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L'uccellagione è reato indipendentemente dal fine per cui è compiuta.
(l. 11-2-1992 n. 157, artt. 3, 30, lettera e).
(Omissis).
Svolgimento del processo
Avverso la sentenza del pretore di Verona di cui in epigrafe - la quale condannava il R. per aver esercitato l'uccellagione mediante l'utilizzo di due reti, catturando n. 3 merli ed altri tre uccelli non identificati - ricorre in cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della decisione, per i seguenti motivi:
- mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, in quanto non era provato che le viti tra cui era posizionata la rete per uccellare fossero di proprietà del R.; perché indebitamente il pretore si era servito delle dichiarazioni rese da tal D., all'udienza e alle guardie Lipu a s.i.t., senza motivare il ricorso e la concreta utilizzazione di detti verbali, ex art. 500, comma 4, c.p.p. né valutare criticamente l'attendibilità del teste; perché il giudicante si era servito di elementi non univoci quale il rifiuto dell'imputato di togliere la rete (che poteva derivare dalla sua estraneità ai fatti) ovvero la circostanza di aver aiutato il Dallari a liberare gli uccelli impigliati nella rete;
- violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 30, lett. e) l. 157/1992, in quanto l'uccellagione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla precedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali catturati (come si desumeva dall'art. 3) - mentre nel giudizio pretorile non sarebbe stata acquisita la prova dell'abbattimento degli animali ché, all'opposto, i volatili erano stati liberati vivi anche dal ricorrente (e pertanto la semplice cattura non era penalmente sanzionabile, salvo ad estendere analogicamente la norma incriminatrice sull'uccellagione, ovviamente non consentita); perché precedenti giurisprudenziali ed interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente sanzionata solo l'uccellagione (nel senso indicato e cioè con soppressione dei volatili) contrapposta alla «cattura» la cui disciplina, anche sanzionatoria, era rimessa al legislatore regionale;
- omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta e sul quantum della sanzione, ex art. 133 c.p.;
- omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante, di cui all'art. 62 n. 6, c.p. pur sussistendone i presupposti.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, esso risulta chiaramente inammissibile in quanto ripropone, dinanzi a questo giudice di legittimità, una rivalutazione, nel merito, delle prove assunte dal pretore (attendibilità o meno del teste Dallari; significato da attribuire al rifiuto da parte del ricorrente di togliere le reti, ecc.,) che non è in alcun modo ammissibile in questa sede ove non si traduca in vizi di omessa o contraddittoria motivazione.
Tali ultimi vizi, peraltro, non si configurano nella specie avendo il giudice veronese esplicitato, con argomentazione coerente ed immune da vizi logici e giuridici, le ragioni della piena attendibilità del teste Dallari e del significato da attribuire all'univoco comportamento dell'imputato.
Quanto al secondo motivo, afferente l'esatto significato giuridico da assegnare all'attività di uccellagione, esso appare infondato.
Con motivazione coerente e conforme al dettato della nuova legge-quadro in materia di caccia n. 157/1992, il Pretore osserva correttamente che i nuovi principi della normativa statale, sopravvenuti e prevalenti rispetto alle disposizioni difformi della legge della regione Veneto n. 30/78), unificano, nella nozione di «esercizio di caccia» ex art. 12, comma 2, ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura di fauna selvatica.
Sulla base di tale corretta premessa sistematica, detto giudice poi all'interpretazione dell'art. 3, dando ad esso una valenza assai lata del tutto conforme al tenore testuale della norma, alle modalità che in concreto ha assunto, nel tempo, l'uccellagione ed ai principi comunitari di cui la legge n. 157/92, per suo stesso dettato, costituisce attuazione (principi che, com'è noto, valgono anche come strumenti ermeneutici di corretta e doverosa ricostruzione del sistema normativo interno).
L'art. 3, dunque, fa divieto «in tutto il territorio nazionale di ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ..». Se ne deve inferire, come ha fatto il giudice di merito, che l'utilizzo della rete (tanto è accaduto nella presente vicenda) rientra fra le tipiche «forme» di esercizio dell'uccellagione e che la cattura degli uccelli, tramite uccellagione, non necessariamente deve essere compiuta per abbattere gli animali.
