responsabilita' del
- delegante, assai piu' ampi, salvo l'insorgere dell'obbligo di vigilanza e controllo
(sulla impossibilita' dell'imprenditore di
- esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua posizione di titolare
dell'impresa e di destinatario delle norme penali,
- v., Cass. pen. sez. IV, 23-2-1993, I. ed altri.
- I principi ivi formulati valgono, a maggior ragione, per l'ente
pubblico ed il suo vertice; per la rilevanza, ai fini della
- esclusione della colpa, "della particolare natura tecnica delle funzioni
delegate", cfr., da ultimo, Cass. pen. sez. III,
- n. 231/1996, cit.).
- Anche sotto tale specifica angolazione, non v'e' dubbio che il caso
in decisione - di superamento dei cinque parametri
- tabellari ricordati, in data 3-5-1993 - vada ricondotto nelle prime due ipotesi , una
volta accertato, incontrovertibilmente,
- che la violazione era conseguenza diretta ed esclusiva di un intervento tecnico
(soppressivo delle vasche di stoccaggio),
- assunto in sede di gestione tecnica dell'impianto, a seguito di valutazione (sempre
tecnica) della "direzione" del macello posta
- sotto il controllo dell'assessore C. e non coinvolgeva, in alcun modo, le funzioni
proprie del sindaco (di rappresentanza
- dell'ente e di sovraintendenza generale sul funzionamento di tutti gli uffici e servizi
del comune).
- Merita dunque accoglimento, in base agli accertamenti di merito
cristallizzati nella decisione, il secondo motivo del
- ricorso la' ove si prospetta l'esclusione della responsabilita' penale, sul piano
soggettivo, perche' il sindaco, non era
- rimproverabile, in alcun modo, la violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo sul
delegato (nell'ambito dello schema del
- concorso fra il soggetto attivo del reato "proprio" ed il terzo, ex art. 40,
comma 2, c.p.: su cui v., amplius, Cass. pen. n.
- 231/1996, ric. A., cit.).
- 4.0. Per completezza del discorso va, infine, esaminata un'ultima
prospettazione dello stesso (secondo) motivo di
- impugnazione che eccepisce ".. l'impossibilita' a pretendere che il B. avviasse una
personale attivita' di controllo.. su materie
- ... la cui gestione amministrativa, secondo il principio sancito dal comma 2 dell'art.
51, della l. 142/90 e' peraltro affidata,
- con conseguente responsabilita', al personale con qualifica di dirigente".
- Anche tale doglianza merita di essere accolta - a completamento della
soluzione giuridica indicata - nei termini
- che seguono.
- Se l'istituto della "delega di funzioni" e' stato finora
esaminato, nella giurisprudenza di questa Corte - in termini
- omogenei e comuni, tanto con riferimento all'insediamento privato (in specie: l'impresa,
piu' o meno diversamente
- dimensionata che a quello pubblico (economico e non), nell'atto in cui si definivano le
condizioni in presenza delle
- quali il soggetto attivo del "reato proprio" poteva (e puo') considerarsi
esente da responsabilita', sotto il profilo soggettivo -
- non puo' peraltro sottovalutarsi che le funzioni di chi e' posto al vertice di una
struttura organizzata sono diversamente
- regolamentate a seconda della natura pubblica o privata della stessa.
- Si vuol dire, in breve, che nell'insediamento privato, i doveri
(anche penalmente sanzionati)
- posti dalla legge Merli - direttamente in capo al "titolare dello scarico" -
vengono (normalmente)
- "redistribuiti" secondo regole di autorganizzazione (organigramma
dell'impresa) e/o grazie alla
- (eventuale) delega, cioe' in base ad atti di autonomia privata.
- Nella seconda evenienza, ove la legge ambientale intesta
genericamente - gli stessi doveri -
- sull'ente pubblico (nella specie: il comune) sara' altrettanto facile, sul piano
formale, rintracciare
- la persona fisica che riveste la qualifica di legale rappresentante dell'ente; ma assai
piu' arduo
- individuare in concreto (cioe', ancora: nel rispetto del principio di personalita' della
responsabilita'
- penale, ex art. 27 Cost.) chi risulti investito dell'obbligo di adempiere quello
specifico dovere di
- condotta, dovendosi far ricorso, per una appropriata soluzione, alle assai piu'
complesse norme
- di organizzazione dell'ente.
