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L'efficacia della delega amministrativa ai fini dell'esclusione della responsabilita' penale del Sindaco.

 

Cass. sez. III, 9 ottobre 1996 (cc. 29 maggio 1996) n. 775.
Pres. Tridico, rel. Giampietro P., p.m. Pagliarulo, (conf.), imp. B.
 
Il Sindaco non è responsabile per il superamento dei limiti di accettabilita' degli scarichi del
macello comunale qualora abbia delegato il controllo ad assessore comunale tecnicamente
in grado di gestire e seguire le relative funzioni.
 
(l. 10-5-1976 n. 319, art. 21; l. 8-6-1990 n. 142; l. 17-5-1995 n. 172).
 
 
                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
1.0. Avverso la sentenza del Pretore di Treviso - che condannava il B., quale sindaco di MMM e
responsabile del macello comunale, alla pena 10 milioni di ammenda, per l'avvenuto superamento
di alcuni limiti di accettabilita' della tab. c), allegata alla legge n. 319/76, come modificata dalla legge
n. 172/1995 - ricorre in cassazione il prevenuto chiedendo, in principalita', l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata ed, in subordine, l'annullamento, con rinvio, per la rinnovazione del dibattimento
e l'esperimento di una perizia sulla assimilabilita' degli scarichi, in oggetto, a quelli provenienti da
insediamento civile, per i seguenti motivi:
- mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente erronea applicazione della legge penale
ed illogicita' della motivazione in ordine alla qualificazione dello scarico.
    Lamenta il ricorrente:
    che l'attivita' svolta dal macello comunale non rientrava tra quelle produttive, in senso stretto,
cioe' di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, ma si risolveva in una prestazione di servizi,
offerta dal comune ai piccoli allevatori che macellavano in proprio servendosi, per l'appunto, delle
attrezzature del macello;
    che, a tale conclusione, doveva pervenirsi anche in applicazione dell'art. 1-quater della legge 690/76
e dei principi formulati da questa Corte in ordine al criterio di assimilabilita' degli scarichi quale strumento
decisivo di qualificazione dell'insediamento, come produttivo o civile, piuttosto che in relazione all'attivita'
svolta da quest'ultimo.
    Si obietta, in particolare, che il pretore aveva omesso qualsiasi indagine sulla natura dello scarico,
definendo aprioristicamente il macello un insediamento produttivo e non accogliendo l'istanza di perizia
dibattimentale volta a quello di un insediamento civile, in relazione a determinati parametri tabellari,
significativi e propri di quest'ultimo.
    Con un secondo motivo, si censura:
- l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla
individuazione del soggetto attivo del reato.
    Si nega, in specie, che la responsabilita' per contravvenzione in oggetto potesse essere attribuita al
ricorrente nella sua veste di sindaco, in quanto:
    la gestione del macello comunale era stata delegata, con apposito atto amministrativo, all'assessore
all'ecologia, tal C. S., gia' responsabile di tale struttura nella precedente amministrazione;
    lo statuto del macello ne prevedeva la gestione e direzione nella persona del veterinario condotto,
sostituito, dopo la soppressione di questa figura professionale, dal menzionato assessore che, fra l'altro,
era dirigente dell'area ispezione alimenti di origine animale dell'USL e quindi investito di compiti di vigilanza
su tutti i macelli privati (detto assessore si era, di fatto, occupato dal 1990, in via esclusiva, del macello
comunale);
    la decisione di non utilizzare le vasche di stoccaggio del sangue era stata assunta, per ragioni tecniche
ed economiche, dalla precedente amministrazione e tutti gli organi tecnici (custode, ufficio ecologia, ecc.)
avevano, come unico referente, l'assessore C.
    Osserva, conclusivamente, l'impugnante che erroneamente il pretore aveva ritenuto il sindaco comunque
responsabile per aver omesso di impartire ogni opportuna direttiva all'assessore, in quanto l'odierno imputato
era gravato dai compiti inerenti l'amministrazione di un comune dalle considerevoli dimensioni; rivestiva ulteriori e
rilevanti cariche pubbliche, quale presidente di un consorzio acquedottistico e, comunque, con il rilascio della delega,
doveva considerarsi in regola rispetto ad ogni dovere di diligenza, in mancanza di particolari segnalazioni o richieste
altrui.
    Si aggiunge, poi, che se, come preteso dal giudice di merito, egli avesse dato direttive ed interferito nella attivita'
dell'assessore, il concorso nel reato sarebbe stato a quel punto davvero inevitabile.
    Si eccepisce, infine, che il pieno affidamento dell'imputato a persona capace andava semmai e comunque
valutata dal pretore ai fini dell'esimente della buona fede.
 
                                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato.
    Appare, sul piano logico, preliminare l'esame della specifica censura con cui si lamenta che il pretore avrebbe
negato l'ammissione di una perizia dibattimentale volta ad accertare l'assimilabilita' o meno dello scarico de quo a
quello proprio di un insediamento civile (recte: abitativo come detta testualmente l'ultima proposizione della lett.
b) del comma primo, dell'art. 1-quater, della legge n. 690/1976, fornendo un parametro di assimilazione concettualmente
piu' restrittivo di quello proprio della categoria civile), in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
    Essa risulta destituita di fondamento.
    Ed, invero, come gia' avuto modo di sottolineare questa Corte, non si da' propriamente un vizio di legittimita',
riconducibile alla norma processuale cit., ove venga respinta un'istanza di tal genere, atteso che "... il diritto alla
controprova non puo' avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come
tale non classificabile ne' a carico, ne' a discarico dell'accusato oltreche' sottratto al potere dispositivo delle parti
e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, assistita da adeguata motivazione,
e' insindacabile in sede di legittimità" (cfr. Cass. pen. 17-6-1994, Jahrni).
    Sul punto, la sentenza impugnata argomenta correttamente circa la superfluità della perizia, in base alla decisiva
considerazione che l'impresa di macellazione comunale risulta riconducibile, per se stessa, nella categoria
dell'insediamento produttivo, come definito dall'art. 1-quater, lett. a) cit., trattandosi di attivita' di produzione di beni
- da intendere in senso lato e, dunque comprensiva anche di qualsiasi (lavorazione per la ) ... trasformazione di beni
come quella in oggetto concretantesi nella macellazione delle carni - svolta con carattere di stabilita' e permanenza,
in una determinata area da cui origina uno scarico terminale.
    Con tale qualificazione il giudice di merito si e' conformato ad un indirizzo consolidato di questa Corte che ha
riconosciuto, espressamente e direttamente, la natura produttiva di tali insediamenti con riferimento esplicito alla
attivita' in essi svolta (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III, nn. 6410 e 6430/1991; Id. 7-3-1994, in Cass. pen.
