Nocività e non potabilità dell'acqua destinata al consumo umano Cass. sez. I, 22 settembre 1995 (ud. 13 luglio 1995) n. 9823. Pres. Valente, rel. Chieffi, p.m. (diff.) Uccella, imp. Z..
Il reato di cui all'art. 21 comma primo del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 236, ipotizzabile a carico di chi fornisce al consumo umano acque non potabili, ha natura sussidiaria rispetto ad altri reati più gravi eventualmente configurabili, integrando un aspetto sanzionatorio residuale posto a tutela dei requisiti dell'acqua destinata al consumo umano.
Poiché la nozione di non potabilità dell'acqua non va confusa con quella di nocività dell'acqua, ne consegue che, qualora ricorrano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 444 c.p. - commercio di sostanze nocive - l'applicazione di tale ultima norma non può ritenersi esclusa in base al principio di specialità: e ciò, non solo perché trattasi di ipotesi delittuosa più grave rispetto a quella contravvenzionale di cui al citato d.p.r. n. 236 del 1988, ma anche perché le due norme sono preordinate ad assolvere una funzione legale diversa, essendo la prima diretta alla tutela del bene giuridico della salute pubblica, e la seconda a garantire la qualità dell'acqua anche sotto il profilo della potabilità.
(c.p. art. 444; d.p.r. 24-5-1988 n. 236, art. 21).
(Omissis). Fatto Con sentenza 8-7-1991 il Pretore di Sondrio dichiarava Z. A. E. colpevole del delitto previsto e punito dall'art. 444 c.p. - perché, quale Sindaco del comune di CCC, non avvertiva la popolazione della sopravvenuta non potabilità dell'acqua dell'acquedotto comunale a causa di rilevante inquinamento fecale, così consentendo la distribuzione per il consumo di sostanza alimentare pericolosa per la salute pubblica (accertato in CCC ai primi di settembre 1988) - e, concesso le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa.A seguito di rituale appello dell'imputato, con sentenza 27-10-1993 la Corte di Appello di Milano confermava l'impugnata sentenza, escludendo da un lato che la contravvenzione prevista dall'art. 21 d.p.r. 236/1988 - che regola tutta la materia relativa al consumo delle acque - fosse da intendersi come disposizione speciale rispetto a quella prevista dall'art. 444 c.p., e osservando dall'altro che la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata sulla base delle relazioni della u.s.l., dalle quali era emerso che le acque erogate dal locale acquedotto non erano potabili a causa di inquinamento di natura fecale, nonché per il fatto che lo stesso imputato, benché avvertito dalle autorità sanitarie, non aveva provveduto ad avvertire la popolazione, consentendo in tal modo dolorosamente la distribuzione dell'acqua al consumo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi.
Motivi della decisione Con il primo motivo il difensore ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 444 c.p. e 21 d.p.r. 236/1988 e la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che, poiché il citato d.p.r. ha disciplinato ex novo tutta la materia inerente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ivi comprese quelle irrogate mediante acquedotto, la fattispecie in esame integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 21 d.p.r. citato, in base al quale è sanzionata la fornitura di acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato 1 (ivi compresa la concentrazione di coliformi fecali superiore al massimo consentito), e non quelli del delitto previsto dall'art. 444 c.p., che in subiecta materia deve ritenersi non più applicabile in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 15 c.p.. Con il secondo motivo il difensore ha lamentato il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, deducendo che l'imputato, nella qualità di Sindaco, aveva fatto affiggere una ordinanza con la quale si avvertiva la popolazione della non potabilità dell'acqua, dando anche avviso verbale del pericolo mediante messo comunale. Con il terzo motivo il difensore ha lamentato il difetto di motivazione in ordine al diniego di sospensione condizionale della pena.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il d.p.r. 236/1988 - attuativo della direttiva CEE n. 80/778 - ha disciplinato in modo ampio e specifico la qualità delle acque destinate al consumo umano, fissando in particolare con l'allegato 1 i parametri entro i quali l'acqua è considerata potabile e prevedendo all'art. 21 la sanzione penale dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a due milioni in caso di fornitura di acque che non presentano i requisiti di qualità indicati dall'allegato 1.