- Nella presente vicenda (scarico di macello comunale fuori tabella)
tali "fonti" regolative (di
- costituzione, organizzazione e funzionamento) dovevano (devono) rimandare il giudice
penale
- all'esame (a tacer d'altro) dell'ordinamento riformato delle autonomie locali e cioe',
innanzi tutto,
- all'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche; dello statuto
del comune;
- del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- Come fondatamente lamenta l'imputato, il pretore di Treviso ha
trascurato del tutto "il nuovo principio
- sancito dall'art. 51, comma 2, legge n. 142/1990" e le conseguenze che ne derivano
(anche) in termini
- di responsabilita' penale.
- Il rilievo difensivo, giuridicamente corretto, impone a questo
Collegio di fornire qualche ulteriore
- approfondimento in ordine al (relativamente nuovo) contesto normativo accennato, al solo
fine di
- verificare, per i riflessi che ne derivano in sede penale:
- - come si atteggi, negli enti territoriali di autonomia locale, l'attuale riparto di
competenze pubbliche,
- intrinsecamente differenziate, quali quelle: politiche o di governo; di gestione
amministrativa e tecnica;
- di attuazione/esecuzione ( a stregua, in specie, del chiaro dettato degli artt. 36 e 51
della legge n. 142 cit.);
- - se, la responsabilita' penale posta, formalisticamente ed approssimativamente, dalla
legge Merli, in capo
- al "titolare dell'insediamento" e quindi al legale rappresentante dell'ente,
possa (recte: debba), in relazione
- al tipo di violazione in concreto contestata (puramente formale e/o burocratica;
tecnica; sostanziale, ecc.;
- v. retro par. 3.4.), essere ricondotta ad un atto rientrante, comunque, nelle competenze
proprie di
- quest'ultimo (nella specie sindaco) ovvero vada collocata a piu' bassi livelli di
funzioni, per es. gestionali
- (amministrative e/o tecniche); meramente esecutiva; materiali, ecc. (in base, appunto,
alle richiamate norme
- organizzatorie dell'ente o in forza di delega) onde nessun addebito, sul piano
soggettivo, sia
- elevabile, in concreto, al sindaco (sempre che egli abbia correttamente svolto i compiti
suoi propri
- e quelli di "vigilanza e controllo" nascenti dalla "delega").
- 4.1. Nella prospettiva appena indicata, questa Corte non puo' non
registrare che la configurazione
- generale del nuovo ruolo del sindaco (o del presidente della provincia) quale risulta
dall'art. 36 della l.
- n. 142/90 cit. - cui sono demandate funzioni di rappresentanza dell'ente verso l'esterno
(ed in particolare
- sul piano processuale), di impulso nei confronti del consiglio e la giunta comunale, di
sopraintendenza al
- funzionamento dei servizi e degli uffici (si badi: non di direzione dei medesimi,
riservata innovativamente,
- dall'art. 51, stessa legge, ai dirigenti), di nomina dei responsabili dei servizi ed
uffici, ecc. - ha indotto la
- piu' accreditata dottrina pubblicistica e la giurisprudenza amministrativa ad
evidenziare una piu' ristretta area
- di "direzione politica" in cui detta autorita' e' stata collocata, distinta e
(concettualmente) contrapposta alla
- "gestione amministrativa" (riservata alla "dirigenza" degli enti
locali).
- Va preso atto, in estrema sintesi, anche dal giudice penale, che
nell'esercizio delle competenze rassegnate,
- il sindaco, quale "organo di governo" dell'ente, adotta ed indica gli
"obiettivi" da perseguire (per la cui
- elaborazione si serva peraltro anche della collaborazione della dirigenza); ma, la loro
attuazione
- passa, innovativamente, per l'attivita' di "gestione amministrativa"
attribuita alla (nuova) "dirigenza delle
- amministrazioni territoriali".
- Lo stesso giudice penale, quindi, nella ricerca dell'effettivo
responsabile del reato ambientale,
- non puo' prescindere da tale innovativo quadro legislativo (sull'organizzazione
dell'ente locale-"insediamento");
- cioe', a piu' chiare lettere, non deve ignorare che le precedenti condizioni di
responsabilita' dei pubblici
- amministratori locali, presso cui si concentrava ogni potere decisionale - nonche'
l'esercizio diretto dei
- compiti di gestione amministrativa (si consideri, per l'esclusiva competenza del sindaco
ad adottare
- atti di rilevanza esterna, il precedente art. 151 del T.U. della legge comunale e
provinciale del R.D.
