Trani
Ius / Le sezioni / Informatica / Giurisprudenza penale
Home page
Tentativo di truffa mediante alterazione dei dati
contenuti nell'archivio magnetico dell'I.N.P.S.
Trib. Como, sez. penale, 21 settembre 1995 n. 611.
Pres. Bocelli. Est. Storaci.
L'archivio magnetico dell'INPS consiste in
un registro attinente le posizioni contributive dei singoli
lavoratori ed ha efficacia probatoria con rifreimento ai periodi di contribuzione in
esso annotati.
L'alterazione dei dati contenuti in tale archivio costituisce
condotta rientrante nella previsione
di reato dell'art. 476 c.p.
La norma di cui all'art. 491-bis c.p., nell'estendere alle
falsita' riguardanti un documento
informatico pubblico la disciplina concernente gli atti pubblici, non costituisce
una disposizione
innovativa, limitandosi a chiarire la applicabilità ai "supporti
informatici" di una disciplina gia'
esistente nell'ordinamento.
(Omissis).
FATTO E DIRITTO
Dalle risultanze del fascicolo e dalle emergenze dibattimentali
ritiene il Tribunale pacificamente provata la
penale responsabilita' di P.P. in ordine ai reati ascrittigli.
Dalla denuncia 10-2-89 del Direttore pro-tempore della sede INPS di
Como dr. F.C. e dagli allegati alla
stessa emerge che in sede di liquidazione e di esame della documentazione relativa alla
pensione di D.T.G.,
coimputato che ha patteggiato la pena e la cui posizione e' stata separata dal presente
processo, venivano
rilevate da un lato alcune falsita' inerenti documenti prodotti dalla parte e,
dall'altro, indebiti interventi effettuati
sull'archivio magnetico relativo alla posizione contributiva del D.T. allo scopo di far
risultare dati diversi da quelli
emergenti dalla documentazione cartacea presentata all'Istituto dai datori di lavoro.
In particolare, a seguito di accertamento ispettivo, risultava che le
dichiarazioni dei periodi assicurativi
relative agli anni 1983-84-85 redatte su modello OI/M - Sost. dell'INPS da parte della
s.r.l. AAA di L.
erano certamente false, in quanto sia il responsabile dell'azienda che lo studio di
consulenza che curava
gli adempimenti previdenziali hanno dichiarato di non aver mai compilato dette
dichiarazioni, non riconoscendo
come proprio il timbro della societa' ed affermando che il D.T. non ha mai avuto
rapporti di lavoro subordinato
con la societa' ma solo rapporti commerciali (le medesime affermazioni sono state
ribadite dal responsabile
della AAA s.r.l. avanti al P.M. in sede istruttoria ed avanti al Collegio in
dibattimento; lo stesso D.T. ha
ammesso in sede istruttoria di non aver mai avuto rapporti di lavoro subordinato con la
societa' in questione,
pur negando di aver contraffatto il mod. OI/M - Sost.).
Inoltre, da visite ispettive effettuate presso le aziende e
dall'esame della documentazione cartacea relativa
alla pratica D.T. emergeva la non corrispondenza tra questa ed i dati dell'archivio
magnetico afferenti alla
posizione contributiva del D.T., al quale sostanzialmente venivano accreditati in
archivio un numero maggiore
di contributi rispetto a quelli versati: la circostanza risulta dalle relazioni
ispettive in atti, il cui contenuto e' stato
precisato dai funzionari INPS incaricati sia in sede istruttoria sia in dibattimento.
Particolare importante che dimostra la rilevanza della
falsificazione, emerso in sede di testimonianza dibattimentale
del dr. S.I., attuale Direttore pro-tempore dell'INPS di Como, i maggiori contributi
illegittimamente accreditati al
D.T. avrebbero consentito a questi di ottenere i requisiti necessari al percepimento
della pensione di anzianita'
che diversamente non avrebbe avuto diritto di ottenere.
L'alterazione dei dati contenuti nell'archivio magnetico dell'INPS
costituisce ad opinione del Collegio condotta
inquadrabile nel reato di cui all'art. 476 C.P. (falsita' materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici)
quando compiuta, come nella fattispecie, dal pubblico ufficiale.
L'archivio magnetico, secondo quanto risulta anche dalla deposizione
dibattimentale del dr. S., e' sostanzialmente
un registro attinente le posizioni contributive dei singoli dei singoli lavoratori
dotato di efficacia probatoria in merito
ai periodi di contribuzione.
L'esistenza della documentazione cartacea di supporto non esclude
detta efficacia e quindi la qualifica di
atto pubblico riconoscibile a detto archivio, in quanto e' stato chiarito che detta
documentazione viene presa
in esame "solo in caso di dubbi o contrasti o carenze" rilevabili
dall'elaboratore, così come dichiarato dal dr. S.:
puo' richiamarsi al riguardo quella giurisprudenza secondo cui la medesima tutela
offerta dall'art. 476 c.p. all'atto
pubblico si estende al suo duplicato, atto diverso dalla copia ("in tema di
falsita' in atti, tra la categoria degli atti
pubblici originali e quella degli atti derivativi se ne pone una terza, relativa ad atti
che, pur presentando natura
formalmente derivativa in quanto riproducenti dati desumibili da altri documenti, sono
sostanzialmente originari,
dando vita ad un atto autonomo, come tale destinato a spiegare effetti giuridici
propri": cfr. Cass. sez. V, 87/N.
CED. 178125).
