Nomi di dominio non assimilabili ai marchi
- Trib. Firenze, sez. Empoli, ord. 23 novembre 2000.
- Est. Gallini.
Il Domain Name non è assimilabile al
marchio. (*)
Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti,
osserva:
- la ricorrente chiede la tutela del proprio marchio Blaupunkt registrato già
nel 1987 evidenziando che nel
- gennaio 2000 aveva chiesto la registrazione del d.n.s. www.blaupunkt.it
alla Registration Autority italiana
- che aveva rifiutato la registrazione essendo tale domain name già
registrato dalla Nessos Italia s.r.l. .
-
- A fondamento della richiesta sosteneva la tutelabilità del domain name
ai sensi della normativa in materia
- di marchi e pertanto l'illegittimità della utilizzazione del
marchio registrato da parte della Nessos al momento
- della registrazione del dominio. Affermava inoltre che la registrazione in
questione costituiva atto di concorrenza
- sleale essendo volto ad ingannare i consumatori, avendo la società
convenuta oggetto sociale almeno parzialmente
- coincidente con quello della
ricorrente. la convenuta si costituiva affermando che la Robert Bosch S p A.
non
- era titolare del marchio Blaupunkt, - che peraltro è parola
generica priva di capacità individualizzante.
- Sosteneva inoltre di operare in un settore di attività totalmente diverso
da quello della ricorrente e di avere
- intenzione di utilizzare il sito contraddistinto dal domain name
oggetto di contesa come portale per il turismo
- tedesco in Toscana (essendo ormai la terminologia punto blu, in ogni
lingua, sinonimo di punto informativo).
-
- Com'è noto la rete Internet per individuare un sito utilizza un codice
numerico di identificazione detto IP
- (Internet Protocol) costituito da una combinazione di numeri (in totale
10), suddivisi da punti. Per facilitare
- l'individuazione del sito, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da
un indirizzo (Domain Name System),
- rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare parole di
senso compiuto, che costituisce
- l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per realizzare la
connessione con quel particolare sito
- (provvedendo l'apposito software a convertire automaticamente l'indirizzo
DNS nell'indirizzo IP, unico
- riconoscibile dalle macchine).
-
- Gli indirizzi DNS si compongono di due parti: una, posta alla destra del
punto è il cosiddetto Top Level
- Domain (TLD), che è composto da due o tre lettere che identificano
l'area tematica o geografica del sito
- (quale .com per le attività commerciali e .it per indicare siti italiani)
senza però che l'utente abbia alcun
- obbligo di utilizzare il TLD della propria nazione di residenza ed essendo
ben possibile scegliere di
- registrarsi presso autorità che gestiscono un TLD particolare (da notizie
di cronaca per esempio risulta
- che un gran numero di televisioni hanno scelto di registrarsi presso
l'autorità competente a Tuvalu, nazione
- che ha come TLD le lettere tv).
-
- Il Second Level Domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è una
espressione alfabetica liberamente scelta
- dall'utente (entro il limite tecnico rappresentato dal numero dei
caratteri, che non deve essere superiore a 21).
- Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un
sistema di registrazione dei nomi che,
- nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di
varie autorità di registrazione locali,
- che adottano procedure simili per l'assegnazione, definite da autonomi
organismi collaterali. In Italia, il
- regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority
italiana (NA), mentre la Registration Autorithy
- italiana (RA) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi -tutti
aventi il TLD .it- e della tenuta dei
- relativi registri. Il principio cardine dell'assegnazione dei DNS è la
regola del first came, first served , in forza
- del quale l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta,
senza svolgere alcun preventivo controllo
- di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge. I
nomi a dominio, inoltre, sono soltanto
- concessi in uso e rimangono di proprietà della RA.
-
- La Naming Autorithy in ordine ai domain names con LTD .it ha
espressamente affermato che i nomi a
- dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di
oggetti (servizi, macchine, caselle
- postali, etc ...) presenti sulla rete. (art 3 del regolamento di
assegnazione dei nomi da parte della Registration
- Autority). Secondo le regole di naming pertanto il nome a dominio
rappresenta soltanto un indirizzo di rete
- e non implica di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti
commerciali. Al momento attuale le regole di
- assegnazione dei nomi a dominio non sono in alcun modo disciplinate dalla
legge.
- La giurisprudenza che si è occupata della materia negli ultimi anni (così
come la scarsa dottrina rinvenuta)
- non ha ancora raggiunto un orientamento concorde in ordine alla natura del
domain name, presupposto
- fondamentale per individuare il tipo di tutela da adottare.
Prevalentemente il domain name è stato parificato
- al marchio o quanto meno all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la
normativa di cui al R.D. 21 giugno
- 1942 n. 929 e la normativa codicistica in materia di concorrenza sleale.
-
- Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa
da parte di questo giudicante
- essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da
vari tipi di segni grafici che possono
- formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una
impresa, ed il domain name che può essere
- formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un
indirizzo telematico che consente
- di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet infatti
non esiste alcun confine territoriale e
- tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un domain
name per potere essere raggiunte
- con la stessa facilita da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso,
cellulare o satellitare) e di personal computer.
- Il domain name pertanto non tutela in alcun modo il prodotto
aziendale.
-
- La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto l'insegna
costituisce punto di riferimento dell'impresa
- esclusivamente in un ambito
territoriale.
-
- Deve inoltre evidenziarsi che nel caso in oggetto il marchio registrato è
un punto piego seguito dalla parola
- BLAUPUNKT sotto la quale figura la scritta Gruppo Bosch mentre il domain
name registrato dalla convenuta
- blaupunkt.it in quanto l'unico punto di contatto è costituito dalla
parola Blaupunkt e non sussiste pertanto piena
- corrispondenza e possibilità
di interferenza non essendo ipotizzabile la tutela solo di una parte del
marchio.
-
- Deve pertanto essere esclusa violazione della normativa in materia di
marchi.
-
- Nel caso in questione non appare neppure possibile ricorrere alla
normativa in materia di concorrenza sleale,
- che sarebbe ipotizzabile a prescindere dalla tutela del marchio, nel caso
in cui nel sito della convenuta fossero
- contenute indicazioni effettivamente confusorie e tali da poter ingenerare
nell'utente la falsa convinzione di essere
- entrato nel sito della ricorrente.
-
- Dal certificato della Camera di Commercio in atti risulta che la convenuta
ha un oggetto sociale estremamente
- ampio e, non essendo stato ancora attivato il sito in questione non è in
alcun modo provato che la società convenuta
- abbia posto in essere concorrenza sleale.
-
- Considerata la novità della questione trattata sussistono giusti motivi
per l'integrale compensazione delle spese.
-
-
- respinge il ricorso.
- dichiara compensate le spese di lite.
-
- Si comunichi.
Empoli, 23 novembre 2000
-
- (Omissis).
(*) Decisione corretta e condivisibile, per quanto esposto nello studio
sul
problema dei Nomi di dominio
ed i conflitti con la
disciplina dei marchi, ma riformata dal
Tribunale
di Firenze 28 maggio 2001, in sede
di reclamo proposto avverso la presente
ordinanza di rigetto.