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Il fine di lucro previsto dal reato di illecita duplicazione di software
esclude la punibilità
delle attività di copia compiute per uso personale e non per finalità di
commercio
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- Pret. Cagliari, 26 novembre 1996. (n. 5156196 R.G.
G.I.P).
- Est. Deplano.
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- Lo scopo di lucro di cui all'art. 171-bis della legge n. 633/1941 vuole indicare la
finalità di illecito
- commercio del software, e non lo scopo di mero godimento del software
per uso proprio, ipotesi
- questa che esula dalla fattispecie predetta, rinetrando nel più ampio concetto di
profitto.
- (Omissis).
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In Fatto e in Diritto
- Il 16 settembre 1996 personale del Nucleo Regionale di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza si recò
- in via YYY, presso XXX.
- I verbalizzanti trovarono che la società utilizzava per lo
svolgimento della propria attività commerciale (relativa,
- come si evince dal verbale, ad accertamenti catastali) tre personal computer: un Athena
pentium 90, un Datastar
- 486, uno Staver 386. Essi accertarono altresi, mediante
luso del programma d'intercettazione Spaudit, che su
- tutti i personal era stato caricato il programma OFFICE della
Microsoft (contenente i programmi Word, Excel,
- PowerPoint, Schedule e Access) nonostante XXX fosse in possesso di una
sola licenza d'uso relativa al programma
- OFFICE montato sul computer Athena.
- Da cio gli agenti dedussero che il programma era stato
duplicato e caricato, a loro avviso illecitamente, sui
- computers Datastar e Staver e procedettero al sequestro del software
contenuto nella memoria rigida delle
- ultime due macchine sul presupposto che la duplicazione del programma da parte del XXX
costituisse violazione
- della norma di cui all'art. 171 bis della legge 22-4-1941.
- In data 8 novembre 1996 il P.M. presso questa Pretura, competente per
il reato indicato, chiedeva la fissazione
- di unudienza camerale per lapplicazione di pena concordata con l'indagata.
- Si ritiene doveroso rilevare che, sulla scorta degli atti allegati
alla richiesta, dev'essere pronunciata immediatamente,
- ex art. 129 c.p.p., sentenza di assoluzione del XXX poichè il fatto
contestatole non costituisce reato per mancanza
- del fine di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la punibilità della condotta
tenuta dal XXX.
- L'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore è stato
introdotto con l'art.10 del decreto legislativo del 29
- dicembre 1992, emanato in attuazione della Direttiva 91/250/CEE.
- Tale normativa (in particolare larticolo 1 del decreto citato)
ha riconosciuto, ai programmi per elaboratore
- il valore di opere letterarie ed artistiche e la conseguente meritevolezza della tutela
offerta dalla legge n. 633 del 1941.
- Non è questa la sede appropriata per soffermarsi a riflettere sulla
scelta operata dal Legislatore Italiano (uniforme
- d'altro canto a quella di numerosissimi altri Stati), preceduta comunque da una oramai
consolidata giurisprudenza
- di legittimità e, in parte, dei giudici di merito univoche nel riconoscere ai programmi
per elaboratore lo status di opera dell'ingegno, e ad apprestarne la conseguente
tutela (per tutte si richiamano: Pretura Pisa 11-4-1984 e Corte di
- Cassazione, terza sezione, 24-11-1986).
- Si appalesa peraltro la necessità di soffermarsi sugli aspetti
penalistici della norma incriminatrice.
- L'articolo 171-bis citato evidenzia, al pari delle
fattispecie individuate dallarticolo 171, una chiara finalità
- sanzionatoria, di ulteriore tutela dell'opera dell'ingegno già dettagliatamente
regolamentata dalle norme privatistiche.
- Con la sanzione penale si cristallizzano e si ribadiscono i valori
già attribuiti dall'ordinamento alle opere dell'ingegno
- ed ai diritti su di esse spettanti ai loro autori.
- Larticolo in questione ha la marcata finalità di garantire al
titolare del programma i vantaggi economici che
- derivano dalla sua commercializzazione in contrasto netto e conflittuale con il diffuso
fenomeno del commercio
- clandestino di programmi duplicati e contraffatti ( il cosiddetto campo dei computer
crimes).