- n. 148/1915) - ha subìto un accentuato ribaltamento con la menzionata legge n. 142/90.
- La quale ha, con evidenza, separato i due profili cennati - di
indirizzo politico-amministrativo e di governo
- dell'ente, per gli amministratori elettivi, e di gestione amministrativa, per i
dirigenti, funzionari dell'ente - ripartendo,
- di conseguenza, le connesse responsabilita' amministrative, disciplinari, contabili e
civili - con decisivi riflessi
- anche nell'ambito penale, proprio nel rispetto dei cennati criteri di riparto e/o
trasferimento di funzioni (elaborati
- dalla giurisprudenza richiamata in tema di esonero da responsabilita' tra soggetto
attivo di "reato proprio" e
- soggetto in concreto investito del dovere penalmente sanzionato, in base alle norme
interne di organizzazione
- e/o in forza di delega).
- 4.2. A ben vedere, la legge-quadro sulle delle autonomie locali
(legge di principi e di riforma
- economico-sociale, a tenuta "rafforzata", in quanto derogabile solo con
disposizioni espresse,
- ai sensi del comma 3, del suo art. 1) scolpisce la cennata distinzione (fra organi di
governo ed organi di
- gestione), nell'univoco dettato del suo art. 51 (da leggere contestualmente all'art. 36,
relativo alle competenze
- del sindaco) ove si pongono i seguenti principi (con evidenti ricadute nel distinto
territorio della responsabilita'
- penale):
- 1) gli uffici ed i servizi sono organizzati, tramite apposito
regolamento comunale, in conformita'
- allo statuto dell'ente, "in base a criteri" non solo di "economicita' e
funzionalita'" ma anche di "autonomia
- di gestione";
- 2) lo stesso regolamento attribuisce "la responsabilita'
gestionale" - che sappiamo per quanto precede "autonoma"
- - ai "dirigenti" i cui compiti consistono "nell'attuazione degli
obiettivi fissati dagli organi dell'ente", in "coordinamento
- con il segretario dell'ente" (v. art. 51, comma 1 e art. 52, comma 3).
- Gia' da tali disposti, risulta netta, ai nostri fini, la evidenziata
distinzione fra "vertice" comunale
- - chiamato a fissare gli obiettivi "politici" degli uffici e dei servizi (e
quindi anche di "politica ambientale",
- quali, nella specie: il costante e persistente adeguamento degli scarichi del macello
comunale ai limiti di
- accettabilita' statali e regionali, ex art. 21, comma 3, con adeguati impegni di spesa e
destinazione di personale,
- ecc.) e "gestione autonoma" dei dirigenti - i quali, come appena ricordato,
sono gravati della responsabilita'
- gestionale di "attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente", in
doveroso "coordinamento" con il segretario
- comunale (incaricato, autonomamente e direttamente, a "....sovraintendere allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti, a
- coordinare le attivita' ed a curare l'attuazione dei provvedimenti", ex comma 3,
dell'art. 52);
- 3) i "criteri e le norme" afferenti la direzione
degli uffici e dei servizi sono dettati dallo statuto comunale e
- dall'apposito regolamento che si uniformano alla seguente "norma di principio"
della l. n. 142: ".... i poteri di indirizzo e
- controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita
ai dirigenti...." (v. comma 2, dello
- stesso art. 51).
- Il Collegio non puo' fare a meno di
sottolineare, in definitiva, che il quadro delle competenze sinora
- tratteggiato trova, in tale ultimo dettato, la sua piu' nitida espressione (e conferma)
con la esplicita indicazione
- legislativa secondo cui:
- a) al sindaco e' riservata una (esclusiva)
funzione di "indirizzo" e di "controllo", perfettamente
- in linea con il suo potere di elaborare e dettare gli "obiettivi" da
perseguire (v. subito sopra); con l'ulteriore
- specificazione, quasi ovvia, ma che merita indicare, in relazione al caso in esame, che:
- b) il "controllo" del sindaco, di
cui parla l'art. 51, non va inteso come "controllo" tecnico e di merito
- della idoneita' ed adeguatezza dell'attivita' e delle scelte operate dagli uffici
investiti della gestione tecnica,
- dell'utilizzo e/o manutenzione ottimale degli impianti.