1995, pag. 1610, n. 1020);
    senza dire, infine, che, nel distinto ma contiguo ambito igienico sanitario, i macelli sono qualificati addirittura
"industrie insalubri di prima classe".
    Le conclusioni esposte non mutano ove si ricorra al distinto parametro afferente le caratteristiche quali-quantitative
del refluo (rispetto a cui predicare od escludere la eccepita "assimilabilità"), essendo stato ritualmente accertato -
dagli ispettori che procedettero al prelievo ed alle analisi laboratoristiche, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art.
223 disp. att. al c.p.p. - che ®.. i valori relativi ai parametri sedimentali, materiali in sospensione C.O.D., fosforo
e ammoniaca erano superiori ai limiti stabiliti dalla tab. C), allegata alla legge n. 319/76 (come evidenziato nella parte
motiva della decisione).
    In definitiva, pur considerando il macello comunale un'impresa "di servizi", secondo l'eccezione difensiva
dell'istante, detto insediamento, tipologicamente civile, sarebbe da qualificare, in linea con l'insegnamento di
questa Corte, anche a sez. Un. (v. la decisione del 10-10-1987, in Cass. pen., 1988, pag. 788, m. 667),
di tipo "produttivo", non presentando, nella specie, uno scarico dal contenuto proprio di quello proveniente
da un insediamento abitativo (conclusione cui perviene il pretore alla stregua dell'accertato sfondamento dei
menzionati, molteplici parametri della tab. C).
    2.0. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del ricorso, non potendosi ravvisare - per le ragioni
che seguono - alcun profilo di responsabilita' in capo al sindaco, per l'episodio del 30-5-1995, in relazione
alle modalita' di gestione del macello comunale (di competenza di terzi) ed al controllo dei relativi scarichi
(demandato, con delega espressa, all'assessore dell'ecologia C. Secondo, per gli aspetti igienico-sanitari ed
ambientali).
    2.1. Su tali circostanze, e proprio con riferimento al profilo soggettivo della colpevolezza, occorre dare atto
che il pretore riconosce:
- l'esistenza e l'ampio contenuto della delega;
- che il C. ".. ha in concreto svolto la propria attivita' nel ramo del servizio de quo" ed ha disposto analisi ad ampio
raggio sugli insediamenti produttivi del comune, compreso il macello in oggetto, ecc.;
- che il medesimo "risultava persona idonea a svolgere attivita' di controllo del macello", tanto da pervenire alla
conclusione che ".. e' pertanto emerso con certezza che l'assessore all'ecologia ha svolto funzioni di controllo
sull'attivita' del macello".
    Ma, pur in presenza del descritto quadro probatorio, quel giudice reputa di ritagliare, in capo al sindaco,
un'area residua di responsabilita', sulla considerazione che:
1) anche a seguito della delega, con cui si verifica un trasferimento di poteri, con i connessi obblighi, ".. permane in
capo al sindaco l'obbligo di impartire le opportune direttive sia all'atto della delega che successivamente..", tanto piu'
in un comune di ridotte dimensioni come MMM (obbligo che non sarebbe stato assolto dall'imputato);
2) il sindaco resta responsabile del macello comunale essendo, per legge (Merli) il soggetto "effettua lo scarico"
intendendosi "coinvolgere", con tale espressione normativa, "... tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza
e gestione dell'insediamento produttivo" e dunque il sindaco, limitatamente,
pero',  "all'obbligo di vigilanza e controllo" sull'attivita' svolta dal delegato;
3) non costituisce scusante per il sindaco, comunque e sempre gravato dall'obbligo di vigilanza,
".. la mancanza delle necessarie cognizioni tecniche" poiche', si insiste, la sua responsabilita' permane e
si configura, in forma colposa, per difetto di controllo e vigilanza.
    2.2. Ritiene questo Collegio che le conclusioni tratte dal giudice di merito - in punto di responsabilita'
colposa - sulla scorta dei dati di fatto pacificamente acquisiti al processo, meritano censura.
    Come sopra rilevato, la colpa specifica attribuita al sindaco viene correlata, a fronte della rilasciata delega di
funzioni (che, secondo lo stesso giudicante, determina l'effetto di "trasferire l'esercizio dei poteri con i connessi obblighi
nella materia delegata") nell'avere violato l'obbligo:
1) di "impartire le direttive" al delegato (nel non aver "deciso nulla in merito");
2) di esercitare, in continuum, la "vigilanza e controllo", obbligo che l'organo delegante "mantiene"
anche se privo delle "necessarie cognizioni tecniche".
    Tali argomentazioni ed i sottesi principi di diritto - benche' corrispondano, in prima approssimazione, ad alcuni
criteri di imputazione di colpa formulati (anche) da questo giudice di legittimita', nell'articolata giurisprudenza in
materia di responsabilita' penale connessa all'esercizio di impresa (ed, estensivamente all'attivita' di enti pubblici, come
nel caso) ove la complessita' delle strutture organizzative ivi operanti impone una piu' o meno minuziosa divisione delle
competenze ed, eventualmente, una ulteriore dislocazione di mansioni, a mezzo "delega", da posizioni di vertice a posizione
intermedie (o comunque di piu' basso livello), nel difficoltoso sforzo di conciliare l'ineludibile principio della
responsabilita' penale personale con il processo di "spersonalizzazione" dell'attivita' d'impresa (o dell'ente
pubblico) e di moltiplicazione delle competenze (correlate, nel gergo economico-aziendalistico: all'unita' di line, con
riferimento alla struttura operativa, articolata secondo livelli gerarchici; all'unita' di staff, costituita da uffici di ricerca,
consulenza, ecc.; alle c.d. tecnostrutture, caratterizzate dallo svolgimento di attivita' di controllo e di direzione,
come quelle svolte dal responsabile dell'ecologia, della sicurezza e simili)
- non sono conferenti alla fattispecie decisa.
    2.3. Prendendo le mosse dall'esame della delega rilasciata dal B., risulta che essa fu redatta per iscritto,
"personalizzata" ("all'assessore C. Secondo") ed anteriore (del 4-3-1992) ai fatti di causa (3-5-1993).
    Quanto al suo contenuto, detto incarico concerneva espressamente le materie in cui ricadeva il controllo
sull'impatto degli scarichi del macello sul suolo o altri ricettori, e cioe', per l'appunto, "... l'ecologia e l'assetto e
difesa del territorio".
