Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie e artistiche
- 9 settembre 1886,
- completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre
1908; completata a Berna il 20 marzo 1914;
- riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a
Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. (1)
- (Il testo normativo che si riporta non ha
carattere di ufficialità, ma mere finalità informative).
(1) La Convenzione di Berna è dal 1967 amministrata dall' OMPI
(sigla italiana: Organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale),
ovvero nella sigla originaria, dal WIPO
(World Intellectual Property Organization).
- I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel
modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori
- sulle loro opere
letterarie ed artistiche.
Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a
Stoccolma nel 1967,
Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma,
lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26
- di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro
pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
- hanno convenuto quanto
segue:
-
-
- I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono
costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro
opere letterarie ed artistiche.
-
- 1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche"
comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli
opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre
opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le
opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza
parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere
espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di
disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere
fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un
procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le
illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi
alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
- 2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi
dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche
oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che
non siano state fissate su un supporto materiale.
- 3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio
dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli
adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera
letteraria o artistica.
- 4) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di
determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine
legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni
ufficiali di questi testi.
- 5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le
enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della
materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come
tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che
fanno parte delle raccolte stesse.
- 6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi
dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei
suoi aventi causa.
- 7) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di
determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere
delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni
di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle
disposizioni dell'art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere
protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può
essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione
speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non
concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come
opere artistiche.
- 8) La protezione della presente Convenzione non si applica
alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di
semplici informazioni di stampa.
-
- 1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista
dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei
dibattimenti giudiziari.
- 2) è del pari riservata alle legislazioni dei Paesi
dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze,
allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere
riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od
essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'art. 11 bis
1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia
giustificata dallo scopo informativo perseguito.
- 3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare
una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
-
- 1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:
- a)
gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere,
siano esse pubblicate oppure no;
- b) gli autori non appartenenti ad alcuno
dei Paesi dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta
in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in
un Paese dell'Unione.
- 2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi
dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono
assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli
autori appartenenti al predetto Paese.
- 3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le
opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di
fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura
dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da
soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la
rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o
cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica
di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere
letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione
di un'opera di architettura.
- 4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più
Paesi l'opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua
prima pubblicazione.
-
- Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se
le condizioni previste dall'art. 3 non risultano adempiute: a) gli autori di
opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in
uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate
in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche
incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.
-
- 1) Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine
dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono
protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive
leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai
nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente
Convenzione.
- 2) Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono
subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della
protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori
delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i
mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti
sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la
protezione è richiesta.
- 3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla
legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorché non appartenga al paese
d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione,
avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
- 4) Si reputa Paese d'origine:
a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione,
tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi
dell'Unione che concedono durante di protezione diverse, quello la cui
legislazione accorda la durata di protezione più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e
in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in
un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese
dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,
i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o
residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come
Paese d'origine, e
ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione
o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile
situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.
-
- 1) Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in
misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese
dell'Unione, quest'ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui
autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al
Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il
Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi
dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette
a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata
nel paese di prima pubblicazione.
- 2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell'alinea
precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di
un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione, prima che siffatta limitazione
sia stata posta in esecuzione.
- 3) I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo,
limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione
scritta al Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (in seguito designato "Direttore Generale"),
indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le
limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi
Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i
Paesi dell'Unione.
-
- 1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed
anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione,
mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno
dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua
reputazione.
- 2) I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea
precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei
diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine
legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è
richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della
ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene
disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti
i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la
facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo
la morte dell'autore.
- 3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al
presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la
protezione è richiesta.
-
- 1) La durata della protezione concessa dalla presente
Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni
dopo la sua morte.
- 2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi
dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione
termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al
pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei
cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della
protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
- 3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della
protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo
che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia,
allorché lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua
identità, la durata della protezione è quella prevista all'alinea 1). Ove
l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro
il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello
previsto all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di
proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il
loro autore sia morto da cinquanta anni.
