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Il nome di dominio è assimilabile al marchio
Trib.
Firenze, II sez. civ., ord.
28 maggio 2001 n. 2794.
BLAUPUNKT c. NESSOS
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Il
Collegio, sentito il relatore;
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rilevato
che la Robert Bosch spa ha proposto reclamo contro Tribunale di Firenze, sez.
distaccata di Empoli, 23 novembre 2000
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del Giudice Designato della Sez. Dis. di
Empoli di questo Tribunale che ha respinto il ricorso ex art. 700 del codice di
procedura
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civile dalla stessa presentato, quale titolare in Italia del marchio Blaupunkt, perché venisse inibita alla Nessos Italia srl l'ulteriore
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utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito
Internet con ordine alla stessa Nessos Italia di
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provvedere a chiederne
l'immediata cancellazione;
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rilevato
che il GD ha respinto il ricorso ritenendo che il domain name non può essere
parificato al marchio o all'insegna in quanto
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costituisce esclusivamente un
indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del
globo;
rilevato che il GD ha comunque escluso la possibile interferenza tra il domain
name ed il marchio in questione dal momento che
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il marchio presenta anche un
punto piego e la scritta sottostante "Gruppo Bosch" ed ha escluso
altresì la configurabilità della
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concorrenza sleale;
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ritenuta
la fondatezza del reclamo;
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ritenuto
che in effetti anche nel caso di specie è applicabile la disciplina sui segni
distintivi ed in particolare sulla tutela del marchio
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in quanto: il domain name
non può essere considerato un mero indirizzo telematico, quale può essere
invece considerato l'IP
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(Internet Protocol) e cioè la combinazione di numeri
che identifica il sito e che è quella riconosciuta dai computers per i
collegamenti;
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il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti
della rete Internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di numero
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telefonico, non viene infatti assegnato d'ufficio o casualmente, ma, soprattutto
per quanto concerne il Second Level Domain (SLD),
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viene liberamente scelto
dall'utente; non opera pertanto con riferimento al SLD di fantasia l'eccezione
prevista dall'art. 1-bis 1° comma
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lett. a) L.M. riguardo all'operatività della
tutela del marchio con riferimento all'uso nell'attività economica da parte di
terzi del "loro nome
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ed indirizzo", i cosiddetti segni necessari;
qualora l'utente sia un'impresa commerciale che intende utilizzare il sito per
pubblicizzare
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ed offrire propri beni e servizi ed eventualmente anche per
promuovere vere e proprie negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name
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ritenuto più opportuno al fine di segnalare la sua presenza su Internet e di
facilitare il contatto con gli altri utenti interessati alla sua attività;
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in
tal caso il domain name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica
nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento
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di Internet,
anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel
mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale,
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che
necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento Internet e seguita per l'attribuzione
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del domain name dall'apposito organismo (Registration Authority); in sostanza le
regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza
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limitazioni
finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per
settori della vita civile ed economica appositamente
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disciplinati dalla legge
statale; d'altronde anche nell'ambito dell'ordinamento Internet è pur sempre
prevista la revoca dell'assegnazione di
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un domain name da parte della RA in caso
di sentenza passata in giudicato (art. 11 regole di naming) e il principio del
first come first served
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risulta attenuato dalle stesse regole di naming (artt.
16 e segg.) in tema di riassegnazione di un domain name contestato (ad esempio
l'art.