    Di piu': tale delega andava a ricongiungersi e ratificava le mansioni che il C. gia' svolgeva nella precedente
amministrazione, quale "responsabile della struttura", e pertanto non necessitava di alcuna ulteriore prescrizione
dettagliata.
    Risulta, in definitiva, per tabulas - quanto al primo addebito di colpa (v. sub. 1, del precedente par. 2.2.) - che
nessuna "direttiva" o "decisione di merito" il sindaco (aveva necessita' di o) era tenuto ad apprestare, a corredo della
"delega", tanto all'atto della sua adozione che in epoca successiva (a prescindere dalla sua competenza tecnica,
pacificamente mancante: su cui v. infra), non solo:
a) per quanto appena detto circa la delimitazione dell'area delle responsabilita' gia' definite, in capo al C., della precedente amministrazione (e dall'imputato ratificate), ma anche:
b) in forza di una fonte prescrittiva ufficiale, come lo Statuto del macello (pomposamente denominato, in sede di delibera
consiliare del 22-9-77: "Testo Unico di regolamento per il macello comunale di M.") che ne affidava la gestione
al veterinario comunale (oltre a prevedere la presenza del custode e l'eventuale ausilio di un vigile veterinario) e dunque,
al veterinario C., nella duplice veste di amministratore comunale e di dirigente dell'area ispezioni alimenti di origine animale
dell'USL 13 (in tale veste egli era incaricato dei compiti di vigilanza sanitaria su tutti i macelli anche privati nonche'
".. di ricerca e di analisi"; compiti che risultano di fatto svolti, in via esclusiva, proprio dal "delegato", come
esplicitamente riconosciuto in sentenza).
    Da ultimo il C., quale funzionario dell'USL cit., era tenuto istituzionalmente:
c) alla vigilanza igienico-sanitaria ed ambientale proprio in forza della legge n. 319/76 (v. artt. 6 e 15) tenuta
ferma, sul punto, dalla nuova legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente (in acronimo:
ANPA, del 21-1-1994, n. 61), la cui disciplina transitoria, ex art. 5, fa appunto salve le competenze di controllo
delle UU.SS.LL. in questi univoci termini : "Ai fini di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela
ambientale, i presidi multizonali .. ed i servizi dell'unita' sanitaria locali... continuano a svolgere le attivita' tecniche
esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali...").
    Tale qualifica, unitamente all'incarico ricevuto, per delega, facevano del C. l'unico referente per le questioni
attinenti il macello anche rispetto agli organi tecnici di gestione del medesimo (dal custode all'ufficio ecologia).
3.0. Per altro, come evidenziato (v. par. 2.2.), il giudice di merito ha indicato, come autonomo titolo di colpevolezza,
la violazione del dovere di "vigilanza e controllo" rimasta in capo al sindaco pur dopo la delega.
    Questo Collegio non condivide tale assunto finale, ma per giungere a questa conclusione ritiene doveroso
ripercorrere alcuni specifici passaggi del provvedimento impugnato che attengono: al tipo di reato in concreto giudicato;
alla natura del medesimo (se, in specie, di tipo proprio o comune, e, nel merito, se di natura puramente formale o
sostanziale); agli effetti della delega, ai fini di delimitare la colpa, nell'ambito proprio (e peculiare) di un ente pubblico
territoriale, come il comune, di recente riformato.
    3.1. Partendo, dunque, dalla natura (propria o comune) del reato contestato (di cui all'art. 21, comma 3
della l. 319/76), non sfugge a questa Corte che la questione ha formato oggetto di una pluralita' di indirizzi e
di varianti interpretative tanto della giurisprudenza che della dottrina (cfr., per la prima, da ultimo: Cass. pen. sez. III,
2-5-1996, n. 231, ricor. A., che esamina analiticamente questa problematica, proprio con riferimento alla legge Merli
ed al D.P.R. n. 915/82, optando per la tesi della natura "comune" dei reati di cui all'art. 21 e ss. l. 319 cit., che
"non sono posti in via diretta ed esclusiva a carico dell'imprenditore"; ma, in senso contrario, la stessa
sezione, con decisione del 26-6-1996, n. 2078, ric. Cilento).
    Ma resta convinta che la tesi cui deve assegnarsi maggiore persuasivita' resta quella che - ad onta della
approssimativa formulazione della disciplina penale introdotta dalla l. 319/76 (incentrata sul pronome indefinito
"chiunque...") e tenendo conto: a) della natura burocratico-formale delle sue molteplici contravvenzioni;
b) del dovere fondamentale (che le sottende) di conformazione (progressiva e) finale degli affluenti a
determinati limiti di accettabilita'; c) che tale obiettivo costituisce espressione e conseguenza diretta di scelte di
politica aziendale - ravvisa in dette violazioni ipotesi di reato a soggettivita' ristretta.
    Per queste stesse ragioni neppure puo' convenire con la comune affermazione, di recente rilanciata da autorevole
dottrina, secondo cui di tali reati deve rispondere penalmente "chi effettua materialmente lo scarico e chi vi concorre".
    E' agevole ribattere, infatti, a tale asserzione, forzatamente ellittica (e percio') approssimativa, anche se
ispirata dalla lettera della norma (il "chiunque" indicato), che il "materiale" (nel senso di effettivo) rilascio dello scarico
non configura gli estremi delle fattispecie di reato ma ne costituisce semplicemente il presupposto oggettivo ("materiale")
venendo sanzionata dalla legge, di volta in volta: la violazione formale dell'obbligo di richiedere la prescritta (e preventiva)
autorizzazione; di ottenerne il rilascio prima di ogni scarico; di osservarne le clausole (anche solo formali); di non rispettare
i limiti di accettabilita'; di mancata istallazione di strumenti di controllo; ecc.
    In conclusione, colpendosi penalmente l'inosservanza di prescrizioni amministrative o di provvedimenti impartiti dalla
P.A. rivolti necessariamente all'insediamento (v. testualmente gli artt. 12 e 13) e, piu' propriamente, sul piano soggettivo, al
suo "titolare" (con la variante lessicale del "titolare dello scarico": cfr., per tutti, l'art. 15), ne consegue, coerentemente
e necessariamente, che le contravvenzioni introdotte a garanzia di quei precetti hanno come loro destinatario diretto il
"titolare e/o legale rappresentante" dell'insediamento.
    Ove quest'ultimo assuma la forma dell'impresa o di un ente, il "destinatario" proprio della norma incriminatrice
altri non e' che il relativo titolare e/o legale rappresentante (nella logica dei c.d. reati di disobbedienza ai precetti
amministrativi rivolti all'impresa o all'ente, in cui ovviamente concorrono anche soggetti diversi dal "titolare",
secondo il noto meccanismo del concorso dell'extraneus nel "reato proprio").