Ha eccepito la difesa dell'imputato che le falsita' poste in essere
su documenti informatici sarebbero punite solo
a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 547/1993, che ha introdotto l'art. 491-bis
nel codice penale, dal che
dovrebbe desumersi che detta condotta non rientrava precedentemente nella fattispecie di
reato prevista dallo
art. 476 C.P. ne' risultava punibile in forza di altra disposizione normativa.
Certamente la norma di cui all'art. 491-bis estende alla falsita'
riguardanti un documento informatico pubblico
(inteso tra l'altro come "qualunque supporto informatico contenete dati o
informazioni aventi efficacia probatoria",
definizione applicabile nella fattispecie concreta) la disciplina concernente gli atti
pubblici.
Ritiene peraltro il Tribunale che non si tratti di una disposizione
innovativa, ma di norma che si limiti
opportunamente a precisare come ai supporti informatici sia applicabile una disciplina
che gia' precedentemente
poteva comunque ritenersi applicabile sulla base di argomentazioni logiche recepite in
diverse pronunce
giurisprudenziali.
Al riguardo, gia' la giurisprudenza della Suprema Corte aveva
ritenuto essere "atti pubblici anche quegli
atti della P.M. meramente interni (documenti compilati a fini contabili amministrativi,
registri predisposti
per la documentazione delle operazioni effettuate) che siano idonei a provare
l'attivita' svolta dal pubblico
ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e la regolarita' delle operazioni
effettuate) che siano idonei a provare
l'attivita' svolta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e la
regolarita' delle operazioni da lui compiute
per la realizzazione dei compiti istituzionali affidatigli" (cosi' Cass., sez. III,
87 n. CED 176532) e comunque "ogni
documento, sia pure di carattere interno che formato dal pubblico ufficiale competente,
costituisca o
concorra a costituire un diritto o un obbligo oppure sia destinato a provare un fatto
giuridicamente rilevante"
(cfr. Cass., sez. V, 81/n. CED 150510).
Le alterazioni dei dati dell'archivio magnetico pubblico configurano
poi non solo il delitto di cui all'art. 476 C.P.
ma anche, nel caso di specie, quello di truffa nella sua forma tentata, atteso che dette
alterazioni possono essere
considerate atti idonei e non equiparabili diretti a far conseguire al D.T. un ingiusto
profitto con corrispondente
danno dell'Ente Pubblico consistente nella liquidazione di una pensione altrimenti non
ottenibile, obiettivo non
raggiunto in quanto i funzionari dell'INPS addetti al controllo della pratica si sono
avveduti delle
irregolarita' in essa presenti prima della liquidazione.
Poiche' il delitto sub B) rientra tra quelli per i quali e' concessa
amnistia con D.P.R. n. 75/90, deve dichiararsi l'improcedibilita' dell'azione penale nei
confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di amnistia.
Le falsita' descritte nel capo d'imputazione sub A) sono certamente
attribuibili, ad opinione del Collegio, a P.P.
Costui e' stato indicato dal D.T. come la persona, suo amico, cui
avrebbe affidato la propria domanda di pensione, incaricandolo di seguire l'iter della
pratica e di espletare tutti gli adempimenti necessari, cosa che il P. fece, per sua
stessa ammissione.
Ha negato peraltro l'imputato di aver falsificato moduli o di avere
alterato i dati dell'archivio magnetico, sostenendo
che all'archivio avevano accesso "numerosissime persone dell'Istituto e comunque la
chiave di accesso al computer
era nota a tutti e quindi e' possibile che fosse nota anche all'esterno".
Quest'ultima circostanza e' decisamente smentita dalle dichiarazioni
del direttore C., il quale ha precisato che
il P. era addetto proprio all'ufficio che operava sull'archivio magnetico, i cui locali
erano riservati ai soli addetti,
non essendo possibile tra l'altro che all'esterno fosse nota la chiave di ingresso ai
computer.
Il C. ha poi puntualmente smentito la possibilita' che le alterazioni
dei dati relativi al D.T. fossero frutto di errori
generalizzati nella impostazione dell'archivio, ipotesi adombrata dal Palazzo.
Se il D.T. non e' attendibile quando sostiene di non sapere nulla in
ordine alle falsita' del mod. OI/M-Sost.
(solo lui aveva avuto contatti di lavoro con la s.r.l. AAA, conoscendone il timbro) e
dei dati riportati sull'archivio
magnetico (cui prodest?), egli riferisce la verita' quando indica nel P. la
persona che all'interno dell'INPS si e'
interessato della sua pratica in modo sostanziale.
Ed allora, considerato che il P. operava proprio sull'archivio
magnetico e che questi era colui che si era
incaricato di "aiutare" il D.T. nel disbrigo della pratica di pensione, non si
vede chi altri avrebbe avuto interesse
e competenza ad alterare i dati dell'archivio in favore dell'amico D.T. (in concorso con
questi) se non l'odierno
imputato, il quale tra l'altro non solo ha gia' precedenti penali ma e' anche descritto
nella relazione ispettiva Ch.
come persona "inaffidabile", di scarsa diligenza, insufficiente rendimento,
che ha tenuto comportamenti piu' volte
censurati attraverso ripetuti interventi disciplinari.
Possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche in
considerazione dei modesti anche se numerosi
precedenti, da ritenersi equivalenti all'aggravante contestata.
Sul piano della pena in concreto, valutati tutti gli elementi di cui
all'art. 133 c.p, si stima equa la pena nel
minimo edittale di un anno di reclusione, cui consegue l'obbligo del pagamento delle
spese processuali.
Detta pena puo' dichiararsi interamente condonata, stante la
sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R.
394/90.
(Omissis).