Tuttavia ciò non significa, come sostenuto dal difensore, che a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. citato l'applicazione dell'art. 444 c.p. - trattandosi di disposizione a carattere generale - debba ritenersi esclusa, in quanto tale d.p.r. avrebbe regolato in modo esaustivo e specifico tutta la materia inerente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Infatti - come risulta dal testo letterale della stessa norma "salvo che il fatto costituisca reato più grave" - l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 21 d.p.r. citato ha natura sussidiaria rispetto ad altri reati più gravi eventualmente applicabili, integrando un aspetto sanzionatorio residuale posto a tutela dei requisiti dell'acqua destinata al consumo umano. A tal proposito è opportuno precisare che la nozione di non potabilità dell'acqua, i cui parametri qualitativi sono fissati dal citato allegato 1 anche con riferimento al limite massimo di colibatteri, non va confusa con quella di nocività dell'acqua, che si verifica nel caso in cui ricorre il pericolo per la salute pubblica. Pertanto, qualora nella fattispecie ricorrano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 444 c.p., la sua applicazione non può ritenersi esclusa in base al principio di specialità, non solo perché trattasi di ipotesi delittuosa più grave rispetto a quella contravvenzionale, ma anche perché le due norme sono preordinate ad assolvere una funzione legale diversa, essendo la prima diretta alla tutela del bene giuridico della salute pubblica e la seconda a garantire la qualità dell'acqua anche sotto il profilo della potabilità. Ne consegue che, al fine di stabilire quale norma debba applicarsi nel caso di fornitura al consumo umano di acque non idonee, è necessario accertare preventivamente se dette acque siano nocive alla salute pubblica, nel senso che il loro grado di inquinamento sia tale da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, oppure se dette acque, pur presentando caratteristiche non conformi ai parametri fissati dall'allegato 1 citato tanto da essere considerate non potabili, siano comunque non nocive alla salute pubblica nel senso dianzi precisato.
Orbene, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è indubbiamente carente sotto il profilo del mancato accertamento della effettiva nocività delle acque distribuite tramite l'acquedotto di CCC nel senso che non risulta in alcun modo se la presenza di coliformi nelle acque accertata dalla u.s.l. escluda semplicemente la potabilità dell'acqua per non essere la qualità della stessa conforme ai parametri fissati dall'allegato 1 del citato d.p.r., oppure sia nociva al punto tale - trattandosi di rilevante inquinamento delle acque - da costituire un concreto pericolo per la salute pubblica. Inoltre la motivazione risulta carente anche sotto il profilo del mancato accertamento del dolo, cioè della consapevolezza da parte dell'imputato del rilevante inquinamento delle acque tanto da costituire un concreto pericolo per la salute pubblica.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che nel nuovo giudizio dovrà stabilire, alla luce del principio dianzi precisato, se l'accertata presenza di coliformi nelle acque distribuite mediante l'acquedotto di CCC integri l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 444 c.p. o l'ipotesi contravvenzionale meno grave prevista dall'art. 21 d.p.r. citato, così come integrato dall'ultimo comma dell'art. 26 della l. 5-1-1994 n. 36.
(Omissis).
------------------- Recita l'art. 21 d.p.r. 24-5-1988 n. 236:E' indubbio che l'introduzione del d.p.r. 236/1988, e della relativa sanzione di cui all'art. 21 non può avere inciso, come invece risulta che abbia sostenuto la difesa dell'imputato, nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 444 c.p. per i casi di acque non potabili, come correttamente ha rilevato la decisione in esame, poiché i due concetti di "non potabilità" e di "nocività" sono ben diversi, rappresentando due diversi livelli di disvalore relativamente alle condizioni biologiche e fisiche delle acque.