    Tornando al caso in esame, poiche' nell'ambito del comune, il sindaco, quale legale rappresentante dell'ente,
e' tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge sulle acque (i cui obiettivi ambiziosi coinvolgono, necessariamente,
un impegno economico-finanziario e di gestione amministrativa e tecnica dell'ente e dei suoi servizi che non puo'
essere imputato al suo vertice), ben ha fatto il pretore a rivolgersi, innanzi tutto, all'odierno imputato, contestandogli
l'irregolarita' accertata dello scarico del macello comunale.
    Ma, tanto riconosciuto, questo Collegio non puo' seguire lo stesso giudice di merito sul punto in cui
- correttamente assegnando allo strumento della "delega di funzioni" l'obiettivo di meglio ripartire i compiti
ed i doveri formalmente indirizzati dalla legge Merli all'ente (e quindi al suo legale rappresentante) - ravvisa
nella condotta dell'imputato (in veste di "delegante") un'area ristretta (e persistente) di responsabilita', per la violazione
del "dovere di garanzia" (verso l'operato del delegato) in cui si e' trasformato il suo obbligo originario (in tema
v., da ultimo, cass. pen. n. 231/1996, ric. Altea, cit.).
    La soluzione accolta in sentenza va - nella specie - censurata in considerazione di due profili specifici che
attengono, come premesso (v. retro par. 3.0.), al tipo di delega rilasciata ed alla condotta che ha, in concreto,
determinato il superamento tabellare del macello (in relazione alle competenze delegate).
    3.2. Sul primo aspetto, la delega consegnata al C., nel 1992, rivestiva certamente, in base alle circostanze di fatto
accertate dal pretore (indicate, supra, a par. 2.0.) tutti i caratteri - elaborati, nel tempo, dalla giurisprudenza di questa
Corte - per riconoscere (e garantire) un effettivo trasferimento di funzioni al delegato:
- conformita' alla normativa interna dell'azienda; anteriorita' dell'atto al fatto-reato; idoneita' tecnico-
professionale del delegato; autonomia decisionale del medesimo; disponibilita' dei mezzi necessari all'adempimento
dei doveri; non fraudolenza dell'atto, ecc. (v., ex plurimis, Cass. pen. 24-4-1995, G.; Id. 20-9-1994, C.; Id. 14-9-1993, R.).
    Quanto alla sua efficacia liberatoria, il Collegio ritiene corretta - in astratto - la soluzione di diritto formulata dal
giudice di merito il quale ha negato implicitamente che il passaggio di funzioni - strettamente legate alla qualifica
personale del sindaco - trasferisse anche la titolarita' di detta qualifica tanto da liberare interamente il delegante da
responsabilita' penale (facendo del delegato il nuovo "soggetto attivo" del reato proprio).
    Giustamente quel pretore ha ravvisato nell'imputato il primo e permanente destinatario dei doveri imposti dalla
legge penale che non poteva essere derogata con un atto di autonomia negoziale o, come nella specie, da un atto
amministrativo interno, contestandogli, di conseguenza, l'inosservanza di un dovere di diligenza (per l'omessa
vigilanza sul delegato) che si radicava, appunto, sul presupposto dell'intrasferibilita' dell'obbligo di
"garante primario".
    Ma cio' ammesso - in conformita' ai piu' moderni orientamenti di questo giudice di legittimita' che considera non
solo l'opportunita' ma, piu' spesso, la necessita' tecnico-funzionale del riparto di competenze formalmente intestate al
titolare dell'impresa (o dell'ente), riconoscendogli la liberta' di scegliere di volta in volta le modalita' con cui adempiere
detti obblighi ricorrendo a propri collaboratori (o a terzi) - va diversamente ricostruito, nel caso in esame, il dovere di
"controllo e vigilanza" che si era costituito in capo al (delegante) B.
    3.3. In linea di principio, questo Collegio ribadisce che il delegante, come "garante primario" dell'obbligo penalmente
sanzionato (di cui resta titolare), nel momento in cui e' autorizzato a trasferire ad altri l'adempimento dei suoi doveri
(cioe' a creare posizioni di garanzia - derivate ed autonome - che si affiancano a quella primaria), assume il rischio
dell'inadempimento del delegato e ne risponde se viene meno, appunto, ai suoi nuovi doveri di controllo (subentrati
a quelli originari, affidatati ad altri).
    Ma, la violazione di tali doveri deve essere dal giudice valutata (ed ancorata) a precise condizioni fattuali e non
affermata in astratto, a prescindere dal tipo di reato contestato e dalle rispettive condotte (dell'incaricante
e dell'incaricato).
    Tanto va affermato, a chiare lettere, proprio al fine di non riportare automaticamente al dante incarico
qualsivoglia inadempimento (violazione) del delegato e per non frustrare, in tal modo, la funzione ineliminabile
dell'istituto e la rilevanza per l'ordinamento giuridico penale dell'atto di "delega".
    Nel caso in esame, si e' gia' visto che il rimprovero elevato dal pretore, a titolo di colpa del sindaco - consistente
nel non aver impartito "opportune direttive" tecniche al delegato - viene smentito, in quanto alla sua non necessita',
dei fatti accertati in giudizio (v. retro par. 2.3.).
    Altrettanto deve ripetersi per gli altri rimproveri mossi in sentenza, con riferimento alla grandezza dell'ente
(M.): "un comune di ridotte dimensioni.." e quindi alla maggiore possibilita' di "vigilare" il delegato.
    Il rilievo e' incongruo sotto molteplici angolazioni.
    Non solo perche' e' pacifico, in causa, che l'imputato oltre ad essere a capo di un ente con 25 mila abitanti era,
al contempo, presidente di un consorzio pubblico posto al servizio di quindici comuni con 100 mila utenti. Ma
soprattutto in quanto, per ragioni di principio, la complessita' gestionale di un'impresa, come la congerie degli
adempimenti burocratico-formali su di essa gravanti (tanto vale a maggior ragione per un ente pubblico la cui
attivita' risulta normalmente procedimentalizzata), non dipende direttamente ne' e' in funzione delle dimensioni
dell'insediamento ma deriva dal contesto normativo in cui esso opera.