- La struttura della norma è composita e volta ad individuare in modo
analitico le diverse condotte punibili.
- Si tratta con tutta evidenza di norma a più fattispecie o norma
mista cumulativa, che prevede differenti condotte
- materiali punibili.
- L'articolo 171-bis individua le condotte sanzionabili
nel duplicare programmi a scopo di lucro o (sapendo o
- avendo motivo di sapere che si tratta di copie illecitamente riprodotte) nell'importare,
distribuire, detenere a scopo commerciale, nel concedere in locazione programmi o
strumenti atti ad eludere i locks ossia i sistemi di protezione
- degli stessi software.
- Appare utile ad un inquadramento generale della norma porre in luce
che le condotte consistenti nel duplicare i
- Programmi a fine di lucro e nel detenere programmi abusivamente riprodotti a scopo
commerciale costituiscono con
- certezza, sotto il profilo della condotta, unanticipazione del momento consumativo
del reato rispetto alle altre fattispecie individuate (importazione, vendita,
distribuzione e locazione ) esse sono in realtà inquadrabili come reati di pericolo,
- senza danno effettivo per il legittimo proprietario-produttore dell'opera e presentano
dalle condotte di per sé non
- offensive in concreto degli interessi tutelati dalla norma.
- La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in
quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro
- ed alla commercializzazione.
- Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo
specifico indicato.
- In particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del
programma non solo non assurge in alcun modo
- fatto penalmente rilevante, ma è senza dubbio consentita dalla normativa attuale in
tenia di diritto d'autore.
- Ciò si ricava in primo luogo dallart. 5 D.1.GS. n°518/92 che,
nell'introdurre l'art.64 ter della L. n°633/1941, al
- secondo comma dello stesso non consente che si imponga al compratore il divieto di
effettuare una copia di riserva
- del programma stesso. Ma ancor meglio si evince dallarticolo 68 della L 633/1941
che permette, ed anzi indica come
- libera la riproduzione di singole opere o loro parti per uso personale dei lettori
(rectius fruitori) con il limite del divieto
- di spaccio al pubblico di tali beni onde logicamente evitare la lesione dei diritti di
utilizzazione economica spettanti al
- titolare del diritto sul l'opera. .
- Si può pertanto escludere che violi la fattispecie citata il
soggetto, pubblico o privato che detenga per utilizzarla
- una copia abusivamente duplicata del programma. Lelemento che rende invece
penalmente illecita la duplicazione
- é dato dal fine di lucro, dalla volontà diretta specificamente a lucrare dalla
riproduzione.
- Deve infatti garantirsi al titolare dei diritti sullopera il
vantaggio esclusivo di mettere in commercio il programma,
- e quindi di lucrarvi ( articolo 17 legge sul diritto dautore ) senza dover patire
e subire danni da illecite concorrenze.
- Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate
dall'art. 171-bis, ma il suo significato dev'essere chiarito.
- Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia
un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o piu beni; esso
non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato
- ben più' ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento
effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il
depauperamento dei beni di un soggetto.
- In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa
che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene.
- Il lucro costituisce solo ed esclusivamente laccrescimento
positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non
- diminuzione dello stesso.
- Alla luce di quanto riportato si può concludere sostenendo
cheXXX, che svolgeva attività relativa ad accertamenti
- catastali su immobili ( come si legge dal verbale che indica che nella sua banca dati
v'erano migliaia di visure catastali )
- nel duplicare le copie del programma OFFICE della Microsoft
e con lutilizzarle esclusivamente per la sua attività non
- era mossa da fini di lucro, ma eventualmente di profitto, consistente nell'evitare la
spesa necessaria ad acquistare le
- altre due copie del programma e pertanto non ha violato la fattispecie contenuta nella
norma incriminatrice, perché
- nella condotta dalla stessa tenuta non è ravvisabile il fine di lucro.
- XXX devessere assolta perchè il fatto non costituisce reato,
ferma restando la sua responsabilità sotto altri profili
- diversi da quello penalistico.
- P.Q.M.
- Visti gli articoli 171-bis L. n. 633/1941, 129 c.p.p.
assolve XXX dal reato ascrittole perchè il fatto non costituisce
- reato.
- Cagliari 26-11-1996.
- (Omissis).