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Tentativo di truffa mediante alterazione dei dati contenuti nell'archivio magnetico dell'I.N.P.S.
 
 
Trib. Como, sez. penale, 21 settembre 1995 n. 611.
Pres. Bocelli. Est. Storaci.
 
 
    L'archivio magnetico dell'INPS consiste in un registro attinente le posizioni contributive dei singoli
lavoratori ed ha efficacia probatoria con rifreimento ai periodi di contribuzione in esso annotati.
    L'alterazione dei dati contenuti in tale archivio costituisce condotta rientrante nella previsione
di reato dell'art.  476 c.p.
    La norma di cui all'art. 491-bis c.p., nell'estendere alle falsita' riguardanti un documento
informatico pubblico la disciplina concernente gli atti pubblici, non costituisce   una disposizione
innovativa, limitandosi a chiarire la applicabilità ai "supporti informatici" di una disciplina gia' 
esistente nell'ordinamento.
 
 
    (Omissis).
                                                 FATTO E DIRITTO
    Dalle risultanze del fascicolo e dalle emergenze dibattimentali ritiene il Tribunale pacificamente provata la
penale responsabilita' di P.P. in ordine ai reati ascrittigli.
    Dalla denuncia 10-2-89 del Direttore pro-tempore della sede INPS di Como dr. F.C. e dagli allegati alla
stessa emerge che in sede di liquidazione e di esame della documentazione relativa alla pensione di D.T.G.,
coimputato che ha patteggiato la pena e la cui posizione e' stata separata dal presente processo, venivano
rilevate da un lato alcune falsita' inerenti documenti prodotti dalla parte e, dall'altro, indebiti interventi effettuati
sull'archivio magnetico relativo alla posizione contributiva del D.T. allo scopo di far risultare dati diversi da quelli
emergenti dalla documentazione cartacea presentata all'Istituto dai datori di lavoro.
    In particolare, a seguito di accertamento ispettivo, risultava che le dichiarazioni dei periodi assicurativi
relative agli anni 1983-84-85 redatte su modello OI/M - Sost. dell'INPS da parte della s.r.l. AAA di L.
erano certamente false, in quanto sia il responsabile dell'azienda che lo studio di consulenza che curava
gli adempimenti previdenziali hanno dichiarato di non aver mai compilato dette dichiarazioni, non riconoscendo
come proprio il timbro della societa' ed affermando che il D.T. non ha mai avuto rapporti di lavoro subordinato
con la societa' ma solo rapporti commerciali (le medesime affermazioni sono state ribadite dal responsabile
della AAA s.r.l. avanti al P.M. in sede istruttoria ed avanti al Collegio in dibattimento; lo stesso D.T. ha
ammesso in sede istruttoria di non aver mai avuto rapporti di lavoro subordinato con la societa' in questione,
pur negando di aver contraffatto il mod. OI/M - Sost.).
    Inoltre, da visite ispettive effettuate presso le aziende e dall'esame della documentazione cartacea relativa
alla pratica D.T. emergeva la non corrispondenza tra questa ed i dati dell'archivio magnetico afferenti alla
posizione contributiva del D.T., al quale sostanzialmente venivano accreditati in archivio un numero maggiore
di contributi rispetto a quelli versati: la circostanza risulta dalle relazioni ispettive in atti, il cui contenuto e' stato
precisato dai funzionari INPS incaricati sia in sede istruttoria sia in dibattimento.
    Particolare importante che dimostra la rilevanza della falsificazione, emerso in sede di testimonianza dibattimentale
del dr. S.I., attuale Direttore pro-tempore dell'INPS di Como, i maggiori contributi illegittimamente accreditati al
D.T. avrebbero consentito a questi di ottenere i requisiti necessari al percepimento della pensione di anzianita'
che diversamente non avrebbe avuto diritto di ottenere.
    L'alterazione dei dati contenuti nell'archivio magnetico dell'INPS costituisce ad opinione del Collegio condotta
inquadrabile nel reato di cui all'art. 476 C.P. (falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
quando compiuta, come nella fattispecie, dal pubblico ufficiale.
    L'archivio magnetico, secondo quanto risulta anche dalla deposizione dibattimentale del dr. S., e' sostanzialmente
un registro attinente le posizioni contributive dei singoli dei singoli lavoratori dotato di efficacia probatoria in merito
ai periodi di contribuzione.
    L'esistenza della documentazione cartacea di supporto non esclude detta efficacia e quindi la qualifica di
atto pubblico riconoscibile a detto archivio, in quanto e' stato chiarito che detta documentazione viene presa
in esame "solo in caso di dubbi o contrasti o carenze" rilevabili dall'elaboratore, così come dichiarato dal dr. S.:
puo'  richiamarsi al riguardo quella giurisprudenza secondo cui la medesima tutela offerta dall'art. 476 c.p. all'atto
pubblico si estende al suo duplicato, atto diverso dalla copia ("in tema di falsita' in atti, tra la categoria degli atti
pubblici originali e quella degli atti derivativi se ne pone una terza, relativa ad atti che, pur presentando natura
formalmente derivativa in quanto riproducenti dati desumibili da altri documenti, sono sostanzialmente originari,
dando vita ad un atto autonomo, come tale destinato a spiegare effetti giuridici propri": cfr. Cass. sez. V, 87/N.
CED. 178125).
    Ha eccepito la difesa dell'imputato che le falsita' poste in essere su documenti informatici sarebbero punite solo
a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 547/1993, che ha introdotto l'art. 491-bis nel codice penale, dal che