    In altri termini, tale complessita' nasce (anche nella specie):
- dalla eterogeneita' e disorganicita' delle prescrizioni amministrative, tecniche, penali e fiscali tanto della
legislazione ambientale quanto di quella previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza del lavoro, ecc.;
- dalla necessita' di dare il giusto spazio alle concrete esigenze della divisione del lavoro in ragione dei rispettivi
ruoli (operativi. di line; di supporto: di staff; di tecnostruttura: v., supra, par. 2.2.);
- dalle opportunita' - necessita' oggettive di razionalizzare l'attivita' produttiva (anche nella gestione di un
macello comunale...), su cui non e' comunque agevole ipotizzare un corretto sindacato del giudice penale
il quale, pur a fronte della accertata effettivita' della delega, voglia spingersi a valutare le scelte organizzative
del titolare dell'impresa o dell'ente...
    3.4. Ne' puo' essere condiviso l'ulteriore addebito di colpa - mosso dal pretore - per non aver il B. ".. chiesto al C.
nulla riguardo alla gestione del macello comunale e di non aver deciso nulla in merito".
Sfugge a quel giudicante che il ".. decidere" in luogo del delegato avrebbe significato (e significa),
secondo l'insegnamento costante di questa Corte, non gia' un corretto esercizio della vigilanza e del controllo
da parte del delegante, ma "ingerenza o interferenza" nell'attivita' del delegato, con conseguente sostanziale revoca
o riduzione della delega e riassunzione diretta del momento esecutivo dell'obbligo proprio del delegante
(con esposizione alla responsabilita' penale per l'eventuale violazione; cfr., da ultimo, Cass. pen. 26-5-1994,
n. 6170 e 2-5-1996, n. 231 cit.).
    Quanto all'accertata omessa "richiesta di informazioni", a parte la genericita' dell'addebito, essa non puo' voler
significare che il "dante incarico" si informi (cioe' debba informarsi) sulle soluzioni tecniche adottate o mantenute dal
delegato, nella concreta modalita' di gestione dei sistemi o impianti di depurazione, perche':
- tali verifiche tecniche sono riservate ad altri organi (tecnici) competenti dell'impresa o dell'ente (nel caso: alla
U.S.L. n. 13 e, in seconda battuta, al'Ufficio Ecologia, ecc.);
e per l'ulteriore ed inoppugnabile ragione che:
- sul dette soluzioni tecniche di gestione e manutenzione, il sindaco delegante (organo politico elettivo) non era (ed e')
in grado di esercitare alcun utile controllo.
    Dalla decisione impugnata risulta infatti che:
a) il controllo tecnico sul delegato era esercitato dall'Ufficio Ecologia - cui si deve l'informativa in ordine alle anomalie
riscontrate nella qualita' degli scarichi grazie all'intervento degli ispettori di igiene che avevano effettuato i prelievi;
b) lo sfondamento dei parametri tabellari era stata provocata dalla decisione di non impiegare - per ragioni tecniche ed
economiche - le vasche di raccolta del sangue, decisione che ne' l'Ufficio ecologia ne' l'assessore preposto (appunto
il delegato C.) avevano segnalato preventivamente al sindaco.
    Quest'ultimo, pertanto, tenuto all'oscuro della soluzione tecnica adottata (causa esclusiva del superamento
tabellare) non poteva in alcun modo intervenire, preventivamente, sugli scarichi del macello (per evitare detta
violazione) ne' suggerendo in anticipo ne' contestando, immediatamente dopo, la soluzione adottata della soppressione
delle vasche di stoccaggio (di cui non era stato neppure informato e su cui comunque non sarebbe stato in grado di
esercitare alcun sindacato) perche', si ripete, tali competenze appartenevano istituzionalmente e per delega ad
altri uffici e a terzi e perche' il delegato assicurava, per quanto esposto, la massima idoneita' tecnico-professionale.
    Il fatto attribuito al sindaco non era, in conclusione, ne' prevedibile ne' evitabile, in base ad una valutazione concreta
delle sue possibilita' soggettive di "vigilanza" in relazione: al tipo di delega conferita; alla concreta affidabilita' del
delegato, sul cui corretto comportamento egli poteva confidare, nel rispetto del principio dell'affidamento, fino al
momento in cui venne a conoscenza dell'inosservanza da parte di quest'ultimo (v., in tal senso, Cass. sez. IV,
18-10-1994, Sbaraglia, sulla affidabilita' dell'incaricato) e alla peculiarita' della contravvenzione contestata.
    3.5. In ordine a tale ultimo profilo, acquisito che nel reato proprio puo' concorrere, oltre al delegato, qualsiasi altra
persona (il "chiunque" della norma incriminatrice) - dipendente (gestore dell'impianto, addetto alla manutenzione ecc.)
o terzo (rispetto al personale aziendale: per es. un fornitore, collaboratore esterno, ecc.) che, con la sua condotta,
partecipi alla causazione del reato - va rilevato come la sentenza impugnata sottovaluta, al fine dell'effetto liberatorio della
delega, il tipo di contestazione elevata.
    La quale, infatti, puo' atteggiarsi, in ipotesi, come:
- mera, puntuale inosservanza di un precetto formale amministrativo-burocratico (mancata comunicazione di certi dati
alla P.A.; omesso aggiornamento di un registro; inosservanza di un termine di scadenza, e simili);
- (ovvero quale) non adozione o violazione delle buone tecniche di funzionamento, conduzione, manutenzione degli
impianti (si pensi all'ottimale utilizzo di un depuratore, di un inceneritore, di una discarica ecc.) sino alla:
- carente e/o elusiva "politica ambientale" dell'impresa o dell'ente ove l'accertato sfondamento dei limiti di
accettabilita' tabellari (degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e simili) sia la diretta o indiretta conseguenza della
adozione di una tecnologia di processo inquinante e/o dall'assenza e/o inadeguatezza dei sistemi depurativi, ecc.
In termini di responsabilita' penale, tale casistica comporta, sul piano logico prima che giuridico, che nell'ultimo
esempio, il "coinvolgimento" dei vertici dell'azienda appare evidente ed altrettanto evidente il limite delle deleghe
"verso il basso"; nelle prime evenienze, invece, le possibilita' di trasferire le funzioni ad altri collaboratori dell'impresa
sono massime (e per quanto detto, quasi "necessitate"), e, correlativamente, i margini di esonero di responsabilita' del
delegante, assai piu' ampi, salvo l'insorgere dell'obbligo di vigilanza e controllo (sulla impossibilita' dell'imprenditore di
esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua posizione di titolare dell'impresa e di destinatario delle norme penali,
v., Cass. pen. sez. IV, 23-2-1993, I. ed altri.
    I principi ivi formulati valgono, a maggior ragione, per l'ente pubblico ed il suo vertice; per la rilevanza, ai fini della
esclusione della colpa, "della particolare natura tecnica delle funzioni delegate", cfr., da ultimo, Cass. pen. sez. III,
n. 231/1996, cit.).