Oltretutto la presenza della clausola di sussidiarietà obbliga l'interprete a ritenere, all'opposto, che sia l'art. 21 d.p.r. cit. a dover cedere il passo alla norma più grave dell'art. 444 c.p., ove la non potabilità si estrinsechi e coincida con la nocività per la salute delle acque distribuite per il consumo. Ma alla medesima conclusione si sarebbe dovuto pervenire anche in assenza di una espressa clausola di sussidiarietà poiché appunto la condizione di nocività per la salute costituisce una esasperazione del concetto di non potabilità, e quindi avrebbe comunque prevalso la norma codicistica, quale ipotesi più grave.
Sull'art. 21, d.p.r. 236/1988, per il quale non si riscontrano molti precedenti, cfr. Cass. sez. III, 31 marzo 1993, Lucchi, (Cass. Pen., 1994, 1937), secondo cui "ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21 comma 1 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 ("Attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"), è sufficiente che venga messa a disposizione di un numero indeterminato di persone, ed in modo che esse possano utilizzarla per il consumo umano, acqua sprovvista delle qualità stabilite ed in violazione di una delle disposizioni legislative di cui al citato decreto. Non è invece richiesto che debba esservi prima l'invito ad interrompere l'erogazione da parte dei responsabili della USL, addetta ai controlli, e successivamente, malgrado detta sollecitazione, la somministrazione stessa. Tale requisito non è infatti previsto dalla norma incriminatrice".
Secondo Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 1994, (Cass. Pen., 1995, 1339; Giust. Pen., 1994, II, 668; Mass. pen. cass., 1994, n. 7, 103), il reato di cui all'art. 21 comma 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, configurabile a carico di chi "fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'all. I", presuppone la verificata non corrispondenza dell'acqua ai suddetti parametri e, pertanto, l'espletamento di analisi, da effettuarsi, a pena dell'inutilizzabilità dei risultati nel processo penale, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p.
Secondo Pret. Rovigo, 7 febbraio 1990, Di Stefani (in Foro It., 1991, II, 558, nt. Giorgio; Riv. Giur. Ambiente, 1991, 317): "è punibile, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, d.p.r. 236/1988, il responsabile di un acquedotto pubblico che consenta l'erogazione di acqua destinata al consumo umano non conforme ai requisiti legali di qualità, per colpa costituita da negligenza, imprudenza o imperizia (desunte dalla non adeguata organizzazione del servizio) e/o dalla violazione di specifiche prescrizioni del detto d. p. r. o di altre norme tecniche, poste, a tutela della qualità delle acque potabili".
Sui rapporti tra la legge Merli e la normativa sulle acque del 1988 cfr. Cass. pen., sez. III, 11 aprile 1992, Gianatta, secondo cui "la legge Merli e la normativa in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano hanno ambiti di riferimento e finalità diversi: la prima è relativa alla tutela contro l'inquinamento delle acque scaricate e mira ad una salvaguardia complessiva dell'ambiente, la seconda concerne la protezione dall'inquinamento delle acque potabili ed attiene in particolare alla salute umana" (in Riv. Giur. Edil., 1993, I, 451).
In tema di art. 444 c.p., si segnala Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1992, Turatta (Riv. Pen., 1992, 1037): il delitto di cui all'art. 444 c.p. va inquadrato nella categoria dei reati di pericolo concreto, nel senso che le sostanze alimentari abbiano idoneità ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica; la pericolosità degli alimenti - cioè la possibilità che da essi derivi pregiudizio al bene tutelato dalla norma - non può, dunque, essere valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica, sibbene deve essere fatta sulla base di accertamento tramite gli strumenti probatori adeguati alle singole sostanze alimentari allegate a sospetto (nello stesso senso: Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 1991 Minieri, Riv. Pen., 1992, 367; Cass. pen., 17 ottobre 1987, Pagliariello, Riv. Pen., 1989, 302).
(Giorgio Pica)