- In altre parole, chi e' posto al vertice dell'ente non e' chiamato a
verificare direttamente e personalmente,
- nella materia ambientale, che, per es., i servizi di igiene pubblica delle U.S.L. (o i
presidi multinazionali di
- prevenzione) o le sezioni provinciali dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ecc.,
svolgano i loro compiti
- di vigilanza, controllo ed analisi, secondo i parametri di efficienza, nei dovuti tempi
e con le modalita'
- prescritte.
- Tale (supposto) dovere, infatti ( e le responsabilita' anche penali
che ne derivano) risulterebbe,
- per un verso, manifestamente incompatibile con il ruolo (del sindaco) di "organo
elettivo di governo
- dell'ente" e con la sua connessa competenza professionale (squisitamente politica
e/o di alta amministrazione);
- e, per altro verso, si porrebbe in conflitto (invadendole) con le competenze proprie di
altri uffici,
- appositamente deputati alla vigilanza ed al controllo tecnico, cui sono preposti, con le
relative
- responsabilita', altri dipendenti comunali, dirigenti e non (si pensi, per la vicenda,
in oggetto, della
- soppressione delle vasche, alle competenze di controllo riservate, in linea gerarchica:
al responsabile del
- servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.; al presidente della U.S.L.; al titolare
dell'Ufficio ecologia/ambiente/territorio;
- all'ARPA (agenzia regionale per l'ambiente, nella sua diramazione provinciale) sino
all'assessore all'ambiente, ecc.
- E', dunque, su tali ultimi uffici (e sui
rispettivi titolari-dirigenti-responsabili) che il sindaco e' chiamato a
- svolgere la sua elevata funzione di "controllo" (nonche' di sopraintendenza e
coordinamento).
- Ma, si ribadisce, sempre:
- - ai piu' alti livelli di "governo" (cioe' "controllando"
l'idoneita' professionale dei titolari degli uffici e servizi
- ovvero dei "delegati"; "vigilando" sulle funzionalita' ed efficienza
delle strutture; progettando e perseguendo una
- "politica" di reperimento e dotazione di personale e risorse economiche per
uffici e servizi, di dotazione
- di attrezzature efficienti, ecc., secondo "obiettivi" che, nell'area del
libero mercato, vengono usualmente definiti
- "scelte di politica aziendale", scelte di cui l'imprenditore (come il legale
rappresentante dell'ente) deve sempre
- rispondere (cfr. Cass. pen., 7-12-1991, Piran; Id. 24-9-1993, Robba e, per un
riconoscimento legislativo dello
- stesso principio, nella materia della sicurezza e salute dei lavoratori, v. l'art. 1,
comma 4-ter del novellato d.lgs.
- n. 626/1994, sulla "non delegabilita'" di determinati adempimenti, intestati
esclusivamente al datore di lavoro,
- e sul desunto, inequivocabilmente riconoscimento, della "possibilita' di avvalersi,
nelle imprese e negli enti,
- della delega di funzioni come strumento di devoluzione volontaria ad altro soggetto del
debito di sicurezza
- e delle relative responsabilita' anche penali");
- - nel rispetto dei nuovi e piu' estesi compiti della "dirigenza comunale".
- Per tale ultimo aspetto, che produce
significativi contraccolpi nella sfera delle responsabilita',
- anche penali, del sindaco (riducendole), questo Collegio non puo' ignorare, infine:
- 4) l'enfasi con cui la legge n. 142/1990 rilancia il ruolo della
dirigenza locale (e del segretario comunale).
- In tal senso appare illuminante:
- - il dettato del comma 3, dell'art. 51 cit., secondo cui: "tutti i compiti"
connessi alle rispettive "responsabilita'
- gestionali" (dei dirigenti appunto) sono estese dalla legge cit. sino a
ricomprendere competenze
- gia' tipicamente sindacali quali "....l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione comunale
- verso l'esterno" (dalla presidenza delle commissioni di gara e di concorso alla
responsabilita'
- delle procedure d'appalto.. sino alla stipulazione dei contratti che vincolano il
comune!), fatta
- salva l'espressa ".... riserva agli organi di governo dell'ente" (ove la
menzione di quest'ultimi,
- all'atto dell'investitura dei primi, esalta la dicotomia giuridica fra gli atti di
governo e gli atti di
- amministrazione, ripetutamente segnalata);
- - le "conclusioni" dello stesso legislatore della riforma
che, nel comma 4, dell'art. 51 cit., detta:
- "I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente,
della correttezza amministrativa
- e dell'efficienza della gestione".