    Anche sotto tale specifica angolazione, non v'e' dubbio che il caso in decisione - di superamento dei cinque parametri
tabellari ricordati, in data 3-5-1993 - vada ricondotto nelle prime due ipotesi , una volta accertato, incontrovertibilmente,
che la violazione era conseguenza diretta ed esclusiva di un intervento tecnico (soppressivo delle vasche di stoccaggio),
assunto in sede di gestione tecnica dell'impianto, a seguito di valutazione (sempre tecnica) della "direzione" del macello posta
sotto il controllo dell'assessore C. e non coinvolgeva, in alcun modo, le funzioni proprie del sindaco (di rappresentanza
dell'ente e di sovraintendenza generale sul funzionamento di tutti gli uffici e servizi del comune).
    Merita dunque accoglimento, in base agli accertamenti di merito cristallizzati nella decisione, il secondo motivo del
ricorso la' ove si prospetta l'esclusione della responsabilita' penale, sul piano soggettivo, perche' il sindaco, non era
rimproverabile, in alcun modo, la violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo sul delegato (nell'ambito dello schema del
concorso fra il soggetto attivo del reato "proprio" ed il terzo, ex art. 40, comma 2, c.p.: su cui v., amplius, Cass. pen. n.
231/1996, ric. A., cit.).
    4.0. Per completezza del discorso va, infine, esaminata un'ultima prospettazione dello stesso (secondo) motivo di
impugnazione che eccepisce ".. l'impossibilita' a pretendere che il B. avviasse una personale attivita' di controllo.. su materie
... la cui gestione amministrativa, secondo il principio sancito dal comma 2 dell'art. 51, della l. 142/90 e' peraltro affidata,
con conseguente responsabilita', al personale con qualifica di dirigente".
    Anche tale doglianza merita di essere accolta - a completamento della soluzione giuridica indicata - nei termini
che seguono.
    Se l'istituto della "delega di funzioni" e' stato finora esaminato, nella giurisprudenza di questa Corte - in termini
omogenei e comuni, tanto con riferimento all'insediamento privato (in specie: l'impresa, piu' o meno diversamente
dimensionata che a quello pubblico (economico e non), nell'atto in cui si definivano le condizioni in presenza delle
quali il soggetto attivo del "reato proprio" poteva (e puo') considerarsi esente da responsabilita', sotto il profilo soggettivo -
non puo' peraltro sottovalutarsi che le funzioni di chi e' posto al vertice di una struttura organizzata sono diversamente
regolamentate a seconda della natura pubblica o privata della stessa.
    Si vuol dire, in breve, che nell'insediamento privato, i doveri (anche penalmente sanzionati)
posti dalla legge Merli - direttamente in capo al "titolare dello scarico" - vengono (normalmente)
"redistribuiti" secondo regole di autorganizzazione (organigramma dell'impresa) e/o grazie alla
(eventuale) delega, cioe' in base ad atti di autonomia privata.
    Nella seconda evenienza, ove la legge ambientale intesta genericamente - gli stessi doveri -
sull'ente pubblico (nella specie: il comune) sara' altrettanto facile, sul piano formale, rintracciare
la persona fisica che riveste la qualifica di legale rappresentante dell'ente; ma assai piu' arduo
individuare in concreto (cioe', ancora: nel rispetto del principio di personalita' della responsabilita'
penale, ex art. 27 Cost.) chi risulti investito dell'obbligo di adempiere quello specifico dovere di
condotta, dovendosi far ricorso, per una appropriata soluzione, alle assai piu' complesse norme
di organizzazione dell'ente.
    Nella presente vicenda (scarico di macello comunale fuori tabella) tali  "fonti"  regolative (di
costituzione, organizzazione e funzionamento) dovevano (devono) rimandare il giudice penale
all'esame (a tacer d'altro) dell'ordinamento riformato delle autonomie locali e cioe', innanzi tutto,
all'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche; dello statuto del comune;
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
    Come fondatamente lamenta l'imputato, il pretore di Treviso ha trascurato del tutto "il nuovo principio
sancito dall'art. 51, comma 2, legge n. 142/1990" e le conseguenze che ne derivano (anche) in termini
di responsabilita' penale.
    Il rilievo difensivo, giuridicamente corretto, impone a questo Collegio di fornire qualche ulteriore
approfondimento in ordine al (relativamente nuovo) contesto normativo accennato, al solo fine di
verificare, per i riflessi che ne derivano in sede penale:
- come si atteggi, negli enti territoriali di autonomia locale, l'attuale riparto di competenze pubbliche,
intrinsecamente differenziate, quali quelle: politiche o di governo; di gestione amministrativa e tecnica;
di attuazione/esecuzione ( a stregua, in specie, del chiaro dettato degli artt. 36 e 51 della legge n. 142 cit.);
- se, la responsabilita' penale posta, formalisticamente ed approssimativamente, dalla legge Merli, in capo
al "titolare dell'insediamento" e quindi al legale rappresentante dell'ente, possa (recte: debba), in relazione
al tipo di violazione in concreto contestata (puramente formale e/o burocratica; tecnica; sostanziale, ecc.;
v. retro par. 3.4.), essere ricondotta ad un atto rientrante, comunque, nelle competenze proprie di
quest'ultimo (nella specie sindaco) ovvero vada collocata a piu' bassi livelli di funzioni, per es. gestionali
(amministrative e/o tecniche); meramente esecutiva; materiali, ecc. (in base, appunto, alle richiamate norme
organizzatorie dell'ente o in forza di delega) onde nessun addebito, sul piano soggettivo, sia
elevabile, in concreto, al sindaco (sempre che egli abbia correttamente svolto i compiti suoi propri
e quelli di  "vigilanza e controllo" nascenti dalla "delega").
    4.1. Nella prospettiva appena indicata, questa Corte non puo' non registrare che la configurazione
generale del nuovo ruolo del sindaco (o del presidente della provincia) quale risulta dall'art. 36 della l.
n. 142/90 cit. - cui sono demandate funzioni di rappresentanza dell'ente verso l'esterno (ed in particolare
sul piano processuale), di impulso nei confronti del consiglio e la giunta comunale, di sopraintendenza al
funzionamento dei servizi e degli uffici (si badi: non di direzione dei medesimi, riservata innovativamente,
dall'art. 51, stessa legge, ai dirigenti), di nomina dei responsabili dei servizi ed uffici, ecc. - ha indotto la
piu' accreditata dottrina pubblicistica e la giurisprudenza amministrativa ad evidenziare una piu' ristretta area
di "direzione politica" in cui detta autorita' e' stata collocata, distinta e (concettualmente) contrapposta alla
"gestione amministrativa" (riservata alla "dirigenza" degli enti locali).