- 4) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e
di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche;
tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni
computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
- 5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai
precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o
da quella dell'evento contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va
nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
della morte o dell'evento.
- 6) I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una
durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
- 7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della
presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma
del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea
precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o
ratificandolo.
- 8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese
dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione
legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere
quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.
-
- Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari
applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di
un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore
vanno computati dalla data della morte dell'ultimo collaboratore superstite.
-
- Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla
presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera
originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle
loro opere.
-
- 1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette
dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
- 2) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi
speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento
normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi
interessi dell'autore.
- 3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata
riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
-
- 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di
giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a
condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e
nella misura giustificata dallo scopo.
- 2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi
dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per
quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o
artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni,
emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale
utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura
giustificata dallo scopo.
- 3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea
precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome
dell'autore.
-
- 1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la
facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la
radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di
attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in
giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso
carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta
trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve
essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è
stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
- 2) è del pari riservato alla legislazione dei Paesi
dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di
avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la
radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie
od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura
giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese
accessibili al pubblico.
-
- 1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e
musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1º la rappresentazione
e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e
l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2º la
trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e
dell'esecuzione delle loro opere.
- 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere
drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti
sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
-
- 1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il
diritto esclusivo di autorizzare: 1º la radiodiffusione delle loro opere o
la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a
diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2º ogni comunicazione al
pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale
comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3º la
comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo
strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera
radiodiffusa.
- 2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di
determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel
precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente
limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere
il diritto morale dell'autore, nè il diritto spettante all'autore stesso di
ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà
fissato dall'autorità competente.
- 3) Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in
conformità dell'alinea 1) del presente articolo non implica quella di
registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l'opera
radiodiffusa. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione
la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di
radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni
possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi
ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.
-
- 1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto
esclusivo di autorizzare: 1º la recitazione pubblica delle loro opere,
inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2º
la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle
loro opere.
- 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere
letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per
quanto concerne la traduzione delle loro opere.
-
- Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il
diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre
trasformazioni delle loro opere.
-
- 1) Ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne,
stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di
un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con
l'opera musicale sia già stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare
la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le
parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente
limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere
il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in
mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
- 2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un
Paese dell'Unione, in conformità dell'art. 13. 3) delle Convenzioni firmate
a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale
Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale
fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il
detto Paese è vincolato dal presente atto.
- 3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2)
del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti
interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
-
- 1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il
diritto esclusivo di autorizzare: 1º l'adattamento e la riproduzione
cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal
modo adattate o riprodotte; 2º la rappresentazione pubblica, l'esecuzione
pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo
adattate o riprodotte.
- 2) L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle
produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è
soggetto, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette
produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.
- 3) Le disposizioni dell'art. 13. 1) non sono applicabili.
-
- 1) Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera
eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica è protetta
come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera
cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale,
inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente.
- 2) a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione
è richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera
cinematografica.
b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i
titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell'opera
cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non
potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla
riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed
esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla
radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e
al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica.
c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore
dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per
l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma
del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia
riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione è
richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto
o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà
dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione
scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi
dell'Unione.
d) Per "stipulazione contraria o particolare" devesi intendere
qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.
- 3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le
disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari,
dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera
cinematografica, nè al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi
dell'Unione, la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b)
al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale
mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a
tutti gli altri Paesi dell'Unione.
-
- 1) Per quel che concerne le opere d'arte originali e i
manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore -- o, dopo la sua
morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione
nazionale -- ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi
operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione
effettuata dall'autore.
- 2) La protezione stabilita dall'alinea precedente può
essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione
nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita
dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.
- 3) Le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti
sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.
-
- 1) Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche
protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti
tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai
tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia
indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea è applicabile anche
se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull'identità
dell'autore.
- 2) Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino
a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su
detta opera nei modi d'uso.