Tale ultima finalità, individuante l'elemento proprio della (categoria giuridica della caccia tramite) uccellagione - come pretende il ricorrente - non trova, infatti, alcun appiglio testuale nell'art. 3; non risponde al tradizionale esercizio di questa forma di caccia, caratterizzato dalla pratica di catturare vivi gli uccelli mediante trappole, reti, panie ecc. (svolto per ben più estese finalità: di commercio studio, per collezione, diletto, ecc.) e confligge con la nozione comunitaria di uccellagione la quale non risulta legata alla cattura per il solo scopo di abbattimento dell'animale in tal modo catturato.
Né ha pregio, infine, la tesi difensiva che argomenta - dalla contrapposizione normativa fra «uccellagione» e «cattura», indicate in via cognitiva nell'art. 3 - il significato proprio del primo termine, nel senso cioè di ritenere l'uccellagione un'attività di caccia volta ad uccidere gli animali al fine di differenziarla, concettualmente, da quella di «cattura» (che presupporrebbe invece la volontà di mantenere in vita i volatili, una volta catturati).
Tale logica «a contrario» non solo si scontra con il significato allargato assunto - nella tradizione e nei testi normativi - dalla nozione di «uccellagione»; ma si supera agevolmente, proprio sul piano testuale e della logica formale, considerando (sempre che non si tratti di una mera endiadi sfuggita al legislatore...) che «l'uccellagione» altro non è che una modalità di cattura di animali con tecniche proprie e necessariamente diverse (come sopra accennate) dagli altri tipi di «cattura» di uccelli e di mammiferi selvatici. Ne deriva che l'uccellagione (come la «cattura»), può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento.
Resto fermo e pacifico che la violazione del divieto dell'art. 3, trova la sua sanzione, come affermato dal giudice di merito, nell'art. 30, lett. e), stessa legge.
Sono, infine, da respingere gli ultimi due motivi del ricorso in quanto il pretore ha sufficientemente indicato i criteri di determinazione della pena inflitta, facendo ricorso all'art. 133 c.p. (richiamato in motivazione) e ha negato le attenuanti invocate in quanto non richieste dall'interessato nel giudizio, come da verbale d'udienza.
(Omissis).
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(1) La massima è stata redatta da Trani Iu, in sostituzione di quella ufficiale, che non appariva adeguata a rendere il significato della decisione.
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha infatti, opportunamente, introdotto il divieto assoluto della pratica, odiosa e gravemente dannosa per l'habitat faunistico, dell'uccellagione, che in precedenza era stata oggetto di alterne valutazioni legislative, e di troppo scarsa attenzione da parte della giurisprudenza. Si veda in argomento: da ult., anche per riferimenti, MARRA P. in Dir. e Giur. agr. e dell'Amb., 1996, 190.
Precedentemente all'introduzione della legge sulla caccia del 1992, cfr.: ARTEMISIO, Uccellagione, caccia e furto: concorso formale o concorso apparente di norme, Nuovo Dir., 1987, 790; CAPELLI, La polemica Cee-Italia sulla uccellagione, in Riv. Giur. Amb., 1986, 73.
Sull'assorbimento nel reato di uccellagione di quello di caccia in giorno di silenzio venatorio, v. Cass. sez. III, 5-4-1994 n. 3971, Castellani, in Dir. e Giur. agr. e dell'Amb., 1996, 189.
Sull'efficacia della nuova disciplina in ordine ai fatti commessi antecedentemente, cfr. Cass. sez. V, 12 novembre 1992, Reghin, in Cass. Pen., 1993, 550, secondo cui gli atti idonei e non equivoci diretti all'uccellagione, commessi prima dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1992 n. 157 non possono più integrare il tentativo di furto ai sensi degli art. 56 e 624 c.p., poiché lo esclude espressamente il 3 comma dell'art. 30 l. n. 157 del 1992; né il fatto è sussumibile sotto la nuova fattispecie penale di cui all'art. 30, 1 comma, lettera e), legge citata, poiché tra quest'ultima e l'art. 624 c.p. non v'è rapporto di successione.