    Va preso atto, in estrema sintesi, anche dal giudice penale, che nell'esercizio delle competenze rassegnate,
il sindaco, quale "organo di governo" dell'ente, adotta ed indica gli "obiettivi" da perseguire (per la cui
elaborazione si serva peraltro anche della collaborazione della dirigenza); ma, la loro attuazione
passa, innovativamente, per l'attivita' di "gestione amministrativa" attribuita alla (nuova) "dirigenza delle
amministrazioni territoriali".
    Lo stesso giudice penale, quindi, nella ricerca dell'effettivo responsabile del reato ambientale,
non puo' prescindere da tale innovativo quadro legislativo (sull'organizzazione dell'ente locale-"insediamento");
cioe', a piu' chiare lettere, non deve ignorare che le precedenti condizioni di responsabilita' dei pubblici
amministratori locali, presso cui si concentrava ogni potere decisionale - nonche' l'esercizio diretto dei
compiti di gestione amministrativa (si consideri, per l'esclusiva competenza del sindaco ad adottare
atti di rilevanza esterna, il precedente art. 151 del T.U. della legge comunale e provinciale del R.D.
n. 148/1915) - ha subìto un accentuato ribaltamento con la menzionata legge n. 142/90.
    La quale ha, con evidenza, separato i due profili cennati - di indirizzo politico-amministrativo e di governo
dell'ente, per gli amministratori elettivi, e di gestione amministrativa, per i dirigenti, funzionari dell'ente - ripartendo,
di conseguenza, le connesse responsabilita' amministrative, disciplinari, contabili e civili - con decisivi riflessi
anche nell'ambito penale, proprio nel rispetto dei cennati criteri di riparto e/o trasferimento di funzioni (elaborati
dalla giurisprudenza richiamata in tema di esonero da responsabilita' tra soggetto attivo di "reato proprio" e
soggetto in concreto investito del dovere penalmente sanzionato, in base alle norme interne di organizzazione
e/o in forza di delega).
    4.2. A ben vedere, la legge-quadro sulle delle autonomie locali (legge di principi e di riforma
economico-sociale, a tenuta "rafforzata", in quanto derogabile solo con disposizioni espresse,
ai sensi del comma 3, del suo art. 1) scolpisce la cennata distinzione (fra organi di governo ed organi di
gestione), nell'univoco dettato del suo art. 51 (da leggere contestualmente all'art. 36, relativo alle competenze
del sindaco) ove si pongono i seguenti principi (con evidenti ricadute nel distinto territorio della responsabilita'
penale):
    1) gli uffici ed i servizi sono organizzati, tramite apposito regolamento comunale, in conformita'
allo statuto dell'ente, "in base a criteri" non solo di "economicita' e funzionalita'" ma anche di "autonomia
di gestione";
    2) lo stesso regolamento attribuisce "la responsabilita' gestionale" - che sappiamo per quanto precede "autonoma"
- ai "dirigenti" i cui compiti consistono "nell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente", in "coordinamento
con il segretario dell'ente" (v. art. 51, comma 1 e art. 52, comma 3).
    Gia' da tali disposti, risulta netta, ai nostri fini, la evidenziata distinzione fra "vertice" comunale
- chiamato a fissare gli obiettivi "politici" degli uffici e dei servizi (e quindi anche di "politica ambientale",
quali, nella specie: il costante e persistente adeguamento degli scarichi del macello comunale ai limiti di
accettabilita' statali e regionali, ex art. 21, comma 3, con adeguati impegni di spesa e destinazione di personale,
ecc.) e "gestione autonoma" dei dirigenti - i quali, come appena ricordato, sono gravati della responsabilita'
gestionale di "attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente", in doveroso "coordinamento" con il segretario
comunale (incaricato, autonomamente e direttamente, a "....sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, a
coordinare le attivita' ed a curare l'attuazione dei provvedimenti", ex comma 3, dell'art. 52);
    3) i  "criteri e le norme" afferenti la direzione degli uffici e dei servizi sono dettati dallo statuto comunale e
dall'apposito regolamento che si uniformano alla seguente "norma di principio" della l. n. 142: ".... i poteri di indirizzo e
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti...." (v. comma 2, dello
stesso art. 51).
        Il Collegio non puo' fare a meno di sottolineare, in definitiva, che il quadro delle competenze sinora
tratteggiato trova, in tale ultimo dettato, la sua piu' nitida espressione (e conferma) con la esplicita indicazione
legislativa secondo cui:
        a) al sindaco e' riservata una (esclusiva) funzione di "indirizzo" e di "controllo", perfettamente
in linea con il suo potere di elaborare e dettare gli "obiettivi" da perseguire (v. subito sopra); con l'ulteriore
specificazione, quasi ovvia, ma che merita indicare, in relazione al caso in esame, che:
        b) il "controllo" del sindaco, di cui parla l'art. 51, non va inteso come "controllo" tecnico e di merito
della idoneita' ed adeguatezza dell'attivita' e delle scelte operate dagli uffici investiti della gestione tecnica,
dell'utilizzo e/o manutenzione ottimale degli impianti.
    In altre parole, chi e' posto al vertice dell'ente non e' chiamato a verificare direttamente e personalmente,
nella materia ambientale, che, per es., i servizi di igiene pubblica delle U.S.L. (o i presidi multinazionali di
prevenzione) o le sezioni provinciali dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ecc., svolgano i loro compiti
di vigilanza, controllo ed analisi, secondo i parametri di efficienza, nei dovuti tempi e con le modalita'
prescritte.
    Tale (supposto) dovere, infatti ( e le responsabilita' anche penali che ne derivano) risulterebbe,
per un verso, manifestamente incompatibile con il ruolo (del sindaco) di "organo elettivo di governo
dell'ente" e con la sua connessa competenza professionale (squisitamente politica e/o di alta amministrazione);
e, per altro verso, si porrebbe in conflitto (invadendole) con le competenze proprie di altri uffici,
appositamente deputati alla vigilanza ed al controllo tecnico, cui sono preposti, con le relative
responsabilita', altri dipendenti comunali, dirigenti e non (si pensi, per la vicenda, in oggetto, della
soppressione delle vasche, alle competenze di controllo riservate, in linea gerarchica: al responsabile del
servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.; al presidente della U.S.L.; al titolare dell'Ufficio ecologia/ambiente/territorio;
all'ARPA (agenzia regionale per l'ambiente, nella sua diramazione provinciale) sino all'assessore all'ambiente, ecc.