- 3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse
da quelle menzionate nell'alinea 1), l'editore, il cui nome sia indicato
sull'opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale
rappresentante dell'autore; in tal veste egli è legittimato a
salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente
alinea non è più applicabile, quando l'autore abbia rivelato la propria
identità e dimostrato tale sua qualità.
- 4) a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota
l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente
ad un Paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la
facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e
abilitata a salvaguardarne a e farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione.
b) I paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a
una tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una
dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorità
in tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio
questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
-
- 1) Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei
Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione
legale.
- 2) Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari
applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non è
protetta o ha cessato di esserlo.
- 3) Il sequestro è eseguito in conformità alla
legislazione di ciascun Paese.
-
- Le disposizioni della presente Convenzione non possono in
alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno
dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante
provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la
rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui
confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.
-
- 1) La presente Convenzione si applica a tutte le opere che
al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico
dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza della durata di
protezione.
- 2) Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza della
durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta in
pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l'opera stessa
non vi sarà nuovamente protetta.
- 3) L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente
alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande
a tale effetto tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni,
ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a
tale applicazione.
- 4) Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in
caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia
estesa in applicazione dell'art. 7 o per abbandono di riserve.
-
- Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono
di rivendicare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero
emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.
-
- I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di
concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli
autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero
contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente
Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti
che soddisfino le condizioni precitate.
-
- Articolo 21.
- 1) Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di
sviluppo figurano nell'Annesso.
- 2) Con riserva delle disposizioni dell'art. 28, 1 b),
l'Annesso forma parte integrante del presente Atto.
-
- 1) a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi
dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.
b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere
assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha
designata.
- 2) a) L'Assemblea:
i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo
dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione;
ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale
(denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della Proprietà
Intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione") le
direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto
debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati
dagli articoli 22 a 26;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore Generale
dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie
direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione;
iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea;
v) esamina ed approva le relazioni e le attività del Comitato esecutivo e
gli impartisce le direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale
dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per
realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni
intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative
possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori.
x) adotta le modificazioni degli articoli 22 e 26;
xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi
dell'Unione;
xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;
xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti
dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
- 3) a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un
voto.
b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi
rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o
superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può
deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle
concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte
le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni
ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad
esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il
loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei
Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno
uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante
la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purché nel contempo
sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Con riserva delle disposizioni dell'art. 26. 2), l'Assemblea decide con
la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle
riunioni come osservatori.
- 4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in
sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale e, salvo casi
eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si
svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale
a richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto dei Paesi membri
dell'Assemblea.
- 5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
-
- 1) L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.
- 2) a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti
dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni
dell'art. 25.7b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede
dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.
b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato
da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed
esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha
designata.
- 3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo
corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel
calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è
preso in considerazione.
- 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea
deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessità, per
i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione
all'Unione di far parte del Comitato esecutivo.
- 5) a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione
dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al
termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei
due terzi di essi.
c) L'assemblea stabilisce le modalità d'elezione e dell'eventuale
rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
- 6) a) Il Comitato esecutivo:
i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;
ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e
del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore
Generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui
programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni
periodiche del Direttore Generale e i rapporti annuali di verifica dei
conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del
Direttore Generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni
dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo
tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della
presente Convenzione.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre
Unioni amministrate dall'Organizzazione previa consultazione del Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
- 7) a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno
in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale, per quanto
possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il
Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal
Direttore Generale sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del
suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
- 8) a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone
di un voto.
b) La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
d) L'astensione non è considerata voto.
e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
- 9) I Paesi dell'Unione che non sono membri del Comitato
esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.
- 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento
interno.
-
- 1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono
svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione,
riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale
per la protezione della proprietà industriale.
b) L'Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei
diversi organi dell'Unione.
c) Il Direttore Generale dell'Organizzazione è il più alto funzionario
dell'Unione e la rappresenta.
- 2) L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le
informazioni relative alla protezione del diritto d'autore. Ciascun Paese
dell'Unione comunica, il più presto possibile, all'Ufficio internazionale
il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla
protezione del diritto d'autore.
- 3) L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.
