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Incostituzionalità della norma che prevedeva, in
caso di mancata comparizione delle parti, la convalida "automatica" dell'ordinanza-ingiunzione, ancorché illegittima,
C. cost. 28 novembre 1990 n. 534.
Pres. Conso, est. Caianiello.
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E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre
1981 n.689 (Modifiche al sistema
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penale) nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto
in caso di mancata presentazione
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dell'oponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo
impedimento, anche quando
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l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente.
(l. 24 novembre 1981 n.689, art.23 c.5).
(Omissis).
Ritenuto in fatto
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Ricevuta dal Prefetto di Pescara ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 102 del
codice della strada, Emidio Di Pietro
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proponea rituale opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria allegando prova
dell'avvenuta vendita del veicolo in data anteriore
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a quella del commesso illecito.
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Nel corso del relativo giudizio il Pretore, con ordinanza in data 17 febbraio 1989 (reg.
ord. n. 432 del 1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
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Ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, nella parte in cui
impone di convalidare l'ordinanza-ingiunzione "se
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alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento", anche
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nell'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento emerga dalla stessa
documentazione allegata agli atti, violerebbe il diritto
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di difesa, creando altresì un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai
giudizi nei quali l'opponente compare all'udienza.
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L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
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Considerato in diritto
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1. - E' sottoposta all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 23, quinto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore sia tenuto a
convalidare l'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata presentazione dell'opponente alla
prima udienza senza che questi adduca alcun legittimo impedimento, anche nell'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento
emerga dalla documentazione allegata al ricorso
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in opposizione.
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2. - La questione è fondata.
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Non ignora la Corte di aver disatteso con precedente ordinanza n. 111 del 1989 la stessa
questione, ma essendo nel frattempo mutato il quadro normativo nel cui ambito tale
pronunzia si collocava, devesi ora pervenire ad altra soluzione che tenga conto
della sopravvenienza di un diverso sistema di riferimento.
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Anche a voler prescindere dalla disputa relativa alla omogeneità o meno, sul piano
sostanziale, del sistema sanzionatorio penale con quello sanzionatorio amministrativo di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. depenalizzato), va rilevato, sul piano
processuale, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione, come disciplinato in
quest'ultima legge, presenta indiscutibili affinità
con il giudizio di opposizione disciplinato nel processo penale, sia sotto il regime del
codice abrogato che sotto il regime di quello vigente.
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Ciò è tanto vero che la già richiamata ordinanza n. 111 del 1989, nel disattendere la
questione analogamente sollevata, aveva espressamente fatto riferimento a precedenti
pronunzie (sentt. n. 46 del 1957 e n. 89 del 1972) che riguardavano consimili
questioni sollevate in sede di giudizio di opposizione a decreto penale per il quale il
codice ora abrogato, all'art. 510, primo comma, conteneva una disposizione analoga a quella ora impugnata e che appunto da essa
era derivata riproducendone sostanzialmente il contenuto normativo. Disponeva, infatti, il
predetto art. 510 che "Se l'opponente non si presenta all'udienza,
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senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sentenza con la quale
ordina l'esecuzione del decreto di condanna e dà gli altri provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo
precedente".
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La situazione è però, come si è detto, mutata per effetto della entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale del 1988
perchè l'art. 464 di quest'ultimo, nel disciplinare il giudizio conseguente
all'opposizione, non prevede l'ordine di esecuzione del decreto in caso di mancata
presentazione dell'opponente, stabilendo invece espressamente (comma 3) che "nel
giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di
condanna", e questo in ogni caso, indipendentemente cioè
dalla condotta processuale dell'opponente.
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Posto il parallelismo fra i due giudizi di opposizione e, dato che il legislatore ha
riformato in senso più garantista la disciplina di quello penale, non risulta più giustificata, nei termini in cui la questione è
stata sollevata, la lamentata limitazione del diritto di difesa dell'opponente nel giudizio relativo agli illeciti amministrativi
"depenalizzati". Infatti, mentre nella prima ipotesi l'interessato potrebbe
vedere soddisfatte le proprie ragioni in base al solo atto di opposizione, nella seconda,
anche se la sua mancanza di responsabilità risultasse fondata ex actis, andrebbe
incontro, come nel caso oggetto del giudizio a quo, alla convalida
dell'ordinanza-ingiunzione qualora omettesse di presentarsi in giudizio, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza addurre alcun legittimo impedimento.
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(Omissis).
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Per un commento, v. Pica, Formalismi processuali ed
esigenze di giustizia sostanziale nell'applicazione delle sanzioni amministrative.