        E', dunque, su tali ultimi uffici (e sui rispettivi titolari-dirigenti-responsabili) che il sindaco e' chiamato a
svolgere la sua elevata funzione di "controllo" (nonche' di sopraintendenza e coordinamento).
        Ma, si ribadisce, sempre:
- ai piu' alti livelli di "governo" (cioe' "controllando" l'idoneita' professionale dei titolari degli uffici e servizi
ovvero dei "delegati"; "vigilando" sulle funzionalita' ed efficienza delle strutture; progettando e perseguendo una
"politica" di reperimento e dotazione di personale e risorse economiche per uffici e servizi, di dotazione
di attrezzature efficienti, ecc., secondo "obiettivi" che, nell'area del libero mercato, vengono usualmente definiti
"scelte di politica aziendale", scelte di cui l'imprenditore (come il legale rappresentante dell'ente) deve sempre
rispondere (cfr. Cass. pen., 7-12-1991, Piran; Id. 24-9-1993, Robba e, per un riconoscimento legislativo dello
stesso principio, nella materia della sicurezza e salute dei lavoratori, v. l'art. 1, comma 4-ter del novellato d.lgs.
n. 626/1994, sulla "non delegabilita'" di determinati adempimenti, intestati esclusivamente al datore di lavoro,
e sul desunto, inequivocabilmente riconoscimento, della "possibilita' di avvalersi, nelle imprese e negli enti,
della delega di funzioni come strumento di devoluzione volontaria ad altro soggetto del debito di sicurezza
e delle relative responsabilita' anche penali");
- nel rispetto dei nuovi e piu' estesi compiti della "dirigenza comunale".
        Per tale ultimo aspetto, che produce significativi contraccolpi nella sfera delle responsabilita',
anche penali, del sindaco (riducendole), questo Collegio non puo' ignorare, infine:
    4) l'enfasi con cui la legge n. 142/1990 rilancia il ruolo della dirigenza locale (e del segretario comunale).
    In tal senso appare illuminante:
- il dettato del comma 3, dell'art. 51 cit., secondo cui: "tutti i compiti" connessi alle rispettive "responsabilita'
gestionali"  (dei dirigenti appunto) sono estese dalla legge cit. sino a ricomprendere competenze
gia' tipicamente sindacali quali  "....l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione comunale
verso l'esterno" (dalla presidenza delle commissioni di gara e di concorso alla responsabilita'
delle procedure d'appalto.. sino alla stipulazione dei contratti che vincolano il comune!), fatta
salva l'espressa ".... riserva agli organi di governo dell'ente" (ove la menzione di quest'ultimi,
all'atto dell'investitura dei primi, esalta la dicotomia giuridica fra gli atti di governo e gli atti di
amministrazione, ripetutamente segnalata);
    - le "conclusioni" dello stesso legislatore della riforma che, nel comma 4, dell'art. 51 cit., detta:
"I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa
e dell'efficienza della gestione".
    Parafrasando, deve convenirsi sulla nuova "regola" per la quale: la gestione amministrativa degli
uffici e servizi, attribuita ai dirigenti, costituisce il presupposto giuridico di una loro diretta responsabilita'
non solo in termini di legittimita' del loro operato (secondo i noti vizi di incompetenza, eccesso di potere,
ecc.) ma anche a stregua dei distinti parametri di merito (cioe' di valutazione dei risultati)
di "efficiente gestione" (variante del canone costituzionale di "buon andamento" della p.a.
di cui all'art. 97 Cost.).
     Nei piu' estesi confini della responsabilita' dirigenziale - che esalta la professionalita' e quindi
la responsabilita' dei dirigenti, sino ad estenderla ".... anche all'azione complessiva dell'ufficio di cui
si valutano i risultati con un giudizio... di accertata inidoneita' all'esercizio di determinate funzioni o di
insussistenza del rapporto fiduciario ..." (per riprendere un risalente auspicio del giudice amministrativo
e contabile; v., gia' di Cons. Stato, sez. IV, 24-5-1983, n. 330 ed, in conformita', Corte Conti 15-9-1986,
n. 176) - andava (e va), dunque, ricondotta l'accertata inefficienza del sistema di gestione tecnica del macello
comunale di MMM, con specifico riferimento alla temporanea irregolarita' dei suoi scarichi.
    Di tale irregolarita', di conseguenza, non poteva essere chiamato a rispondere il sindaco (ma il suo
delegato).
    4.3. In accoglimento del secondo motivo del ricorso, devesi annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata,
risultando evidente dagli atti:
    - che al sindaco B. non e' addebitabile alcun profilo di colpevolezza, "trovando giustificazione"
che egli non abbia curato di persona i doveri inerenti alla sua posizione di destinatario della norma penale
e non abbia impedito il verificarsi dell'evento, in ragione dell'ordinamento dell'ente di appartenenza e della
disposta, rituale delega, nonche' in relazione alla particolare natura tecnica delle funzioni delegate, affatto
estranee alla politica ambientale ed ai suoi compiti di "governo" dell'ente;
    - che, in considerazione delle circostanze di fatto e della natura del precetto violato, il B. non era nelle
condizioni di rendersi conto preventivamente della inadempienza del delegato e quindi della necessita'
del suo intervento al fine di garantire il rispetto della norma penale violata dallo stesso "delegato" (in questi
termini, ma con riferimento al presidente di un consorzio intercomunale di igiene urbana, v. Cass. pen. sez. III,
n. 231/1996 cit.);
    - che il dirigente di un ufficio, "delegato" di specifiche incombenze ambientali proprie del legale rappresentante
dell'ente (come il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi dei macelli comunali), risponde penalmente per
l'inosservanza degli obblighi rientranti nelle funzioni trasferitegli, gia' di competenza del sindaco, su cui grava,
a seguito ed in ragione della delega, un nuovo, specifico dovere di vigilanza e controllo dell'incaricato (nella
specie non violato), circa l'esatto adempimento di detti obblighi.
 
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    In materia di delega di funzioni, cfr. anche: Cass. sez. III, 3 maggio 1996 n. 4422.
    In tema di responsabilita' omissiva del Sindaco nei casi di inadempienza alla normativa
ambientale da parte dell'assessore delegato, cfr. Cass. sez. III, 24-4-1995 n. 4349.
    In dottrina, sul tema della delega di funzioni, cfr.: Palombi, La delega di funzioni, in Trattato di diritto penale dell'impresa, a cura di A. Di Amato, Padova, vol. I, 1990, 267 ss.;