- Parafrasando, deve convenirsi sulla nuova "regola" per la
quale: la gestione amministrativa degli
- uffici e servizi, attribuita ai dirigenti, costituisce il presupposto giuridico di una
loro diretta responsabilita'
- non solo in termini di legittimita' del loro operato (secondo i noti vizi di
incompetenza, eccesso di potere,
- ecc.) ma anche a stregua dei distinti parametri di merito (cioe' di valutazione dei
risultati)
- di "efficiente gestione" (variante del canone costituzionale di "buon
andamento" della p.a.
- di cui all'art. 97 Cost.).
- Nei piu' estesi confini della responsabilita' dirigenziale -
che esalta la professionalita' e quindi
- la responsabilita' dei dirigenti, sino ad estenderla ".... anche all'azione
complessiva dell'ufficio di cui
- si valutano i risultati con un giudizio... di accertata inidoneita' all'esercizio di
determinate funzioni o di
- insussistenza del rapporto fiduciario ..." (per riprendere un risalente auspicio
del giudice amministrativo
- e contabile; v., gia' di Cons. Stato, sez. IV, 24-5-1983, n. 330 ed, in conformita',
Corte Conti 15-9-1986,
- n. 176) - andava (e va), dunque, ricondotta l'accertata inefficienza del sistema di
gestione tecnica del macello
- comunale di MMM, con specifico riferimento alla temporanea irregolarita' dei suoi
scarichi.
- Di tale irregolarita', di conseguenza, non poteva essere chiamato a
rispondere il sindaco (ma il suo
- delegato).
- 4.3. In accoglimento del secondo motivo del ricorso, devesi
annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata,
- risultando evidente dagli atti:
- - che al sindaco B. non e' addebitabile alcun profilo di
colpevolezza, "trovando giustificazione"
- che egli non abbia curato di persona i doveri inerenti alla sua posizione di
destinatario della norma penale
- e non abbia impedito il verificarsi dell'evento, in ragione dell'ordinamento dell'ente
di appartenenza e della
- disposta, rituale delega, nonche' in relazione alla particolare natura tecnica delle
funzioni delegate, affatto
- estranee alla politica ambientale ed ai suoi compiti di "governo" dell'ente;
- - che, in considerazione delle circostanze di fatto e della natura
del precetto violato, il B. non era nelle
- condizioni di rendersi conto preventivamente della inadempienza del delegato e quindi
della necessita'
- del suo intervento al fine di garantire il rispetto della norma penale violata dallo
stesso "delegato" (in questi
- termini, ma con riferimento al presidente di un consorzio intercomunale di igiene
urbana, v. Cass. pen. sez. III,
- n. 231/1996 cit.);
- - che il dirigente di un ufficio, "delegato" di specifiche
incombenze ambientali proprie del legale rappresentante
- dell'ente (come il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi dei macelli
comunali), risponde penalmente per
- l'inosservanza degli obblighi rientranti nelle funzioni trasferitegli, gia' di
competenza del sindaco, su cui grava,
- a seguito ed in ragione della delega, un nuovo, specifico dovere di vigilanza e
controllo dell'incaricato (nella
- specie non violato), circa l'esatto adempimento di detti obblighi.
-
- --------------
-
- In materia di delega di funzioni, cfr. anche: Cass.
sez. III, 3 maggio 1996 n. 4422.
- In tema di responsabilita' omissiva del Sindaco nei casi di
inadempienza alla normativa
- ambientale da parte dell'assessore delegato, cfr. Cass. sez. III, 24-4-1995 n.
4349.
- In dottrina, sul tema della delega di funzioni, cfr.: Palombi,
La delega di funzioni, in Trattato di diritto penale dell'impresa, a
cura di A. Di Amato, Padova, vol. I, 1990, 267 ss.;