dovrebbe desumersi che detta condotta non rientrava precedentemente nella fattispecie di reato prevista dallo
art. 476 C.P. ne' risultava punibile in forza di altra disposizione normativa.
    Certamente la norma di cui all'art. 491-bis estende alla falsita' riguardanti un documento informatico pubblico
(inteso tra l'altro come "qualunque supporto informatico contenete dati o informazioni aventi efficacia probatoria",
definizione applicabile nella fattispecie concreta) la disciplina concernente gli atti pubblici.
    Ritiene peraltro il Tribunale che non si tratti di una disposizione innovativa, ma di norma che si limiti
opportunamente a precisare come ai supporti informatici sia applicabile una disciplina che gia' precedentemente
poteva comunque ritenersi applicabile sulla base di argomentazioni logiche recepite in diverse pronunce
giurisprudenziali.
    Al riguardo, gia' la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto essere "atti pubblici anche quegli
atti della P.M. meramente interni (documenti compilati a fini contabili amministrativi, registri predisposti
per la documentazione delle operazioni effettuate) che siano idonei a provare l'attivita' svolta dal pubblico
ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e la regolarita' delle operazioni effettuate) che siano idonei a provare
l'attivita' svolta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e la regolarita' delle operazioni da lui compiute
per la realizzazione dei compiti istituzionali affidatigli" (cosi' Cass., sez. III, 87 n. CED 176532) e comunque "ogni
documento, sia pure di carattere interno che formato dal pubblico ufficiale competente, costituisca o
concorra a costituire un diritto o un obbligo oppure sia destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante"
(cfr. Cass., sez. V, 81/n. CED 150510).
    Le alterazioni dei dati dell'archivio magnetico pubblico configurano poi non solo il delitto di cui all'art. 476 C.P.
ma anche, nel caso di specie, quello di truffa nella sua forma tentata, atteso che dette alterazioni possono essere
considerate atti idonei e non equiparabili diretti a far conseguire al D.T. un ingiusto profitto con corrispondente
danno dell'Ente Pubblico consistente nella liquidazione di una pensione altrimenti non ottenibile, obiettivo non
raggiunto in quanto i funzionari dell'INPS addetti al controllo della pratica si sono avveduti delle
irregolarita' in essa presenti prima della liquidazione.
    Poiche' il delitto sub B) rientra tra quelli per i quali e' concessa amnistia con D.P.R. n. 75/90, deve dichiararsi l'improcedibilita' dell'azione penale nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di amnistia.
    Le falsita' descritte nel capo d'imputazione sub A) sono certamente attribuibili, ad opinione del Collegio, a P.P.
    Costui e' stato indicato dal D.T. come la persona, suo amico, cui avrebbe affidato la propria domanda di pensione, incaricandolo di seguire l'iter della pratica e di espletare tutti gli adempimenti necessari, cosa che il P. fece, per sua
stessa ammissione.
    Ha negato peraltro l'imputato di aver falsificato moduli o di avere alterato i dati dell'archivio magnetico, sostenendo
che all'archivio avevano accesso "numerosissime persone dell'Istituto e comunque la chiave di accesso al computer
era nota a tutti e quindi e' possibile che fosse nota anche all'esterno".
    Quest'ultima circostanza e' decisamente smentita dalle dichiarazioni del direttore C., il quale ha precisato che
il P. era addetto proprio all'ufficio che operava sull'archivio magnetico, i cui locali erano riservati ai soli addetti,
non essendo possibile tra l'altro che all'esterno fosse nota la chiave di ingresso ai computer.
    Il C. ha poi puntualmente smentito la possibilita' che le alterazioni dei dati relativi al D.T. fossero frutto di errori
generalizzati nella impostazione dell'archivio, ipotesi adombrata dal Palazzo.
    Se il D.T. non e' attendibile quando sostiene di non sapere nulla in ordine alle falsita' del mod. OI/M-Sost.
(solo lui aveva avuto contatti di lavoro con la s.r.l. AAA, conoscendone il timbro) e dei dati riportati sull'archivio
magnetico (cui prodest?), egli riferisce la verita' quando indica nel P. la persona che all'interno dell'INPS si e'
interessato della sua pratica in modo sostanziale.
    Ed allora, considerato che il P. operava proprio sull'archivio magnetico e che questi era colui che si era
incaricato di "aiutare" il D.T. nel disbrigo della pratica di pensione, non si vede chi altri avrebbe avuto interesse
e competenza ad alterare i dati dell'archivio in favore dell'amico D.T. (in concorso con questi) se non l'odierno
imputato, il quale tra l'altro non solo ha gia' precedenti penali ma e' anche descritto nella relazione ispettiva Ch.
come persona "inaffidabile", di scarsa diligenza, insufficiente rendimento, che ha tenuto comportamenti piu' volte
censurati attraverso ripetuti interventi disciplinari.
    Possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche in considerazione dei modesti anche se numerosi
precedenti, da ritenersi equivalenti all'aggravante contestata.
    Sul piano della pena in concreto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p, si stima equa la pena nel
minimo edittale di un anno di reclusione, cui consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
    Detta pena puo' dichiararsi interamente condonata, stante la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R.
394/90.
            (Omissis).