- 4) L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese
dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative
alla protezione del diritto d'autore.
- 5) L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi
destinati a facilitare la protezione del diritto d'autore.
- 6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui
designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni
dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di
esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro del personale
da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
- 7) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle
direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le
conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate
quelle degli articoli 22 a 26.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative
e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle
conferenze di revisione.
c) Il Direttore Generale e le persone da lui designate intervengono, senza
diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
- 8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che
gli sono attribuiti.
-
- 1) a) L'Unione ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese
proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle
Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla
Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono
attribuite esclusivamente all'Unione, bensì anche a un'altra o ad altre
Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali
spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per
essa.
- 2) Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle
esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate
dall'Organizzazione.
- 3) Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti
risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio
internazionale in relazione all'Unione;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale
concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
- 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al
bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano
contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
Classe I .......................................... 25
Classe II ......................................... 20
Classe III ........................................ 15
Classe IV ......................................... 10
Classe V ..........................................5
Classe VI .........................................3
Classe VII ........................................1
b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del
deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi
suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di
cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve
comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie.
Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile
successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il
totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi
è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese
è collocato e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1º gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo
diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui è membro, se
l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei
contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un
tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto
di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo
attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo
esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità
del regolamento finanziario.
- 5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi
dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione è stabilito dal
Direttore Generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato
esecutivo.
- 6) a) L'Unione possiede un fondo di rotazione costituito
mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il
fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della
sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese
per l'anno in cui il fondo è costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea,
su proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
- 7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul
territorio del quale l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove
il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle
anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di
concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo
tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di
concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al
Comitato esecutivo.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la
facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante
notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine
dell'anno in cui è stata notificata.
- 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità
previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione,
oppure da controllori esteri designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
-
- 1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25
e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro
dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi
comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima
che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
- 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati
nell'alinea i) va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei
tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 22 e del
presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
- 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea
1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per
iscritto, le notificazioni d'accettazione effettuata conformemente alle loro
regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano
membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata.
Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi
che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa
entra in vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una
modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione
vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
-
- 1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni,
allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema
dell'Unione.
- 2) A tal fine delle conferenze avranno luogo,
successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi
stessi.
- 3) Con riserva delle disposizioni dell'art. 26 applicabili
alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente
Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimità dei voti espressi.
-
- 1) a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il
presente Atto può ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi. Gli
strumenti di ratifica o d'adesione sono depositati presso il Direttore
Generale.
b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o
di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli articoli
1 a 21 e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già fatto una
dichiarazione in conformità all'art. VI. 1) dell'Annesso, può solamente
dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l'adesione non si applica
agli articoli 1 a 20.
c) Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso
dagli effetti della ratifica o dell'adesione le disposizioni contemplate nel
detto comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti
della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale
dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale.
- 2) a) Gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre
mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
i) almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi
abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b);
ii) La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito di
Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord siano diventati patti della Convenzione
universale sul diritto d'autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
b) L'entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai
Paesi dell'Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in
vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non
contenenti la dichiarazione conforme all'alinea 1) b).
c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma b) e che
ratifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo
l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore tre
mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito
dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data
posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In
quest'ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore,
riguardo a questo Paese, alla data così indicata.
d) Le disposizioni dei commi a) e c) non pregiudicano l'applicazione
dell'art. VI dell'Annesso.
- 3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il
presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l'alinea 1)
b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui
il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica
o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata
indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 22 a
38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così
indicata.
-
- 1) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al
presente Atto e divenire così parte della presente Convenzione e membro
dell'Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore
Generale.
- 2) a) Con riserva del comma b), la presente Convenzione
entra in vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione tre mesi
dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito del suo
strumento di adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata
nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, la presente Convenzione
entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
b) Se l'entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l'entrata in
vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso in applicazione dell'art. 28. 2)
a), il suddetto Paese sarà vincolato, nell'intervallo, dagli articoli 1 a
20 dell'Atto di Bruxelles della presente Convenzione, che sono sostituiti
agli articoli 1 a 21 e all'Annesso.