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16 lett. a) prevede l'ipotesi dell'identità e confondibilità del domain
name contestato con il marchio su cui il ricorrente vanti diritti);
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rilevato
che la Robert Bosch ai sensi dell'art. 1 L.M. ha diritto di vietare a terzi di
usare un segno identico o simile al marchio registrato
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Blaupunkt per prodotti o
servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi
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possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico e, stante la rinomanza del marchio Blaupunkt, ha diritto altresì di vietare ai terzi
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di usare un segno identico o
simile al marchio anche per prodotti o servizi non affini se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre
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indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi;
rilevato altresì che ai sensi dell'art. 11 L.M. non è consentito usare il
marchio in modo contrario alla legge e in ispecie in modo da ingenerare
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un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come segni
distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o da indurre comunque
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in
inganno il pubblico circa la provenienza di prodotti o servizi, o da ledere un
altrui diritto di proprietà industriale;
rilevato che il SLD blaupunkt coincide con l'elemento saliente ed avente
efficacia individualizzante del marchio registrato in questione - appunto
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la
parola Blaupunkt - noto in ambito internazionale, e ciò a prescindere
dall'assenza del punto piego e della sottostante scritta, con caratteri
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assai più
piccoli, Gruppo Bosch;
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rilevato
altresì che l'oggetto sociale della Nessos Italia srl risulta coincidere almeno
in parte con quello della Robert Bosch spa per quanto
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concerne la
commercializzazione di apparecchi radio, autotelefoni e radiotelefoni;
ritenuto che pertanto l'utilizzazione da parte della Nessos Italia per il domain
name del proprio sito Internet del SLD blaupunkt determina una
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lesione dei
diritti della Robert Bosch quale titolare del marchio registrato Blaupunkt, sia
perché si verifica il rischio di confusione per il pubblico
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stante l'identità
di una parte dei prodotti e servizi offerti dalle due società, sia perché
comunque consente alla Nessos Italia di trarre indebito
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vantaggio dalla
rinomanza del marchio utilizzato senza giusto motivo per il SLD del proprio
sito, con contestuale pregiudizio per la Robert Bosch
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titolare del marchio, che
non può utilizzare un sito con domain name corrispondente al marchio per il
principio vigente nell'ordinamento Internet
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first come first served;
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ritenuto
che la parziale identità dell'oggetto sociale delle due società consente di
ravvisare nella condotta della Nessos Italia srl anche
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gli estremi della
concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. dal momento che l'utilizzazione del SLD blaupunkt è senz'altro idonea a
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creare confusione con il marchio Blaupunkt
legittimamente usato dalla Robert Bosch spa e quindi a determinare confusione
con i prodotti
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e con l'attività della concorrente ed inoltre, proprio per la
notorietà del marchio in questione, risulta mezzo non conforme ai principi
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della correttezza professionale e idoneo a danneggiare la Robert Bosch in quanto
da un lato impedisce alla stessa di utilizzare
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per il sito Internet SLD
corrispondente al proprio marchio e dall'altro determina una situazione in base
alla quale i soggetti interessati
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al prodotto Blaupunkt della Robert Bosch sulla
rete Internet non trovano quanto cercato;
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ritenuto che l'indebita utilizzazione del marchio Blaupunkt da parte della
Nessos Italia determina una situazione di periculum in mora
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per quanto concerne
la Robert Bosch in relazione alla lesione dei suoi diritti sul marchio,
all'impossibilità per la stessa di utilizzare il proprio
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marchio per il domain
name ed al rischio di confusione nel pubblico dei consumatori tra le attività
ed i prodotti delle due imprese concorrenti:
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situazione di periculum in mora che
sussiste comunque a prescindere dal fatto che il sito non sia stato ancora
attivato dalla Nessos Italia
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in relazione alla commercializzazione dei prodotti
che costituiscono l'oggetto dell'attività concorrente, potendo ciò avvenire in
qualsiasi
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momento (in effetti al momento il sito risulta utilizzato quale
portale per il turismo tedesco nelle campagne toscane, ma il tema non appare
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invero
attinente all'oggetto della società);
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ritenuto
che pertanto ai sensi dell'art. 63 L.M., 2598 c.c. e 700 cpc sussistono i
presupposti per adottare i provvedimenti cautelari di inibitoria richiesti;
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ritenuto
equo determinare in L. 200.000 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 2° comma, L.M.;
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ritenuto
che non essendo stato ancora attivato il sito per l'attività che si pone in
concorrenza con la Robert Bosch non sussistono i presupposti
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per disporre la
pubblicazione del presente provvedimento;
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P.Q.M.
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in
riforma dell'ordinanza impugnata del 23/11/2000 del G.D. della Sez. Dis. Di
Empoli del Tribunale di Firenze inibisce alla Nessos Italia srI
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l'ulteriore
utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito
Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere
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a quanto necessario per
la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it presso la Registration
Authority Italiana; inibisce alla Nessos
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Italia srl l'uso del marchio Blaupunkt;
fissa in L. 200.000 la somma dovuta dalla Nessos Italia srl per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione
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del provvedimento a decorrere dalla notificazione dello
stesso; assegna alla Robert Bosch spa il termine di giorni 30 per l'inizio della
causa di merito.
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- (*) La presente Ordinanza riforma
Trib.
Firenze, sezione di Empoli, 23 novembre 2000.