-
- La ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto da
parte di qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38
dell'Atto di Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo di
poter applicare l'art. 14. 2) della Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione, ratifica dell'Atto di Stoccolma o adesione a quest'Atto
con la limitazione prevista dall'art. 28. 1) b) i) di tale Atto.
-
- 1) Con riserva delle eccezioni permesse dall'alinea 2) del
presente articolo, dall'art. 28. 1) b), dall'art. 33. 2), come pure
dall'Annesso, la ratifica o la adesione implica, di pieno diritto,
l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella
presente Convenzione.
- 2) a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente
Atto o aderendovi, può, con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso,
conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione
che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di
ratifica o di adesione.
b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può dichiarare, aderendo alla
presente Convenzione e con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso, che
esso intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'art. 8 del presente
Atto, concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'art. 5
della Convenzione di Berna del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo
restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione in una
lingua di uso generale in questo Paese. Con riserva dell'art. 1. 6) b)
dell'Annesso, ciascun Paese ha la facoltà, per quanto concerne il diritto
di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa uso di tale riserva, di
applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest'ultimo
Paese.
c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento,
mediante notificazione al Direttore Generale.
-
- 1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di
ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in
qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a
tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella
notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero.
- 2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha
effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare
al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere
applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.
- 3) a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1)
prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui
strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo
alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore
Generale.
b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2) prende effetto
dodici mesi dopo che il Direttore Generale l'ha ricevuta.
- 4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come
implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un
qualunque Paese dell'Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui
la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese
dell'Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all'alinea 1).
-
- 1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi
dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna
del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli
atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro
complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza
della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non
ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.
- 2) I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente
Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), nei
riguardi di ogni Paese dell'Unione che non ne sia parte o, pur essendolo,
abbia fatto la dichiarazione prevista nell'art. 28 1) b). Tali Paesi
ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con
essi:
i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e
ii) con riserva delle disposizioni dell'art. I. 6) dell'Annesso, abbia la
facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.
- 3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque
delle facoltà previste dall'Annesso possono applicare le disposizioni
dell'Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il
beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non
siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi
abbiano accettato questa applicazione.
-
- 1) Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione
relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione
che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno
qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia
mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi
interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio
internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del
deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi
dell'Unione.
- 2) Ogni Paese può, al momento della firma del presente
Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare
che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1). Per quanto
concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese
dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1) non sono applicabili.
- 3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in
conformità alle disposizioni dell'alinea 2) può, in qualsiasi momento,
ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.
-
- 1) Con riserva delle disposizioni dell'art. 29-bis,
l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni
Paese l'adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
- 2) L'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso
preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza
dell'art. 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso
all'Atto di Stoccolma.
-
- 1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza
limitazioni di durata.
- 2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto
mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia
implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo
nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore
ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione.
- 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui
il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione.
- 4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo
non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni
a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.
-
- 1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s'impegna ad
adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari
per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.
- 2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della
presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria
legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
-
- 1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare
nelle lingue inglese e francese e, con riserva delle disposizioni
dell'alinea 2), è depositato presso il Direttore Generale.
b) Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa
consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba,
spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l'Assemblea
dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa
fede il testo francese.
- 2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31
gennaio 1972. Fino a tale data, l'esemplare previsto all'alinea 1) a) sarà
depositato presso il Governo della Repubblica francese.
- 3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate
conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi
dell'Unione e al Governo da ogni altro Paese che ne faccia domanda.
- 4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto
presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i
Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o
d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in
applicazione degli articoli 28. 1) c), 30. 2) a) e b) e 33. 2), l'entrata in
vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le
notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30. 2 c), 31. 1) e 2),
33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni previste nell'Annesso.
-
- 1) I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente
Atto o che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a
26 dell'Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo
desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero
vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intende valersi di questa facoltà
depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione
scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono
ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
- 2) Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano
divenuti membri della Organizzazione, l'Ufficio internazionale
dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo
Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.
- 3) Allorché tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti
membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio
dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale
dell'Organizzazione.